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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/04/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8867/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott. Luigia Franzese - Giudice -
Dott. Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8867/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti LUONGO Parte_1
FRANCESCA e BACCARI ILARIO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. BUGLIONE TIZIANA, presso cui CP_1 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Castel Volturno in data 07.09.2015 e dalla loro Per_ unione è nata la IA il 20.07.2018.
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione tra i coniugi, chiedendo Per_ l'assegnazione della casa coniugale, l'affido esclusivo della IA NO e la regolamentazione del diritto di visita da parte del padre, ed infine il versamento a carico del resistente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della IA NO pari a euro 300,00 mensili, oltre al contributo al
50% alle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla pronuncia di separazione tra i coniugi, e Per_ chiedendo l'affido condiviso della IA , con relativa disciplina del diritto di visita, e il versamento in favore della stessa di un assegno pari a euro 150,00 mensili, oltre al contributo al 50% alle spese straordinarie.
In data 15.04.2021 le parti comparivano per la prima volta davanti al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonostante un iniziale rinvio per bonario componimento, successivamente autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti;
in particolare, affidava la IA ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente e disciplinava il diritto di visita della NO da parte del resistente;
infine, poneva a carico del resistente il versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della IA pari a euro 200,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% alle spese straordinarie in favore della NO.
Veniva inoltre nominato il G.I. ed esperita la relativa attività istruttoria.
In data 08.10.2024, il G.I. rimetteva la causa in decisione al Collegio, che in questa sede è chiamato a pronunciarsi sulla separazione personale tra i coniugi, sull'assegnazione della casa coniugale, sull'affido e sul diritto di visita della IA NO e sull'assegno di mantenimento in favore della stessa.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. Sull'assegnazione della casa coniugale
Circa l'assegnazione della casa coniugale, ritiene il Collegio che la stessa debba essere assegnata a parte ricorrente.
Sul punto, è opportuno osservare che la casa coniugale va intesa come luogo privilegiato per consentire lo sviluppo del benessere psico-fisico del NO e che pertanto segue le sorti del NO stesso.
Nel caso di specie, stante il collocamento privilegiato della NO presso la madre, il Collegio dispone la Per_ assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che l'abiterà unitamente alla IA NO .
Per_ Sull'affido e sul diritto di visita della IA NO
Per_ Quanto al regime di affido e alla disciplina del diritto di visita della IA NO , parte ricorrente chiede disporsi l'affido esclusivo della NO, con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre. Parte resistente si oppone, chiedendo invece, l'affido condiviso della IA NO non sussistendo alcuna ragione a fondamento di una deroga alla regola della bigenitorialità.
Sul punto si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del NO (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie orbene, non sussistono i presupposti di cui all'art. 337 quater, non rilevandosi all'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria una situazione pregiudiziale degli interessi della IA NO Per_
, e pertanto la richiesta di parte ricorrente risulta infondata in quanto non suffragata da alcuna motivazione. Difatti, all'udienza di prima comparizione delle parti, la affermava che il marito Pt_1 era un buon padre e parte resistente affermava di avere un buon rapporto con la IA NO, e nel corso della attività istruttoria non è emersa alcuna circostanza idonea a giustificare una deroga alla regola della bigenitorialità.
Ciò detto, la IA viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre, come già statuito con ordinanza presidenziale.
Per quanto attiene al diritto di visita da parte del genitore non collocatario, andranno osservate le seguenti modalità già stabilite con ordinanza presidenziale: “stabilisce che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre debba tenere con sé la IA il martedì e il giovedì dalle 17,00 alle 20,00 e, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera;
festività di Natale e Pasqua ad anni alterni;
per sette giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con
l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagna della IA il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico della piccola;
”
Per_ Sul mantenimento della IA NO
Per_ In merito al mantenimento della IA NO , parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre in favore della IA un assegno di mantenimento pari a 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente chiede invece il versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della IA NO pari a euro 150,00, oltre al contributo al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Considerato il regime di affidamento condiviso con allocazione presso la madre, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre. Tale determinazione trova conforto nelle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art. 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore” (Cass. n. 22502/2010). Infatti, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, deve prevedersi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico quantificato in base ai criteri dettati dall'art. 155 comma 4 c.c. in quanto “In tema di mantenimento di figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rileva quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (cd. collocatario) essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà da gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie” (Cass. n. 23411/2009; cfr. Cass. n. 23630/2009).
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore della IA NO e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, oltre all'età della NO, va tenuto conto delle condizioni economiche della madre che ha dichiarato in sede presidenziale di avere partita iva e di lavorare presso un centro in Mondragone
e di percepire un reddito medio mensile di 1000,00/1300,00 oltre che di vivere nella casa coniugale di proprietà, dalla documentazione reddituale depositata risulta inoltre che nel 2022 ha percepito un reddito pari a euro 8.687,50, nel 2023 un reddito annuo pari a euro 881,25 .
Quanto invece alla condizione economica del resistente quest'ultimo attualmente lavora come dipendente presso la società GN Game Service S.r.L.e dalla documentazione reddituale più recente risulta inoltre che ha percepito nel 2020 un reddito annuo pari a euro 8.853,00 e nel 2021 un reddito annuo pari a
8.815,00, paga inoltre una rata mensile di euro 260,00 per un finanziamento contratto funzionalmente per l'acquisto della ex casa coniugale (circostanza pacifica tra le parti). In sede di comparsa conclusione ha inoltre precisato che percepisce una busta paga di euro 837,00 in forza di un contratto part time (non allegata) e che quindi si trova in una condizione economica deteriore rispetto a quella della ricorrente che vive in una casa di proprietà.
Ciò detto, tenuta in considerazione la circostanza della disponibilità della casa coniugale ed il pagamento da parte del resistente del finanziamento contratto funzionalmente per l'acquisto della casa coniugale, il
Tribunale ritiene congruo il versamento della somma pari ad euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore della IA NO, come già stabilito nell'ordinanza presidenziale.
Alla luce del principio di proporzionalità, la ricorrente provvederà al mantenimento diretto della IA NO atteso che la stessa vive nella sua residenza, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad € 200,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore della IA, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della IA (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V).
Spese di lite
Le spese di lite sono integralmente compensate stante la reciproca soccombenza (la ricorrente sulla domanda di affido esclusivo e quella del resistente sulla misura dell'assegno di euro 150,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. la separazione personale dei coniugi;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel Volturno (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 7, parte II, Serie A,
Ufficio 1 Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015; Per_
3. Dispone l'affido condiviso della IA NO ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre e disciplina il diritto di visita come descritto in parte motiva;
4. Dispone la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
Per_
5. Pone a carico del resistente, a titolo di mantenimento della IA NO , la somma mensile di € 200,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile
2026;
6. Pone a carico del resistente le spese straordinarie nella misura del 50% in favore della IA NO;
7. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 28.4.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott. Luigia Franzese - Giudice -
Dott. Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8867/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti LUONGO Parte_1
FRANCESCA e BACCARI ILARIO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. BUGLIONE TIZIANA, presso cui CP_1 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Castel Volturno in data 07.09.2015 e dalla loro Per_ unione è nata la IA il 20.07.2018.
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione tra i coniugi, chiedendo Per_ l'assegnazione della casa coniugale, l'affido esclusivo della IA NO e la regolamentazione del diritto di visita da parte del padre, ed infine il versamento a carico del resistente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della IA NO pari a euro 300,00 mensili, oltre al contributo al
50% alle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla pronuncia di separazione tra i coniugi, e Per_ chiedendo l'affido condiviso della IA , con relativa disciplina del diritto di visita, e il versamento in favore della stessa di un assegno pari a euro 150,00 mensili, oltre al contributo al 50% alle spese straordinarie.
In data 15.04.2021 le parti comparivano per la prima volta davanti al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonostante un iniziale rinvio per bonario componimento, successivamente autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti;
in particolare, affidava la IA ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente e disciplinava il diritto di visita della NO da parte del resistente;
infine, poneva a carico del resistente il versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della IA pari a euro 200,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% alle spese straordinarie in favore della NO.
Veniva inoltre nominato il G.I. ed esperita la relativa attività istruttoria.
In data 08.10.2024, il G.I. rimetteva la causa in decisione al Collegio, che in questa sede è chiamato a pronunciarsi sulla separazione personale tra i coniugi, sull'assegnazione della casa coniugale, sull'affido e sul diritto di visita della IA NO e sull'assegno di mantenimento in favore della stessa.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. Sull'assegnazione della casa coniugale
Circa l'assegnazione della casa coniugale, ritiene il Collegio che la stessa debba essere assegnata a parte ricorrente.
Sul punto, è opportuno osservare che la casa coniugale va intesa come luogo privilegiato per consentire lo sviluppo del benessere psico-fisico del NO e che pertanto segue le sorti del NO stesso.
Nel caso di specie, stante il collocamento privilegiato della NO presso la madre, il Collegio dispone la Per_ assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che l'abiterà unitamente alla IA NO .
Per_ Sull'affido e sul diritto di visita della IA NO
Per_ Quanto al regime di affido e alla disciplina del diritto di visita della IA NO , parte ricorrente chiede disporsi l'affido esclusivo della NO, con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre. Parte resistente si oppone, chiedendo invece, l'affido condiviso della IA NO non sussistendo alcuna ragione a fondamento di una deroga alla regola della bigenitorialità.
Sul punto si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del NO (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie orbene, non sussistono i presupposti di cui all'art. 337 quater, non rilevandosi all'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria una situazione pregiudiziale degli interessi della IA NO Per_
, e pertanto la richiesta di parte ricorrente risulta infondata in quanto non suffragata da alcuna motivazione. Difatti, all'udienza di prima comparizione delle parti, la affermava che il marito Pt_1 era un buon padre e parte resistente affermava di avere un buon rapporto con la IA NO, e nel corso della attività istruttoria non è emersa alcuna circostanza idonea a giustificare una deroga alla regola della bigenitorialità.
Ciò detto, la IA viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre, come già statuito con ordinanza presidenziale.
Per quanto attiene al diritto di visita da parte del genitore non collocatario, andranno osservate le seguenti modalità già stabilite con ordinanza presidenziale: “stabilisce che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre debba tenere con sé la IA il martedì e il giovedì dalle 17,00 alle 20,00 e, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera;
festività di Natale e Pasqua ad anni alterni;
per sette giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con
l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagna della IA il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico della piccola;
”
Per_ Sul mantenimento della IA NO
Per_ In merito al mantenimento della IA NO , parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre in favore della IA un assegno di mantenimento pari a 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente chiede invece il versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della IA NO pari a euro 150,00, oltre al contributo al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Considerato il regime di affidamento condiviso con allocazione presso la madre, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre. Tale determinazione trova conforto nelle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art. 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore” (Cass. n. 22502/2010). Infatti, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, deve prevedersi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico quantificato in base ai criteri dettati dall'art. 155 comma 4 c.c. in quanto “In tema di mantenimento di figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rileva quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (cd. collocatario) essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà da gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie” (Cass. n. 23411/2009; cfr. Cass. n. 23630/2009).
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore della IA NO e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, oltre all'età della NO, va tenuto conto delle condizioni economiche della madre che ha dichiarato in sede presidenziale di avere partita iva e di lavorare presso un centro in Mondragone
e di percepire un reddito medio mensile di 1000,00/1300,00 oltre che di vivere nella casa coniugale di proprietà, dalla documentazione reddituale depositata risulta inoltre che nel 2022 ha percepito un reddito pari a euro 8.687,50, nel 2023 un reddito annuo pari a euro 881,25 .
Quanto invece alla condizione economica del resistente quest'ultimo attualmente lavora come dipendente presso la società GN Game Service S.r.L.e dalla documentazione reddituale più recente risulta inoltre che ha percepito nel 2020 un reddito annuo pari a euro 8.853,00 e nel 2021 un reddito annuo pari a
8.815,00, paga inoltre una rata mensile di euro 260,00 per un finanziamento contratto funzionalmente per l'acquisto della ex casa coniugale (circostanza pacifica tra le parti). In sede di comparsa conclusione ha inoltre precisato che percepisce una busta paga di euro 837,00 in forza di un contratto part time (non allegata) e che quindi si trova in una condizione economica deteriore rispetto a quella della ricorrente che vive in una casa di proprietà.
Ciò detto, tenuta in considerazione la circostanza della disponibilità della casa coniugale ed il pagamento da parte del resistente del finanziamento contratto funzionalmente per l'acquisto della casa coniugale, il
Tribunale ritiene congruo il versamento della somma pari ad euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore della IA NO, come già stabilito nell'ordinanza presidenziale.
Alla luce del principio di proporzionalità, la ricorrente provvederà al mantenimento diretto della IA NO atteso che la stessa vive nella sua residenza, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad € 200,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore della IA, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della IA (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V).
Spese di lite
Le spese di lite sono integralmente compensate stante la reciproca soccombenza (la ricorrente sulla domanda di affido esclusivo e quella del resistente sulla misura dell'assegno di euro 150,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. la separazione personale dei coniugi;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel Volturno (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 7, parte II, Serie A,
Ufficio 1 Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015; Per_
3. Dispone l'affido condiviso della IA NO ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre e disciplina il diritto di visita come descritto in parte motiva;
4. Dispone la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
Per_
5. Pone a carico del resistente, a titolo di mantenimento della IA NO , la somma mensile di € 200,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile
2026;
6. Pone a carico del resistente le spese straordinarie nella misura del 50% in favore della IA NO;
7. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 28.4.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio