TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 83 /2025, promosso da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Angelo Greco C.F._1
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 10-03-2025, la signora ha avanzato la domanda di Parte_1
apertura della propria Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di
Impresa, alla quale è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., dottor che espone Persona_1 una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Dalla documentazione prodotta e delle attestazioni rese emerge preliminarmente che sussiste la competenza a decidere del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi atteso che la debitrice ha la propria residenza che coincide con il centro principale dei suoi interessi a
Firenze.
pagina 1 di 5 Risulta, altresì, che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
La signora come emerge dalla documentazione allegata al ricorso oltre che dalla Parte_1
relazione del gestore svolge, allo stato, attività di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato nella società H.A.D. Trasporti Srl con sede in Firenze, Via dell'Argin grosso 137,
Codice Fiscale e Partita Iva con la mansione di corriere. P.IVA_1
Precedentemente ha svolto attività imprenditoriale, consistente nella gestione di un bar sotto l'insegna
“Bar Jolly” in Castiraga Vidardo, in provincia di Lodi, costituendo un' impresa individuale omonima, con codice fiscale e partita Iva : tale pregresso, tuttavia, non è C.F._1 P.IVA_2
ostativo all'accesso alla presente procedura atteso che l'impresa è cessata con cancellazione dal registro delle imprese il 24/03/2016, quindi oltre un anno prima del deposito del presente ricorso.
Il gestore della crisi ha evidenziato che il 75% dell'attuale debitoria deriva proprio da pendenze afferenti tale attività ovvero da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate conseguente alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2015.
Dalla ricostruzione compiuta dal debitore e confermata dal gestore, la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi.
Risulta, infatti, che la ricorrente , che non possiede né beni immobili, ha, allo stato, il seguente attivo:
- Conto nr.105565588, aperto presso , cointestato con la compagna Controparte_1 Persona_2
riportante un saldo al 30/09/2024 di euro 596,63;
- Libretto di risparmio nr. 50203532, aperto presso , riportante un saldo al Controparte_1
31/12/2024 di euro 915,67;
- Carta PostePay Evolution nr. 505, aperta presso , riportante un saldo al 24/02/2025 Controparte_1
di euro 513,68;
- Carta PostePay Evolution nr. 967, aperta presso , riportante un saldo al 24/02/2025 Controparte_1
di euro 1.633,71;
- reddito da lavoro dipendente che ammonta ad € 1.600 netti mensili.
La signora è intestataria, al 50% con la sua compagna di un'autovettura targata Pt_1 Persona_2
GE871JA: il bene non può essere oggetto di liquidazione atteso che lo stesso è stato acquisito con una pagina 2 di 5 formula che prevede un canone mensile di € 207 con scadenza nel luglio 2027 e la facoltà di riscatto al termine del periodo mediante versamento dell'importo di € 12.657,57.
Il riscatto sarà esercitato verosimilmente dalla signora Per_2
A fronte di tale attivo la ricorrente ha passività per complessivi € 83.046,77 di cui:
La situazione debitoria è Importo riepilogata nella seguente tabella: Debiti
OCC in OCF 976,00
Agenzia delle Entrate 1,47
Riscossione – per la provincia di Lodi
Agenzia delle Entrate 79.614,91
Riscossione – per la provincia di
Firenze
Agenzia delle Entrate 1.181,68 Riscossione – per la provincia di
Sassari
– Direzione provinciale di 694,61 CP_2
Lodi
Direzione provinciale di Firenze 578,10
- Agenzia delle Entrate
TOTALI 83.046,77
Appare di tutta evidenza che, a fronte dell'attivo rappresentato sostanzialmente dall'entrata costante di
€ 1600 mensili e dai risparmi presenti sulle varie carte, la debitrice non è in grado di far fronte alle rateizzazioni a cui ha acceduto per adempiere alla propria obbligazione erariale.
Il reddito complessivo familiare ammonta, infatti, ad € 3.350 ( la signora infatti, percepisce un Per_2 reddito di € 1.750), ed il fabbisogno mensile familiare verificato, quanto alla congruità, dal gestore anche attraverso la consultazione della banca dati ISTAT , ammonta ad € 2.990, cosicchè l'importo mensile destinabile al pagamento dei debiti è di soli € 360 che sono insufficienti al pagamento delle rate della rottamazione quater a cui ha acceduto la signora e che ammontano ad € 2.800 la Pt_1 prima e a € 1.500 le altre.
In ogni caso, l'esistenza di un margine di avanzo mensile tra reddito e spese, implica che l'apertura della procedura appare utile, nell'interesse dei creditori, ma anche del debitore.
L'OCC ha, infine, riscontrato che non vi sono stati atti in frode ai creditori, che il ricorso risulta corredato da documentazione completa ed attendibile per la ricostruzione della situazione economica, pagina 3 di 5 patrimoniale e finanziaria del debitore e di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269,
3°comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali da cui ha acquisito dati del tutto coerenti con quelli forniti dalla debitrice.
Quanto, poi, alla rinuncia all'eredità dello zio effettuata dalla debitrice in data 19-12- Persona_3
2024, l'OCC ha riscontrato che l'eredità era passiva e che anche gli altri chiamati ( la madre e la zia della ricorrente) hanno rinunciato alla stessa.
La domanda proposta, quindi, soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il liquidatore è nominato in persona coincidente con gestore atteso che quest'ultimo risulta iscritto negli appositi elenchi.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
nei confronti della signora nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Piemonte 27 codice fiscale C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore l'O.C.C., dott. con studio Persona_1
in Firenze, alla via di Novoli n° 33/15 ;
ORDINA
ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi pagina 4 di 5 DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 30-4-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 83 /2025, promosso da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Angelo Greco C.F._1
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 10-03-2025, la signora ha avanzato la domanda di Parte_1
apertura della propria Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di
Impresa, alla quale è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., dottor che espone Persona_1 una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Dalla documentazione prodotta e delle attestazioni rese emerge preliminarmente che sussiste la competenza a decidere del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi atteso che la debitrice ha la propria residenza che coincide con il centro principale dei suoi interessi a
Firenze.
pagina 1 di 5 Risulta, altresì, che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
La signora come emerge dalla documentazione allegata al ricorso oltre che dalla Parte_1
relazione del gestore svolge, allo stato, attività di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato nella società H.A.D. Trasporti Srl con sede in Firenze, Via dell'Argin grosso 137,
Codice Fiscale e Partita Iva con la mansione di corriere. P.IVA_1
Precedentemente ha svolto attività imprenditoriale, consistente nella gestione di un bar sotto l'insegna
“Bar Jolly” in Castiraga Vidardo, in provincia di Lodi, costituendo un' impresa individuale omonima, con codice fiscale e partita Iva : tale pregresso, tuttavia, non è C.F._1 P.IVA_2
ostativo all'accesso alla presente procedura atteso che l'impresa è cessata con cancellazione dal registro delle imprese il 24/03/2016, quindi oltre un anno prima del deposito del presente ricorso.
Il gestore della crisi ha evidenziato che il 75% dell'attuale debitoria deriva proprio da pendenze afferenti tale attività ovvero da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate conseguente alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2015.
Dalla ricostruzione compiuta dal debitore e confermata dal gestore, la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi.
Risulta, infatti, che la ricorrente , che non possiede né beni immobili, ha, allo stato, il seguente attivo:
- Conto nr.105565588, aperto presso , cointestato con la compagna Controparte_1 Persona_2
riportante un saldo al 30/09/2024 di euro 596,63;
- Libretto di risparmio nr. 50203532, aperto presso , riportante un saldo al Controparte_1
31/12/2024 di euro 915,67;
- Carta PostePay Evolution nr. 505, aperta presso , riportante un saldo al 24/02/2025 Controparte_1
di euro 513,68;
- Carta PostePay Evolution nr. 967, aperta presso , riportante un saldo al 24/02/2025 Controparte_1
di euro 1.633,71;
- reddito da lavoro dipendente che ammonta ad € 1.600 netti mensili.
La signora è intestataria, al 50% con la sua compagna di un'autovettura targata Pt_1 Persona_2
GE871JA: il bene non può essere oggetto di liquidazione atteso che lo stesso è stato acquisito con una pagina 2 di 5 formula che prevede un canone mensile di € 207 con scadenza nel luglio 2027 e la facoltà di riscatto al termine del periodo mediante versamento dell'importo di € 12.657,57.
Il riscatto sarà esercitato verosimilmente dalla signora Per_2
A fronte di tale attivo la ricorrente ha passività per complessivi € 83.046,77 di cui:
La situazione debitoria è Importo riepilogata nella seguente tabella: Debiti
OCC in OCF 976,00
Agenzia delle Entrate 1,47
Riscossione – per la provincia di Lodi
Agenzia delle Entrate 79.614,91
Riscossione – per la provincia di
Firenze
Agenzia delle Entrate 1.181,68 Riscossione – per la provincia di
Sassari
– Direzione provinciale di 694,61 CP_2
Lodi
Direzione provinciale di Firenze 578,10
- Agenzia delle Entrate
TOTALI 83.046,77
Appare di tutta evidenza che, a fronte dell'attivo rappresentato sostanzialmente dall'entrata costante di
€ 1600 mensili e dai risparmi presenti sulle varie carte, la debitrice non è in grado di far fronte alle rateizzazioni a cui ha acceduto per adempiere alla propria obbligazione erariale.
Il reddito complessivo familiare ammonta, infatti, ad € 3.350 ( la signora infatti, percepisce un Per_2 reddito di € 1.750), ed il fabbisogno mensile familiare verificato, quanto alla congruità, dal gestore anche attraverso la consultazione della banca dati ISTAT , ammonta ad € 2.990, cosicchè l'importo mensile destinabile al pagamento dei debiti è di soli € 360 che sono insufficienti al pagamento delle rate della rottamazione quater a cui ha acceduto la signora e che ammontano ad € 2.800 la Pt_1 prima e a € 1.500 le altre.
In ogni caso, l'esistenza di un margine di avanzo mensile tra reddito e spese, implica che l'apertura della procedura appare utile, nell'interesse dei creditori, ma anche del debitore.
L'OCC ha, infine, riscontrato che non vi sono stati atti in frode ai creditori, che il ricorso risulta corredato da documentazione completa ed attendibile per la ricostruzione della situazione economica, pagina 3 di 5 patrimoniale e finanziaria del debitore e di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269,
3°comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali da cui ha acquisito dati del tutto coerenti con quelli forniti dalla debitrice.
Quanto, poi, alla rinuncia all'eredità dello zio effettuata dalla debitrice in data 19-12- Persona_3
2024, l'OCC ha riscontrato che l'eredità era passiva e che anche gli altri chiamati ( la madre e la zia della ricorrente) hanno rinunciato alla stessa.
La domanda proposta, quindi, soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il liquidatore è nominato in persona coincidente con gestore atteso che quest'ultimo risulta iscritto negli appositi elenchi.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
nei confronti della signora nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Piemonte 27 codice fiscale C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore l'O.C.C., dott. con studio Persona_1
in Firenze, alla via di Novoli n° 33/15 ;
ORDINA
ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi pagina 4 di 5 DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 30-4-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 5 di 5