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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del
21.10.2025, nella causa civile iscritta al n.3253/25 R.G. Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Pantaleo Ernesto Bacile, in virtù di procura speciale in calce alla licenza per finita locazione su foglio separato autenticato anche con firma digitale nel rispetto della normativa, procuratore domiciliatario
- ricorrente –
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
-resistenti contumaci-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (ricorso notificato dalla ricorrente ) e Parte_1
1 sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
All'udienza di prima comparizione del 21.10.2025, i resistenti e Controparte_1 CP_3
non si costituivano nonostante la regolarità della notifica ed il giudice ne dichiarava la
[...] contumacia.
Pertanto, trattandosi di causa di natura documentale, il giudice invitava il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c..
Pertanto, dopo la discussione, a fine udienza, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alla parte costituita.
DECISIONE
Ritiene questo giudice che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Si rileva che quanto sostenuto dalla ricorrente nei suoi scritti, ha trovato preciso e puntuale riscontro nella documentazione versata in atti dalla stessa.
Emerge che con contratto 14.7.2021, registrato telematicamente in data 15.7.2021, Parte_1 concedeva in locazione e un immobile sito in Matino alla Controparte_1 CP_3
Via Basento n. 24 primo piano composto da quattro vani ed accessori, riportato in catasto N.C.E.U. di Matino al fol. 13, ptc. 2029/7, cat, A/3, Classe 3, vani 6,5, R.C. €. 258,49, per il canone annuo di
€. 4.200,00 da pagarsi in rate mensili anticipate di €.350,00. Detto contratto veniva stipulato per la durata di quattro anni a decorrere dal 1.8.2021, con rinnovo per egual periodo salvo disdetta da inviarsi sei mesi prima della scadenza e salva l'applicabilità dell'art. 29 della L.n. 392/1978. In data
7.1.2025 la formalizzava la propria volontà di disdetta del contratto alla prima scadenza ai Pt_1 sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 431/1998, intendendo mettere in vendita l'appartamento locato, e con lettera raccomandata spedita in data 10.1.2025 ne dava avviso ai conduttori i quali, però, non curavano il ritiro. Di talchè, essendo stata inviata disdetta ma non essendo ancora intervenuta la scadenza contrattuale al 31.7.2025-1.8.2025, ai fini della liberazione dell'immobile doveva pronunciarsi licenza per finita locazione con termine per il rilascio, cosicchè Parte_1
2 avendone interesse, intimava ai conduttori licenza per finita locazione prima della scadenza al fine di riottenere tempestivamente l'immobile locato e posto in vendita. La ricorrente locatrice chiedeva, quindi, il rilascio dell'immobile nel suo pieno e pacifico possesso nel termine assegnando, senza oneri per il locatore, che nelle more continuerà a riceversi il pagamento della somma di €.350,00 mensili fino alla scadenza contrattuale e successivamente, in caso di mancato rilascio, a solo titolo di acconto sul maggior danno derivante da indebita occupazione dell'immobile per cui è causa, e non come pagamento di canone mensile. All'udienza del 5.5.2025 gli intimati, benché regolarmente citati, non comparivano e, pertanto, con provvedimento reso alla stessa udienza veniva disposto il mutamento del rito ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 L. n. 392/1978, art 667 e
427 c.p.c.. In considerazione del mutamento del rito è stata esperita la preventiva mediazione a fini conciliativi che ha avuto esito negativo.
Alla luce di tali argomentazioni, il giudice dichiara la finita locazione nei confronti di CP_1
e relativamente all'immobile sito in Matino alla via Basento n. 24,
[...] CP_3 primo piano composto da quattro vani ed accessori, riportato in catasto N.C.E.U. di Matino al fol.
13, ptc. 2029/7, cat, A/3, Classe 3, vani 6,5, R.C. €. 258,49, per aver la locatrice Pt_1 formalizzato ai conduttori la propria volontà di disdetta del contratto alla prima scadenza ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 431/1998, per aver messo in vendita l'appartamento locato, trasmessa con raccomandata spedita in data 10.1.2025, mai ritirata dai conduttori. Per l'effetto ordina il rilascio dell'immobile libero e sgombero da persone e cose nel pieno e pacifico possesso della proprietaria locatrice entro e non oltre 10 gennaio 2026, senza oneri per il locatore. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da nei confronti dei resistenti contumaci Parte_1 [...]
e disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide: Controparte_1 CP_3
1. Accoglie il ricorso e dichiara la finita locazione nei confronti di e Controparte_1 relativamente all'immobile sito in Matino alla via Basento n. 24, primo CP_3 piano composto da quattro vani ed accessori, riportato in catasto N.C.E.U. di Matino al fol.
13, ptc. 2029/7, cat, A/3, Classe 3, vani 6,5, R.C. €. 258,49, per aver la locatrice Pt_1 formalizzato ai conduttori la propria volontà di disdetta del contratto alla prima scadenza ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 431/1998, a seguito di messa in vendita dell'appartamento locato, trasmessa con raccomandata spedita in data 10.1.2025, mai ritirata dai conduttori.
3 2. Per l'effetto, ordina il rilascio dell'immobile libero e sgombero da persone e cose nel pieno e pacifico possesso della proprietaria locatrice entro e non oltre 10 gennaio Parte_1
2026, senza oneri per il locatore.
3. Condanna i resistenti contumaci e al pagamento delle Controparte_1 CP_3 spese di lite nei confronti di che si liquidano in €.2.500,00, oltre spese Parte_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 21.10.2025 ore 14.55
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del
21.10.2025, nella causa civile iscritta al n.3253/25 R.G. Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Pantaleo Ernesto Bacile, in virtù di procura speciale in calce alla licenza per finita locazione su foglio separato autenticato anche con firma digitale nel rispetto della normativa, procuratore domiciliatario
- ricorrente –
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
-resistenti contumaci-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (ricorso notificato dalla ricorrente ) e Parte_1
1 sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
All'udienza di prima comparizione del 21.10.2025, i resistenti e Controparte_1 CP_3
non si costituivano nonostante la regolarità della notifica ed il giudice ne dichiarava la
[...] contumacia.
Pertanto, trattandosi di causa di natura documentale, il giudice invitava il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c..
Pertanto, dopo la discussione, a fine udienza, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alla parte costituita.
DECISIONE
Ritiene questo giudice che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Si rileva che quanto sostenuto dalla ricorrente nei suoi scritti, ha trovato preciso e puntuale riscontro nella documentazione versata in atti dalla stessa.
Emerge che con contratto 14.7.2021, registrato telematicamente in data 15.7.2021, Parte_1 concedeva in locazione e un immobile sito in Matino alla Controparte_1 CP_3
Via Basento n. 24 primo piano composto da quattro vani ed accessori, riportato in catasto N.C.E.U. di Matino al fol. 13, ptc. 2029/7, cat, A/3, Classe 3, vani 6,5, R.C. €. 258,49, per il canone annuo di
€. 4.200,00 da pagarsi in rate mensili anticipate di €.350,00. Detto contratto veniva stipulato per la durata di quattro anni a decorrere dal 1.8.2021, con rinnovo per egual periodo salvo disdetta da inviarsi sei mesi prima della scadenza e salva l'applicabilità dell'art. 29 della L.n. 392/1978. In data
7.1.2025 la formalizzava la propria volontà di disdetta del contratto alla prima scadenza ai Pt_1 sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 431/1998, intendendo mettere in vendita l'appartamento locato, e con lettera raccomandata spedita in data 10.1.2025 ne dava avviso ai conduttori i quali, però, non curavano il ritiro. Di talchè, essendo stata inviata disdetta ma non essendo ancora intervenuta la scadenza contrattuale al 31.7.2025-1.8.2025, ai fini della liberazione dell'immobile doveva pronunciarsi licenza per finita locazione con termine per il rilascio, cosicchè Parte_1
2 avendone interesse, intimava ai conduttori licenza per finita locazione prima della scadenza al fine di riottenere tempestivamente l'immobile locato e posto in vendita. La ricorrente locatrice chiedeva, quindi, il rilascio dell'immobile nel suo pieno e pacifico possesso nel termine assegnando, senza oneri per il locatore, che nelle more continuerà a riceversi il pagamento della somma di €.350,00 mensili fino alla scadenza contrattuale e successivamente, in caso di mancato rilascio, a solo titolo di acconto sul maggior danno derivante da indebita occupazione dell'immobile per cui è causa, e non come pagamento di canone mensile. All'udienza del 5.5.2025 gli intimati, benché regolarmente citati, non comparivano e, pertanto, con provvedimento reso alla stessa udienza veniva disposto il mutamento del rito ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 L. n. 392/1978, art 667 e
427 c.p.c.. In considerazione del mutamento del rito è stata esperita la preventiva mediazione a fini conciliativi che ha avuto esito negativo.
Alla luce di tali argomentazioni, il giudice dichiara la finita locazione nei confronti di CP_1
e relativamente all'immobile sito in Matino alla via Basento n. 24,
[...] CP_3 primo piano composto da quattro vani ed accessori, riportato in catasto N.C.E.U. di Matino al fol.
13, ptc. 2029/7, cat, A/3, Classe 3, vani 6,5, R.C. €. 258,49, per aver la locatrice Pt_1 formalizzato ai conduttori la propria volontà di disdetta del contratto alla prima scadenza ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 431/1998, per aver messo in vendita l'appartamento locato, trasmessa con raccomandata spedita in data 10.1.2025, mai ritirata dai conduttori. Per l'effetto ordina il rilascio dell'immobile libero e sgombero da persone e cose nel pieno e pacifico possesso della proprietaria locatrice entro e non oltre 10 gennaio 2026, senza oneri per il locatore. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da nei confronti dei resistenti contumaci Parte_1 [...]
e disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide: Controparte_1 CP_3
1. Accoglie il ricorso e dichiara la finita locazione nei confronti di e Controparte_1 relativamente all'immobile sito in Matino alla via Basento n. 24, primo CP_3 piano composto da quattro vani ed accessori, riportato in catasto N.C.E.U. di Matino al fol.
13, ptc. 2029/7, cat, A/3, Classe 3, vani 6,5, R.C. €. 258,49, per aver la locatrice Pt_1 formalizzato ai conduttori la propria volontà di disdetta del contratto alla prima scadenza ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 431/1998, a seguito di messa in vendita dell'appartamento locato, trasmessa con raccomandata spedita in data 10.1.2025, mai ritirata dai conduttori.
3 2. Per l'effetto, ordina il rilascio dell'immobile libero e sgombero da persone e cose nel pieno e pacifico possesso della proprietaria locatrice entro e non oltre 10 gennaio Parte_1
2026, senza oneri per il locatore.
3. Condanna i resistenti contumaci e al pagamento delle Controparte_1 CP_3 spese di lite nei confronti di che si liquidano in €.2.500,00, oltre spese Parte_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 21.10.2025 ore 14.55
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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