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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13279 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NT TI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 23/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1173/2025 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti MALANDRINO CLAUDIA, BRUSCHI Parte_1
FL e EL PO RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, LUCIANI VINCENZO, DE ROSA MADDALENA e DI CASOLA ALESSANDRO
RESISTENTE E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
INTIMATO CONTUMACE
E
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA
RESISTENTE
OGGETTO: obbligo contributivo
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 13.1.2025,
[...] ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 chiedendo:
- accertarsi l'omissione contributiva in proprio danno da parte di e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, Controparte_2 relativamente al periodo dal 1.11.2014 al 30.4.2020 o ai diversi periodi accertati in corso di causa;
- condannarsi la a provvedere alla Controparte_1 regolarizzazione contributiva mediante il versamento, presso l' , CP_4 dei contributi previdenziali omessi, oltre accessori come per legge, ed accertarsi la responsabilità solidale di Controparte_2 in Amministrazione Straordinaria;
[...]
- dichiararsi il proprio diritto di far valere nei confronti dell' i CP_4 periodi indicati ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e condannarsi l' CP_4 all'accredito nell'estratto conto assicurativo della contribuzione per il periodo omesso;
- in via subordinata, nel caso di ritenuta prescrizione dei contributi, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto nei confronti delle società convenute e dell' alla costituzione, in proprio favore, di una CP_4 rendita vitalizia riversibile ai sensi della L. 1338/1962 in relazione ai contributi omessi, per il periodo dal 1.11.2014 al 30.4.2020;
- accertarsi e dichiararsi l'obbligo per le società convenute, anche in solido tra loro, a costituire presso l' la predetta rendita vitalizia CP_4 riversibile “pari alla pensione o quota di pensione… che gli spetterebbe in relazione ai contributi omessi…”;
- condannarsi l' a determinare la riserva matematica volta alla CP_4 costituzione della rendita vitalizia riversibile;
- condannarsi la a corrispondere Controparte_1 all' l'onere di riscatto a titolo di riserva matematica calcolata in CP_4 base alle tariffe di legge, quantificata dall' o attraverso CTU CP_4 contabile ed accertarsi la responsabilità solidale di
[...]
; Controparte_2
- in via ulteriormente gradata, condannarsi le società convenute, in solido tra loro, al risarcimento in forma generica dei danni subiti e subendi per effetto delle omissioni contributive anche ai sensi dell'art. 2116 c.c.. Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
2 - egli ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di
[...] nell'ambito del “personale di terra” dal Controparte_1
13.1.2009 con qualifica di “Quadro”, Livello Q, n. matricola CA 099750, e orario a tempo pieno;
- all'esito della procedura di licenziamento collettivo avviata dal datore di lavoro ai sensi della L. 223/1991, in data 31.10.2014, egli è stato licenziato;
- il licenziamento è stato impugnato innanzi al Tribunale ordinario di Civitavecchia anche nei riguardi di
[...]
atteso che, con atto di Controparte_2 conferimento di ramo d'azienda del 22.12.2014, a quest'ultima era stato ceduto il ramo d'azienda afferente all'attività di trasporto aereo;
dal 1.1.2015, sono stati trasferiti alla cessionaria i rapporti di lavoro attivi al momento della cessione;
- il giudice del lavoro adito, con ordinanza emessa il 25.5.2016, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento condannando la a corrispondergli una indennità CP_1 Controparte_1 risarcitoria pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- a seguito di opposizione, il Tribunale di Civitavecchia ha annullato il licenziamento, condannato Controparte_2
a reintegrarlo nel posto di lavoro e,
[...] solidalmente, entrambe le società a corrispondergli un indennizzo pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge;
- quindi, egli è stato reintegrato in servizio in data 18.2.2020 dopo aver fruito dell'indennità di mobilità dal 13.11.2014 al 13.11.2018 e correlata prestazione erogata dal Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo ai sensi del Decreto Interministeriale n. 95269 del 7.4.2016;
- la sentenza del Tribunale di Civitavecchia è stata confermata in appello ed è passata in giudicato “con sentenza n. 35498/2022, pubbl. il 2.12.2022, della Corte di Cassazione, Sez. Lav.”;
- successivamente, egli ha constatato che le società non avevano correttamente adempiuto all'ordine giudiziale per quanto concerne l'integrale versamento contributivo a cui erano state, solidalmente, condannate;
- in particolare, come risulta dai più recenti estratti assicurativi, la sua posizione previdenziale è “carente di contribuzione” dal
3 1.11.2014 al 13.11.2016 e dal 14.11.2018 al 30.4.2020 mentre, per il periodo dal 14.11.2016 al 13.11.2018, risultano accreditati contributi a titolo di “Prestaz. int. trasp. aereo” anziché contributi a titolo di “Lavoro Dipendente”;
- pertanto, ha sollecitato le società a provvedere e l' ad CP_4 intervenire ricevendo sempre “risposte negative per asserita prescrizione della contribuzione”;
- in data 23.7.2024, ha trasmesso all formale denuncia di CP_4 omissione contributiva;
- con messaggio inoltrato a mezzo Controparte_1
PEC in data 9.10.2024, ha contestato ogni addebito in relazione al periodo dal 1.1.2015 in poi atteso il passaggio ad
[...] in Amministrazione Straordinaria ex art. 2112 Controparte_2
c.c. e ha aggiunto di essersi attivata per rettificare la posizione contributiva per il periodo dal 1.11.2014 al 31.12.2014 inviando all' il relativo documento di denuncia e di essere in attesa di CP_4 ricevere dall'ente previdenziale istruzioni per il versamento;
- non risulta, però, alcuna azione esperita dall' che, peraltro, in CP_4 data 27.11.2024, ha richiesto in restituzione l'importo di € 16.848,43 erogato a titolo di indennità di mobilità “motivando tale pretesa con la rioccupazione lavorativa (reintegra?)”. Ciò rilevato e considerato:
- che è ingiusto ed illegittimo il comportamento delle società convenute per non aver provveduto al versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento del sig. fino a Parte_1 quello della sua reintegrazione;
- che la contribuzione di cui si tratta non è prescritta poiché, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere;
si osserva che la denuncia di omissione contributiva inoltrata all' ha prodotto l'effetto, ex art. CP_4
3 L. 335/1995, di protrarre di ulteriori cinque anni la prescrizione dei contributi;
- che, pertanto, sussiste il diritto di parte ricorrente al regolare versamento della contribuzione omessa ed all'accredito sulla sua posizione assicurativa;
- che, nel caso di ritenuta prescrizione, si rivela altrettanto ingiusto ed illegittimo il comportamento delle società resistenti per non aver dato seguito alle pretese risarcitorie del sig. ed alla sua Parte_1 richiesta di voler accedere al rimedio della costituzione della rendita vitalizia riversibile ex art. 13 L. 1338/196;
4 - che, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, il lavoratore può agire con domanda di condanna generica al fine di ottenere l'accertamento della potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno ovvero, sostituendosi al datore di lavoro, con domanda di condanna in forma specifica ex art. 13 L. 1338/1962 con la costituzione di una rendita vitalizia riversibile presso l' CP_4 attraverso il pagamento della corrispondente riserva matematica;
- che, in quest'ultimo caso, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell' , CP_4 parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima illustrate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società Controparte_1
e l' si sono costituiti in giudizio mentre
[...] CP_4 [...]
Amministrazione Straordinaria non si è costituita Controparte_2 in giudizio. La società (d'ora in poi ha Controparte_1 CP_5 resistito alla domanda. Si è fatto rilevare nella memoria difensiva quanto segue:
- è un soggetto giuridico “del tutto distinto ed autonomo” CP_5 rispetto ad Controparte_2
;
[...]
- come meglio rappresentato nella memoria difensiva, in data 22.12.2014, solo una parte di CP_2 Controparte_1
oggi è confluita in
[...] CP_5 Controparte_6 mediante atto di conferimento di ramo d'azienda;
[...]
- il Tribunale di Civitavecchia adito, tra gli altri, dal ricorrente, che ha lavorato alle dipendenze di Controparte_7 dal 13.1.2009 fino al licenziamento collettivo ex L. 223/1991 del 31.10.2014, ha annullato il licenziamento intimato da CP_5 condannando la sola alla reintegrazione nel posto di CP_8 lavoro e ponendo, in via solidale a carico delle due società, l'obbligo di corresponsione dell'indennità risarcitoria;
si osserva che il Tribunale ha riconosciuto il diritto, tra gli altri, del ricorrente ad essere incluso nel ramo d'azienda ceduto ad e, pertanto, CP_8 di transitare alle dipendenze di quest'ultima a far data dal 1.1.2015;
- ne discende che non può essere chiamata a rispondere CP_5 dell'omissione contributiva riferita all'intero periodo intercorso tra la data del licenziamento e la reintegrazione disposta da né CP_8 del danno derivatone;
si evidenzia, infatti, che a far data dal 1.1.2015 l'obbligo contributivo incombeva solo ed esclusivamente sulla datrice di lavoro CP_8
5 - ha sempre ottemperato alle pronunce giudiziali “per CP_5 quanto di sua competenza, ossia per il periodo fino al 31.12.2014” ma l' “non ha mai accettato i versamenti contributivi in CP_4 questione perché provenienti da un soggetto che nei propri sistemi non figurava come datore di lavoro”. Dunque, ha eccepito: CP_5
- il difetto della propria legittimazione passiva per non essere destinataria dell'ordine di rintegrazione;
si osserva che, nel trasferimento d'azienda, la cedente non è responsabile, solidalmente, per crediti sorti successivamente alla cessione;
- l'avvenuta prescrizione dei contributi per i quali il ricorrente agisce i quali afferiscono ai mesi di novembre e dicembre 2014 o, comunque, al periodo “figurativo” compreso in gran parte tra il 1.11.2014 e il 13.11.2016, risalenti pertanto a “molto più di 5 anni da oggi”; si sottolinea come, essendo stato il diritto in questione sancito con la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 106/2020, pubblicata in data 15.1.2020, non avendo mai l' richiesto il versamento dei CP_4 contributi di cui si tratta, la prescrizione nei propri confronti si è perfezionata in data 14.1.2025, prima della notifica dell'odierno ricorso, il 23.1.2025; si evidenzia, inoltre, che la denuncia di omissione contributiva allegata dalla controparte, al n. 12 del relativo fascicolo, è riferita unicamente ad Alitalia SAI S.p.a. in Amministrazione Straordinaria e che l non ha avviato alcun CP_4 procedimento di recupero nei propri confronti;
- l'infondatezza delle domande poiché il ricorrente non allega né offre di provare di aver maturato il diritto a pensione o, comunque, di aver raggiunto l'età pensionabile né prova il pregiudizio pensionistico cosicché non sussistono i presupposti per l'azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c. né per l'azione alternativa volta alla costituzione di una rendita vitalizia riversibile ex art. 13 L. 1338/1962. L' ha fatto rilevare quanto segue: CP_4
- esso non era parte del giudizio definito dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 106/2020, che gli è stata comunicata solo in data 16.7.2024 “ma a tale data parte del periodo contributivo risultava oramai prescritto” cosicché, per questa parte, non è stata possibile la regolarizzazione;
- quanto alla rendita vitalizia, si evince dall'estratto contributivo e dalla stampa dal Cassetto previdenziale che si producono, che “per alcuni periodi oggetto di richiesta sussistono i contributi da CIG
6 percepita indebitamente che, pertanto, deve essere ancora restituita”. Tanto rilevato, l' ha chiesto al Tribunale, accertata Controparte_9 la prescrizione del periodo contributivo oggetto di domanda, di “giudicare sulla domanda subordinata relativa alla condanna dei datori di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/62 qualora sussistano i presupposti di legge” e, di conseguenza, di “dichiarare ed accertare che i datori di lavoro convenuti sono tenuti al versamento… della somma necessaria per costituire la rendita vitalizia…”. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
La controversia verte sull'accertamento dell'omissione contributiva per il periodo dal 1.11.2014 al 30.4.2020, sul presupposto della pronuncia giudiziale che ha annullato il licenziamento intimato da CP_5 condannato Controparte_2
(d'ora in poi alla reintegrazione in
[...] Controparte_10 Contr quanto cessionaria dell'azienda trasferita da ella quale faceva parte il Contr ricorrente e condannato e , in solido tra loro, al risarcimento CP_2 del danno ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Più esattamente – si legge in ricorso – i periodi che, dall'esame degli Estratti Conto Previdenziali in all.ti 14 e 15 al fasc. di parte, risultano
“completamente” privi di contribuzione sono il periodo “dal 1.11.2014 al 13.11.2016” e il periodo “dal 14.11.2018 al 30.4.2020” mentre “per il periodo dal 14.11.2016 al 13.11.2018 risultano accreditati contributi a titolo di “Prestaz.int. trasp.aereo” anziché… a titolo di “Lavoro Dipendente” in virtù della disposta reintegra” (così, alle pgg. 3 e 4). All'udienza del 19.11.2025, i procuratori di parte ricorrente hanno chiesto di essere autorizzati al deposito dell'Estratto Conto Previdenziale aggiornato al 3.11.2025 dal quale “si evince che vi è una totale carenza di contributi dal 6.11.2014 al 30.4.2020”. Ciò premesso, agli atti del fascicolo di parte ricorrente figurano, in particolar modo:
- la sentenza n. 106/2020, depositata in data 15.1.2020, con la quale il Tribunale di Civitavecchia, in sede di opposizione ex art. 1, comma 51, L. 92/2012 (abrogato dal D.Lgs. 149/2022, come modificato dalla L. 197/2022) avverso l'ordinanza emessa il 25.5.2016, ha annullato il licenziamento di (oltreché di altro Parte_1 lavoratore), condannato a reintegrarlo nel Controparte_10
7 posto di lavoro, e condannato al risarcimento del danno, CP_5 mediante la corresponsione di un indennizzo pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
il medesimo obbligo è stato accertato in capo ad
, “in via solidale, quale cessionario ex art. 2112 c.c.” (all. 4); CP_2 CP_1
- la lettera con la quale in ha comunicato al Controparte_2 che, al solo fine di ottemperare alla sentenza della Corte Parte_1 di Appello di Roma n. 106/2020, a far data dal 18.2.2020 egli è reintegrato in servizio (all. 6);
- la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 35498/2022, depositata in data 2.12.2022, che ha cassato la sentenza n. 1807/2020 emessa dalla Corte di Appello di Roma che aveva rigettato il reclamo proposto da entrambe le società accogliendo il motivo con il quale ha dedotto la violazione e Controparte_2 CP_10 falsa applicazione degli artt. 24, 52 l. fall. in combinato disposto con gli artt. 409, 433 c.p.c., per improcedibilità della domanda di condanna risarcitoria per effetto dell'ammissione della società cessionaria alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria (all. 7);
- la denuncia di omissione contributiva nei confronti di Controparte_2
[.
A.S. inoltrata all' a mezzo posta elettronica certificata in data CP_4
23.7.2024 (all. 12, completa di ricevuta di avvenuta consegna).
1. Sull'azione proposta, è opportuno ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte dell'omissione contributiva, il lavoratore ha interesse ad agire ancor prima del verificarsi degli eventi che condizionano l'erogazione delle prestazioni previdenziali avvalendosi della domanda di condanna generica “per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno” salva, poi, la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile, l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, c.c., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 L. 1338/1962, diretta alla costituzione in proprio favore di una rendita vitalizia riversibile (tra le altre, Cass. 2360/2014 e, più recentemente, Cass., Sez. 6, ord. 14853/2019, Cass. 8956/2020, Cass. 17320/2020 e Cass. 701/2024). Nella specie, il lavoratore agisce per la regolarizzazione del rapporto contributivo e le pronunce giudiziali se, per un verso, hanno
8 condannato in A.S. alla sua reintegrazione, per altro Controparte_2 verso, hanno posto tanto l'obbligo di risarcire il danno ex art. 18, comma 4, L. 300/1970 applicabile al licenziamento collettivo adottato in violazione dei criteri di scelta in virtù del disposto dell'art. 5, comma 3, della L. 223/1991 quanto l'obbligo di versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi come per legge, a carico di
[...]
e di quest'ultima in qualità di responsabile CP_5 Controparte_10 solidale ex art. 2112 c.c.. Si legge, infatti, tra l'altro, nel dispositivo della sentenza n. 106/2020, confermata dalla Corte di Appello di Roma:
“Condanna a corrispondere ai sig.ri… e Controparte_1
un indennizzo pari a 12 mensilità dell'ultima Parte_1 retribuzione globale di fatto per ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quella della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale. Accerta il medesimo obbligo in capo ad in Controparte_11
a.s. in via solidale, quale cessionario ex art. 2112 c.c.”. Sul tema, si è affermato che “nel periodo compreso fra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronunzia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore, durante il quale il rapporto di lavoro è quiescente ma non estinto, rimangono in vita il rapporto assicurativo - previdenziale, ed il corrispondente obbligo contributivo del datore di lavoro, indipendentemente e nonostante la mancata erogazione della retribuzione nel periodo predetto o un'erogazione a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 Stat. lavoratori di retribuzioni per un ammontare inferiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato licenziato”; ai fini del calcolo dei contributi, si assumerà a riferimento la “retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, non quella di fatto corrisposta” in ragione dell'autonomia del rapporto assicurativo dal rapporto di lavoro (Cass. 21371/2018). Dunque, a decorrere dall'ordine di reintegrazione, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la posizione previdenziale del lavoratore illegittimamente licenziato ed a versare i contributi obbligatori, sia quelli relativi al periodo intermedio tra il licenziamento e la reintegrazione, calcolati sulla base della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore ove non fosse stato licenziato, sia quelli maturati successivamente alla reintegrazione, calcolati sulla base della retribuzione corrisposta.
9 A proposito del trasferimento di azienda e della sorte del debito contributivo, con riferimento al debito esistente al momento del trasferimento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “…, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 c.c., senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112, comma 2, c.c., neanche in virtù di un'interpretazione "a contrario" della previsione di cui all'art. 3, paragrafo 4, lett. a), della Direttiva n. 2001/23/CE, stante l'autonomia del rapporto contributivo, intercorrente tra datore di lavoro ed ente previdenziale, dal rapporto di lavoro” (Cass. 3646/2016). La solidarietà è, infatti, limitata ai crediti di lavoro del dipendente e non si estende ai crediti di terzi, compresi gli enti previdenziali, per i quali l'art. 2560 c.c. fa ricadere la responsabilità sul cedente salvo affiancare a questa la responsabilità del cessionario limitatamente ai debiti che risultino dai libri contabili obbligatori e che, pertanto, si presumono conosciuti dal cessionario. Nel caso in esame, i contributi che rilevano sono quelli dovuti per il periodo compreso fra la data dell'illegittimo licenziamento, il 31.10.2014, e quella della pronunzia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore, il 15.1.2020, e ad avviso di questo Tribunale si sarebbe dovuto distinguere fra i contributi esistenti al momento del trasferimento di azienda, il 1.1.2015, assoggettati alla disciplina dell'art. 2560 c.c. come sopra illustrata, e i contributi dovuti per il periodo successivo, a carico esclusivo del cessionario quale datore di lavoro obbligato alla reintegrazione. Fatta questa puntualizzazione, costituisce però un dato irretrattabile – sul punto si è formato il giudicato – la responsabilità solidale delle società e in A.S. in merito ai contributi CP_5 Controparte_2 previdenziali ed assicurativi senz'alcuna distinzione.
2. Riguardo, poi, alla prescrizione, si osserva quanto segue. A norma dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
10 modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Nel caso in esame, come ha avuto modo di ricordare il giudice apicale in fattispecie similari, “… la previsione dell'art. 18, commi 2° e 4°, St. lav., e degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, secondo i quali, a seguito della declaratoria d'illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, costituisce fattispecie eccezionale di condanna a favore del terzo, la quale, oltre a non abbisognare della partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale (…), non richiede nemmeno alcuna specifica domanda del lavoratore…” (Cass. 6722/2021). Detto ciò, inoltre, il termine di prescrizione dei contributi “può iniziare a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione, non essendo possibile per gli enti previdenziali rivendicare il pagamento di contributi a seguito della comunicazione datoriale di cessazione del rapporto di lavoro e di cancellazione del lavoratore dal libro paga e matricola, ancorché la legittimità del recesso sia stata contestata dal lavoratore licenziato…”; nel caso in esame l'ordinanza, “immediatamente esecutiva”, pronunciata ai sensi dell'art. 1, comma 49, L. 92/2012, risale al 25.5.2016, confermata in appello con sentenza depositata in data 15.1.2020 e passata in giudicato in data 2.12.2022. Si deve considerare che “il passaggio in giudicato della sentenza di reintegra estenderà ai contributi il più ampio termine prescrizionale di cui all'art. 2953 c.c., essendo consolidato il principio di diritto secondo cui la conversione del termine di prescrizione da breve a decennale, prevista dalla disposizione ult. cit. per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche da parte e nei confronti di chi sia rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato, salvo che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione” (Cass. 6722/2021 prima cit.). Ne consegue che alla prescrizione quinquennale dei contributi, il cui corso, iniziato a maggio o a giugno del 2016 (ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo di paga;
si veda,
11 per il termine di versamento dei contributi, l'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 241/1997) a seguito dell'ordine di reintegra, è rimasto sospeso nei successivi gradi di giudizio ex art. 2945, comma 2, c.c. (“Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”; tra gli atti indicati nei primi due commi dell'art. 2943 c.c. rientra la “notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo e esecutivo”), si è sostituita la prescrizione decennale per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, a dicembre del 2022. Pertanto, alla data di introduzione dell'odierno giudizio – il ricorso è stato notificato alle società il 23.1.2025 (vd. le ricevute di avvenuta consegna depositate in pari data) –, nessuna prescrizione si è compiuta e la domanda principale, essendo pacifica l'omissione contributiva per l'intero periodo risultante dall'ultimo Estratto Conto Previdenziale del 3.11.2025, dal 6.11.2014 al 30.4.2020, ammissibile perché rilevante e in difetto di elementi idonei a contrastarne l'attendibilità – più esattamente, a carico di entrambe le società, per il periodo dal 6.11.2014 al 17.2.2020 e a carico della sola A.S. per il Controparte_2 periodo dal 18.2.2020 al 30.4.2020 –, deve essere accolta in parte. Va dichiarata, tuttavia, la improcedibilità della domanda di condanna proposta nei confronti di in A.S. spettando il suo scrutinio Controparte_2 al giudice concorsuale (cfr., sul punto del riparto di competenza tra il giudice del lavoro e il giudice concorsuale, Cass. 16443/2018).
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Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento dell'omissione contributiva da parte delle società CP_5
e in A.S. in relazione al periodo dal 6.11.2014 al 17.2.2020 e Controparte_2 CP_1 della sola in dal 18.2.2020 al 30.4.2020, con la Controparte_2 condanna di al versamento all' dei contributi previdenziali CP_5 CP_4 omessi mentre dichiara la improcedibilità della domanda di condanna nei confronti di in A.S., con la declaratoria del diritto di parte Controparte_2 ricorrente a far valere nella sua posizione assicurativa di vecchiaia, invalidità e superstiti i periodi di cui sopra e con la condanna dell' CP_4 all'accredito negli estratti conto assicurativi della contribuzione omessa. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.333,00, di cui € 43,00 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con
12 distrazione, seguono la soccombenza e sono poste a carico di e CP_5
, solidalmente. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte con l'accertamento dell'omissione contributiva da parte delle società e in A.S. CP_5 Controparte_2 in relazione al periodo dal 6.11.2014 al 17.2.2020 e della sola in A.S. dal 18.2.2020 al 30.4.2020, con la condanna Controparte_2 al versamento all' dei contributi previdenziali omessi CP_5 CP_4 mentre dichiara la improcedibilità della domanda di condanna nei CP_1 confronti di in con la declaratoria del diritto di Controparte_2 parte ricorrente a far valere nella sua posizione assicurativa di vecchiaia, invalidità e superstiti i periodi di cui sopra e con la condanna l' all'accredito negli estratti conto assicurativi della CP_4 contribuzione omessa;
- condanna, infine, e , in persona dei rispettivi legali CP_5 CP_4 rappresentanti pro-tempore, solidalmente, al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.333,00, di cui € 43,00 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
Così deciso in Roma il 23/12/2025
IL GIUDICE
NT TI
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