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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/08/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 42 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Giannelli,
[...] C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lecce, Via Zanardelli n.7, come da mandato in atti;
CP_1
E (già ex ), in persona del Direttore Generale pro tempore, CP_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Maria Cristina Basurto e Loredana Macrì, ed elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Miglietta n. 5;
-APPELLATA-
E
p. iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Caiaffa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla via B. Ravenna n. 2, in virtù di procura alle liti in atti.
-APPELLATA-
Nonché
Controparte_5
- APPELLATO CONTUMACE-
All'udienza del 9/4/2025, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “ Con atto di
citazione notificato in data 3.2.09 il qualificandosi marito della , adiva il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Lecce al fine di sentir condannare il e l' al ristoro dei Controparte_5 Pt_3
pregiudizi di natura esistenziale occorsi a proprio carico in conseguenza dell'avvenuta
sottoposizione della propria coniuge, in data 9.10.96, presso il P.O. di Casarano, ad un intervento
durante il quale erano anche state praticate emotrasfusioni con sangue infetto;
deduceva, a sostegno delle pretesa vantata, che a costei fossero stati praticati detti trattamenti sanitari in occasione di un
parto cesareo effettuato in condizioni di urgenza a seguito di una emorragia, precisando che
l'operazione si fosse conclusa con il decesso del bambino ed una necrosi corticale implicante
l'emodialisi; evidenziava che, a seguito del prefato contagio, la coniuge, divenuta invalida al 75%,
non avesse potuto condurre a termine alcuna gravidanza e fosse sottoposta ad un rigido regime di
cura e a periodici accertamenti, prospettando l'incidenza di tali circostanze sulle proprie prospettive
di vita familiare e sulla serenità del rapporto matrimoniale;
rimarcava che il danno - connesso alle
modalità del trattamento sanitario subito - fosse ascrivibile al personale sanitario, in ragione del
ritardo con cui il medico reperibile era intervenuto a praticare l'intervento e con cui era stato
concretamente dato corso al medesimo;
ascriveva la responsabilità connessa al contagio al
Con
ed CP_5
Quest'ultima, costituendosi, preliminarmente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato
dal per avvenuto decorso del termine quinquennale;
rimarcava che il tenore evasivo Parte_1
dell'atto di citazione non consentisse di apprezzare l'esistenza di un nesso causale tra le modalità
dell'intervento chirurgico praticato alla ed il decesso del bambino, tanto più in Parte_2
considerazione della gravità del distacco della placenta in relazione alla quale era stato necessario
il ricovero in via d'urgenza della medesima, plausibilmente allorché il feto era già deceduto;
segnalava che il procedimento penale instaurato rispetto alle medesime vicende si fosse concluso con
l'archiviazione; negava il prospettato ritardo nell'arrivo e nell'attivazione del personale sanitario,
ed invocava il rigetto della domanda articolato in proprio danno.
Il , costituendosi, assumeva che l'attore non avesse fornito alcuna prova in ordine al nesso CP_5
causale tra il contagio ed una specifica trasfusione;
inferiva che la condotta asseritamente foriera di
danno fosse attribuibile al presso cui era stato effettuato il trattamento Controparte_6
Con sanitario ovvero all' dalla quale esso dipendeva;
contestava il ricorrere dei presupposti
legittimanti l'ascrizione a proprio carico di una responsabilità ex art. 2043 c.c., prospettando
l'insussistenza di una condotta colposa, in considerazione del rilievo che le conoscenze scientifiche all'epoca del trattamento somministrato all'attrice non consentissero l'adozione di cautele
nell'esecuzione di emotrasfusioni superiori a quelle delle quali aveva indicato l'assunzione, mediante
espletamento delle attività di normazione e vigilanza;
negava la spettanza del ristoro richiesto,
evidenziando che l'allegazione del pregiudizio patito non fosse stata corredata da elementi idonei a
comprovarlo; chiedeva, in via gradata, decurtarsi dal ristoro eventualmente posto a suo carico le
somme liquidate all'attore a titolo di indennizzo ex lg.n.210/92.
Con separato atto di citazione, notificato in data 6.4.09, la conveniva in giudizio il Parte_2
e l' , al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti in relazione al Controparte_5 Pt_3
medesimo intervento;
indicava di aver scoperto, in data 6.3.03, durante un controllo periodico, di
aver contratto il virus HCV a seguito delle trasfusioni effettuate in tale occasione;
rimarcava che la
CMO di Taranto, a seguito della proposizione dell'istanza volta al riconoscimento dell'indennizzo
ex lg. 210/92, avesse riconosciuto l'esistenza di un nesso causale tra le trasfusioni e l'infezione, non
rinvenendo altri plausibili antecedenti causali del contagio;
segnalava l'enorme ritardo con cui il
personale sanitario aveva dato corso al parto cesareo a fronte dell'emorragia da cui era stata
colpita, e riconduceva la responsabilità del all'omessa esecuzione degli Controparte_5
opportuni controlli sulla produzione e distribuzione di emoderivati;
chiedeva, pertanto, la rifusione
dei pregiudizi di natura biologica, morale e patrimoniale subiti, a seguito del ritardato intervento,
nonché dell'insorgenza e del decorso dell'infezione.
Con Il e l' costituendosi, formulavano difese analoghe a quelle articolate nel giudizio CP_5
instaurato dal a fronte dell'istanza dell'azienda sanitaria, veniva autorizzata la chiamata Parte_1
in causa di , la quale si costituiva evidenziando, preliminarmente, che la Controparte_7
polizza n. 10025 posta a base della chiamata in garanzia fosse stata annullata con decorrenza dal
30.9.98, antecedente alla scoperta, da parte della , dell'infezione; prospettava Parte_2
l'avvenuta prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio spettante all'attrice; contestava la
fondatezza della pretesa vantata, poiché sprovvista di prova relativa al nesso eziologico tra la
condotta degli operatori sanitari ed il danno ed alla consistenza del medesimo. Con provvedimento emesso in data 22.1.15, i due giudizi venivano riuniti;
con comparsa depositata
in data 28.11.17, si costituiva, nell'interesse degli attori, l'avv. De Lorenzo in sostituzione dell'avv.
Bellisario; nel corso del procedimento venivano acquisiti gli atti del procedimento penale,
incardinato su querela delle parti ai danni del dr. , ginecologo dell'Ospedale da cui la CP_8
era seguita e componente dell'equipe che aveva proceduto al cesareo, conclusosi con Parte_2
indicazione di non doversi procedere in ragione della tardività della querela;
venivano, altresì,
acquisiti gli atti del giudizio civile n. rg. 1381/18, dalla medesima instaurato ai danni del sanitario
suddetto; espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 7.7.15, veniva disposta
ctu funzionale ad accertare le patologie riportate dalle parti a seguito dell'infezione da
emotrasfusione ed il ricorrere di un danno alla salute;
all'esito il giudizio veniva rinviato per la
precisazione delle conclusioni;
nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
4.7.21 i procuratori delle parti provvedevano in tal senso, quindi la causa veniva trattenuta in
decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Cosicché, con sentenza n. 1948/2022 del 24/06/2022, il Tribunale adito così statuiva: I) in parziale
accoglimento delle istanze della condanna i convenuti al pagamento, in favore della Parte_2
medesima, della somma di € 26.455,50, come determinata in motivazione, oltre interessi legali sulla
somma anno per anno devalutata a ritroso sino al 1996, ed interessi legali dalla pronuncia al saldo,
previa detrazione dell'importo liquidato a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992, se anteriormente
versato; II) rigetta le istanze risarcitorie formulate dal III) compensa le spese di lite tra Parte_1
quest'ultimo ed i convenuti con riferimento all'attività processuale antecedente alla riunione;
IV)
condanna i convenuti alla rifusione in favore : -della della quota di 2/3 delle spese di Parte_2
lite rinvenienti dall'attività processuale antecedente alla riunione –quota che liquida in € 240,00per
esborsi ed € 2.200,00 per compensi del procuratore, con compensazione del terzo residuo;
- degli
attori della quota di 2/3 delle spese di lite rinvenienti dall'attività processuale successiva alla
riunione – quota che liquida in € 3.800,00 per compensi del procuratore, con compensazione del
terzo residuo;
V) Dispone la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. De Lorenzo, dichiaratosi antistatario;
VI) Pone a carico dell' le spese di lite sostenute dalla compagnia, che liquida CP_2
in €4.500,00 per compensi del procuratore;
VII) Pone definitivamente a carico dei convenuti gli
oneri rinvenienti dalla ctu”.
Avverso la predetta sentenza, proponevano appello, con atto ritualmente notificato, i coniugi e , cui si opponevano l' , in persona del Parte_1 Parte_2 CP_2
Direttore Generale pro tempore, e la compagnia in qualità di terza Controparte_4
chiamata in causa, chiedendone il rigetto;
il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio.
Il , pur ritualmente citato, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_5
All'udienza del 9/4/2025 la causa, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha erroneamente ritenuto prescritta la domanda risarcitoria proposta dal in Parte_1
relazione al danno riflesso asseritamente subito a causa del contagio da virus HCV occorso alla coniuge , a seguito delle emotrasfusioni somministratele durante l'intervento chirurgico Parte_2
eseguito in data 9 ottobre 1996 presso il di Casarano. Controparte_6
In particolare, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia indebitamente ancorato il dies
a quo del termine prescrizionale alla data dell'intervento, omettendo di considerare che la consapevolezza del contagio da parte della fosse emersa soltanto in epoca successiva, Parte_2
come da verbale della Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Taranto del 5
marzo 2004, ovvero, in subordine, con la presentazione della domanda di indennizzo ex lege n.
210/1992, avvenuta il 2 novembre 2004.
2. Detta censura non merita accoglimento. Ed invero, preliminarmente va rilevato come il nell'instaurare il giudizio di primo grado, Parte_1
abbia articolato una duplice domanda risarcitoria, riferita a due distinti eventi pregiudizievoli: l'uno concernente il ritardo con cui venne effettuato l'intervento chirurgico, che avrebbe cagionato la necrosi corticale renale della coniuge e la perdita del nascituro;
l'altro relativo all'insorgenza del virus
HCV, contratta per effetto delle emotrasfusioni di sangue infetto praticate nel medesimo contesto ospedaliero.
Senonché, il Tribunale ha correttamente distinto tali profili, ritenendo prescritto, in applicazione del termine quinquennale proprio della responsabilità extracontrattuale per danno riflesso, il diritto al risarcimento del pregiudizio conseguente all'intervento chirurgico subito dalla moglie,
individuandone il dies a quo nel 1996, epoca in cui il danno risultava già percepibile per il coniuge.
Viceversa, quanto alla ulteriore domanda risarcitoria afferente all'emotrasfusione e al conseguente contagio da HCV, la sentenza impugnata non ha dichiarato maturata la prescrizione, ma ha proceduto ad un esame di merito, fondato sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Segnatamente, il primo giudice ha rilevato l'assenza, in capo al di un disturbo di natura Parte_1
psichica o di un pregiudizio esistenziale autonomamente apprezzabile riconducibile al contagio della coniuge, ritenendo invece che l'unico disagio riscontrato – correlato alla perdita del figlio e alla sopravvenuta sterilità della moglie – fosse eziologicamente riferibile all'intervento chirurgico e,
pertanto, riconducibile alla fattispecie già dichiarata prescritta.
L'azione risarcitoria per il danno da contagio è stata, dunque, espressamente esaminata e rigettata non per ragioni attinenti alla prescrizione, ma per la mancanza di prova del danno in relazione al fatto dedotto.
È pertanto evidente che le due domande proposte dall'originario attore – l'una per danni da errore medico durante l'intervento, l'altra per danni da emotrasfusione con sangue infetto – siano state correttamente esaminate sia sul piano fattuale che giuridico, con l'individuazione di distinti regimi prescrizionali e autonomi dies a quo. Il motivo di appello, nel ritenere erroneamente che la sentenza abbia dichiarato prescritta anche la pretesa relativa all'emotrasfusione, si fonda su presupposti in fatto e in diritto non rispondenti al contenuto effettivo della decisione di primo grado.
3. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui fonda le proprie statuizioni sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio in merito alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla e dal ritenendo che Parte_2 Parte_1
la CTU non abbia adeguatamente considerato, da un lato, le valutazioni espresse dalla Commissione
Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Taranto e, dall'altro, la relazione psicodiagnostica di parte redatta nei confronti del contenente la diagnosi di un disturbo post traumatico da Parte_1
stress.
4. Il motivo deve essere rigettato in quanto inammissibile.
Ed invero, i rilievi de quibus risultano proposti per la prima volta in sede di gravame e non risultano sollevati tempestivamente nel corso del primo grado di giudizio, né in sede di osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, né in sede di discussione o conclusioni. Le parti, che hanno partecipato all'elaborazione della CTU, avrebbero potuto e dovuto dedurre in quella sede ogni questione attinente alla metodologia della valutazione peritale, all'eventuale necessità di approfondimenti specialistici,
nonché all'adeguatezza della quantificazione del danno biologico e della mancata personalizzazione dello stesso. La mancata attivazione processuale in tal senso preclude la proponibilità per la prima volta in appello di censure che implicano una contestazione nel merito della CTU.
In ogni caso, dette doglianze risultano altresì infondate nel merito.
Quanto alla pretesa discordanza tra la valutazione peritale del danno e il verbale redatto dalla
Commissione Medica Ospedaliera, va osservato che il richiamato atto amministrativo non assume alcun valore vincolante nel presente giudizio. Sul punto è infatti consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del
per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Controparte_5
Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione
attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le
manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero
apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non
può attribuire allo stesso il valore di prova legale” (Cass., SS.UU., 10 luglio 2023, n. 19129).
Ne consegue che il giudice può legittimamente discostarsi dalle valutazioni espresse dalla
Commissione medica ove, come nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio si fondi su accertamenti diretti, su metodologia scientifica rigorosa e su un'argomentazione logicamente coerente.
Parimenti infondata si rivela la doglianza relativa alla posizione del Il consulente ha Parte_1
esaminato la documentazione allegata, compresa la relazione dello psicologo di parte, ritenendo tuttavia insussistenti i presupposti clinico-diagnostici per l'accertamento di una patologia psichica riconducibile al fatto lesivo. Nessuna richiesta di indagini suppletive risulta avanzata in primo grado,
né sono stati acquisiti ulteriori elaborati medico-psichiatrici che consentano di ritenere la CTU carente sotto il profilo dell'approfondimento specialistico.
La richiesta di rinnovazione della consulenza si appalesa dunque esplorativa e non fondata su carenze istruttorie imputabili al consulente o al primo giudice, né su elementi nuovi sopravvenuti o tempestivamente dedotti.
Il motivo deve pertanto essere rigettato in ogni sua articolazione.
5. Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti contestano la statuizione con cui il giudice di primo grado ha disposto che dalla somma liquidata in favore di a titolo di Parte_2
risarcimento del danno non patrimoniale debba essere detratto l'importo eventualmente percepito a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992.
Secondo la prospettazione degli appellanti, tale scomputo non sarebbe ammissibile in quanto la controparte non avrebbe fornito prova dell'effettivo pagamento dell'indennizzo né del suo preciso ammontare o della sua determinabilità in base a dati specifici. Viene richiamato, a sostegno della censura, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la compensatio lucri cum damno può operare soltanto a fronte di una concreta prova del lucrum, la cui dimostrazione grava sulla parte che ne invoca l'applicazione.
6. Il motivo è infondato.
Ed invero, la statuizione contenuta nella sentenza impugnata non si configura come una decurtazione automatica dell'indennizzo risarcitorio, bensì come una statuizione condizionata, correttamente formulata in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Tribunale, infatti, ha previsto che lo scomputo dell'indennizzo ex lege n. 210/1992 potrà avvenire soltanto in caso di prova del suo effettivo versamento e della relativa quantificazione, da operarsi mediante capitalizzazione delle somme percepite fino alla data della sentenza.
Si tratta, pertanto, di una previsione subordinata alla verificazione dei presupposti applicativi della
compensatio lucri cum damno, la cui indicazione in dispositivo si impone come necessaria a prevenire duplicazioni risarcitorie e a dare attuazione al principio di integrale ma non duplicato ristoro del danno.
Del resto, è principio consolidato quello per cui: “Nel giudizio promosso nei confronti del
[...]
per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con CP_5
sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme
liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia
determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è
onerata la parte che eccepisce il lucrum” (Cass. n. 20909/2018; Cass. n. 1781/2023).
Pertanto, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, subordinando espressamente ogni decurtazione alla verifica in concreto dei presupposti richiesti, e ha correttamente limitato tale operazione all'importo eventualmente già erogato a titolo di indennizzo anteriormente alla pronuncia.
Il motivo va, dunque, rigettato.
7. L'ultimo motivo di gravame, riguardante la regolamentazione delle spese di lite di primo grado,
resta assorbito dal rigetto delle doglianze precedenti.
8. Al rigetto dell'appello conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del presente gravame, in favore degli appellati costituiti, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/22.
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione con riferimento all'integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei confronti di , in Parte_1 Parte_2 CP_2
persona del Direttore Generale pro tempore, e in persona del suo Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1948/2022 del 24/6/2022, emessa dal
Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese del presente gravame che liquida, per ciascuno, in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%; c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 15 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 42 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Giannelli,
[...] C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lecce, Via Zanardelli n.7, come da mandato in atti;
CP_1
E (già ex ), in persona del Direttore Generale pro tempore, CP_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Maria Cristina Basurto e Loredana Macrì, ed elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Miglietta n. 5;
-APPELLATA-
E
p. iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Caiaffa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla via B. Ravenna n. 2, in virtù di procura alle liti in atti.
-APPELLATA-
Nonché
Controparte_5
- APPELLATO CONTUMACE-
All'udienza del 9/4/2025, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “ Con atto di
citazione notificato in data 3.2.09 il qualificandosi marito della , adiva il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Lecce al fine di sentir condannare il e l' al ristoro dei Controparte_5 Pt_3
pregiudizi di natura esistenziale occorsi a proprio carico in conseguenza dell'avvenuta
sottoposizione della propria coniuge, in data 9.10.96, presso il P.O. di Casarano, ad un intervento
durante il quale erano anche state praticate emotrasfusioni con sangue infetto;
deduceva, a sostegno delle pretesa vantata, che a costei fossero stati praticati detti trattamenti sanitari in occasione di un
parto cesareo effettuato in condizioni di urgenza a seguito di una emorragia, precisando che
l'operazione si fosse conclusa con il decesso del bambino ed una necrosi corticale implicante
l'emodialisi; evidenziava che, a seguito del prefato contagio, la coniuge, divenuta invalida al 75%,
non avesse potuto condurre a termine alcuna gravidanza e fosse sottoposta ad un rigido regime di
cura e a periodici accertamenti, prospettando l'incidenza di tali circostanze sulle proprie prospettive
di vita familiare e sulla serenità del rapporto matrimoniale;
rimarcava che il danno - connesso alle
modalità del trattamento sanitario subito - fosse ascrivibile al personale sanitario, in ragione del
ritardo con cui il medico reperibile era intervenuto a praticare l'intervento e con cui era stato
concretamente dato corso al medesimo;
ascriveva la responsabilità connessa al contagio al
Con
ed CP_5
Quest'ultima, costituendosi, preliminarmente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato
dal per avvenuto decorso del termine quinquennale;
rimarcava che il tenore evasivo Parte_1
dell'atto di citazione non consentisse di apprezzare l'esistenza di un nesso causale tra le modalità
dell'intervento chirurgico praticato alla ed il decesso del bambino, tanto più in Parte_2
considerazione della gravità del distacco della placenta in relazione alla quale era stato necessario
il ricovero in via d'urgenza della medesima, plausibilmente allorché il feto era già deceduto;
segnalava che il procedimento penale instaurato rispetto alle medesime vicende si fosse concluso con
l'archiviazione; negava il prospettato ritardo nell'arrivo e nell'attivazione del personale sanitario,
ed invocava il rigetto della domanda articolato in proprio danno.
Il , costituendosi, assumeva che l'attore non avesse fornito alcuna prova in ordine al nesso CP_5
causale tra il contagio ed una specifica trasfusione;
inferiva che la condotta asseritamente foriera di
danno fosse attribuibile al presso cui era stato effettuato il trattamento Controparte_6
Con sanitario ovvero all' dalla quale esso dipendeva;
contestava il ricorrere dei presupposti
legittimanti l'ascrizione a proprio carico di una responsabilità ex art. 2043 c.c., prospettando
l'insussistenza di una condotta colposa, in considerazione del rilievo che le conoscenze scientifiche all'epoca del trattamento somministrato all'attrice non consentissero l'adozione di cautele
nell'esecuzione di emotrasfusioni superiori a quelle delle quali aveva indicato l'assunzione, mediante
espletamento delle attività di normazione e vigilanza;
negava la spettanza del ristoro richiesto,
evidenziando che l'allegazione del pregiudizio patito non fosse stata corredata da elementi idonei a
comprovarlo; chiedeva, in via gradata, decurtarsi dal ristoro eventualmente posto a suo carico le
somme liquidate all'attore a titolo di indennizzo ex lg.n.210/92.
Con separato atto di citazione, notificato in data 6.4.09, la conveniva in giudizio il Parte_2
e l' , al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti in relazione al Controparte_5 Pt_3
medesimo intervento;
indicava di aver scoperto, in data 6.3.03, durante un controllo periodico, di
aver contratto il virus HCV a seguito delle trasfusioni effettuate in tale occasione;
rimarcava che la
CMO di Taranto, a seguito della proposizione dell'istanza volta al riconoscimento dell'indennizzo
ex lg. 210/92, avesse riconosciuto l'esistenza di un nesso causale tra le trasfusioni e l'infezione, non
rinvenendo altri plausibili antecedenti causali del contagio;
segnalava l'enorme ritardo con cui il
personale sanitario aveva dato corso al parto cesareo a fronte dell'emorragia da cui era stata
colpita, e riconduceva la responsabilità del all'omessa esecuzione degli Controparte_5
opportuni controlli sulla produzione e distribuzione di emoderivati;
chiedeva, pertanto, la rifusione
dei pregiudizi di natura biologica, morale e patrimoniale subiti, a seguito del ritardato intervento,
nonché dell'insorgenza e del decorso dell'infezione.
Con Il e l' costituendosi, formulavano difese analoghe a quelle articolate nel giudizio CP_5
instaurato dal a fronte dell'istanza dell'azienda sanitaria, veniva autorizzata la chiamata Parte_1
in causa di , la quale si costituiva evidenziando, preliminarmente, che la Controparte_7
polizza n. 10025 posta a base della chiamata in garanzia fosse stata annullata con decorrenza dal
30.9.98, antecedente alla scoperta, da parte della , dell'infezione; prospettava Parte_2
l'avvenuta prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio spettante all'attrice; contestava la
fondatezza della pretesa vantata, poiché sprovvista di prova relativa al nesso eziologico tra la
condotta degli operatori sanitari ed il danno ed alla consistenza del medesimo. Con provvedimento emesso in data 22.1.15, i due giudizi venivano riuniti;
con comparsa depositata
in data 28.11.17, si costituiva, nell'interesse degli attori, l'avv. De Lorenzo in sostituzione dell'avv.
Bellisario; nel corso del procedimento venivano acquisiti gli atti del procedimento penale,
incardinato su querela delle parti ai danni del dr. , ginecologo dell'Ospedale da cui la CP_8
era seguita e componente dell'equipe che aveva proceduto al cesareo, conclusosi con Parte_2
indicazione di non doversi procedere in ragione della tardività della querela;
venivano, altresì,
acquisiti gli atti del giudizio civile n. rg. 1381/18, dalla medesima instaurato ai danni del sanitario
suddetto; espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 7.7.15, veniva disposta
ctu funzionale ad accertare le patologie riportate dalle parti a seguito dell'infezione da
emotrasfusione ed il ricorrere di un danno alla salute;
all'esito il giudizio veniva rinviato per la
precisazione delle conclusioni;
nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
4.7.21 i procuratori delle parti provvedevano in tal senso, quindi la causa veniva trattenuta in
decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Cosicché, con sentenza n. 1948/2022 del 24/06/2022, il Tribunale adito così statuiva: I) in parziale
accoglimento delle istanze della condanna i convenuti al pagamento, in favore della Parte_2
medesima, della somma di € 26.455,50, come determinata in motivazione, oltre interessi legali sulla
somma anno per anno devalutata a ritroso sino al 1996, ed interessi legali dalla pronuncia al saldo,
previa detrazione dell'importo liquidato a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992, se anteriormente
versato; II) rigetta le istanze risarcitorie formulate dal III) compensa le spese di lite tra Parte_1
quest'ultimo ed i convenuti con riferimento all'attività processuale antecedente alla riunione;
IV)
condanna i convenuti alla rifusione in favore : -della della quota di 2/3 delle spese di Parte_2
lite rinvenienti dall'attività processuale antecedente alla riunione –quota che liquida in € 240,00per
esborsi ed € 2.200,00 per compensi del procuratore, con compensazione del terzo residuo;
- degli
attori della quota di 2/3 delle spese di lite rinvenienti dall'attività processuale successiva alla
riunione – quota che liquida in € 3.800,00 per compensi del procuratore, con compensazione del
terzo residuo;
V) Dispone la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. De Lorenzo, dichiaratosi antistatario;
VI) Pone a carico dell' le spese di lite sostenute dalla compagnia, che liquida CP_2
in €4.500,00 per compensi del procuratore;
VII) Pone definitivamente a carico dei convenuti gli
oneri rinvenienti dalla ctu”.
Avverso la predetta sentenza, proponevano appello, con atto ritualmente notificato, i coniugi e , cui si opponevano l' , in persona del Parte_1 Parte_2 CP_2
Direttore Generale pro tempore, e la compagnia in qualità di terza Controparte_4
chiamata in causa, chiedendone il rigetto;
il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio.
Il , pur ritualmente citato, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_5
All'udienza del 9/4/2025 la causa, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha erroneamente ritenuto prescritta la domanda risarcitoria proposta dal in Parte_1
relazione al danno riflesso asseritamente subito a causa del contagio da virus HCV occorso alla coniuge , a seguito delle emotrasfusioni somministratele durante l'intervento chirurgico Parte_2
eseguito in data 9 ottobre 1996 presso il di Casarano. Controparte_6
In particolare, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia indebitamente ancorato il dies
a quo del termine prescrizionale alla data dell'intervento, omettendo di considerare che la consapevolezza del contagio da parte della fosse emersa soltanto in epoca successiva, Parte_2
come da verbale della Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Taranto del 5
marzo 2004, ovvero, in subordine, con la presentazione della domanda di indennizzo ex lege n.
210/1992, avvenuta il 2 novembre 2004.
2. Detta censura non merita accoglimento. Ed invero, preliminarmente va rilevato come il nell'instaurare il giudizio di primo grado, Parte_1
abbia articolato una duplice domanda risarcitoria, riferita a due distinti eventi pregiudizievoli: l'uno concernente il ritardo con cui venne effettuato l'intervento chirurgico, che avrebbe cagionato la necrosi corticale renale della coniuge e la perdita del nascituro;
l'altro relativo all'insorgenza del virus
HCV, contratta per effetto delle emotrasfusioni di sangue infetto praticate nel medesimo contesto ospedaliero.
Senonché, il Tribunale ha correttamente distinto tali profili, ritenendo prescritto, in applicazione del termine quinquennale proprio della responsabilità extracontrattuale per danno riflesso, il diritto al risarcimento del pregiudizio conseguente all'intervento chirurgico subito dalla moglie,
individuandone il dies a quo nel 1996, epoca in cui il danno risultava già percepibile per il coniuge.
Viceversa, quanto alla ulteriore domanda risarcitoria afferente all'emotrasfusione e al conseguente contagio da HCV, la sentenza impugnata non ha dichiarato maturata la prescrizione, ma ha proceduto ad un esame di merito, fondato sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Segnatamente, il primo giudice ha rilevato l'assenza, in capo al di un disturbo di natura Parte_1
psichica o di un pregiudizio esistenziale autonomamente apprezzabile riconducibile al contagio della coniuge, ritenendo invece che l'unico disagio riscontrato – correlato alla perdita del figlio e alla sopravvenuta sterilità della moglie – fosse eziologicamente riferibile all'intervento chirurgico e,
pertanto, riconducibile alla fattispecie già dichiarata prescritta.
L'azione risarcitoria per il danno da contagio è stata, dunque, espressamente esaminata e rigettata non per ragioni attinenti alla prescrizione, ma per la mancanza di prova del danno in relazione al fatto dedotto.
È pertanto evidente che le due domande proposte dall'originario attore – l'una per danni da errore medico durante l'intervento, l'altra per danni da emotrasfusione con sangue infetto – siano state correttamente esaminate sia sul piano fattuale che giuridico, con l'individuazione di distinti regimi prescrizionali e autonomi dies a quo. Il motivo di appello, nel ritenere erroneamente che la sentenza abbia dichiarato prescritta anche la pretesa relativa all'emotrasfusione, si fonda su presupposti in fatto e in diritto non rispondenti al contenuto effettivo della decisione di primo grado.
3. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui fonda le proprie statuizioni sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio in merito alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla e dal ritenendo che Parte_2 Parte_1
la CTU non abbia adeguatamente considerato, da un lato, le valutazioni espresse dalla Commissione
Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Taranto e, dall'altro, la relazione psicodiagnostica di parte redatta nei confronti del contenente la diagnosi di un disturbo post traumatico da Parte_1
stress.
4. Il motivo deve essere rigettato in quanto inammissibile.
Ed invero, i rilievi de quibus risultano proposti per la prima volta in sede di gravame e non risultano sollevati tempestivamente nel corso del primo grado di giudizio, né in sede di osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, né in sede di discussione o conclusioni. Le parti, che hanno partecipato all'elaborazione della CTU, avrebbero potuto e dovuto dedurre in quella sede ogni questione attinente alla metodologia della valutazione peritale, all'eventuale necessità di approfondimenti specialistici,
nonché all'adeguatezza della quantificazione del danno biologico e della mancata personalizzazione dello stesso. La mancata attivazione processuale in tal senso preclude la proponibilità per la prima volta in appello di censure che implicano una contestazione nel merito della CTU.
In ogni caso, dette doglianze risultano altresì infondate nel merito.
Quanto alla pretesa discordanza tra la valutazione peritale del danno e il verbale redatto dalla
Commissione Medica Ospedaliera, va osservato che il richiamato atto amministrativo non assume alcun valore vincolante nel presente giudizio. Sul punto è infatti consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del
per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Controparte_5
Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione
attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le
manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero
apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non
può attribuire allo stesso il valore di prova legale” (Cass., SS.UU., 10 luglio 2023, n. 19129).
Ne consegue che il giudice può legittimamente discostarsi dalle valutazioni espresse dalla
Commissione medica ove, come nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio si fondi su accertamenti diretti, su metodologia scientifica rigorosa e su un'argomentazione logicamente coerente.
Parimenti infondata si rivela la doglianza relativa alla posizione del Il consulente ha Parte_1
esaminato la documentazione allegata, compresa la relazione dello psicologo di parte, ritenendo tuttavia insussistenti i presupposti clinico-diagnostici per l'accertamento di una patologia psichica riconducibile al fatto lesivo. Nessuna richiesta di indagini suppletive risulta avanzata in primo grado,
né sono stati acquisiti ulteriori elaborati medico-psichiatrici che consentano di ritenere la CTU carente sotto il profilo dell'approfondimento specialistico.
La richiesta di rinnovazione della consulenza si appalesa dunque esplorativa e non fondata su carenze istruttorie imputabili al consulente o al primo giudice, né su elementi nuovi sopravvenuti o tempestivamente dedotti.
Il motivo deve pertanto essere rigettato in ogni sua articolazione.
5. Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti contestano la statuizione con cui il giudice di primo grado ha disposto che dalla somma liquidata in favore di a titolo di Parte_2
risarcimento del danno non patrimoniale debba essere detratto l'importo eventualmente percepito a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992.
Secondo la prospettazione degli appellanti, tale scomputo non sarebbe ammissibile in quanto la controparte non avrebbe fornito prova dell'effettivo pagamento dell'indennizzo né del suo preciso ammontare o della sua determinabilità in base a dati specifici. Viene richiamato, a sostegno della censura, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la compensatio lucri cum damno può operare soltanto a fronte di una concreta prova del lucrum, la cui dimostrazione grava sulla parte che ne invoca l'applicazione.
6. Il motivo è infondato.
Ed invero, la statuizione contenuta nella sentenza impugnata non si configura come una decurtazione automatica dell'indennizzo risarcitorio, bensì come una statuizione condizionata, correttamente formulata in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Tribunale, infatti, ha previsto che lo scomputo dell'indennizzo ex lege n. 210/1992 potrà avvenire soltanto in caso di prova del suo effettivo versamento e della relativa quantificazione, da operarsi mediante capitalizzazione delle somme percepite fino alla data della sentenza.
Si tratta, pertanto, di una previsione subordinata alla verificazione dei presupposti applicativi della
compensatio lucri cum damno, la cui indicazione in dispositivo si impone come necessaria a prevenire duplicazioni risarcitorie e a dare attuazione al principio di integrale ma non duplicato ristoro del danno.
Del resto, è principio consolidato quello per cui: “Nel giudizio promosso nei confronti del
[...]
per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con CP_5
sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme
liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia
determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è
onerata la parte che eccepisce il lucrum” (Cass. n. 20909/2018; Cass. n. 1781/2023).
Pertanto, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, subordinando espressamente ogni decurtazione alla verifica in concreto dei presupposti richiesti, e ha correttamente limitato tale operazione all'importo eventualmente già erogato a titolo di indennizzo anteriormente alla pronuncia.
Il motivo va, dunque, rigettato.
7. L'ultimo motivo di gravame, riguardante la regolamentazione delle spese di lite di primo grado,
resta assorbito dal rigetto delle doglianze precedenti.
8. Al rigetto dell'appello conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del presente gravame, in favore degli appellati costituiti, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/22.
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione con riferimento all'integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei confronti di , in Parte_1 Parte_2 CP_2
persona del Direttore Generale pro tempore, e in persona del suo Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1948/2022 del 24/6/2022, emessa dal
Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese del presente gravame che liquida, per ciascuno, in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%; c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 15 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca