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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/04/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1683/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1683/2023, promossa
DA
c.f. con sede in Vicenza, Viale Parte_1 P.IVA_1
Camisano, n.56, in persona del l.r. p.t., difesa e rappresentata dall'Avv. Lorenzo Benve- nuti, c.f. , PEC: con stu- C.F._1 Email_1 dio in Desio, Via XXIV Maggio n.1, in forza di procura alle liti su foglio separato congiunto materialmente all'atto di appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
CONTRO
con sede in , Piazza Sa- Controparte_1 CP_1 limbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cont Arezzo – Gruppo IVA - Partita IVA aderente al CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capo- gruppo del Gruppo Bancario - codice Banca 01030.6, Codice Controparte_1
Gruppo – in persona del l.r. p.t., in qualità di incorporante di P.IVA_4 [...]
Controparte_3
con sede sociale in , Via Aldo Moro n. 11/13, Codice Fiscale
[...] CP_1
1 e n. iscrizione al Registro delle Imprese di P. IVA , a CP_1 P.IVA_5 P.IVA_6 seguito di atto di fusione per incorporazione del 20 aprile 2023 ai rogiti Dott. Per_1
notaio in , Rep. 42437 Racc. 21719, rappresentata e difesa dall'Avv. Da-
[...] CP_1 niele TI del Foro di Firenze (C.F. – PEC . C.F._2 Emai_2 Email_3 ec avvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo pro-
[...] curatore in Firenze, in Corso TA n. 26, come da mandato allegato al presente fascicolo telematico.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 216/2023 del Tribunale di Siena pubblicata il 09/03/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma parziale della sentenza n.216/23 emessa dal Tribunale di Siena in data 9 marzo 2023, non notificata nel merito: • accertare l'avvenuta applicazione di un tasso leasing difforme da quello indicato nel contratto sottoscritto dalle parti, e conse- guentemente dichiarare la nullità del contratto di leasing n.01417262/001 per violazione dell'art. 117 VIII T.U.B., per i motivi di cui alla narrativa;
• in via subordinata accertare
e dichiarare la nullità della clausola 3 del contratto di leasing n.01417262/001, per vio- lazione dell'art. 117 VI T.U.B., e comunque per indeterminatezza dell'oggetto, per i mo- tivi di cui alla narrativa;
• in via gradata accertare e dichiarare la non conformità del contratto di leasing n.01417262/001 all'art. 117 IV T.U.B., per i motivi di cui alla narra- tiva;
• per l'effetto rideterminare la misura dei canoni complessivamente dovuti, scaduti ed a scadere, per tutta la durata del rapporto in ragione del contratto di leasing
n.01417262/001 con applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 VII T.U.B.;
• per l'effetto condannare al paga- Controparte_3 mento in favore di dell'importo di euro 33.552,10 per il Parte_1 rimborso dei maggiori interessi percepiti in misura maggiore a quanto dovuto in forza dell'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 VII T.U.B., sino alla data del
28 febbraio 2021, nonché al pagamento delle ulteriori somme di denaro che sono state successivamente corrisposte a partire dal 25/02/2021 in misura maggiore a quanto do- vuto in forza dell'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 VII T.U.B.; in via subordinata, a conferma dell'impugnata sentenza: • accertata l'avvenuta indicazione nel contratto di un dato non veritiero in relazione al tasso leasing applicato, confermare la condanna di al risarcimento in Controparte_3
2 favore di dei danni conseguenti alla violazione della traspa- Parte_1 renza contrattuale, in misura non inferiore ad euro 3.175,55, per i motivi di cui alla narrativa. in ogni caso: • con vittoria di spese e compensi professionali di causa dei due gradi di giudizio;
in via istruttoria: • si chiede l'ammissione di una Consulenza Tecnica
d'Ufficio volta a ricalcolare l'intero piano di ammortamento del leasing con applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 T.U.B., con conseguente rideterminazione dei canoni a scadere e rimborso da parte di Controparte_3 dei canoni già incassati nella misura superiore a quella derivante dall'applicazione
[...] di tale norma, o, in subordine, si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita disponga un accertamento peritale per aggiornare sino alla data odierna ed alla scadenza del con- tratto il conteggio svolgo dal perito di parte Dott. prodotto quale documento 2 Per_2 allegato al fascicolo di parte appellante, e non contestato dalla convenuta
[...]
”.Controparte_4
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, respingere l'impugnazione della avverso la sen- Parte_1 tenza del Tribunale di Siena n. 216/2023, in quanto inammissibile e comunque infondata, con vittoria delle spese di lite”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1.- La società conveniva in giudizio davanti al Tribunale Parte_1 di Siena la società , Controparte_3 [...]
rassegnando, in sintesi, le conclusioni riproposte in grado Controparte_3
d'appello e sopra trascritte, e deducendo a fondamento delle domande, in tesi e in ipo- tesi, formulate che aveva sottoscritto in data 17-10-2011 con la convenuta il contratto di locazione finanziaria n.01417262/001; che all'art. 3 il contratto stabiliva: “ il corri- spettivo della locazione finanziaria, tenuto conto del costo del bene locato e del prezzo per il riscatto finale, è stato determinato applicando il Tasso Leasing del 4,7870%”; che, tuttavia, dall'analisi svolta dal consulente di parte all'uopo incaricato era emerso che “il contratto di leasing presentava un Tasso Leasing dichiarato del 4,787%, mentre il TIR effettivo ricalcolato è pari a 5,1119%”; che il valore dichiarato risultava pertanto dif- forme dal valore effettivo di 0,3249% punti percentuali e ciò evidenziava profili di inde- terminatezza del tasso;
che da tanto conseguiva l'applicazione della sanzione del rical- colo degli interessi di cui all'art 117 TUB;
che, in ipotesi, palese essendo la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, aveva diritto al risarcimento del danno in
3 misura non inferire ad euro 3.175,55, pari alla differenza tra il costo complessivo dell'operazione al tasso attualizzato del 5,1119% e il tasso indicato in contratto del
4,7870%.
La società finanziaria si costituiva in giudizio, contrastando le domande e chie- dendone il rigetto.
Non ammessa la CTU richiesta dall'attrice, con la sentenza n. 216/2023, pubbli- cata il 09/03/2023, il Tribunale di Siena ha rigettato la domanda in tesi e accolta quella subordinata.
In sintesi, il giudice di primo grado ha ritenuto violata la normativa sulla traspa- renza bancaria, donde l'accoglimento della domanda subordinata, ma non ha ritenuto che l'art.117 TUB si applichi al tasso leasing, introdotto soltanto dalla normativa secon- daria, o che, in ogni caso, il tasso fosse mancante o indeterminato, donde il rigetto della domanda in tesi.
L'appello.
2.- ha appellato la sentenza di primo grado nella parte Parte_1 in cui ha rigettato la domanda proposta in tesi, articolando un unico complesso motivo, con il quale:
(a) denuncia la contraddizione della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto violata la normativa sulla trasparenza bancaria e nel contempo non ha applicato l'art.117
TUB;
(b) assume come errata la decisione nella parte cui ha ritenuto sussistente solo una carenza di trasparenza formale e non anche una sostanziale indeterminatezza del prezzo effettivo dell'operazione, così ponendosi in contrasto con Cass. civ.12889/21, che ha reputato applicabile l'art.117, co.7 TUB, anche al contratto di leasing, quando ricor- rono due ipotesi alternative, ovvero: 1) nel caso in cui vi sia un difetto di indicazione di un tasso attualizzato che evidenzi il costo conseguente al pagamento infrannuale;
2) nel caso di divergenza fra condizioni effettivamente praticate e quelle pubblicizzate;
ipotesi entrambe ricorrenti nel caso di specie.
Le difese dell'appellata
3.- Si è costituita in giudizio , quale società Controparte_1 che ha incorporato con effetti dal 21-4-2023 la società Controparte_3 Cont
, imprese , chiedendo, anzitutto, dichia-
[...] Controparte_3 rarsi inammissibile l'appello per intervenuta acquiescenza ed evidenziando, a tal fine, che con e-mail 14-3-2023 aveva inviato il conteggio degli Parte_1
4 importi dovuti in forza della sentenza de qua e aveva chiesto l'esecuzione della sentenza e la conferma della volontà di adempiere spontaneamente;
che, a tale comunicazione, era seguito uno scambio di corrispondenza tra le parti (per mezzo dei rispettivi difensori), in forza del quale, in ottica transattiva, essa soccombente parziale aveva manifestato la propria disponibilità a rinunciare all'appello a condizione che la controparte rinunciasse agli interessi in misura moratoria e alla rivalutazione monetaria;
che la controparte aveva accettato il pagamento dei soli interessi legali a fronte della rinuncia all'appello da parte della banca, senza formulare alcuna riserva di impugnazione.
In via subordinata, ha chiesto rigettarsi l'appello, evidenziando che, pur lesa dall'accoglimento della domanda subordinata e pur essendo ingiusta sul punto la deci- sione, aveva rinunciato ad interporre appello per l'esiguità delle somme dovute.
Il passaggio in decisione
4.- Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 11-4-2025, sulle conclu- sioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5.- L'eccezione d'inammissibilità dell'appello per intervenuta acquiescenza è in- fondata e va respinta.
Ai sensi dell'art.329, co.1 cpc, l'acquiescenza deve risultare da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge.
Negli atti e documenti di causa non è rinvenibile né un'accettazione espressa (e tale non è invero la fattispecie invocata dall'appellata) né un'accettazione per atti incom- patibili (c.d. acquiescenza tacita), tenuto conto che l'accordo intervenuto tra le parti, come documentato (v. doc.4, 5, 6 di parte appellata), è relativo all'esecuzione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata e condan- nato la banca al pagamento delle spese di lite.
A fronte della richiesta dell'appellante di ottenere il pagamento di quanto previsto in sentenza con l'aggiunta di interessi moratori e rivalutazione monetaria, l'appellata ha manifestato la propria disponibilità all'esecuzione spontanea della sentenza, anche ri- nunciando all'appello, ma a condizione che l'altra parte richiedesse gli interessi legali non in misura moratoria e senza rivalutazione monetaria;
la controparte ha accettato la ri- chiesta e la banca ha pagato gli importi previsti in sentenza con interessi al tasso legale.
5 La rinuncia all'appello, espressa, è pertanto della sola banca, ma non anche dell'appel- lante in relazione alla capo della sentenza sfavorevole.
Come già scrutinato dalla Corte di legittimità la richiesta di pagamento formulata dalla parte parzialmente vittoriosa, in relazione ai capi della decisione immediatamente esecutivi, non costituisce per il creditore comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza per ottenere l'accoglimento delle domande rigettate o l'integrale riconoscimento del suo diritto e, quindi, non comporta l'inammissibilità per acquiescenza dell'impugnazione da lui proposta (Cfr., fra le altre, Cass. civ. 18187-2007; 1551-2006).
6.- Ciò premesso, l'appello è infondato e va respinto.
6.1.- Non sussiste, anzitutto, alcuna contraddizione logico-giuridica nella sen- tenza impugnata: il giudice di primo grado ha ritenuto violata la normativa secondaria dettata dalla Banca d'TA in materia di trasparenza bancaria (provvedimento del
25/7/2003, sez. II, par. 3.1, nota 2; provvedimento del 29/7/2009, v. sez. II, par. 3, pag. 14), in punto di indicazione nel contratto del tasso di attualizzazione del contratto di leasing, e ha accolto la domanda subordinata di risarcimento danni;
nel contempo, nell'esaminare la domanda in tesi, ha escluso che tale tasso (c.d. tasso leasing o TIR), individuato dalla normativa secondaria, rilevi ai fini dell'applicazione dell'art.117 TUB.
Così in sentenza: “In primo luogo va tenuto presente che il contratto di leasing non è riconducibile ad un mutuo, perché la sua causa è più complessa: accanto ad una innegabile e prevalente funzione finanziaria, ricorre infatti una funzione di scambio le- gata all'utilizzo del bene, nonché l'acquisto di un'opzione. L'utilizzatore si obbliga a pa- gare dei canoni periodici, non semplicemente a restituire un capitale, e nel contratto gli interessi non assumono una autonoma evidenza e rilevanza negoziale, perché essi sono inglobati nel canone (v. in questo senso Cass. 14760/2008). Pertanto il prezzo cui fa riferimento l'art. 117, comma 4, TUB, per i contratti di locazione finanziaria è da indivi- duarsi nella misura del canone [il carattere sottolineato è una n.d.r.]. Opportunamente la d'TA nelle Disposizioni in materia di trasparenza ha introdotto l'obbligo di CP_1 indicare nei contratti il c.d. tasso leasing, definito come "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per ser- vizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi" (v. provvedimento del 25/7/2003, sez. II, par. 3.1, nota 2; uguale definizione
6 è contenuta nei successivi provvedimenti e in particolare nel provvedimento del
29/7/2009, v. sez. II, par. 3, pag. 14). Il tasso leasing è quindi un indicatore equivalente che tiene conto del pagamento dei canoni e del costo del riscatto ed è previsto solo dalla disciplina secondaria in materia di trasparenza. Esso in particolare non è il tasso debitore nominale (TAN), cioè il tasso sulla cui base è costruito il piano dei pagamenti dei canoni di leasing. A tale indice non è quindi applicabile il disposto dell'art. 117 TUB, che si riferisce al tasso debitore e non ad indici diversi previsti a fini di trasparenza [il carattere sottolineato è una n.d.r.]”.
La soluzione in diritto seguita dal primo giudice è pertanto chiara: il TIR, quale indicatore equivalente di costo previsto dalla disciplina secondaria sulla trasparenza, non rileva ai fini dell'applicazione dell'art.117 TUB.
Tra questo assunto, che porta al rigetto della domanda in tesi, e l'accoglimento della domanda subordinata di risarcimento danni, per violazione della normativa secon- daria della Banca d'TA, non vi è alcuna contraddizione.
6.2.- E' poi infondato il motivo nella parte in cui denuncia che la decisione ha ritenuto sussistente solo una carenza di trasparenza formale e non anche una sostanziale indeterminatezza del prezzo effettivo dell'operazione, così ponendosi in contrasto con
Cass. civ.12889/21, che ha ritenuto applicabile l'art.117, co.7 TUB, anche al contratto di leasing, quando ricorrono due ipotesi alternative, ovvero: 1) nel caso in cui vi sia un difetto di indicazione di un tasso attualizzato che evidenzi il costo conseguente al paga- mento infrannuale;
2) nel caso di divergenza fra condizioni effettivamente praticate e quelle pubblicizzate.
Al riguardo, va considerato che l'assunto per cui vi sarebbe una divergenza fra condizioni effettivamente praticate e quelle pubblicizzate costituisce un mero asserto non supportato da alcun elemento di prova. Non risulta in atti prodotto, infatti, il pro- spetto informativo che la banca convenuta aveva pubblicizzato all'epoca della conclu- sione del contratto, sicché non è verificabile l'assunto dell'appellante.
In secondo luogo, la decisione impugnata non è distonica rispetto a Cass. civ.
12889/21.
Il giudice di primo grado, dopo avere motivato come sopra il rigetto della do- manda principale, così aggiunge: <<Inoltre nel caso di specie, secondo la tesi attorea, si tratterebbe di un tasso indicato in contratto, ma in misura errata, non di una mancata indicazione, e ciò esclude ulteriormente l'applicabilità dell'art. 117, comma 7, TUB. E' vero che Cass 12889/21 , richiamata dalla difesa attorea , espressamente afferma “La
7 funzione della trasparenza — come insegna la dottrina specialistica — non è più quella meramente bancaristica orientata ad introdurre il principio di concorrenza all'interno del settore bancario, né quella di mero contenimento di scelte irrazionali ma un valore che merita di essere in sé e per sé considerato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del con- tratto. Oggi se ne può affermare la declinabilità in senso economico, giacchè essa poggia sul convincimento che il contratto trasparente sia quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. Trasparente è solo il contratto corre- dato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, di tal ché senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza, come si è detto, sull'equilibrio economico del contratto”, ri- chiamando pure per la nozione di trasparenza trasparenza declinata in senso economico la sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, tuttavia aggiunge anche “La determinabilità per relationem del tasso di leasing escluderebbe dunque la irrogazione della sanzione sostitutiva, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907): ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le mo- dalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore (cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364)”. Non pare, per quanto sopra detto ( par. 1) che si verta in simile ipotesi di indeterminatezza>>.
In altre parole, il giudice di primo grado assume che, pur in ipotesi volendo ap- plicare Cass. civ. 12889/21, il tasso effettivo che regola l'operazione è comunque indivi- duabile per come descritto nel contesto del § 1. della decisione.
E tale soluzione è pienamente condivisibile.
Infatti, al di là dell'opinabilità dell'affermazione contenuta nella sentenza della
Cass. civ. 12889/21 sulla funzione della trasparenza e sul richiamo alla pronuncia della
Corte di Giustizia UE – pronuncia resa in materia di credito al consumo, fattispecie all'evi- denza non rilevante in materia di leasing concluso da impresa – il dato di fondo è che la stessa corte di legittimità pratica una nozione di trasparenza di tipo sostanziale, come meglio precisato in successive pronunce: ciò che conta è che il contratto consenta di determinare il tasso applicato all'operazione di leasing.
8 In questo senso, di recente, Cass. civ. 711/2025 ha affermato che “in tema di lea- sing immobiliare, [finanche] la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem me- diante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini econo- mici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma”. Poco prima,
Cass. civ. 29530/24 aveva ribadito che ”In tema di leasing immobiliare, la mancata in- dicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o pre- vedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata”.
E ciò avviene nel caso di specie.
Ad integrazione e migliore esplicitazione di quanto indicato nella motivazione della sentenza di primo grado va aggiunto quanto segue.
E' vero che il contratto di leasing indica quale tasso leasing quello è che il TAN del contratto (se così non fosse stato, l'appellante nemmeno avrebbe avuto argomenti per proporre la domanda), ma è altrettanto vero che il contratto indica tutti gli elementi necessari per determinare il tasso effettivo dell'operazione, che è stato invero agevol- mente individuato dal perito di parte nella perizia in atti.
In particolare,
(a) all'art.1 è precisato l'oggetto del contrato e il costo d'acquisto del bene (euro
320.000,00) al netto dell'IVA e delle imposte ipotecarie, catastali e di regi- stro, che sono separatamente indicate;
(b) all'art.2 è indicata la durata complessiva dell'operazione (216 mesi);
(c) agli artt.3 e 4 sono indicati: il corrispettivo complessivo per l'intera durata della locazione finanziaria, pari a euro 436.231,35, oltre IVA, da pagarsi n
216 rate mensili, la prima delle quali di euro 80.000,00 e le rimanenti dell'im- porto di euro 1.656,89, oltre IVA;
il prezzo di riscatto finale del bene pari ad euro 33.296,80, oltre IVA ed eventuali altre imposte;
il tasso leasing è indi- cato nella misura del 4,7870% (questo è il TAN);
9 (d) all'art.5 sono indicati i parametri di indicizzazione: E31 Euribor 360 3 ml;
l'indice di riferimento iniziale: 1,5340%; il periodo di indicizzazione;
le mo- dalità di rilevazione dell'indice e, soprattutto, le modalità di calcolo del canone indicizzato al variare dell'indice, con rinvio all'art.6 delle condizioni generali di contratto;
quest'ultimo definisce i parametri di calcolo e, in particolare, la formula di calcolo del canone indicizzato;
(e) all'art.7 sono indicati tutti gli oneri e spese applicate al rapporto di finanzia- mento.
Ora, in base a questi elementi era possibile individuare il tasso effettivo dell'ope- razione (come fatto dal perito di parte appellante) e la contraente (attuale appellante) ben poteva valutare il livello di rischio e/o di spesa del contratto di durata.
Pertanto, nessuna violazione della normativa di riferimento è predicabile, non es- sendo il tasso d'interesse dell'operazione di finanziamento indeterminato.
7.- In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sen- tenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo in difetto di notula (DM 55/14 e ss. mod.; scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00; parametri medi per le fasi 1, 2, 4; parametro minimo per la fase 3 non essendo stata svolta istruttoria ma la sola trattazione della causa).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del con- tributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante a pagare le spese di lite a favore dell'appellata, liquidate in euro 8.469,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Dà atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 15-4-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
10 Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1683/2023, promossa
DA
c.f. con sede in Vicenza, Viale Parte_1 P.IVA_1
Camisano, n.56, in persona del l.r. p.t., difesa e rappresentata dall'Avv. Lorenzo Benve- nuti, c.f. , PEC: con stu- C.F._1 Email_1 dio in Desio, Via XXIV Maggio n.1, in forza di procura alle liti su foglio separato congiunto materialmente all'atto di appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
CONTRO
con sede in , Piazza Sa- Controparte_1 CP_1 limbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cont Arezzo – Gruppo IVA - Partita IVA aderente al CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capo- gruppo del Gruppo Bancario - codice Banca 01030.6, Codice Controparte_1
Gruppo – in persona del l.r. p.t., in qualità di incorporante di P.IVA_4 [...]
Controparte_3
con sede sociale in , Via Aldo Moro n. 11/13, Codice Fiscale
[...] CP_1
1 e n. iscrizione al Registro delle Imprese di P. IVA , a CP_1 P.IVA_5 P.IVA_6 seguito di atto di fusione per incorporazione del 20 aprile 2023 ai rogiti Dott. Per_1
notaio in , Rep. 42437 Racc. 21719, rappresentata e difesa dall'Avv. Da-
[...] CP_1 niele TI del Foro di Firenze (C.F. – PEC . C.F._2 Emai_2 Email_3 ec avvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo pro-
[...] curatore in Firenze, in Corso TA n. 26, come da mandato allegato al presente fascicolo telematico.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 216/2023 del Tribunale di Siena pubblicata il 09/03/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma parziale della sentenza n.216/23 emessa dal Tribunale di Siena in data 9 marzo 2023, non notificata nel merito: • accertare l'avvenuta applicazione di un tasso leasing difforme da quello indicato nel contratto sottoscritto dalle parti, e conse- guentemente dichiarare la nullità del contratto di leasing n.01417262/001 per violazione dell'art. 117 VIII T.U.B., per i motivi di cui alla narrativa;
• in via subordinata accertare
e dichiarare la nullità della clausola 3 del contratto di leasing n.01417262/001, per vio- lazione dell'art. 117 VI T.U.B., e comunque per indeterminatezza dell'oggetto, per i mo- tivi di cui alla narrativa;
• in via gradata accertare e dichiarare la non conformità del contratto di leasing n.01417262/001 all'art. 117 IV T.U.B., per i motivi di cui alla narra- tiva;
• per l'effetto rideterminare la misura dei canoni complessivamente dovuti, scaduti ed a scadere, per tutta la durata del rapporto in ragione del contratto di leasing
n.01417262/001 con applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 VII T.U.B.;
• per l'effetto condannare al paga- Controparte_3 mento in favore di dell'importo di euro 33.552,10 per il Parte_1 rimborso dei maggiori interessi percepiti in misura maggiore a quanto dovuto in forza dell'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 VII T.U.B., sino alla data del
28 febbraio 2021, nonché al pagamento delle ulteriori somme di denaro che sono state successivamente corrisposte a partire dal 25/02/2021 in misura maggiore a quanto do- vuto in forza dell'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 VII T.U.B.; in via subordinata, a conferma dell'impugnata sentenza: • accertata l'avvenuta indicazione nel contratto di un dato non veritiero in relazione al tasso leasing applicato, confermare la condanna di al risarcimento in Controparte_3
2 favore di dei danni conseguenti alla violazione della traspa- Parte_1 renza contrattuale, in misura non inferiore ad euro 3.175,55, per i motivi di cui alla narrativa. in ogni caso: • con vittoria di spese e compensi professionali di causa dei due gradi di giudizio;
in via istruttoria: • si chiede l'ammissione di una Consulenza Tecnica
d'Ufficio volta a ricalcolare l'intero piano di ammortamento del leasing con applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 T.U.B., con conseguente rideterminazione dei canoni a scadere e rimborso da parte di Controparte_3 dei canoni già incassati nella misura superiore a quella derivante dall'applicazione
[...] di tale norma, o, in subordine, si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita disponga un accertamento peritale per aggiornare sino alla data odierna ed alla scadenza del con- tratto il conteggio svolgo dal perito di parte Dott. prodotto quale documento 2 Per_2 allegato al fascicolo di parte appellante, e non contestato dalla convenuta
[...]
”.Controparte_4
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, respingere l'impugnazione della avverso la sen- Parte_1 tenza del Tribunale di Siena n. 216/2023, in quanto inammissibile e comunque infondata, con vittoria delle spese di lite”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1.- La società conveniva in giudizio davanti al Tribunale Parte_1 di Siena la società , Controparte_3 [...]
rassegnando, in sintesi, le conclusioni riproposte in grado Controparte_3
d'appello e sopra trascritte, e deducendo a fondamento delle domande, in tesi e in ipo- tesi, formulate che aveva sottoscritto in data 17-10-2011 con la convenuta il contratto di locazione finanziaria n.01417262/001; che all'art. 3 il contratto stabiliva: “ il corri- spettivo della locazione finanziaria, tenuto conto del costo del bene locato e del prezzo per il riscatto finale, è stato determinato applicando il Tasso Leasing del 4,7870%”; che, tuttavia, dall'analisi svolta dal consulente di parte all'uopo incaricato era emerso che “il contratto di leasing presentava un Tasso Leasing dichiarato del 4,787%, mentre il TIR effettivo ricalcolato è pari a 5,1119%”; che il valore dichiarato risultava pertanto dif- forme dal valore effettivo di 0,3249% punti percentuali e ciò evidenziava profili di inde- terminatezza del tasso;
che da tanto conseguiva l'applicazione della sanzione del rical- colo degli interessi di cui all'art 117 TUB;
che, in ipotesi, palese essendo la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, aveva diritto al risarcimento del danno in
3 misura non inferire ad euro 3.175,55, pari alla differenza tra il costo complessivo dell'operazione al tasso attualizzato del 5,1119% e il tasso indicato in contratto del
4,7870%.
La società finanziaria si costituiva in giudizio, contrastando le domande e chie- dendone il rigetto.
Non ammessa la CTU richiesta dall'attrice, con la sentenza n. 216/2023, pubbli- cata il 09/03/2023, il Tribunale di Siena ha rigettato la domanda in tesi e accolta quella subordinata.
In sintesi, il giudice di primo grado ha ritenuto violata la normativa sulla traspa- renza bancaria, donde l'accoglimento della domanda subordinata, ma non ha ritenuto che l'art.117 TUB si applichi al tasso leasing, introdotto soltanto dalla normativa secon- daria, o che, in ogni caso, il tasso fosse mancante o indeterminato, donde il rigetto della domanda in tesi.
L'appello.
2.- ha appellato la sentenza di primo grado nella parte Parte_1 in cui ha rigettato la domanda proposta in tesi, articolando un unico complesso motivo, con il quale:
(a) denuncia la contraddizione della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto violata la normativa sulla trasparenza bancaria e nel contempo non ha applicato l'art.117
TUB;
(b) assume come errata la decisione nella parte cui ha ritenuto sussistente solo una carenza di trasparenza formale e non anche una sostanziale indeterminatezza del prezzo effettivo dell'operazione, così ponendosi in contrasto con Cass. civ.12889/21, che ha reputato applicabile l'art.117, co.7 TUB, anche al contratto di leasing, quando ricor- rono due ipotesi alternative, ovvero: 1) nel caso in cui vi sia un difetto di indicazione di un tasso attualizzato che evidenzi il costo conseguente al pagamento infrannuale;
2) nel caso di divergenza fra condizioni effettivamente praticate e quelle pubblicizzate;
ipotesi entrambe ricorrenti nel caso di specie.
Le difese dell'appellata
3.- Si è costituita in giudizio , quale società Controparte_1 che ha incorporato con effetti dal 21-4-2023 la società Controparte_3 Cont
, imprese , chiedendo, anzitutto, dichia-
[...] Controparte_3 rarsi inammissibile l'appello per intervenuta acquiescenza ed evidenziando, a tal fine, che con e-mail 14-3-2023 aveva inviato il conteggio degli Parte_1
4 importi dovuti in forza della sentenza de qua e aveva chiesto l'esecuzione della sentenza e la conferma della volontà di adempiere spontaneamente;
che, a tale comunicazione, era seguito uno scambio di corrispondenza tra le parti (per mezzo dei rispettivi difensori), in forza del quale, in ottica transattiva, essa soccombente parziale aveva manifestato la propria disponibilità a rinunciare all'appello a condizione che la controparte rinunciasse agli interessi in misura moratoria e alla rivalutazione monetaria;
che la controparte aveva accettato il pagamento dei soli interessi legali a fronte della rinuncia all'appello da parte della banca, senza formulare alcuna riserva di impugnazione.
In via subordinata, ha chiesto rigettarsi l'appello, evidenziando che, pur lesa dall'accoglimento della domanda subordinata e pur essendo ingiusta sul punto la deci- sione, aveva rinunciato ad interporre appello per l'esiguità delle somme dovute.
Il passaggio in decisione
4.- Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 11-4-2025, sulle conclu- sioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5.- L'eccezione d'inammissibilità dell'appello per intervenuta acquiescenza è in- fondata e va respinta.
Ai sensi dell'art.329, co.1 cpc, l'acquiescenza deve risultare da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge.
Negli atti e documenti di causa non è rinvenibile né un'accettazione espressa (e tale non è invero la fattispecie invocata dall'appellata) né un'accettazione per atti incom- patibili (c.d. acquiescenza tacita), tenuto conto che l'accordo intervenuto tra le parti, come documentato (v. doc.4, 5, 6 di parte appellata), è relativo all'esecuzione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata e condan- nato la banca al pagamento delle spese di lite.
A fronte della richiesta dell'appellante di ottenere il pagamento di quanto previsto in sentenza con l'aggiunta di interessi moratori e rivalutazione monetaria, l'appellata ha manifestato la propria disponibilità all'esecuzione spontanea della sentenza, anche ri- nunciando all'appello, ma a condizione che l'altra parte richiedesse gli interessi legali non in misura moratoria e senza rivalutazione monetaria;
la controparte ha accettato la ri- chiesta e la banca ha pagato gli importi previsti in sentenza con interessi al tasso legale.
5 La rinuncia all'appello, espressa, è pertanto della sola banca, ma non anche dell'appel- lante in relazione alla capo della sentenza sfavorevole.
Come già scrutinato dalla Corte di legittimità la richiesta di pagamento formulata dalla parte parzialmente vittoriosa, in relazione ai capi della decisione immediatamente esecutivi, non costituisce per il creditore comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza per ottenere l'accoglimento delle domande rigettate o l'integrale riconoscimento del suo diritto e, quindi, non comporta l'inammissibilità per acquiescenza dell'impugnazione da lui proposta (Cfr., fra le altre, Cass. civ. 18187-2007; 1551-2006).
6.- Ciò premesso, l'appello è infondato e va respinto.
6.1.- Non sussiste, anzitutto, alcuna contraddizione logico-giuridica nella sen- tenza impugnata: il giudice di primo grado ha ritenuto violata la normativa secondaria dettata dalla Banca d'TA in materia di trasparenza bancaria (provvedimento del
25/7/2003, sez. II, par. 3.1, nota 2; provvedimento del 29/7/2009, v. sez. II, par. 3, pag. 14), in punto di indicazione nel contratto del tasso di attualizzazione del contratto di leasing, e ha accolto la domanda subordinata di risarcimento danni;
nel contempo, nell'esaminare la domanda in tesi, ha escluso che tale tasso (c.d. tasso leasing o TIR), individuato dalla normativa secondaria, rilevi ai fini dell'applicazione dell'art.117 TUB.
Così in sentenza: “In primo luogo va tenuto presente che il contratto di leasing non è riconducibile ad un mutuo, perché la sua causa è più complessa: accanto ad una innegabile e prevalente funzione finanziaria, ricorre infatti una funzione di scambio le- gata all'utilizzo del bene, nonché l'acquisto di un'opzione. L'utilizzatore si obbliga a pa- gare dei canoni periodici, non semplicemente a restituire un capitale, e nel contratto gli interessi non assumono una autonoma evidenza e rilevanza negoziale, perché essi sono inglobati nel canone (v. in questo senso Cass. 14760/2008). Pertanto il prezzo cui fa riferimento l'art. 117, comma 4, TUB, per i contratti di locazione finanziaria è da indivi- duarsi nella misura del canone [il carattere sottolineato è una n.d.r.]. Opportunamente la d'TA nelle Disposizioni in materia di trasparenza ha introdotto l'obbligo di CP_1 indicare nei contratti il c.d. tasso leasing, definito come "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per ser- vizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi" (v. provvedimento del 25/7/2003, sez. II, par. 3.1, nota 2; uguale definizione
6 è contenuta nei successivi provvedimenti e in particolare nel provvedimento del
29/7/2009, v. sez. II, par. 3, pag. 14). Il tasso leasing è quindi un indicatore equivalente che tiene conto del pagamento dei canoni e del costo del riscatto ed è previsto solo dalla disciplina secondaria in materia di trasparenza. Esso in particolare non è il tasso debitore nominale (TAN), cioè il tasso sulla cui base è costruito il piano dei pagamenti dei canoni di leasing. A tale indice non è quindi applicabile il disposto dell'art. 117 TUB, che si riferisce al tasso debitore e non ad indici diversi previsti a fini di trasparenza [il carattere sottolineato è una n.d.r.]”.
La soluzione in diritto seguita dal primo giudice è pertanto chiara: il TIR, quale indicatore equivalente di costo previsto dalla disciplina secondaria sulla trasparenza, non rileva ai fini dell'applicazione dell'art.117 TUB.
Tra questo assunto, che porta al rigetto della domanda in tesi, e l'accoglimento della domanda subordinata di risarcimento danni, per violazione della normativa secon- daria della Banca d'TA, non vi è alcuna contraddizione.
6.2.- E' poi infondato il motivo nella parte in cui denuncia che la decisione ha ritenuto sussistente solo una carenza di trasparenza formale e non anche una sostanziale indeterminatezza del prezzo effettivo dell'operazione, così ponendosi in contrasto con
Cass. civ.12889/21, che ha ritenuto applicabile l'art.117, co.7 TUB, anche al contratto di leasing, quando ricorrono due ipotesi alternative, ovvero: 1) nel caso in cui vi sia un difetto di indicazione di un tasso attualizzato che evidenzi il costo conseguente al paga- mento infrannuale;
2) nel caso di divergenza fra condizioni effettivamente praticate e quelle pubblicizzate.
Al riguardo, va considerato che l'assunto per cui vi sarebbe una divergenza fra condizioni effettivamente praticate e quelle pubblicizzate costituisce un mero asserto non supportato da alcun elemento di prova. Non risulta in atti prodotto, infatti, il pro- spetto informativo che la banca convenuta aveva pubblicizzato all'epoca della conclu- sione del contratto, sicché non è verificabile l'assunto dell'appellante.
In secondo luogo, la decisione impugnata non è distonica rispetto a Cass. civ.
12889/21.
Il giudice di primo grado, dopo avere motivato come sopra il rigetto della do- manda principale, così aggiunge: <<Inoltre nel caso di specie, secondo la tesi attorea, si tratterebbe di un tasso indicato in contratto, ma in misura errata, non di una mancata indicazione, e ciò esclude ulteriormente l'applicabilità dell'art. 117, comma 7, TUB. E' vero che Cass 12889/21 , richiamata dalla difesa attorea , espressamente afferma “La
7 funzione della trasparenza — come insegna la dottrina specialistica — non è più quella meramente bancaristica orientata ad introdurre il principio di concorrenza all'interno del settore bancario, né quella di mero contenimento di scelte irrazionali ma un valore che merita di essere in sé e per sé considerato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del con- tratto. Oggi se ne può affermare la declinabilità in senso economico, giacchè essa poggia sul convincimento che il contratto trasparente sia quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. Trasparente è solo il contratto corre- dato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, di tal ché senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza, come si è detto, sull'equilibrio economico del contratto”, ri- chiamando pure per la nozione di trasparenza trasparenza declinata in senso economico la sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, tuttavia aggiunge anche “La determinabilità per relationem del tasso di leasing escluderebbe dunque la irrogazione della sanzione sostitutiva, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907): ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le mo- dalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore (cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364)”. Non pare, per quanto sopra detto ( par. 1) che si verta in simile ipotesi di indeterminatezza>>.
In altre parole, il giudice di primo grado assume che, pur in ipotesi volendo ap- plicare Cass. civ. 12889/21, il tasso effettivo che regola l'operazione è comunque indivi- duabile per come descritto nel contesto del § 1. della decisione.
E tale soluzione è pienamente condivisibile.
Infatti, al di là dell'opinabilità dell'affermazione contenuta nella sentenza della
Cass. civ. 12889/21 sulla funzione della trasparenza e sul richiamo alla pronuncia della
Corte di Giustizia UE – pronuncia resa in materia di credito al consumo, fattispecie all'evi- denza non rilevante in materia di leasing concluso da impresa – il dato di fondo è che la stessa corte di legittimità pratica una nozione di trasparenza di tipo sostanziale, come meglio precisato in successive pronunce: ciò che conta è che il contratto consenta di determinare il tasso applicato all'operazione di leasing.
8 In questo senso, di recente, Cass. civ. 711/2025 ha affermato che “in tema di lea- sing immobiliare, [finanche] la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem me- diante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini econo- mici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma”. Poco prima,
Cass. civ. 29530/24 aveva ribadito che ”In tema di leasing immobiliare, la mancata in- dicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o pre- vedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata”.
E ciò avviene nel caso di specie.
Ad integrazione e migliore esplicitazione di quanto indicato nella motivazione della sentenza di primo grado va aggiunto quanto segue.
E' vero che il contratto di leasing indica quale tasso leasing quello è che il TAN del contratto (se così non fosse stato, l'appellante nemmeno avrebbe avuto argomenti per proporre la domanda), ma è altrettanto vero che il contratto indica tutti gli elementi necessari per determinare il tasso effettivo dell'operazione, che è stato invero agevol- mente individuato dal perito di parte nella perizia in atti.
In particolare,
(a) all'art.1 è precisato l'oggetto del contrato e il costo d'acquisto del bene (euro
320.000,00) al netto dell'IVA e delle imposte ipotecarie, catastali e di regi- stro, che sono separatamente indicate;
(b) all'art.2 è indicata la durata complessiva dell'operazione (216 mesi);
(c) agli artt.3 e 4 sono indicati: il corrispettivo complessivo per l'intera durata della locazione finanziaria, pari a euro 436.231,35, oltre IVA, da pagarsi n
216 rate mensili, la prima delle quali di euro 80.000,00 e le rimanenti dell'im- porto di euro 1.656,89, oltre IVA;
il prezzo di riscatto finale del bene pari ad euro 33.296,80, oltre IVA ed eventuali altre imposte;
il tasso leasing è indi- cato nella misura del 4,7870% (questo è il TAN);
9 (d) all'art.5 sono indicati i parametri di indicizzazione: E31 Euribor 360 3 ml;
l'indice di riferimento iniziale: 1,5340%; il periodo di indicizzazione;
le mo- dalità di rilevazione dell'indice e, soprattutto, le modalità di calcolo del canone indicizzato al variare dell'indice, con rinvio all'art.6 delle condizioni generali di contratto;
quest'ultimo definisce i parametri di calcolo e, in particolare, la formula di calcolo del canone indicizzato;
(e) all'art.7 sono indicati tutti gli oneri e spese applicate al rapporto di finanzia- mento.
Ora, in base a questi elementi era possibile individuare il tasso effettivo dell'ope- razione (come fatto dal perito di parte appellante) e la contraente (attuale appellante) ben poteva valutare il livello di rischio e/o di spesa del contratto di durata.
Pertanto, nessuna violazione della normativa di riferimento è predicabile, non es- sendo il tasso d'interesse dell'operazione di finanziamento indeterminato.
7.- In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sen- tenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo in difetto di notula (DM 55/14 e ss. mod.; scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00; parametri medi per le fasi 1, 2, 4; parametro minimo per la fase 3 non essendo stata svolta istruttoria ma la sola trattazione della causa).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del con- tributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante a pagare le spese di lite a favore dell'appellata, liquidate in euro 8.469,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Dà atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 15-4-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
10 Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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