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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/05/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE D'UDIENZA All'udienza del 15 maggio 2025, innanzi al Giudice della seconda sezione civile, dott.ssa Emanuela Lo Presti, viene chiamata la causa n. 3381/2019
R.G., promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovambattista Schirò, giusta procura in atti, attore contro
(c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Barbaro, giusta procura in atti, convenuto
(c.f. ) CP_2 C.F._2 convenuto contumace avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 c.c. Sono comparsi l'avv. Schiro' Giovambattista e l'avv. A. Scarcela in sostituzione dell'avv. Barbaro Paola, i quali precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande, difese ed eccezioni insistono e chiedono la decisione. All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
In fatto e in diritto L , ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
e chiedendo al Tribunale adito la dichiarazione di
[...] CP_2 inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di vendita in Notaio Per_1 repert. n.97482 raccolta n. 27351 registrato in data 8.01.2016 al n.139,
[...] con il quale ha trasferito al proprio coniuge , al CP_1 CP_2 prezzo di € 8.500,00 tramite assegno circolare emesso dal Credito Siciliano n. 6-984799092-04, un complesso di immobili siti nel Comune di Antilla, di Forza d'Agrò e Casalvecchio Siculo.
, costituendosi, ha contestato le domande azionate da parte CP_1 attrice eccependo in particolare la carenza dei presupposti di cu all'art. 2901 c.c..
sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e CP_2 va dichiarata la sua contumacia. Concessi i termini ex art 183 c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria il Giudice ha ordinato la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale ha pronunciato la seguente sentenza. La domanda di revocatoria di parte attrice è fondata e va accolta per i motivi che seguono. Come è noto, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. e ss., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, uno di natura oggettiva, l'eventus damni, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., e due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e - ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso- la scientia damni da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori, mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ. n. 14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ. 20.02.1989 n. 987).
Nel caso, invece, di atto a titolo gratuito, il requisito della scientia damni da parte del terzo non è richiesto, essendo sufficiente, per l'accoglimento della domanda, la sussistenza degli altri due requisiti, ovvero dell'eventus damni e della scientia damni del disponente (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22.08.2007, n. 17867; Cass. Civ., sez. III, 27.10.2015, n. 21808, per la quale “trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”). Nella fattispecie in esame, è stato impugnato l'atto di vendita del 23.12.15, in Notaio n. 97482 rep. n. 27351 con il quale. Persona_2 CP_1 ha trasferito la proprietà di un complesso di fondi al proprio coniuge CP_2
alla somma di € 8.500,00 versati mediante assegno circolare n. 6-
[...]
984799092-04.
2 Ciò posto, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Occorre anzitutto precisare che, per costante giurisprudenza, la legittimazione attiva alla proposizione dell'azione diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia ex articolo 2901 c.c., deve essere riconosciuta anche in capo all'Agente della riscossione, atteso che questi è abilitato a promuovere con ogni azione la tutela del credito erariale. (Cass. N. 30737 del 26.11.2019).
Parte attrice ha dimostrato la propria legittimazione ad causam, consistente nella titolarità di un diritto di credito derivante dal mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali antecedenti alla stipula dell'atto dispositivo oggetto di giudizio del 23.12.2015, depositando comunicazione preventiva d'ipoteca n. 29576201500035215 notificata in data 1.09.2015, nonché ispezione ipotecaria. Per costante giurisprudenza, l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessaria una ragione di credito accertata giudizialmente, purché l'esistenza del credito contestato non si rilevi prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. Civ., sez. III, 31.01.2019, n. 2777; Cass. Civ., sez. III, 18.09.2015, n. 18321; Cass. Civ., sez. III, 09.02.2012, n. 1893).
Sussiste, poi, il requisito dell'eventus damni, tenuto conto che, con l'atto di disposizione oggetto del presente giudizio, si è spogliato di parte del proprio patrimonio così compromettendo severamente la garanzia patrimoniale del creditore. Va ricordato, in proposito, che in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, è sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. Civ., sez. II, 20.10.2008, n. 25490; Cass. Civ. n. 5972/05), con la precisazione che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, sul convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (in tal senso, Cass. Civ., sez. I, 06.08.2004, n. 15257), onere nel caso di specie non assolto. Va, infatti, ribadito che, ai fini dell'azione revocatoria, il presupposto dell'
“eventus damni” non implica che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo della incapienza dei beni dei debitori.
3 Alla luce di quanto esposto, la richiesta di CTU avanzata da parte convenuta al fine di provare il valore degli immobili oggetto di vendita non andava accolta essendo inconducente ai fini del decidere.
La Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”), mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ. n. 14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ. 20.02.1989 n. 987). Nel caso di specie, l'elemento soggettivo della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore può dirsi integrato, atteso che il negozio traslativo de quo – datato 23.12.2015 – è stato adottato successivamente al sorgere dei debiti dovuti al mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali e alla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca del 3.09.2015.
Sussiste, infine, il requisito della partecipatio fraudis del terzo, coniuge del debitore, potendosi desumere dal legame parentale tra il venditore e l'acquirente (cfr. Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5359, che in tema di prova della scientia damni del terzo acquirente, afferma che quest'ultima “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.” Tale consapevolezza prescinde dalla specifica conoscenza del credito per cui l'azione revocatoria viene richiesta, essendo sufficiente che investa la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori.).
Per quanto fin qui esposto, deve accogliersi la domanda revocatoria proposta da parte attrice e dichiararsi l'inefficacia relativa, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei suoisoli confronti dell'atto di vendita del 23.12.15, in Notaio
n. 97482 rep. n. 27351. Persona_2
Ogni altra questione si intende assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta in favore dell'attrice e liquidate, come dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i
4 parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3381/19 così provvede:
1. accoglie la domanda revocatoria azionata da
[...]
( già e per l'effetto Parte_2 Controparte_3 dichiara l'inefficacia nei confronti dall' attrice dell'atto di dell'atto di vendita del 23.12.15, in Notaio n. 97482 rep. n. 27351; Persona_2
2. Condanna e in solido al pagamento, CP_1 CP_2 in favore della , delle spese Parte_1 processuali, che liquida in € 187,86 per spese vive ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
5
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE D'UDIENZA All'udienza del 15 maggio 2025, innanzi al Giudice della seconda sezione civile, dott.ssa Emanuela Lo Presti, viene chiamata la causa n. 3381/2019
R.G., promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovambattista Schirò, giusta procura in atti, attore contro
(c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Barbaro, giusta procura in atti, convenuto
(c.f. ) CP_2 C.F._2 convenuto contumace avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 c.c. Sono comparsi l'avv. Schiro' Giovambattista e l'avv. A. Scarcela in sostituzione dell'avv. Barbaro Paola, i quali precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande, difese ed eccezioni insistono e chiedono la decisione. All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
In fatto e in diritto L , ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
e chiedendo al Tribunale adito la dichiarazione di
[...] CP_2 inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di vendita in Notaio Per_1 repert. n.97482 raccolta n. 27351 registrato in data 8.01.2016 al n.139,
[...] con il quale ha trasferito al proprio coniuge , al CP_1 CP_2 prezzo di € 8.500,00 tramite assegno circolare emesso dal Credito Siciliano n. 6-984799092-04, un complesso di immobili siti nel Comune di Antilla, di Forza d'Agrò e Casalvecchio Siculo.
, costituendosi, ha contestato le domande azionate da parte CP_1 attrice eccependo in particolare la carenza dei presupposti di cu all'art. 2901 c.c..
sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e CP_2 va dichiarata la sua contumacia. Concessi i termini ex art 183 c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria il Giudice ha ordinato la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale ha pronunciato la seguente sentenza. La domanda di revocatoria di parte attrice è fondata e va accolta per i motivi che seguono. Come è noto, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. e ss., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, uno di natura oggettiva, l'eventus damni, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., e due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e - ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso- la scientia damni da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori, mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ. n. 14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ. 20.02.1989 n. 987).
Nel caso, invece, di atto a titolo gratuito, il requisito della scientia damni da parte del terzo non è richiesto, essendo sufficiente, per l'accoglimento della domanda, la sussistenza degli altri due requisiti, ovvero dell'eventus damni e della scientia damni del disponente (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22.08.2007, n. 17867; Cass. Civ., sez. III, 27.10.2015, n. 21808, per la quale “trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”). Nella fattispecie in esame, è stato impugnato l'atto di vendita del 23.12.15, in Notaio n. 97482 rep. n. 27351 con il quale. Persona_2 CP_1 ha trasferito la proprietà di un complesso di fondi al proprio coniuge CP_2
alla somma di € 8.500,00 versati mediante assegno circolare n. 6-
[...]
984799092-04.
2 Ciò posto, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Occorre anzitutto precisare che, per costante giurisprudenza, la legittimazione attiva alla proposizione dell'azione diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia ex articolo 2901 c.c., deve essere riconosciuta anche in capo all'Agente della riscossione, atteso che questi è abilitato a promuovere con ogni azione la tutela del credito erariale. (Cass. N. 30737 del 26.11.2019).
Parte attrice ha dimostrato la propria legittimazione ad causam, consistente nella titolarità di un diritto di credito derivante dal mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali antecedenti alla stipula dell'atto dispositivo oggetto di giudizio del 23.12.2015, depositando comunicazione preventiva d'ipoteca n. 29576201500035215 notificata in data 1.09.2015, nonché ispezione ipotecaria. Per costante giurisprudenza, l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessaria una ragione di credito accertata giudizialmente, purché l'esistenza del credito contestato non si rilevi prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. Civ., sez. III, 31.01.2019, n. 2777; Cass. Civ., sez. III, 18.09.2015, n. 18321; Cass. Civ., sez. III, 09.02.2012, n. 1893).
Sussiste, poi, il requisito dell'eventus damni, tenuto conto che, con l'atto di disposizione oggetto del presente giudizio, si è spogliato di parte del proprio patrimonio così compromettendo severamente la garanzia patrimoniale del creditore. Va ricordato, in proposito, che in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, è sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. Civ., sez. II, 20.10.2008, n. 25490; Cass. Civ. n. 5972/05), con la precisazione che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, sul convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (in tal senso, Cass. Civ., sez. I, 06.08.2004, n. 15257), onere nel caso di specie non assolto. Va, infatti, ribadito che, ai fini dell'azione revocatoria, il presupposto dell'
“eventus damni” non implica che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo della incapienza dei beni dei debitori.
3 Alla luce di quanto esposto, la richiesta di CTU avanzata da parte convenuta al fine di provare il valore degli immobili oggetto di vendita non andava accolta essendo inconducente ai fini del decidere.
La Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”), mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ. n. 14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ. 20.02.1989 n. 987). Nel caso di specie, l'elemento soggettivo della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore può dirsi integrato, atteso che il negozio traslativo de quo – datato 23.12.2015 – è stato adottato successivamente al sorgere dei debiti dovuti al mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali e alla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca del 3.09.2015.
Sussiste, infine, il requisito della partecipatio fraudis del terzo, coniuge del debitore, potendosi desumere dal legame parentale tra il venditore e l'acquirente (cfr. Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5359, che in tema di prova della scientia damni del terzo acquirente, afferma che quest'ultima “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.” Tale consapevolezza prescinde dalla specifica conoscenza del credito per cui l'azione revocatoria viene richiesta, essendo sufficiente che investa la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori.).
Per quanto fin qui esposto, deve accogliersi la domanda revocatoria proposta da parte attrice e dichiararsi l'inefficacia relativa, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei suoisoli confronti dell'atto di vendita del 23.12.15, in Notaio
n. 97482 rep. n. 27351. Persona_2
Ogni altra questione si intende assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta in favore dell'attrice e liquidate, come dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i
4 parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3381/19 così provvede:
1. accoglie la domanda revocatoria azionata da
[...]
( già e per l'effetto Parte_2 Controparte_3 dichiara l'inefficacia nei confronti dall' attrice dell'atto di dell'atto di vendita del 23.12.15, in Notaio n. 97482 rep. n. 27351; Persona_2
2. Condanna e in solido al pagamento, CP_1 CP_2 in favore della , delle spese Parte_1 processuali, che liquida in € 187,86 per spese vive ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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