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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 23676/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Luca M. Carati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23676/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Rosaria Limonciello, come da procura allegata al ricorso introduttivo, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa, in Assago, via Roma n. 2
(PEC: ) Email_1
RICORRENTE contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. con il patrocinio dell'avv. Pietro Controparte_1
Romano e dell'avv. Stefano Romano, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, in Rho (MI), via Asilo n. 15 (PEC: Email_2
) Email_3
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 16 dicembre 2024.
Per il ricorrente Parte_1
Voglia il Tribunale, accertato e dichiarato che i lavori appaltati dal sig. Pt_1
all'impresa edile Modigliani Davide S.r.l.u. non sono stati portati a termine e non sono stati eseguiti a regola d'arte, e che l'impresa edile non ha rispettato gli obblighi contrattuali a cui era tenuta, condannare l'impresa edile Modigliani Davide S.r.l.u. a rifondere al ricorrente le seguenti somme:
- €. 19.000, pari a quanto stimato dal CTU per l'eliminazione dei vizi accertati ed emendabili e per il minor valore delle opere per vizi e difformità non emendabili;
- €.
3.000 oltre IVA e oneri previdenziali, pari a quanto stimato dal CTU per
l'ultimazione degli incombenti amministrativi e il rilascio delle certificazioni di legge, che dovranno essere affidati a professionisti terzi;
- €.
1.500 a titolo di rimborso della somma pagata dal ricorrente al tecnico incaricato dello studio di fattibilità che l'impresa edile si era impegnata a rimborsare in caso di affidamento delle opere;
- €.
1.210 a titolo di rimborso della somma pagata alla Kennew S.r.l. per lo smontaggio e il rimontaggio dell'impianto fotovoltaico;
- € 1.200 per il rimborso del costo esposto nel computo metrico e pagato dal ricorrente per il bollitore ST CD1 180H che l'impresa ha asportato e trattenuto;
per un totale di €. 25.910,00 oltre IVA e oneri previdenziali su €. 3.000, interessi e rivalutazione.
Per l'effetto, voglia il Tribunale condannare l'impresa convenuta alla refusione integrale delle spese e competenze di lite, ponendo integralmente a carico della medesima le spese di CTU.
Per la resistente Controparte_1
I procuratori di parte resistente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o istanze nuove formulate dalla controparte, così precisano le conclusioni:
2 1) In via pregiudiziale e/o preliminare:
Dichiarare improcedibile l'azione proposta dal signor , in carenza Parte_1
dell'effettivo svolgimento obbligatorio di negoziazione assistita con l'adozione di ogni idoneo e consequenziale provvedimento da parte dell'Ill.mo signor giudice adito.
2) Nel merito:
Respingersi, integralmente, le domande tutte proposte dal ricorrente nei confronti dell'impresa Modigliani Davide S.r.l.u., in p.l.r.p.t., essendo le stesse infondate, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti.
3) Sempre nel merito ed in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di merito sopra svolta, disporre, alla luce della disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio nonché della rammostrata disponibilità di parte resistente a procedere personalmente all'integrazione ed ultimazione di ogni iter amministrativo secondo le indicazioni fornita dal nominato ctu, il pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma pari ad € 19.000,00=, ponendo a carico solidale delle parti le spese di ctu e disponendo la compensazione integrale e/o maggioritaria delle spese di lite.
4) In via istruttoria:
Si fa riserva di ogni diritto, compreso quello di ulteriormente dedurre, produrre, di formulare istanze ex art.210 e 213 c.p.c., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183
c.p.c.
Si richiede, sin d'ora, l'ammissione, per interrogatorio formale di parte ricorrente, nonché per testimoni, sui fatti di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Si indicano, nuovamente in tale sede, quali testimoni sui fatti di causa: il geom.
con studio in Cassinetta di Lugagnago (MI), alla via Roma Controparte_2
n.11; il signor residente in [...]
n.4; il signor , residente in [...]; il Testimone_2
signor , residente in [...], Largo Garibaldi Controparte_3
3 n.3; il signor , residente in [...], il Controparte_4
signor , residente in [...]
n.44.
Spese rifuse.
Salvo e riservato ogni altro diritto.
***
FATTO E DIRITTO
- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 20/6/2023, ha chiesto la Parte_1
condanna di al pagamento dell'importo Controparte_1
complessivo di € 44.038,40, a titolo di risarcimento dei danni per i vizi e i difetti dei lavori eseguiti presso un immobile di sua proprietà, nonché al pagamento dei costi per l'ottenimento delle certificazioni di legge e della dichiarazione di fine lavori.
- Il ricorrente ha agito per il pagamento delle suddette somme in relazione ai contratti con il quale ha conferito l'incarico a controparte di realizzare i lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito a Trezzano sul Naviglio, via Marconi n. 69.
- unipersonale, costituitasi con comparsa del 10/10/2023, ha Controparte_1
chiesto il rigetto integrale delle domande avverse in quanto infondate e non provate.
All'udienza del 25/10/2023 il giudice disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio, al fine di verificare i lavori eseguiti, la sussistenza dei vizi e dei difetti, le eventuali opere rimediali e i costi per l'ottenimento delle certificazioni di legge e degli incombenti necessari in ambito amministrativo, nominando l'arch. CP_6
All'udienza del 15/12/2023 il CTU accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito.
Veniva depositato dal CTU in data 15/4/2024 l'elaborato peritale e in data 14/6/2024 una relazione integrativa con i chiarimenti disposti all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2024.
4 All'esito dell'accertamento peritale e della relazione integrativa, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc l'udienza del 16/12/2024.
Nel corso di detta udienza le parti precisavano le conclusioni e al termine della discussione orale il giudice tratteneva la causa in decisione.
*
- ha stipulato con unipersonale n. 3 Parte_1 Controparte_1
contratti per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà sito in Trezzano sul
Naviglio (MI), e precisamente:
- in data 7 luglio 2021 un contratto per ristrutturazioni e lavori edili dell'immobile per l'importo complessivo di € 35.609,81, IVA compresa;
- in data 21 settembre 2021 un contratto per i lavori inerenti la facciata e il rivestimento termico a cappotto dell'immobile per l'importo complessivo di €
103.099,26, IVA compresa;
- in data 20 dicembre 2021 un contratto per ulteriori lavori di ristrutturazione e di risanamento energetico rientranti nel cd. Superbonus 110% per l'importo complessivo di € 148.962,09.
Il ricorrente ha quindi riferito di una molteplicità di lavori non eseguiti a regola d'arte per i quali quantificava la richiesta di risarcimento danni per complessivi €
44.038,40 di cui € 34.701,70 per provvedere alle opere di emenda, come determinate dal proprio perito arch. € 1.210,00 per pagamenti alla società Kennew S.r.l. CP_7
per smontaggio e rimontaggio dell'impianto fotovoltaico, € 1.200,00 per il valore di un bollitore/scaldabagno ritirato dall'appaltatore, oltre al rimborso delle spese sostenute o da sostenersi per il rilascio delle certificazioni.
- Parte resistente ha ritenuto di non dover corrispondere quanto richiesto dalla controparte, rilevando, innanzitutto, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014; nel merito l'infondatezza delle domande del ricorrente, tenuto conto che mai erano state sollevate contestazioni da parte della committenza o
5 della direzione lavori;
evidenziava inoltre che le pratiche per i bonus fiscali e le certificazioni erano di competenza del tecnico nominato e abilitato e non da parte dell'appaltatore; infine precisava che lo scaldabagno era stato ritirato su richiesta del committente in quanto non più utile in considerazione dei lavori effettuati.
*
Tra le parti si sono perfezionati n. 3 contratti di appalto disciplinati dagli artt. 1655 e ss. c.c. per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, di realizzazione del cappotto termico e per i lavori di riqualificazione energetica dell'immobile di proprietà di
. Parte_1
Il rapporto negoziale, posto a fondamento della pretesa economica fatta valere dal ricorrente, non è oggetto di contestazione. L'oggetto del contendere riguarda la responsabilità attribuita da a unipersonale Parte_1 Controparte_1
per i vizi nella realizzazione dei lavori commissionati.
*
Tutto ciò premesso, occorre innanzitutto rilevare che non risulta fondata l'eccezione di parte resistente di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita in quanto sono escluse le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
In relazione al merito della controversia, si evidenzia che gli esiti tecnici della CTU espletata nel corso del presente giudizio sono condivisi dal giudicante, essendosi l'accertamento svolto in modo completo e fedele al quesito ed essendo immune da vizi logici o di altra natura che ne possano inficiare le risultanze tecniche.
La CTU è stata espletata in modo corretto anche da un punto di vista procedurale, avendo il consulente dell'ufficio arch. preso in considerazione e risposto CP_6
analiticamente alle osservazioni dei CTP (cfr. relazione del 15/4/2024 - pag. 19 e segg. - e relazione integrativa del 14/6/2024).
All'esito della CTU sono stati riscontrati alcuni dei vizi dedotti dal ricorrente ed è stato altresì verificato che le certificazioni di legge non sono state consegnate.
6 Le opere e i lavori non eseguiti a regola d'arte, ovvero non eseguiti, sono stati descritti in modo dettagliato dal consulente (si rimanda sul punto alla lettura dell'elaborato peritale – pag. 12 e segg.). In particolare, si riferiscono alle seguenti voci:
- recinzione in blocchi di cemento prefabbricato;
- cordoli in pietra;
- cancello pedonale;
- cancello carraio;
- pavimentazione cortile;
- pompa di calore;
- unità esterne condizionatori;
- locale caldaia;
- tubature passanti;
- comignolo sul tetto;
- facciate con cappotto isolante e infissi esterni;
- scossaline del tetto;
- locale sottotetto;
- lavaggio impianto di riscaldamento;
- affidamento incarico di fattibilità tecnica Superbonus 110%;
- smontaggio e rimontaggio impianto fotovoltaico effettuato da Kennew srl;
- certificazione di legge da integrare;
- pratica edilizia SCIA non completa.
Le cause dei vizi e delle difformità accertati sono riferibili all'impresa esecutrice.
Tenuto conto di quanto sopra, il CTU ha stimato i costi per le opere di ripristino e il minor valore delle opere per difformità non emendabili in complessivi € 19.000,00, quantificati sulla base dei prezzi contrattuali e dei preventivi/consuntivi in atti e applicando il prezziario delle opere edili CCIAA di Milano in vigore.
Per l'integrazione di tutte le certificazioni di legge, per le opere e gli impianti realizzati ed il completamento della pratica edilizia, con la dichiarazione di fine lavori
7 e lo svolgimento di tutti i necessari provvedimenti ha stimato il compenso dei soggetti/professionisti terzi pari a € 3.000, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti.
Tenuto conto che il ricorrente non ha svolto istanze istruttorie (cfr. verbale di udienza 25 ottobre 2023) deve invece essere rigettata, in quanto formulata in termini generici e non provata, la domanda attorea volta al risarcimento dell'ulteriore importo di € 1.200,00 per il valore del bollitore/scaldabagno mod. ST di proprietà del ricorrente ritirato dall'appaltatore.
Per tutte le ragioni esposte, deve quindi essere Controparte_1
condannata a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno, la Parte_1
somma complessiva di € 19.000,00, comprensiva di IVA, oltre a rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata, anno per anno, dal 20/6/2023 al saldo. unipersonale deve essere condannata, inoltre, a Controparte_1
corrispondere a per il rilascio delle certificazioni di legge la somma Parte_1
di € 3.000,00, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
*
Le spese relative alla CTU svolta nel presente giudizio, liquidate con decreto del
4/7/2024 (€ 180,00 per spese ed € 3.355,00 per compensi professionali, oltre IVA ed oneri contributivi) poste provvisoriamente a carico di parte ricorrente, sono definitivamente poste a carico della parte resistente.
Le spese del presente giudizio seguono anch'esse la soccombenza. Sono liquidate come da dispositivo e poste a carico di , in base Controparte_1
ai criteri di legge, in particolare tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta, della natura e del grado di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) accerta e dichiara la responsabilità di unipersonale Controparte_1
per i vizi e difetti dei lavori commissionati da Parte_1
8 2) condanna al pagamento a favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 19.000,00, Parte_1
oltre IVA, oltre a rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata, anno per anno, dal 20/6/2023 al saldo;
3) condanna a corrispondere a Controparte_1
la somma di € 3.000,00, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti, Parte_1
oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
4) rigetta le restanti domande svolte da parte ricorrente;
5) pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con decreto del
4/7/2024, a carico esclusivo di Controparte_1
6) condanna al pagamento a favore di Controparte_1
delle spese di lite, liquidate per spese in € 286,90 e per compensi Parte_1
in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Luca M. Carati
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Luca M. Carati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23676/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Rosaria Limonciello, come da procura allegata al ricorso introduttivo, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa, in Assago, via Roma n. 2
(PEC: ) Email_1
RICORRENTE contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. con il patrocinio dell'avv. Pietro Controparte_1
Romano e dell'avv. Stefano Romano, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, in Rho (MI), via Asilo n. 15 (PEC: Email_2
) Email_3
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 16 dicembre 2024.
Per il ricorrente Parte_1
Voglia il Tribunale, accertato e dichiarato che i lavori appaltati dal sig. Pt_1
all'impresa edile Modigliani Davide S.r.l.u. non sono stati portati a termine e non sono stati eseguiti a regola d'arte, e che l'impresa edile non ha rispettato gli obblighi contrattuali a cui era tenuta, condannare l'impresa edile Modigliani Davide S.r.l.u. a rifondere al ricorrente le seguenti somme:
- €. 19.000, pari a quanto stimato dal CTU per l'eliminazione dei vizi accertati ed emendabili e per il minor valore delle opere per vizi e difformità non emendabili;
- €.
3.000 oltre IVA e oneri previdenziali, pari a quanto stimato dal CTU per
l'ultimazione degli incombenti amministrativi e il rilascio delle certificazioni di legge, che dovranno essere affidati a professionisti terzi;
- €.
1.500 a titolo di rimborso della somma pagata dal ricorrente al tecnico incaricato dello studio di fattibilità che l'impresa edile si era impegnata a rimborsare in caso di affidamento delle opere;
- €.
1.210 a titolo di rimborso della somma pagata alla Kennew S.r.l. per lo smontaggio e il rimontaggio dell'impianto fotovoltaico;
- € 1.200 per il rimborso del costo esposto nel computo metrico e pagato dal ricorrente per il bollitore ST CD1 180H che l'impresa ha asportato e trattenuto;
per un totale di €. 25.910,00 oltre IVA e oneri previdenziali su €. 3.000, interessi e rivalutazione.
Per l'effetto, voglia il Tribunale condannare l'impresa convenuta alla refusione integrale delle spese e competenze di lite, ponendo integralmente a carico della medesima le spese di CTU.
Per la resistente Controparte_1
I procuratori di parte resistente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o istanze nuove formulate dalla controparte, così precisano le conclusioni:
2 1) In via pregiudiziale e/o preliminare:
Dichiarare improcedibile l'azione proposta dal signor , in carenza Parte_1
dell'effettivo svolgimento obbligatorio di negoziazione assistita con l'adozione di ogni idoneo e consequenziale provvedimento da parte dell'Ill.mo signor giudice adito.
2) Nel merito:
Respingersi, integralmente, le domande tutte proposte dal ricorrente nei confronti dell'impresa Modigliani Davide S.r.l.u., in p.l.r.p.t., essendo le stesse infondate, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti.
3) Sempre nel merito ed in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di merito sopra svolta, disporre, alla luce della disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio nonché della rammostrata disponibilità di parte resistente a procedere personalmente all'integrazione ed ultimazione di ogni iter amministrativo secondo le indicazioni fornita dal nominato ctu, il pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma pari ad € 19.000,00=, ponendo a carico solidale delle parti le spese di ctu e disponendo la compensazione integrale e/o maggioritaria delle spese di lite.
4) In via istruttoria:
Si fa riserva di ogni diritto, compreso quello di ulteriormente dedurre, produrre, di formulare istanze ex art.210 e 213 c.p.c., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183
c.p.c.
Si richiede, sin d'ora, l'ammissione, per interrogatorio formale di parte ricorrente, nonché per testimoni, sui fatti di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Si indicano, nuovamente in tale sede, quali testimoni sui fatti di causa: il geom.
con studio in Cassinetta di Lugagnago (MI), alla via Roma Controparte_2
n.11; il signor residente in [...]
n.4; il signor , residente in [...]; il Testimone_2
signor , residente in [...], Largo Garibaldi Controparte_3
3 n.3; il signor , residente in [...], il Controparte_4
signor , residente in [...]
n.44.
Spese rifuse.
Salvo e riservato ogni altro diritto.
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FATTO E DIRITTO
- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 20/6/2023, ha chiesto la Parte_1
condanna di al pagamento dell'importo Controparte_1
complessivo di € 44.038,40, a titolo di risarcimento dei danni per i vizi e i difetti dei lavori eseguiti presso un immobile di sua proprietà, nonché al pagamento dei costi per l'ottenimento delle certificazioni di legge e della dichiarazione di fine lavori.
- Il ricorrente ha agito per il pagamento delle suddette somme in relazione ai contratti con il quale ha conferito l'incarico a controparte di realizzare i lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito a Trezzano sul Naviglio, via Marconi n. 69.
- unipersonale, costituitasi con comparsa del 10/10/2023, ha Controparte_1
chiesto il rigetto integrale delle domande avverse in quanto infondate e non provate.
All'udienza del 25/10/2023 il giudice disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio, al fine di verificare i lavori eseguiti, la sussistenza dei vizi e dei difetti, le eventuali opere rimediali e i costi per l'ottenimento delle certificazioni di legge e degli incombenti necessari in ambito amministrativo, nominando l'arch. CP_6
All'udienza del 15/12/2023 il CTU accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito.
Veniva depositato dal CTU in data 15/4/2024 l'elaborato peritale e in data 14/6/2024 una relazione integrativa con i chiarimenti disposti all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2024.
4 All'esito dell'accertamento peritale e della relazione integrativa, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc l'udienza del 16/12/2024.
Nel corso di detta udienza le parti precisavano le conclusioni e al termine della discussione orale il giudice tratteneva la causa in decisione.
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- ha stipulato con unipersonale n. 3 Parte_1 Controparte_1
contratti per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà sito in Trezzano sul
Naviglio (MI), e precisamente:
- in data 7 luglio 2021 un contratto per ristrutturazioni e lavori edili dell'immobile per l'importo complessivo di € 35.609,81, IVA compresa;
- in data 21 settembre 2021 un contratto per i lavori inerenti la facciata e il rivestimento termico a cappotto dell'immobile per l'importo complessivo di €
103.099,26, IVA compresa;
- in data 20 dicembre 2021 un contratto per ulteriori lavori di ristrutturazione e di risanamento energetico rientranti nel cd. Superbonus 110% per l'importo complessivo di € 148.962,09.
Il ricorrente ha quindi riferito di una molteplicità di lavori non eseguiti a regola d'arte per i quali quantificava la richiesta di risarcimento danni per complessivi €
44.038,40 di cui € 34.701,70 per provvedere alle opere di emenda, come determinate dal proprio perito arch. € 1.210,00 per pagamenti alla società Kennew S.r.l. CP_7
per smontaggio e rimontaggio dell'impianto fotovoltaico, € 1.200,00 per il valore di un bollitore/scaldabagno ritirato dall'appaltatore, oltre al rimborso delle spese sostenute o da sostenersi per il rilascio delle certificazioni.
- Parte resistente ha ritenuto di non dover corrispondere quanto richiesto dalla controparte, rilevando, innanzitutto, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014; nel merito l'infondatezza delle domande del ricorrente, tenuto conto che mai erano state sollevate contestazioni da parte della committenza o
5 della direzione lavori;
evidenziava inoltre che le pratiche per i bonus fiscali e le certificazioni erano di competenza del tecnico nominato e abilitato e non da parte dell'appaltatore; infine precisava che lo scaldabagno era stato ritirato su richiesta del committente in quanto non più utile in considerazione dei lavori effettuati.
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Tra le parti si sono perfezionati n. 3 contratti di appalto disciplinati dagli artt. 1655 e ss. c.c. per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, di realizzazione del cappotto termico e per i lavori di riqualificazione energetica dell'immobile di proprietà di
. Parte_1
Il rapporto negoziale, posto a fondamento della pretesa economica fatta valere dal ricorrente, non è oggetto di contestazione. L'oggetto del contendere riguarda la responsabilità attribuita da a unipersonale Parte_1 Controparte_1
per i vizi nella realizzazione dei lavori commissionati.
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Tutto ciò premesso, occorre innanzitutto rilevare che non risulta fondata l'eccezione di parte resistente di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita in quanto sono escluse le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
In relazione al merito della controversia, si evidenzia che gli esiti tecnici della CTU espletata nel corso del presente giudizio sono condivisi dal giudicante, essendosi l'accertamento svolto in modo completo e fedele al quesito ed essendo immune da vizi logici o di altra natura che ne possano inficiare le risultanze tecniche.
La CTU è stata espletata in modo corretto anche da un punto di vista procedurale, avendo il consulente dell'ufficio arch. preso in considerazione e risposto CP_6
analiticamente alle osservazioni dei CTP (cfr. relazione del 15/4/2024 - pag. 19 e segg. - e relazione integrativa del 14/6/2024).
All'esito della CTU sono stati riscontrati alcuni dei vizi dedotti dal ricorrente ed è stato altresì verificato che le certificazioni di legge non sono state consegnate.
6 Le opere e i lavori non eseguiti a regola d'arte, ovvero non eseguiti, sono stati descritti in modo dettagliato dal consulente (si rimanda sul punto alla lettura dell'elaborato peritale – pag. 12 e segg.). In particolare, si riferiscono alle seguenti voci:
- recinzione in blocchi di cemento prefabbricato;
- cordoli in pietra;
- cancello pedonale;
- cancello carraio;
- pavimentazione cortile;
- pompa di calore;
- unità esterne condizionatori;
- locale caldaia;
- tubature passanti;
- comignolo sul tetto;
- facciate con cappotto isolante e infissi esterni;
- scossaline del tetto;
- locale sottotetto;
- lavaggio impianto di riscaldamento;
- affidamento incarico di fattibilità tecnica Superbonus 110%;
- smontaggio e rimontaggio impianto fotovoltaico effettuato da Kennew srl;
- certificazione di legge da integrare;
- pratica edilizia SCIA non completa.
Le cause dei vizi e delle difformità accertati sono riferibili all'impresa esecutrice.
Tenuto conto di quanto sopra, il CTU ha stimato i costi per le opere di ripristino e il minor valore delle opere per difformità non emendabili in complessivi € 19.000,00, quantificati sulla base dei prezzi contrattuali e dei preventivi/consuntivi in atti e applicando il prezziario delle opere edili CCIAA di Milano in vigore.
Per l'integrazione di tutte le certificazioni di legge, per le opere e gli impianti realizzati ed il completamento della pratica edilizia, con la dichiarazione di fine lavori
7 e lo svolgimento di tutti i necessari provvedimenti ha stimato il compenso dei soggetti/professionisti terzi pari a € 3.000, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti.
Tenuto conto che il ricorrente non ha svolto istanze istruttorie (cfr. verbale di udienza 25 ottobre 2023) deve invece essere rigettata, in quanto formulata in termini generici e non provata, la domanda attorea volta al risarcimento dell'ulteriore importo di € 1.200,00 per il valore del bollitore/scaldabagno mod. ST di proprietà del ricorrente ritirato dall'appaltatore.
Per tutte le ragioni esposte, deve quindi essere Controparte_1
condannata a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno, la Parte_1
somma complessiva di € 19.000,00, comprensiva di IVA, oltre a rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata, anno per anno, dal 20/6/2023 al saldo. unipersonale deve essere condannata, inoltre, a Controparte_1
corrispondere a per il rilascio delle certificazioni di legge la somma Parte_1
di € 3.000,00, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
*
Le spese relative alla CTU svolta nel presente giudizio, liquidate con decreto del
4/7/2024 (€ 180,00 per spese ed € 3.355,00 per compensi professionali, oltre IVA ed oneri contributivi) poste provvisoriamente a carico di parte ricorrente, sono definitivamente poste a carico della parte resistente.
Le spese del presente giudizio seguono anch'esse la soccombenza. Sono liquidate come da dispositivo e poste a carico di , in base Controparte_1
ai criteri di legge, in particolare tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta, della natura e del grado di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) accerta e dichiara la responsabilità di unipersonale Controparte_1
per i vizi e difetti dei lavori commissionati da Parte_1
8 2) condanna al pagamento a favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 19.000,00, Parte_1
oltre IVA, oltre a rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata, anno per anno, dal 20/6/2023 al saldo;
3) condanna a corrispondere a Controparte_1
la somma di € 3.000,00, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti, Parte_1
oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
4) rigetta le restanti domande svolte da parte ricorrente;
5) pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con decreto del
4/7/2024, a carico esclusivo di Controparte_1
6) condanna al pagamento a favore di Controparte_1
delle spese di lite, liquidate per spese in € 286,90 e per compensi Parte_1
in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Luca M. Carati
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