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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5376 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 46234 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 e vertente
tra
(già , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lorenzo Respighi n.13, presso lo studio degli Avv.ti Giulio Tumbarello e Roberto Adinolfi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e
(C.F. ); Controparte_2 C.F._1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 29.10.2024 e notificato a mezzo PEC a il 04.12.2024, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di Controparte_2 comparizione, la ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare Parte_1
l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria di cose mobili n. 800B90/18 stipulato tra le parti per inadempimento di e di condannare quest'ultimo al pagamento Controparte_2 della complessiva somma di euro 37.287,65 oltre interessi convenzionali di mora, nonché di condannare lo stesso alla restituzione dei beni mobili oggetto del contratto di locazione finanziaria, esponendo quanto segue:
- che in virtù del contratto di locazione finanziaria di beni mobili n. 800B90/18 (rif.int 255463) sottoscritto inter partes in data 03.03.2023, veniva pattuita la fornitura di N.1 LASER CO2
2000x3000 mm.200 watt;
N.1 a fronte di un Controparte_3 corrispettivo pari ad euro € 46.786,90, oltre imposte, suddiviso in 60 canoni di cui il primo da €
2.000 oltre iva ed i successivi 59 da € 759,10 ciascuno, da corrispondersi con cadenza mensile a mezzo di rimessa interbancaria diretta ed un interesse moratorio per l'eventuale ritardo nel pagamento “convenzionalmente fissato nell'Euribor tempo in tempo vigente + 6 punti”;
- che l'art. 12 delle Condizioni generali del contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa in conseguenza del mancato pagamento di quattro canoni, senza preventiva costituzione in mora, mediante il solo invio di una lettera raccomandata A/R o pec;
- che , nonostante l'avvenuta consegna dei beni sopra descritti (cfr. verbale Controparte_2 consegna datato 14.03.2023, All.02 al ricorso introduttivo), si rendeva inadempiente al pagamento dei predetti canoni a decorrere dalla scadenza del 01 novembre 2023 in poi;
- che di conseguenza la con missiva a mezzo pec del 22 marzo 2024, Controparte_4 comunicava la formale risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni generali e chiedeva il pagamento dei canoni di locazione finanziaria e degli interessi di mora, nonché la restituzione dei beni locati;
- che, inoltre, il predetto articolo prevedeva anche una clausola penale della quale la CP_4 si riservava di avvalersi all'esito della eventuale mancata-restituzione del bene e della
[...] sua ricollocazione sul mercato;
-che la restituzione del bene non risulta essere avvenuta;
- che dunque, risulta moroso, nei confronti della , in Controparte_2 CP_1 relazione alla restituzione dei beni di cui sopra e in relazione al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 37.287,65, di cui € 30.708,52 per capitale residuo;
€ 5.657,88 a titolo di canoni maturati ed insoluti, oltre interessi convenzionali di mora dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo ed € 921,25 a titolo di penale sul capitale residuo (calcolato dalla ricorrente al 3% per riduzione ad equità). All'udienza di comparizione delle parti del 25.03.2025, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande;
il resistente non si è costituito in giudizio e non è comparso, nonostante la regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, per cui ne va dichiarata la contumacia.
****
Alla stregua gli atti e della documentazione acquisita al fascicolo processuale, va rilevato come parte ricorrente abbia documentalmente provato i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria derivante dal mancato pagamento dei canoni del contratto di locazione finanziaria di beni mobili n.800B90/18 (rif.int 255463), sottoscritto tra le parti in causa in data 03.03.2023, a fronte dell'acquisto e dell'avvenuta consegna dei beni all'utilizzatore (cfr. verbale di Controparte_2 consegna).
In particolare, a seguito dei mancati pagamenti delle rate, in data 22 marzo 2024, la ha CP_5 inviato la lettera di risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art 12 delle condizioni generali, con diffida di pagamento e invito alla restituzione dei beni.
L'art. 12 delle condizioni generali di contratto prevede infatti che l'utilizzatore, qui resistente, è tenuto al pagamento sia dei canoni scaduti, pena la risoluzione del contratto, che, in tal caso, dell'importo della penale calcolata sulle successive rate fino a scadenza naturale del contratto, pari al 5% dell'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del valore residuo dei beni.
Neppure risulta che l'utilizzatore abbia restituito i beni concessigli in locazione finanziaria e consegnatigli dall'odierno ricorrente;
pertanto, anche la penale applicata nella minore percentuale del 3% appare adeguatamente determinata, tenuto conto dell'equilibrio complessivo delle rispettive obbligazioni contrattuali.
Il resistente risulta, dunque, debitore della ricorrente per i canoni maturati ed insoluti di cui agli estratti contro depositati, nonché per i debiti residui alla data della risoluzione, anche a titolo di penale contrattuale, come previsto dall'art. 12 citato.
Va infine osservato che in tema di risoluzione e di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, il creditore ha soltanto l'onere di produrre il titolo e di allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere di quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento, ovvero che il mancato adempimento è dipeso da causa a lui non imputabile secondo la diligenza professionale richiesta in considerazione della tipologia di contratto (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533). Nella specie, invece, parte ricorrente rimanendo contumace, nonostante le sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non ha sollevato alcun tipo di eccezione estintiva, modificativa o impeditiva rispetto ai fatti costitutivi della pretesa creditoria dedotti e documentalmente provati da parte ricorrente.
In conclusione, le domande formulate da isultano fondate e, pertanto, Controparte_4 meritano accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, VIII Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta la intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 800B90/18
(rif.int 255463) stipulato tra le parti, a far data dal 22 marzo 2024;
2) condanna al pagamento, in favore di (già Controparte_2 Controparte_4
, della complessiva somma di euro € 37.287,65, oltre gli interessi Controparte_1 convenzionali dalla messa in mora al saldo effettivo;
somma dalla quale andranno detratti o rimborsati gli importi incassati dalla concedente a seguito della vendita dei beni mobili oggetto dei contratti per cui è causa ove gli stessi venissero restituiti dall'utilizzatore o coattivamente recuperati dalla creditrice;
3) condanna alla restituzione in favore di (già Controparte_2 Controparte_4
di N.1 CO2 2000x3000 mm.200 watt;
N.1 PANTOGRAFO Controparte_1 CP_6 [...]
, il cui eventuale valore di realizzo andrà detratto o restituito all'utilizzatore CP_3 resistente come da punto n. 2);
3) condanna , al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_2 [...]
(già , che liquida in euro 545,00 per esborsi, ed euro 2.540,00 CP_4 Controparte_1
per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della Dott.ssa Martina Roccamo e della
Dott.ssa Giulia Berdini, funzionarie addette all'Ufficio per il processo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 46234 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 e vertente
tra
(già , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lorenzo Respighi n.13, presso lo studio degli Avv.ti Giulio Tumbarello e Roberto Adinolfi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e
(C.F. ); Controparte_2 C.F._1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 29.10.2024 e notificato a mezzo PEC a il 04.12.2024, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di Controparte_2 comparizione, la ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare Parte_1
l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria di cose mobili n. 800B90/18 stipulato tra le parti per inadempimento di e di condannare quest'ultimo al pagamento Controparte_2 della complessiva somma di euro 37.287,65 oltre interessi convenzionali di mora, nonché di condannare lo stesso alla restituzione dei beni mobili oggetto del contratto di locazione finanziaria, esponendo quanto segue:
- che in virtù del contratto di locazione finanziaria di beni mobili n. 800B90/18 (rif.int 255463) sottoscritto inter partes in data 03.03.2023, veniva pattuita la fornitura di N.1 LASER CO2
2000x3000 mm.200 watt;
N.1 a fronte di un Controparte_3 corrispettivo pari ad euro € 46.786,90, oltre imposte, suddiviso in 60 canoni di cui il primo da €
2.000 oltre iva ed i successivi 59 da € 759,10 ciascuno, da corrispondersi con cadenza mensile a mezzo di rimessa interbancaria diretta ed un interesse moratorio per l'eventuale ritardo nel pagamento “convenzionalmente fissato nell'Euribor tempo in tempo vigente + 6 punti”;
- che l'art. 12 delle Condizioni generali del contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa in conseguenza del mancato pagamento di quattro canoni, senza preventiva costituzione in mora, mediante il solo invio di una lettera raccomandata A/R o pec;
- che , nonostante l'avvenuta consegna dei beni sopra descritti (cfr. verbale Controparte_2 consegna datato 14.03.2023, All.02 al ricorso introduttivo), si rendeva inadempiente al pagamento dei predetti canoni a decorrere dalla scadenza del 01 novembre 2023 in poi;
- che di conseguenza la con missiva a mezzo pec del 22 marzo 2024, Controparte_4 comunicava la formale risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni generali e chiedeva il pagamento dei canoni di locazione finanziaria e degli interessi di mora, nonché la restituzione dei beni locati;
- che, inoltre, il predetto articolo prevedeva anche una clausola penale della quale la CP_4 si riservava di avvalersi all'esito della eventuale mancata-restituzione del bene e della
[...] sua ricollocazione sul mercato;
-che la restituzione del bene non risulta essere avvenuta;
- che dunque, risulta moroso, nei confronti della , in Controparte_2 CP_1 relazione alla restituzione dei beni di cui sopra e in relazione al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 37.287,65, di cui € 30.708,52 per capitale residuo;
€ 5.657,88 a titolo di canoni maturati ed insoluti, oltre interessi convenzionali di mora dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo ed € 921,25 a titolo di penale sul capitale residuo (calcolato dalla ricorrente al 3% per riduzione ad equità). All'udienza di comparizione delle parti del 25.03.2025, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande;
il resistente non si è costituito in giudizio e non è comparso, nonostante la regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, per cui ne va dichiarata la contumacia.
****
Alla stregua gli atti e della documentazione acquisita al fascicolo processuale, va rilevato come parte ricorrente abbia documentalmente provato i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria derivante dal mancato pagamento dei canoni del contratto di locazione finanziaria di beni mobili n.800B90/18 (rif.int 255463), sottoscritto tra le parti in causa in data 03.03.2023, a fronte dell'acquisto e dell'avvenuta consegna dei beni all'utilizzatore (cfr. verbale di Controparte_2 consegna).
In particolare, a seguito dei mancati pagamenti delle rate, in data 22 marzo 2024, la ha CP_5 inviato la lettera di risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art 12 delle condizioni generali, con diffida di pagamento e invito alla restituzione dei beni.
L'art. 12 delle condizioni generali di contratto prevede infatti che l'utilizzatore, qui resistente, è tenuto al pagamento sia dei canoni scaduti, pena la risoluzione del contratto, che, in tal caso, dell'importo della penale calcolata sulle successive rate fino a scadenza naturale del contratto, pari al 5% dell'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del valore residuo dei beni.
Neppure risulta che l'utilizzatore abbia restituito i beni concessigli in locazione finanziaria e consegnatigli dall'odierno ricorrente;
pertanto, anche la penale applicata nella minore percentuale del 3% appare adeguatamente determinata, tenuto conto dell'equilibrio complessivo delle rispettive obbligazioni contrattuali.
Il resistente risulta, dunque, debitore della ricorrente per i canoni maturati ed insoluti di cui agli estratti contro depositati, nonché per i debiti residui alla data della risoluzione, anche a titolo di penale contrattuale, come previsto dall'art. 12 citato.
Va infine osservato che in tema di risoluzione e di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, il creditore ha soltanto l'onere di produrre il titolo e di allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere di quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento, ovvero che il mancato adempimento è dipeso da causa a lui non imputabile secondo la diligenza professionale richiesta in considerazione della tipologia di contratto (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533). Nella specie, invece, parte ricorrente rimanendo contumace, nonostante le sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non ha sollevato alcun tipo di eccezione estintiva, modificativa o impeditiva rispetto ai fatti costitutivi della pretesa creditoria dedotti e documentalmente provati da parte ricorrente.
In conclusione, le domande formulate da isultano fondate e, pertanto, Controparte_4 meritano accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, VIII Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta la intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 800B90/18
(rif.int 255463) stipulato tra le parti, a far data dal 22 marzo 2024;
2) condanna al pagamento, in favore di (già Controparte_2 Controparte_4
, della complessiva somma di euro € 37.287,65, oltre gli interessi Controparte_1 convenzionali dalla messa in mora al saldo effettivo;
somma dalla quale andranno detratti o rimborsati gli importi incassati dalla concedente a seguito della vendita dei beni mobili oggetto dei contratti per cui è causa ove gli stessi venissero restituiti dall'utilizzatore o coattivamente recuperati dalla creditrice;
3) condanna alla restituzione in favore di (già Controparte_2 Controparte_4
di N.1 CO2 2000x3000 mm.200 watt;
N.1 PANTOGRAFO Controparte_1 CP_6 [...]
, il cui eventuale valore di realizzo andrà detratto o restituito all'utilizzatore CP_3 resistente come da punto n. 2);
3) condanna , al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_2 [...]
(già , che liquida in euro 545,00 per esborsi, ed euro 2.540,00 CP_4 Controparte_1
per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della Dott.ssa Martina Roccamo e della
Dott.ssa Giulia Berdini, funzionarie addette all'Ufficio per il processo.