Sentenza 28 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 22 novembre 2024
Improcedibile
Sentenza 5 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Attestato di libera circolazione di un bene culturale e potere di autotutela.Federica Campolo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Attestato di libera circolazione di un bene culturale e potere di autotutela. Dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 21 nonies, c. 1, l. 241/1990 (nota a Cons. Stato, Sez. VI, 16 ottobre 2024, n. 8296) di Federica Campolo Sommario: 1. Il caso di specie. 2. I termini per l'esercizio dei poteri di autotutela. 3. Attestato di libera circolazione di un bene culturale ed esercizio dei poteri di autotutela: un'analisi giurisprudenziale. 4. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. 5. Brevi osservazioni conclusive. 1. Il caso di specie. Nel 2015 l'Ufficio Esportazione di Verona rilasciava, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 42 del 2004, l'attestato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/05/2025, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03805/2025REG.PROV.COLL.
N. 06241/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6241 del 2022, proposto dal signor IC SA, rappresentato e difeso dall’avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Matera, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00168/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il presente giudizio ha per oggetto la domanda del signor SA per il rilascio del permesso di costruire avente ad oggetto i lavori di risanamento conservativo dell’immobile sito in Matera, nel Rione Sassi, al Vico Secondo di Via Casalnuovo n. 12, censito in catasto al foglio 159, particella 2514, sub 1, presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Matera in data 16 novembre 2020, pratica n° [...]-16112020-52639, prot. gen. n. 79647.
Rilevato che nel presente giudizio è controversa l’applicabilità della procedura semplificata per il rilascio della autorizzazione paesaggistica e la formazione del silenzio assenso sul titolo edilizio legittimante l’intervento, oltre alla legittimità di un ordine interdittivo conseguente alla presentazione di una SCIA.
Rilevato che il T.a.r. per la Basilicata ha respinto il ricorso con sentenza n. 168 del 2022 che il signor SA ha impugnato chiedendone la riforma perché errata in diritto.
Rilevato che con nota depositata in data 10 febbraio 2025 il signor SA ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello essendo stati nelle more adottati atti favorevoli da parte delle amministrazioni competenti ad autorizzare l’intervento.
Rilevato che il Collegio non ravvisa motivi per accogliere l’istanza di riunione dei ricorsi NRG 6238 del 2022 e 6241 del 2022, atteso che i suddetti appelli, sebbene si riferiscano ad interventi edilizi di recupero del medesimo immobile, di proprietà dell’appellante, concernono distinte sentenze e contengono motivi di ricorso solo parzialmente identici.
Rilevato che il presente appello deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, tenuto altresì conto della non opposizione del Comune di Matera costituito in giudizio che ha parimenti eccepito il sopravvenuto difetto di interesse alla contestazione in capo all’appellante.
Rilevato che le spese del grado possono essere compensate stante la definizione dell’appello mediante sentenza in rito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese del grado tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO