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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5203 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente
- dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 2206 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 decisa all'udienza del 18.9.2025 e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Roma, via Nemorense n. 93, presso lo studio dell'avv. Francesco Sperti
( ), che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. C.F._2
Riccardo Sperti ( ), in virtù di procura in calce all'atto C.F._3
di appello
- PARTE APPELLANTE -
pag. 1 di 14 E
( ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._4
in Roma, via Isole Samoa n. 15, presso lo studio dell'avv. Antonella De
Santis ( ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._5
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3892/2025
pubblicata il 13.3.2025 e notificata il 18.3.2025 (opposizione a precetto ex
art. 615, comma 1, c.c. ).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1. – Con atto di appello notificato il 16.4.2025 a Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 3892/2025 con la quale il Tribunale
di Roma – in parziale accoglimento dell'opposizione dal medesimo presentata avverso l'atto di precetto notificatogli il 10.4.2024, ad istanza di
[...]
intimante il pagamento di € 118.826,25 (oltre spese CP_1
successive) a titolo di spese di mantenimento e spese straordinarie (mediche e di istruzione) per i due figli , in forza del decreto del CP_2 CP_3
Tribunale di Roma del 17.2.2021, che aveva disposto la modifica delle condizioni di divorzio secondo quanto richiesto nel ricorso congiunto del
9.12.2020 (n. 17483/2020 V.G.) – ha dichiarato l'insussistenza del creditore di procedere a esecuzione forzata per l'importo di € 27.286,00,
pag. 2 di 14 corrispondente alle spese di istruzione della figlia maggiorenne;
ha CP_2
rigettato per il resto l'opposizione, compensando interamente le spese di lite.
A sostegno dell'appello ha articolato tre motivi, Parte_1
così concludendo:
«in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare parzialmente la sentenza n.
3892/2025, pubblicata il 13.3.2025 dal Giudice Dott. Lauropoli nel procedimento inter partes iscritto con R.G. n. 19396/2024 per i motivi sopra esposti e, per l'effetto ed in accoglimento delle domande già formulate in primo grado e rimaste disattese:
- in via preliminare e nel merito, dichiarare nullo l'atto di precetto per invalidità ed inefficacia del presunto titolo esecutivo posto a fondamento per quanto espresso nel primo motivo in narrativa;
- in via subordinata e nel merito: in caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace l'atto di precetto notificato all'opponente, per l'illegittimità e/o l'erroneità delle somme richieste alla parte opposta con l'atto di precetto opposto per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, per l'effetto,
dichiararlo nullo e, comunque, revocarlo e dichiararlo privo di qualsivoglia efficacia ed, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, anche per indeterminabilità od indeterminatezza delle somme richieste l'atto di precetto notificato all'opponente e per la carenza di allegazioni;
- Ancora nel merito: accertare e dichiarare il diritto dell'opponente alla restituzione della somma di € 10.000,00 per il mantenimento versato e non dovuto all'opposta e, per l'effetto,
porre in compensazione tale somma con quella che eventualmente dovesse risultare dovuta per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
pag. 3 di 14 In ogni caso, con condanna alle spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.»
§ 2. – Si è costituita la parte appellata , che ha eccepito l'inammissibilità
dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza, instando per il suo rigetto.
§ 3. – Alla prima udienza la Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale. All'esito, è stata pronunciata sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. – Va respinta, in via preliminare, l'eccezione sollevata dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
(nel testo ratione temporis applicabile, risultante dalla riforma di cui al
D.Lgs. n. 149/2022 e dalla successiva modifica introdotta dal D.Lgs n.
164/2024), poiché l'impugnazione, motivata in modo chiaro, sintetico e specifico, ha i requisiti previsti dal comma 1 della citata in quanto contiene:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
§ 2. – Passando al merito, con il primo motivo di appello (rubricato
«Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 64 L. 218/1995. Erronea e/o omessa valutazione di elementi probatori ») si contesta la sentenza impugnata,
nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di opposizione, con il quale era pag. 4 di 14 dedotto che il titolo costituente il tritolo esecutivo (il decreto del Tribunale
di Roma del 17.2.2021) fosse stato superato e modificato da un successivo provvedimento emesso dal Tribunale della città di Mytishchi della regione di
Mosca in data 8.12.2022; ciò sul rilievo vuoi chetale provvedimento non è
idoneo a modificare le condizioni di divorzio, in quanto «sembra finalizzato,
stando alla formulazione letterale dello stesso, più che a rideterminare le condizioni di divorzio (manca, nel dispositivo dello stesso o nella sua motivazione qualsiasi statuizione che dichiari di modificare le condizioni di divorzio risultanti dal menzionato provvedimento reso dalla giurisdizione italiana), a stabilire l'entità del credito esigibile da parte della creditrice a fronte della richiesta dalla stessa formulata, vuoi perché «anche a voler, per ipotesi, opinare diversamente e a voler attribuire a tale provvedimento valenza di atto modificativo delle condizioni di divorzio, occorrerebbe comunque osservare che, in considerazione della natura giurisdizionale dello stesso, le condizioni per la sua efficacia nel territorio italiano dovrebbero essere individuate ai sensi dell'art. 64 della L. n. 218/1995, che prevede, fra le diverse condizioni, la prova del passaggio in giudicato della pronuncia,
nonché della non contrarietà ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano, essendo appena il caso di osservare come la sola dichiarazione di scienza resa da un avvocato russo non sembri sufficiente a provare in modo inequivoco l'avvenuto passaggio in giudicato del titolo».
L'appellante contesta tali argomenti osservando che:
a) pur se non si voglia riconoscere al provvedimento straniero una portata strettamente modificativa delle condizioni di divorzio – fondandosi, peraltro,
pag. 5 di 14 tale interpretazione su un criterio meramente letterale e cioè basandosi sulla sola assenza di un'esplicita statuizione che ne sancisca la modifica, e prescindendo dunque da una valutazione sostanziale dello stesso – lo stesso giudice avrebbe comunque riconosciuto che tale provvedimento ha contribuito a determinare l'entità del credito esigibile dalla creditrice in relazione alla richiesta formulata, apportando di fatto una modifica a quanto stabilito dal provvedimento italiano;
b) al provvedimento straniero si applicherebbe il riconoscimento automatico previsto dall'art. 64 della L. n. 218/1995, essendovi la prova del suo passaggio in giudicato secondo la legge del luogo nella quale è pronunziato e quindi il diritto processuale russo ( art. 64, lett. d), come risulta dalla lettera dell'avvocato russo (doc. 6 prime memorie ex art. 172 ter c.p.c., attestante la mancata impugnazione e la sua entrata in vigore il 24.1.2023, riportata anche nel timbro apposto dal tribunale in calce alla decisione ), e non essendovi contrarietà con altra sentenza pronunciata dal giudice italiano ( art. 64, lett.
e), atteso che i provvedimenti adottati in sede di separazione fra i coniugi si configurano come una decisione res sic stantibus, dovendo adeguarsi alle concrete condizioni, alle necessità successive e alle esigenze di carattere morale e materiale mutevoli nel tempo.
Il motivo è infondato.
Il giudizio introdotto da presso il Tribunale di Controparte_1
Mytishchi, svoltosi nella contumacia del convenuto, aveva ad oggetto il
«recupero» delle spese (ordinarie e straordinarie) ancora dovute dall'ex coniuge per il mantenimento dei due figli, in forza del decreto del Tribunale
pag. 6 di 14 di Roma in data 17.2.2021, emesso su ricorso congiunto delle parti per la modifica delle condizioni di divorzio, stante l'avvenuta sospensione da ogni pagamento, da parte dell'obbligato, a far data da luglio 2021.
Reputa la Corte, alla luce di quanto riportato nella decisione dell'8.12.2022 che ha definito tale giudizio, e, in particolare, avuto riguardo alle domande avanzate dall'attrice, alla mancata allegazione di sopravvenute variazioni di carattere economico tali da giustificare una modifica delle precedenti condizioni concordate e al prolungato inadempimento del convenuto rispetto a tutti gli obblighi dal medesimo assunti, che sia condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure, secondo cui la citata decisione dell'8.12.2022 non ha inteso apportare modifiche agli aspetti patrimoniali regolati con il ricorso congiunto del 2021 (obbligo del padre di corrispondere l'importo mensile di € 1.000,00 in favore di ciascun figlio e l'intero importo delle spese straordinarie sostenute dalla madre,
previa esibizione di documentazione o rendicontazione) in senso sfavorevole all'attrice (obbligo del padre di corrispondere l'importo mensile di €
69.365,00 rubli per ciascuno dei figli, all'epoca pari a circa 1.058,67, ma solo fino al raggiungimento della loro maggiore età, pur senza essere autosufficienti, e di contribuire alle spese mediche nella ridotta misura del 50
per cento), ma ha soltanto specificato l'entità del credito esigibile dal convenuto, anche ai fini di una eventuale esecuzione nel territorio russo, a fronte del mancato soddisfacimento del credito da parte della S emchenkova.
Si aggiunga, a conferma dell'interpretazione seguita, che nel ricorso ex
art. 473 bis.12 c.p.c. presentato nel 2023 presso il Tribunale di Roma da pag. 7 di 14 per la modifica delle condizioni di affido del figlio Controparte_4
minore (n. 54519/ 2023 R.G.), il ricorrente ha chiesto, tra l'altro, la CP_3
revoca dell'assegno di mantenimento mensile di € 1.000,00 (importo coincidente con quello fissato con il decreto del giudice italiano del
17.2.2021), senza fare alcun riferimento al successivo provvedimento del giudice russo (doc. 3 fasc. primo grado . CP_1
Le considerazioni che precedono rendono superfluo stabilire se la decisione dell'8.12.2012 abbia i requisiti per la sua riconoscibilità
nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 64 della L. n. 218/1995 , le cui disposizioni non sono derogate o incompatibili con l a Convenzione Italo-
Russa del 25.1.1979 (valutazione che, in caso di contestazione nel corso di un processo, può essere effettuata dal giudice adito con efficacia limitata al giudizio, a norma dell'art. 67, comma 3, l. n. 218/1995), con particolare riferimento al suo passaggio in giudicato e alla contrarietà ad altra sentenza italiana passata in giudicato.
§ 3. – Con il secondo motivo si lamenta la «illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in merito alla contestazione sui mancati pagamenti delle somme presuntivamente dovute – Omesso esame di un argomento difensivo - Violazione art. 115 c.p.c.» In particolare, l'appellante censura la parte della sentenza nella quale si è affermato che non sono stati contestati i mancati pagamenti delle somme dovute sulla base delle condizioni di divorzio risalenti al febbraio 2021 , sia quali assegni alimentari dovuti per i due figli, sia quali spese per l'intervento chirurgico subito dalla figlia . CP_2
pag. 8 di 14 E invero, nell'opposizione l'appellante avrebbe sollevato articolate e specifiche contestazioni su ciascuna delle spese inserite nel precetto e fornito le relative prove e, segnatamente:
- per la somma di € 13.000,00, richiesta per il mantenimento del figlio CP_3
per il periodo luglio 2021 - luglio 2022, aveva prodotto documentazione comprovante il regolare e integrale pagamento, anche oltre i limiti imposti ,
avendo egli continuato a versare l'assegno anche a seguito della decisione del minore di trasferirsi presso la sua abitazione (doc. 5 fasc. primo grado opponente);
- per la somma di € 28.000,00, richiesta per il mantenimento della figlia per il periodo luglio 2021 - luglio 2024, aveva prodotto CP_2
documentazione comprovante il pagamento, ma soltanto fino alla maggiore età (dicembre 2022), sulla base di quanto disposto con il provvedimento russo;
- per la somma di € 23.500,00, richiesta a saldo delle spese mediche, aveva prodotto documentazione attestante l'integrale pagamento, avuto riguardo al provvedimento russo che aveva posto a suo carico a sola metà di tali spese .
La doglianza è priva di pregio.
Osserva la Corte come l'appellante non abbia assolto all'onere sul medesimo incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare l'avvenuto pagamento degli importi precettati a titolo di mantenimento, in quanto le nove quietanze del 2023, prodotte peraltro in lingua russa, si riferiscono espressamente, come affermato dallo stesso appellante fin dall'atto di citazione (pp. 8 e 9), al solo mantenimento del figlio per il periodo da luglio pag. 9 di 14 2023 a marzo 2024, cui non si riferisce l'intimazione di pagamento contenuta nell'atto di precetto opposto.
Si rileva, inoltre, che la contestazione circa la debenza delle somme richieste per il mantenimento della figlia , per le mensilità CP_2
successive al raggiungimento della maggiore età (da gennaio a dicembre 2023
e da gennaio a marzo 2024), e della ulteriore metà dell'importo della spese mediche sostenute nel 2019 dall'odierna appellata per l'intervenuto chirurgico cui è stata sottoposta (€ 23.500,00), si fonda sul CP_2
presupposto – da reputarsi errato, per quanto detto in relazione al primo motivo di appello – che la modifica congiunta delle condizioni di divorzio riconosciute dal Tribunale di Roma con decreto del 17.2.2021, costituente il titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato il precetto, sia stata superata dalla decisione del giudice moscovita dell'8.12.2022.
§ 4. – Con il terzo motivo (intitolato «Violazione e/o falsa applicazione di legge in ordine alla valenza del provvedimento modificativo delle condizioni di divorzio. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 447 2°
comma c.c. nonché' degli artt. 1241 c.c. e ss.») ci si duole del rigetto dell'eccezione di compensazione con riguardo all'importo di € 10.000,00,
versato a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore per il CP_3
periodo da luglio 2023 a marzo 2024, motivato sia per mancanza di una formale collocazione di quest'ultimo presso l'abitazione del padre in sede di modifica delle condizioni di divorzio, stante l'impossibilità per il titolo emesso dal Tribunale di Dubai il 20.8.2024 di spiegare la propria efficacia pag. 10 di 14 per il periodo anteriore alla sua emissione, sia per il divieto di operare la compensazione per i crediti alimenta ri ex art. 447, comma 2, c.c.
L'appellante deduce, in ordine al primo profilo, che la collocazione del minore presso l'abitazione paterna nell'agosto 2023 sia stata riconosciuta dalla stessa appellata nella memoria difensiva depositata nel giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio n. 54519/2 023 R.G. da lui instaurato presso il Tribunale di Roma, che era stato dichiarato estinto proprio in ragione dell'intervenuta pronuncia del Tribunale di Dubai 453/2024/105, che aveva definitivamente regolamentato la collocazione del minore. In relazione al secondo profilo, rileva, invece, che la regola dettata dall'art. 447, comma
2, c.c. per i crediti alimentari sarebbe stata applicata agli assegni di mantenimento, contrariamente ai principi affermati dalla S.C., che riconosce la possibilità di ripetere le somme erogate a titolo di mantenimento qualora ricorrano i presupposti della condicio indebiti (Cass. n. 32914/2022; Cass. n.
4715/2024).
Il motivo non merita accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento della S.C. , in materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni,
in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per pag. 11 di 14 quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (cfr. tra le tante, Cass. ord. 27.2.2024 n. 5170; Cass. 13.7.2023 n. 20101; Cass.
30.7.2015 n. 16173).
Nella specie, dunque, ove si avesse riguardo alla sentenza del Tribunale
di Dubai del 20.8.2024, che ha deciso di trasferire la custodia del minore all'odierno appellante, senza nulla statuire sull'assegno di CP_3
mantenimento, si dovrebbe fare riferimento alla domanda introduttiva di quel giudizio, che risulta depositata il 28.6.2024 , in data successiva dunque al periodo in contestazione;
se si considerasse, invece, il procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Roma dal per la modifica Parte_1
delle condizioni di affido del figlio (n. 54519/2023 R.G.), occorre CP_3
rilevare che non vi è prova né della data di deposito del ricorso introduttivo,
né della sua definizione con provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio (anche con riguardo all'obbligo di mantenimento a carico del padre),
avendo lo stesso appellante affermato che detto procedimento è stato definito con declaratoria di estinzione , per essere state regolate le condizioni dell'affido dal Tribunale di Dubai.
Appare chiaro, pertanto, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, che nessuna incidenza hanno avuto i due procedimenti richiamati sull'obbligo dell'appellante di corrispondere all'ex coniuge l'importo mensile di € 1.000,00 per il mantenimento del figlio per il periodo da luglio pag. 12 di 14 2023 (data del trasferimento del ragazzo presso l'abitazione del padre) a marzo 2024 e, dunque, che la relativa domanda di ripetizione è infondata.
La ripetibilità delle prestazioni economiche eseguite andrebbe comunque esclusa, alla stregua dei principi enunciati dalla S.C. in materia, secondo cui,
nell'ipotesi – ricorrente nella specie – di revoca o riduzione del contributo alla luce di fatti sopravvenuti , gli effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda (v. Cass. ord.
4.7.2023 n.
18785, proprio nel caso di revoca del contributo in considerazione dell'avvenuto trasferimento della figlia, nelle more del giudizio, presso il padre obbligato al versamento, che riprende Cass. S.U.
8.11.2022 n. 32914 e ribadisce che l'assegno di mantenimento ha comunque natura para-
alimentare, rispondendo il contributo al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente, al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire, in rapporto alle esigenze anche presunte in relazione all'età, agli studi, etc., ai bisogni di vita della persona, sia pure in un'accezione più ampia e pur non essendo necessario uno stato di indigenza,
come negli alimenti).
§ 5. – In definitiva, l'appello va respinto.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell'appellante, secondo il principio di soccombenza, e si liquidano,
applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal
D.M. n. 147/2022), valori medi dello scaglione di riferimento da € 52.000,01
a € 260.000,00, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, poiché la causa è stata decisa alla prima udienza (Cass. ord. 11.11.2024 n. 20977) , in pag. 13 di 14 complessivi € 9.991,00 per compensi (€ 2.977,00 per fase di studio;
€
1.911,00 per fase introduttiva;
€ 5.103,00 per fase decisionale).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002,
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 3892/2025 pubblicata il 13.3.2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello;
2. – condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
di che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al Controparte_1
rimborso di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
3. – dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma il 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- Matilde Carpinella - - Michele Cataldi -
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