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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/6197
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 6197/2024 promossa da:
nato a [...], (RG) il 29/09/1991 rappresentato e Parte_1 difeso, dall'Avv. Michela Vignola ( tutti domiciliati in Roma (RM) Viale C.F._1
Giuseppe Mazzini n. 6 pec come da procura in atti Email_1
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i Signori nato a [...], (RG) Parte_1 il 29 settembre 1991 ha diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano , Persona_1
nato a [...], Racconigi il 25/09/1890 (cfr. doc. in atti n. 0.1), il quale emigrava in RG, ove decedeva a Santa Fé – RG il 24/01/1945 (cfr. doc. in atti n. 3) senza mai non rinunciare alla cittadinanza italiana come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere
Giudiziario della Nazione - Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:
“CERTIFICO che presso il Registro Nazionale di Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di sedici anni e quelli naturalizzati argentini dai diciott'anni, non è finora iscritto fu o o , nato il 25 – 09 Persona_1 Parte_1 Persona_2
– 1890 in ITALIA – Cuneo – Raccomigi.” ( cfr. doc. in atti n. 1).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 7.3.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra e avvenuto a Cordoba – Persona_1 Controparte_2
RG il 5/01/1921 (cfr. doc. in atti n. 2), nasceva a Santa Fè – RG il 28/08/1940
[...]
(cfr. doc. in atti n. 4), che a sua volta in data 25/02/1965 sposava a Santa Fè – Persona_3
RG (cfr. doc. in atti n. 5); Per_4 Persona_5
- dal predetto matrimonio nasceva a Santa Fè – RG il 16/11/1970 Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 6), ove in data 20/04/1991 sposava a sua volta (cfr. doc. Controparte_3
in atti n. 7); - dal loro matrimonio nasceva a Santa Fè – RG in data 19/09/1991 il ricorrente
[...]
(cfr. doc. in atti n. 8). Parte_1
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, la trasmissione della cittadinanza discende dall'applicazione della normativa vigente e non da un'interpretazione giurisprudenziale, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, il ricorrente, diretto discendente dall'avo italiano, deduceva nel proprio ricorso di aver tentato di richiedere un appuntamento presso il Consolato Generale d'Italia competente in RG tramite il sistema Prenotami senza riuscire a prendere l'appuntamento e, pertanto, senza riuscire a presentare formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ciò detto, questo Giudice deve valutare se la formale richiesta del riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato competente sia un atto richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda.
Sul punto, non si può non ribadire che non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa e, pertanto, nessun ostacolo si frappone in linea teorica al riconoscimento del diritto in quanto, indipendentemente dalle previsioni normative, la nota condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate, ne deriva l'assoluta incertezza in ordine alla definizione dei procedimenti amministrativi da parte dell'Autorità consolare. Pertanto, il già menzionato fenomeno di stallo degli uffici si sostanzia in un diniego al riconoscimento del diritto vantato costituendo, così, il ricorso al Giudice ordinario una via obbligata e improcrastinabile.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti. A tal riguardo si richiamano il certificato di nascita e di matrimonio dell'avo cittadino italiano [...] (cfr. doc. in atti n. 1 – 2); certificato di nascita e di matrimonio di Persona_1 [...]
(cfr. doc. in atti n. 4 – 5). Anche nel certificato di morte dell'avo, si legge che Persona_3
l'avo fosse cittadino italiano “è morto italiano, nato a [...], di anni Parte_1 sessantaquattro, coiugato” (cfr. doc. in atti n. 3) e che, quindi, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e relativi discendenti.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato nel Comune di Racconigi Persona_1
- Cuneo, in data 25/09/1890 (cfr. doc. in atti n. 1) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in RG. Il figlio Persona_7
nasceva, infatti, a Santa Fe in RG in data 28/08/1940 (cfr. doc. in atti n. 4).
[...]
Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato a [...] Parte_1
Fe, (RG) il 29/09/1991 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 12.3.2025
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 6197/2024 promossa da:
nato a [...], (RG) il 29/09/1991 rappresentato e Parte_1 difeso, dall'Avv. Michela Vignola ( tutti domiciliati in Roma (RM) Viale C.F._1
Giuseppe Mazzini n. 6 pec come da procura in atti Email_1
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i Signori nato a [...], (RG) Parte_1 il 29 settembre 1991 ha diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano , Persona_1
nato a [...], Racconigi il 25/09/1890 (cfr. doc. in atti n. 0.1), il quale emigrava in RG, ove decedeva a Santa Fé – RG il 24/01/1945 (cfr. doc. in atti n. 3) senza mai non rinunciare alla cittadinanza italiana come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere
Giudiziario della Nazione - Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:
“CERTIFICO che presso il Registro Nazionale di Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di sedici anni e quelli naturalizzati argentini dai diciott'anni, non è finora iscritto fu o o , nato il 25 – 09 Persona_1 Parte_1 Persona_2
– 1890 in ITALIA – Cuneo – Raccomigi.” ( cfr. doc. in atti n. 1).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 7.3.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra e avvenuto a Cordoba – Persona_1 Controparte_2
RG il 5/01/1921 (cfr. doc. in atti n. 2), nasceva a Santa Fè – RG il 28/08/1940
[...]
(cfr. doc. in atti n. 4), che a sua volta in data 25/02/1965 sposava a Santa Fè – Persona_3
RG (cfr. doc. in atti n. 5); Per_4 Persona_5
- dal predetto matrimonio nasceva a Santa Fè – RG il 16/11/1970 Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 6), ove in data 20/04/1991 sposava a sua volta (cfr. doc. Controparte_3
in atti n. 7); - dal loro matrimonio nasceva a Santa Fè – RG in data 19/09/1991 il ricorrente
[...]
(cfr. doc. in atti n. 8). Parte_1
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, la trasmissione della cittadinanza discende dall'applicazione della normativa vigente e non da un'interpretazione giurisprudenziale, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, il ricorrente, diretto discendente dall'avo italiano, deduceva nel proprio ricorso di aver tentato di richiedere un appuntamento presso il Consolato Generale d'Italia competente in RG tramite il sistema Prenotami senza riuscire a prendere l'appuntamento e, pertanto, senza riuscire a presentare formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ciò detto, questo Giudice deve valutare se la formale richiesta del riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato competente sia un atto richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda.
Sul punto, non si può non ribadire che non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa e, pertanto, nessun ostacolo si frappone in linea teorica al riconoscimento del diritto in quanto, indipendentemente dalle previsioni normative, la nota condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate, ne deriva l'assoluta incertezza in ordine alla definizione dei procedimenti amministrativi da parte dell'Autorità consolare. Pertanto, il già menzionato fenomeno di stallo degli uffici si sostanzia in un diniego al riconoscimento del diritto vantato costituendo, così, il ricorso al Giudice ordinario una via obbligata e improcrastinabile.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti. A tal riguardo si richiamano il certificato di nascita e di matrimonio dell'avo cittadino italiano [...] (cfr. doc. in atti n. 1 – 2); certificato di nascita e di matrimonio di Persona_1 [...]
(cfr. doc. in atti n. 4 – 5). Anche nel certificato di morte dell'avo, si legge che Persona_3
l'avo fosse cittadino italiano “è morto italiano, nato a [...], di anni Parte_1 sessantaquattro, coiugato” (cfr. doc. in atti n. 3) e che, quindi, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e relativi discendenti.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato nel Comune di Racconigi Persona_1
- Cuneo, in data 25/09/1890 (cfr. doc. in atti n. 1) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in RG. Il figlio Persona_7
nasceva, infatti, a Santa Fe in RG in data 28/08/1940 (cfr. doc. in atti n. 4).
[...]
Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato a [...] Parte_1
Fe, (RG) il 29/09/1991 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 12.3.2025
Il giudice unico
Tiziana De Fazio