TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 576 / 2023
Il Giudice designato IS GU, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 576 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to DI TANO ANTONIETTA Parte_1 ricorrente
E
i funzionari delegati ex ar.t 471 bis c.p.c. dott.sse Controparte_1
, Controparte_2 CP_3 Controparte_4 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2023 conveniva in giudizio il Parte_1
, l' Controparte_5 Controparte_6
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“accertare il diritto della ricorrente ad ottenere un incarico a far data dal 03.9.9.2021 sino alla fine delle attività didattiche, e quindi giugno 2022, o in via subordinata dal 30.09.2021 sino alla fine dell'attività didattica, e, per l'effetto, Voglia condannare il ad attribuire alla ricorrente il punteggio pari a 12 punti per l'intero anno;
CP_1
altresì condannare il al risarcimento del danno patrimoniale causatole per la mancata CP_1
attribuzione del predetto incarico, da quantificarsi calcolando le retribuzione per l'intero periodo, settembre 2021-giugno 2022, pari ad euro 20.493,84, o in subordine ottobre 2021 –giugno 2022, pari ad auro 18.444,00, o quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia, compresa la tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche a mezzo di CTU qualora lo riterrà necessario”.
Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
A sostegno della domanda proposta, la ricorrente censura l'irregolare svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'A.S. 2021/2022, con particolare riferimento alle c.d. graduatorie incrociate per il sostegno II fascia nella scuola secondaria di primo e secondo grado: in sostanza la denunciata irregolarità si risolverebbe nel fatto che l' , per i posti di Controparte_7
sostegno residuati dai precedenti turni di nomina, invece di riprendere lo scorrimento della graduatoria dall'inizio ed individuare quindi prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di sedi disponibili (tra quelle espresse in domanda) al momento delle precedenti convocazioni, in conseguenza di sopraggiunte disponibilità a seguito di rinunce, ha erroneamente proseguito nello scorrimento, lasciando però in questo modo l'odierna ricorrente totalmente pretermessa dalla procedura di reclutamento e finendo per attribuire supplenze su sedi da lei indicate in domanda a docenti collocati in posizione deteriore.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto della domanda rilevando come, sulle CP_8
preferenze analitiche, gli incarichi erano stati assegnati a candidati con posizione migliore, rilevando come ai sensi dall'art. 4, comma 8 del DM 242/2021 e come altresì desumibile dalla nota n. 25089 del 6 agosto 2021: “[…] La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. […].
Rilevava poi che, quanto al turno di nomina del 3.09.2021, i mancati incarichi lamentati dalla docente sono stati assegnati ad aspiranti titolari di L. nel successivo Numer_1 turno di nomina del 30.09.2021 gli incarichi conferiti ai candidati collocati in posizione successiva a quella della ricorrente erano stati determinati dalla sua esclusione al primo turno, in ragione della mancata espressione delle sedi disponibili.
Alla luce di quanto dedotto chiedeva il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite.
La causa, di natura documentale, veniva decisa in esito all'udienza sostituita del
22.05.2025, nei termini di cui all'art. 127 c.p.c.
Occorre preliminarmente rilevare che la domanda della ricorrente è specificatamente volta a censurare l'operato delle amministrazioni convenute con riferimento ai turni di nomina relativi all'a.s. 2021/2022, censurati dalla ricorrente per violazione dell'art. 12 dell'O.M. 60/20, rubricato “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, che recita: “8. L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione”.
La ricorrente sostiene di essere stata pretermessa da docenti con minor punteggio, in violazione del principio meritocratico, rilevando altresì che come previsto dalla
Circolare n. 25089/2021 e, ananlogamente, dal D.M. n. 242/21, nell'ipotesi di mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto per mancanza di sedi, l'aspirante non precedentemente assegnatario di sedi debba essere individuato quale beneficiario di incarico con riferimento alle sedi espresse nella domanda informatizzata, ipotesi questa espressamente esclusa solo nel caso di rinuncia.
Occorre premettere, poiché incontestato che:
- la ricorrente, attualmente in servizio, è inserita nella I fascia delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (da ora GPS) della provincia di con punti classe di CP_6
concorso (AB25) PUNTI 49 POSIZIONE 147; AB24 PUNTI 37, POSIZIONE 199
(doc. 2 ric.); - nel mese di agosto 2021 presentava domanda per partecipare alle operazioni informatizzate di conferimento di incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2021/22, indicando 51 preferenze per tutte le tipologie di supplenze disponibili (doc. 1 ric.);
- ha quindi espresso, come peraltro anche da ella dedotto e come evincibile dalla domanda allegata in atti (doc. 1 ric.), in relazione alle singole sedi poi assegnate ad altre candidate preferenze analitiche (punto B delle preferenze);
- nel bollettino totale comunicato dall'ATP di in data 3.09.2021 ed in data CP_6
30.09.2021 per le nomine dei soggetti risultati assegnatari di supplenze, come anche nelle successive modifiche a seguito sopraggiunte disponibilità per effetto di rinunce, con riferimento alla classe di concorso ADMM, la ricorrente non risultava nominata;
- in entrambi i turni risultavano nominati docenti con punteggio inferiore al proprio, su scuole scelte nella propria domanda.
Sostiene la ricorrente che, in base a quanto stabilito nel CCNI Mobilità del 6.03.2019, all'art. 6, comma 5, il quale stabilisce l'ordine da assegnare alla preferenze sintetiche ed a quelle analitiche, solo nell'ipotesi in cui in una preferenza sintetica siano presenti più istituzioni scolastiche disponibili viene preferito il docente con punteggio inferiore che abbia invece espresso la preferenza analitica;
diversamente se vi è un'unica sede disponibile viene sempre preferito il docente che abbia il maggior punteggio anche qualora abbia espresso una preferenza sintetica, come è il caso della ricorrente.
Emerge altresì, dall'esame della richiamata documentazione, che il
[...]
, per la procedura straordinaria di reclutamento del personale docente per Controparte_5
l'A.S. 2021/2022, ha adottato il D.M. 242 del 30.07.2021, nel quale - per quel che qui rileva - è stata prevista una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza o completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura. Sostiene il convenuto che l'esclusione della ricorrente dalla proposta di CP_1
nomina a tempo determinato per la classe di concorso ADMM per la Provincia di
, per il turno del 3.09.2021 si giustifica sulla base della valorizzazione di titoli di CP_6
preferenza dei docenti nominati mentre, per il turno del 30.09.2021, risiede nel fatto che il sistema informatizzato, facendo corretta applicaizone a quanto stabilito nel CCNI
Mobilità del 6.03.2019, ha considerato la ricorrente rinunciataria rispetto alla sede non specificamente richiesta, assegnando la stessa sede al primo docente, secondo l'ordine della graduatoria, ad averla indicata espressamente nella sezione preferenze della domanda o comunque attribuendo la nomina all'aspirante in posizione migliore, rilevando quindi come il lamentato danno scaturisca per lo più dalle scelte effettuate dalla ricorrente all'atto compilazione della domanda.
Tale principio è stato quello applicato al secondo dei turni di nomina censurati dalla ricorrente.
A ben vedere tutte le aspiranti indicate sono state assegnatarie di incarichi su posti oggetto di specifiche preferenze espresse dalla ricorrente.
L'art. 6, comma 5 del CCNI Mobilità personale docente ed educativo e ata per il triennio 2019/2022, dispone testualmente che
“Le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali.
Secondo l'ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo
l'ordine del Bollettino Ufficiale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica. in tal caso non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del presente contratto”.
Orbene nel caso che ci occupa l'operato del non è certamente conforme a CP_1
quanto previsto nel citato articolo, avendo le parti collettive attribuito valore preminente al criterio della preferenza analitica.
Passando ad esaminare il primo turno di nomina del 3.09.2021 si rileva che, in tale turno di nomina, il ha individuato due docenti che il deduce CP_1 CP_1
posseggano un valido titolo di preferenza (che però non allega) assegnando loro delle supplenze fino al termine delle attività didattiche presso gli Istituti Scolastici – Per_1
indicato come prima preferenza - e – indicato come tredicesima preferenza - Per_2
espressamente richiesti dalla ricorrente nella domanda informatizzata per le supplenze
(doc. 2 cit.)
Trattasi di sedi per la quali la ricorrente ha espresso preferenza specifica (cfr. domanda in atti) ed in merito alla quale il ha preferito altri docenti che deduce essere in CP_1
possesso di un titolo di preferenza che ha puntualmente allegato (cfr. allegati.zip ove si ritrova la documentazione relativa alla 104 per le docenti e Persona_3 Per_4
.
[...]
Le supplenze sono quindi state assegnate correttamente, non potendosi sul punto censurare l'operato del .
Nel secondo turno di nomina il ha rilevato che “gli incarichi conferiti ai candidati collocati in posizione successiva a quella della sig.ra sono stati determinati dalla sua esclusione Pt_1
al primo turno, in ragione della mancata espressione delle sedi disponibili”.
La ricorrente deduce invece che “In data 30.9.2021, il sistema ha nominato da graduatorie incrociate sempre per la classe di concorso ADMM, un incarico alla posizione 1511 con punti 34, e un incarico alla posizione 1516 con punti 34; nei successivi bollettini è stata superata da altri docenti
(doc. 7)”.
La mancata attribuzione di uno degli incarichi richiesti dalla in questo secondo Pt_1
turno di nomina, non dipende come evidenziato dal , dal fatto che la stessa non ha espresso nella domanda di partecipazione le correlate preferenze specifiche: basta esaminare la domanda per avvedersi che la ricorrente ha espresso la preferenza sul posto di sostegno per la scuola (LTMM8190IV), nella specie collocata Persona_5
42esima nell'ordine delle preferenze, ed ha altresì espresso preferenza per la sede
[...]
dalla quale era stata esclusa durante il primo turno di nomina: erroneamente Per_6
quindi iol la esclusa per non aver espresso preferenze specifiche, posto che CP_1
tali preferenze riesaltano per tabulas, non potendo quindi qualificarsi la ricorrente come
“aspirante rinunciatario”.
A fondamento dell'assunto, il ha in particolare richiamato la circolare M.I. CP_1
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale- Ufficio IV Personale
Scolastico- Innovazione Tecnologica nelle Scuole, n. 44197 del 11.11.2021 avente ad oggetto “Applicazione dell'Ar. 14 dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020. Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro” che ha previsto che “Le rinunce, come esplicitato nel punto i del Comma I lettera a), è equiparata alla mancata presentazione alla convocazione. La conseguenza per l'aspirante che non si presenta ovvero rinuncia è l'impossibilità a conseguire supplenze da GA. O GPS per la medesima classe di concorso. Appare opportuno sottolineare che, come chiarito anche nella circolare ministeriale prot, n. 25089 del 6 agosto 2021, per le operazioni telematiche di quest'anno va inteso come rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver presentato domanda, o per non aver indicato in essa un posto disponibile in una sede che poteva essergli assegnato. Sostanzialmente con le operazioni informatizzate adottate per l'a.s. 2021/2022 ha, quindi, rinunciato il soggetto che pur in turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda ovvero per non averla presentata. Rientra in questa casistica, ad es., un docente che abbia partecipato alle operazioni per la classe di concorso X, indicando solo sedi presso le quali non erano (più) disponibili posti giunti alla Sua posizione in graduatoria, sebbene fosse disponibile almeno ancora un posto/spezzone per X, però non indicato tra le preferenze. Il docente di questo esempio non potrà più conseguire contratti da GA. o GPS per la classe di concorso X, nemmeno sulle disponibilità sopraggiunte, perché avrebbe già potuto avere un contratto se solo si fosse dichiarato disponibile ad accettarlo (…)”.
Il Ministero, come detto, ha qualificato la ricorrente quale 'rinunciataria all'incarico' con conseguente applicazione della sanzione estromissiva prevista dall'art. 14 dell'Ordinanza
Ministeriale n. 60/2020, a tenore del quale “la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GA. e GPS per il medesimo insegnamento” in attuazione della circolare dell'USR n. 44197 dell'11.11.2021. CP_6
In realtà dal sistema previsto dal D.M. 242 del 30.07.2021, è il seguente:
a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente. In questo caso, il docente iscritto alle GPS istituite con la O.M.
60/2020, omette di proporre l'ulteriore istanza telematica di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.M. 242/2021, e viene qualificato 'rinunciatario' rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento per l'A.S. 2021/2022;
b) la rinuncia all'incarico, disciplinato dal terzo periodo del medesimo comma ottavo cit. che disciplina in particolare l'ipotesi del docente iscritto nelle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, 'ci ripensa' e decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo. In questa ipotesi il docente rinunciatario dell'incarico assegnato viene escluso dalle successive operazioni di reclutamento da
GPS anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. Il quarto periodo del comma 8 cit. tuttavia prevede una espressa clausola di salvezza nel caso in cui la rinuncia all'incarico perviene entro un termine previsto dall'Ufficio territorialmente competente. In questa ultima ipotesi il docente rinunciatario potrà comunque partecipare ai successivi turni di nomina;
c) la rinuncia alla sede, disciplinato dal secondo periodo del comma 8 cit., che riguarda l'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, come nel caso di specie, ha presentato l'istanza telematica ex art. 4, comma 1, D.M. 242/2021 ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell competente e non in altre. L'art. 4, comma 8 cit. prevede in questi casi che “La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.”
Orbene nessuna delle ipotesi previste ricorre nel caso che ci occupa posto che la ricorrente ha espresso una preferenza specifica, non soddisfatta nel primo turno di nomine, di talché la sua collocazione quale docente rinunciataria non trova fondamento.
Pertanto, nel secondo turno di nomina, ove la ricorrente è stata erroneamente considerata dal sistema rinunciataria, gli incarichi di supplenze (su ADMM) sono stati conferiti su sedi oggetto di preferenze analitica espressa dalla ricorrente e con punteggio inferiore a quello da posseduto. Pt_2
Per tutti i motivi esposti deve accogliersi la domanda alla condanna della P.A., in conseguenza della mancata supplenza, ormai interamente decorsa, alla corresponsione delle retribuzioni maturate e non corrisposte per effetto della mancata assegnazione dell'incarico, detratte le somme medio tempore eventualmente percepite in ragione di altri incarichi di supplenza assegnati, oltre accessori come per legge, come anche del riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio sino ad ora maturato nella GPS di competenza.
Sotto tale ultimo profilo va rammentato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi abbia subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale a far data dalla domanda di assunzione.
Tale pregiudizio deve essere determinato sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto. Secondo i condivisi principi della giurisprudenza di legittimità, “in tema di personale docente, in caso di mancata assunzione con contratto a tempo determinato per illegittima formazione della graduatoria permanente, l'insegnante, che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, può dimostrare l'entità del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subìto anche mediante il ricorso a presunzioni, attraverso le quali, dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, si possa coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, a seguito di un giudizio di probabilità, immune dal controllo di legittimità se adeguatamente motivato, basato sull'“id quod plerumque accidit”, in virtù della regola dell'inferenza probabilistica, che tenga conto di indizi gravi, precisi e concordanti” (Cass. 1492/2018: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto provato per presunzioni il lucro cessante, costituito dalle retribuzioni non percepite, liquidato al netto dell'aliunde perceptum, derivante dal compimento di altra attività lavorativa;
cfr. anche Cass. 9193/2018).
I suddetti principi si prestano a essere applicati anche al caso in esame posto che, come in quello esaminato nel richiamato arresto di legittimità, è coperto da giudicato:
I) l'inadempimento dell'amministrazione per la mancata assunzione
II) a seguito dell'accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'amministrazione, non opera la retrodatazione economica, in quanto non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno (Cass. n. 14772 del 2017);
III) in tale contesto non opera alcun automatismo, ma occorre indicare e dimostrare l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita (Cass. n. 26282 del 2007);
IV) è legittimo il ricorso alla prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno;
in virtù della regola dell'inferenza probabilistica, il giudice può trarre infatti il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale di elementi indiziari, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 2632 del 2014). Nella specie, a fronte dell'accertamento del diritto soggettivo della parte appellante all'incarico di insegnamento dall'a.s. 2021/2022 e della mancata assunzione imputabile all'Amministrazione, si ritiene dimostrata l'esistenza del danno patrimoniale da i suddetti elementi di prova presuntiva, potendosi ritenere accertato il danno, in via presuntiva, in misura corrispondente alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe conseguito ove fosse stato tempestivamente assunto, ferma la possibilità dell'Amministrazione di provare la sopravvenuta impossibilità, temporanea o definitiva, della prestazione, onere non assolto nel caso che ci occupa.
Al fine quindi di stabilire la corretta quantificazione del danno in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., il lavoratore, come nella specie è accaduto, può agire per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. qualora provveda a costituire in mora il datore di lavoro con l'offerta della prestazione ai sensi dell'art. 1217 cod. civ.
È stato, infatti, evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che chi agisca lamentando un danno da mancata assunzione ha diritto al relativo risarcimento, purché risulti anche la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione (cfr. da ultimo Cass. 4 agosto 2020, n. 16665) e, quindi, il permanere della disponibilità delle energie lavorative, che nel caso in esame, risulta effettuata per la prima volta con comunicazione mail del 18.08.2021 (doc. 8).
Come osservato dalla Suprema Corte, a seguito dell'ingiustificato rifiuto di assunzione
“il danno non è risarcibile, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ., nella misura in cui il danneggiato abbia trascurato di attivarsi per evitarlo, mostrando una negligenza di cui possono essere sintomi l'oggettivo ritardo con cui è stata proposta l'azione giudiziale e la mancata attivazione nella ricerca di una nuova occupazione. La misura del danno risarcibile può, quindi, essere determinata in via equitativa, ex art. 1226, cod. civ., mediante la riduzione della somma richiesta, anche in difetto di una espressa eccezione di controparte in ordine al “quantum”, essendo sufficiente che vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti che gli stessi risultino provati” (cfr. Cass.
15838/2002). Ne deriva, che la ricorrente ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno pari alla retribuzione spettante al docente di scuola secondaria che sarebbe stata dovuta dalla data del secondo turno di nomine (30.09.2021), ove fosse stata tempestivamente assunta a tempo determinato con supplenza annuale, corrispondente al danno presuntivamente accertato, detratto l'aliunde perceptum desumibile dalle retribuzioni corrispostele per effetto degli incarichi a tempo determinato ricevuti nel medesimo anno per effetto della permanenza nelle graduatorie d' , che risultano CP_11
documentati, per un importo pari ad euro 17127,00, oltre la somma di euro e 1317,46 a titolo di 13ma mensilità parametrata su un incarico dal mese di ottobre 2021 per un totale euro 18.444,46, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, da computarsi sui singoli ratei mensili a decorrere dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Tale importo, non contestato, può essere messo alla base della disposta statuizione di condanna.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore minimo dello scaglione di riferimento, distratte ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda proposta da contro il Parte_1
accerta il Controparte_12
diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato, dal 30.09.2021 sino al termine delle attività didattiche, nell'ambito della procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, in relazione alla classe di concorso;
Pt_3
ordina al convenuto, per effetto di quanto statuito al precedente punto, di CP_1
corrispondere a titolo risarcitorio la somma pari ad euro 18.444,46 parametrata sulle retribuzioni maturate e non corrisposte per effetto della mancata assegnazione dell'incarico, oltre accessori come per legge, come anche del riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio sino ad ora maturato nella GPS di competenza. condanna il convenuto al pagamento delle spese d lite, liquidate in complessivi CP_1
€. 2.695,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del
15%, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Cassino 20.06.2025
Il Giudice
IS GU
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 576 / 2023
Il Giudice designato IS GU, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 576 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to DI TANO ANTONIETTA Parte_1 ricorrente
E
i funzionari delegati ex ar.t 471 bis c.p.c. dott.sse Controparte_1
, Controparte_2 CP_3 Controparte_4 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2023 conveniva in giudizio il Parte_1
, l' Controparte_5 Controparte_6
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“accertare il diritto della ricorrente ad ottenere un incarico a far data dal 03.9.9.2021 sino alla fine delle attività didattiche, e quindi giugno 2022, o in via subordinata dal 30.09.2021 sino alla fine dell'attività didattica, e, per l'effetto, Voglia condannare il ad attribuire alla ricorrente il punteggio pari a 12 punti per l'intero anno;
CP_1
altresì condannare il al risarcimento del danno patrimoniale causatole per la mancata CP_1
attribuzione del predetto incarico, da quantificarsi calcolando le retribuzione per l'intero periodo, settembre 2021-giugno 2022, pari ad euro 20.493,84, o in subordine ottobre 2021 –giugno 2022, pari ad auro 18.444,00, o quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia, compresa la tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche a mezzo di CTU qualora lo riterrà necessario”.
Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
A sostegno della domanda proposta, la ricorrente censura l'irregolare svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'A.S. 2021/2022, con particolare riferimento alle c.d. graduatorie incrociate per il sostegno II fascia nella scuola secondaria di primo e secondo grado: in sostanza la denunciata irregolarità si risolverebbe nel fatto che l' , per i posti di Controparte_7
sostegno residuati dai precedenti turni di nomina, invece di riprendere lo scorrimento della graduatoria dall'inizio ed individuare quindi prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di sedi disponibili (tra quelle espresse in domanda) al momento delle precedenti convocazioni, in conseguenza di sopraggiunte disponibilità a seguito di rinunce, ha erroneamente proseguito nello scorrimento, lasciando però in questo modo l'odierna ricorrente totalmente pretermessa dalla procedura di reclutamento e finendo per attribuire supplenze su sedi da lei indicate in domanda a docenti collocati in posizione deteriore.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto della domanda rilevando come, sulle CP_8
preferenze analitiche, gli incarichi erano stati assegnati a candidati con posizione migliore, rilevando come ai sensi dall'art. 4, comma 8 del DM 242/2021 e come altresì desumibile dalla nota n. 25089 del 6 agosto 2021: “[…] La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. […].
Rilevava poi che, quanto al turno di nomina del 3.09.2021, i mancati incarichi lamentati dalla docente sono stati assegnati ad aspiranti titolari di L. nel successivo Numer_1 turno di nomina del 30.09.2021 gli incarichi conferiti ai candidati collocati in posizione successiva a quella della ricorrente erano stati determinati dalla sua esclusione al primo turno, in ragione della mancata espressione delle sedi disponibili.
Alla luce di quanto dedotto chiedeva il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite.
La causa, di natura documentale, veniva decisa in esito all'udienza sostituita del
22.05.2025, nei termini di cui all'art. 127 c.p.c.
Occorre preliminarmente rilevare che la domanda della ricorrente è specificatamente volta a censurare l'operato delle amministrazioni convenute con riferimento ai turni di nomina relativi all'a.s. 2021/2022, censurati dalla ricorrente per violazione dell'art. 12 dell'O.M. 60/20, rubricato “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, che recita: “8. L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione”.
La ricorrente sostiene di essere stata pretermessa da docenti con minor punteggio, in violazione del principio meritocratico, rilevando altresì che come previsto dalla
Circolare n. 25089/2021 e, ananlogamente, dal D.M. n. 242/21, nell'ipotesi di mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto per mancanza di sedi, l'aspirante non precedentemente assegnatario di sedi debba essere individuato quale beneficiario di incarico con riferimento alle sedi espresse nella domanda informatizzata, ipotesi questa espressamente esclusa solo nel caso di rinuncia.
Occorre premettere, poiché incontestato che:
- la ricorrente, attualmente in servizio, è inserita nella I fascia delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (da ora GPS) della provincia di con punti classe di CP_6
concorso (AB25) PUNTI 49 POSIZIONE 147; AB24 PUNTI 37, POSIZIONE 199
(doc. 2 ric.); - nel mese di agosto 2021 presentava domanda per partecipare alle operazioni informatizzate di conferimento di incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2021/22, indicando 51 preferenze per tutte le tipologie di supplenze disponibili (doc. 1 ric.);
- ha quindi espresso, come peraltro anche da ella dedotto e come evincibile dalla domanda allegata in atti (doc. 1 ric.), in relazione alle singole sedi poi assegnate ad altre candidate preferenze analitiche (punto B delle preferenze);
- nel bollettino totale comunicato dall'ATP di in data 3.09.2021 ed in data CP_6
30.09.2021 per le nomine dei soggetti risultati assegnatari di supplenze, come anche nelle successive modifiche a seguito sopraggiunte disponibilità per effetto di rinunce, con riferimento alla classe di concorso ADMM, la ricorrente non risultava nominata;
- in entrambi i turni risultavano nominati docenti con punteggio inferiore al proprio, su scuole scelte nella propria domanda.
Sostiene la ricorrente che, in base a quanto stabilito nel CCNI Mobilità del 6.03.2019, all'art. 6, comma 5, il quale stabilisce l'ordine da assegnare alla preferenze sintetiche ed a quelle analitiche, solo nell'ipotesi in cui in una preferenza sintetica siano presenti più istituzioni scolastiche disponibili viene preferito il docente con punteggio inferiore che abbia invece espresso la preferenza analitica;
diversamente se vi è un'unica sede disponibile viene sempre preferito il docente che abbia il maggior punteggio anche qualora abbia espresso una preferenza sintetica, come è il caso della ricorrente.
Emerge altresì, dall'esame della richiamata documentazione, che il
[...]
, per la procedura straordinaria di reclutamento del personale docente per Controparte_5
l'A.S. 2021/2022, ha adottato il D.M. 242 del 30.07.2021, nel quale - per quel che qui rileva - è stata prevista una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza o completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura. Sostiene il convenuto che l'esclusione della ricorrente dalla proposta di CP_1
nomina a tempo determinato per la classe di concorso ADMM per la Provincia di
, per il turno del 3.09.2021 si giustifica sulla base della valorizzazione di titoli di CP_6
preferenza dei docenti nominati mentre, per il turno del 30.09.2021, risiede nel fatto che il sistema informatizzato, facendo corretta applicaizone a quanto stabilito nel CCNI
Mobilità del 6.03.2019, ha considerato la ricorrente rinunciataria rispetto alla sede non specificamente richiesta, assegnando la stessa sede al primo docente, secondo l'ordine della graduatoria, ad averla indicata espressamente nella sezione preferenze della domanda o comunque attribuendo la nomina all'aspirante in posizione migliore, rilevando quindi come il lamentato danno scaturisca per lo più dalle scelte effettuate dalla ricorrente all'atto compilazione della domanda.
Tale principio è stato quello applicato al secondo dei turni di nomina censurati dalla ricorrente.
A ben vedere tutte le aspiranti indicate sono state assegnatarie di incarichi su posti oggetto di specifiche preferenze espresse dalla ricorrente.
L'art. 6, comma 5 del CCNI Mobilità personale docente ed educativo e ata per il triennio 2019/2022, dispone testualmente che
“Le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali.
Secondo l'ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo
l'ordine del Bollettino Ufficiale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica. in tal caso non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del presente contratto”.
Orbene nel caso che ci occupa l'operato del non è certamente conforme a CP_1
quanto previsto nel citato articolo, avendo le parti collettive attribuito valore preminente al criterio della preferenza analitica.
Passando ad esaminare il primo turno di nomina del 3.09.2021 si rileva che, in tale turno di nomina, il ha individuato due docenti che il deduce CP_1 CP_1
posseggano un valido titolo di preferenza (che però non allega) assegnando loro delle supplenze fino al termine delle attività didattiche presso gli Istituti Scolastici – Per_1
indicato come prima preferenza - e – indicato come tredicesima preferenza - Per_2
espressamente richiesti dalla ricorrente nella domanda informatizzata per le supplenze
(doc. 2 cit.)
Trattasi di sedi per la quali la ricorrente ha espresso preferenza specifica (cfr. domanda in atti) ed in merito alla quale il ha preferito altri docenti che deduce essere in CP_1
possesso di un titolo di preferenza che ha puntualmente allegato (cfr. allegati.zip ove si ritrova la documentazione relativa alla 104 per le docenti e Persona_3 Per_4
.
[...]
Le supplenze sono quindi state assegnate correttamente, non potendosi sul punto censurare l'operato del .
Nel secondo turno di nomina il ha rilevato che “gli incarichi conferiti ai candidati collocati in posizione successiva a quella della sig.ra sono stati determinati dalla sua esclusione Pt_1
al primo turno, in ragione della mancata espressione delle sedi disponibili”.
La ricorrente deduce invece che “In data 30.9.2021, il sistema ha nominato da graduatorie incrociate sempre per la classe di concorso ADMM, un incarico alla posizione 1511 con punti 34, e un incarico alla posizione 1516 con punti 34; nei successivi bollettini è stata superata da altri docenti
(doc. 7)”.
La mancata attribuzione di uno degli incarichi richiesti dalla in questo secondo Pt_1
turno di nomina, non dipende come evidenziato dal , dal fatto che la stessa non ha espresso nella domanda di partecipazione le correlate preferenze specifiche: basta esaminare la domanda per avvedersi che la ricorrente ha espresso la preferenza sul posto di sostegno per la scuola (LTMM8190IV), nella specie collocata Persona_5
42esima nell'ordine delle preferenze, ed ha altresì espresso preferenza per la sede
[...]
dalla quale era stata esclusa durante il primo turno di nomina: erroneamente Per_6
quindi iol la esclusa per non aver espresso preferenze specifiche, posto che CP_1
tali preferenze riesaltano per tabulas, non potendo quindi qualificarsi la ricorrente come
“aspirante rinunciatario”.
A fondamento dell'assunto, il ha in particolare richiamato la circolare M.I. CP_1
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale- Ufficio IV Personale
Scolastico- Innovazione Tecnologica nelle Scuole, n. 44197 del 11.11.2021 avente ad oggetto “Applicazione dell'Ar. 14 dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020. Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro” che ha previsto che “Le rinunce, come esplicitato nel punto i del Comma I lettera a), è equiparata alla mancata presentazione alla convocazione. La conseguenza per l'aspirante che non si presenta ovvero rinuncia è l'impossibilità a conseguire supplenze da GA. O GPS per la medesima classe di concorso. Appare opportuno sottolineare che, come chiarito anche nella circolare ministeriale prot, n. 25089 del 6 agosto 2021, per le operazioni telematiche di quest'anno va inteso come rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver presentato domanda, o per non aver indicato in essa un posto disponibile in una sede che poteva essergli assegnato. Sostanzialmente con le operazioni informatizzate adottate per l'a.s. 2021/2022 ha, quindi, rinunciato il soggetto che pur in turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda ovvero per non averla presentata. Rientra in questa casistica, ad es., un docente che abbia partecipato alle operazioni per la classe di concorso X, indicando solo sedi presso le quali non erano (più) disponibili posti giunti alla Sua posizione in graduatoria, sebbene fosse disponibile almeno ancora un posto/spezzone per X, però non indicato tra le preferenze. Il docente di questo esempio non potrà più conseguire contratti da GA. o GPS per la classe di concorso X, nemmeno sulle disponibilità sopraggiunte, perché avrebbe già potuto avere un contratto se solo si fosse dichiarato disponibile ad accettarlo (…)”.
Il Ministero, come detto, ha qualificato la ricorrente quale 'rinunciataria all'incarico' con conseguente applicazione della sanzione estromissiva prevista dall'art. 14 dell'Ordinanza
Ministeriale n. 60/2020, a tenore del quale “la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GA. e GPS per il medesimo insegnamento” in attuazione della circolare dell'USR n. 44197 dell'11.11.2021. CP_6
In realtà dal sistema previsto dal D.M. 242 del 30.07.2021, è il seguente:
a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente. In questo caso, il docente iscritto alle GPS istituite con la O.M.
60/2020, omette di proporre l'ulteriore istanza telematica di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.M. 242/2021, e viene qualificato 'rinunciatario' rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento per l'A.S. 2021/2022;
b) la rinuncia all'incarico, disciplinato dal terzo periodo del medesimo comma ottavo cit. che disciplina in particolare l'ipotesi del docente iscritto nelle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, 'ci ripensa' e decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo. In questa ipotesi il docente rinunciatario dell'incarico assegnato viene escluso dalle successive operazioni di reclutamento da
GPS anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. Il quarto periodo del comma 8 cit. tuttavia prevede una espressa clausola di salvezza nel caso in cui la rinuncia all'incarico perviene entro un termine previsto dall'Ufficio territorialmente competente. In questa ultima ipotesi il docente rinunciatario potrà comunque partecipare ai successivi turni di nomina;
c) la rinuncia alla sede, disciplinato dal secondo periodo del comma 8 cit., che riguarda l'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, come nel caso di specie, ha presentato l'istanza telematica ex art. 4, comma 1, D.M. 242/2021 ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell competente e non in altre. L'art. 4, comma 8 cit. prevede in questi casi che “La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.”
Orbene nessuna delle ipotesi previste ricorre nel caso che ci occupa posto che la ricorrente ha espresso una preferenza specifica, non soddisfatta nel primo turno di nomine, di talché la sua collocazione quale docente rinunciataria non trova fondamento.
Pertanto, nel secondo turno di nomina, ove la ricorrente è stata erroneamente considerata dal sistema rinunciataria, gli incarichi di supplenze (su ADMM) sono stati conferiti su sedi oggetto di preferenze analitica espressa dalla ricorrente e con punteggio inferiore a quello da posseduto. Pt_2
Per tutti i motivi esposti deve accogliersi la domanda alla condanna della P.A., in conseguenza della mancata supplenza, ormai interamente decorsa, alla corresponsione delle retribuzioni maturate e non corrisposte per effetto della mancata assegnazione dell'incarico, detratte le somme medio tempore eventualmente percepite in ragione di altri incarichi di supplenza assegnati, oltre accessori come per legge, come anche del riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio sino ad ora maturato nella GPS di competenza.
Sotto tale ultimo profilo va rammentato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi abbia subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale a far data dalla domanda di assunzione.
Tale pregiudizio deve essere determinato sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto. Secondo i condivisi principi della giurisprudenza di legittimità, “in tema di personale docente, in caso di mancata assunzione con contratto a tempo determinato per illegittima formazione della graduatoria permanente, l'insegnante, che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, può dimostrare l'entità del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subìto anche mediante il ricorso a presunzioni, attraverso le quali, dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, si possa coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, a seguito di un giudizio di probabilità, immune dal controllo di legittimità se adeguatamente motivato, basato sull'“id quod plerumque accidit”, in virtù della regola dell'inferenza probabilistica, che tenga conto di indizi gravi, precisi e concordanti” (Cass. 1492/2018: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto provato per presunzioni il lucro cessante, costituito dalle retribuzioni non percepite, liquidato al netto dell'aliunde perceptum, derivante dal compimento di altra attività lavorativa;
cfr. anche Cass. 9193/2018).
I suddetti principi si prestano a essere applicati anche al caso in esame posto che, come in quello esaminato nel richiamato arresto di legittimità, è coperto da giudicato:
I) l'inadempimento dell'amministrazione per la mancata assunzione
II) a seguito dell'accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'amministrazione, non opera la retrodatazione economica, in quanto non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno (Cass. n. 14772 del 2017);
III) in tale contesto non opera alcun automatismo, ma occorre indicare e dimostrare l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita (Cass. n. 26282 del 2007);
IV) è legittimo il ricorso alla prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno;
in virtù della regola dell'inferenza probabilistica, il giudice può trarre infatti il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale di elementi indiziari, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 2632 del 2014). Nella specie, a fronte dell'accertamento del diritto soggettivo della parte appellante all'incarico di insegnamento dall'a.s. 2021/2022 e della mancata assunzione imputabile all'Amministrazione, si ritiene dimostrata l'esistenza del danno patrimoniale da i suddetti elementi di prova presuntiva, potendosi ritenere accertato il danno, in via presuntiva, in misura corrispondente alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe conseguito ove fosse stato tempestivamente assunto, ferma la possibilità dell'Amministrazione di provare la sopravvenuta impossibilità, temporanea o definitiva, della prestazione, onere non assolto nel caso che ci occupa.
Al fine quindi di stabilire la corretta quantificazione del danno in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., il lavoratore, come nella specie è accaduto, può agire per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. qualora provveda a costituire in mora il datore di lavoro con l'offerta della prestazione ai sensi dell'art. 1217 cod. civ.
È stato, infatti, evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che chi agisca lamentando un danno da mancata assunzione ha diritto al relativo risarcimento, purché risulti anche la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione (cfr. da ultimo Cass. 4 agosto 2020, n. 16665) e, quindi, il permanere della disponibilità delle energie lavorative, che nel caso in esame, risulta effettuata per la prima volta con comunicazione mail del 18.08.2021 (doc. 8).
Come osservato dalla Suprema Corte, a seguito dell'ingiustificato rifiuto di assunzione
“il danno non è risarcibile, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ., nella misura in cui il danneggiato abbia trascurato di attivarsi per evitarlo, mostrando una negligenza di cui possono essere sintomi l'oggettivo ritardo con cui è stata proposta l'azione giudiziale e la mancata attivazione nella ricerca di una nuova occupazione. La misura del danno risarcibile può, quindi, essere determinata in via equitativa, ex art. 1226, cod. civ., mediante la riduzione della somma richiesta, anche in difetto di una espressa eccezione di controparte in ordine al “quantum”, essendo sufficiente che vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti che gli stessi risultino provati” (cfr. Cass.
15838/2002). Ne deriva, che la ricorrente ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno pari alla retribuzione spettante al docente di scuola secondaria che sarebbe stata dovuta dalla data del secondo turno di nomine (30.09.2021), ove fosse stata tempestivamente assunta a tempo determinato con supplenza annuale, corrispondente al danno presuntivamente accertato, detratto l'aliunde perceptum desumibile dalle retribuzioni corrispostele per effetto degli incarichi a tempo determinato ricevuti nel medesimo anno per effetto della permanenza nelle graduatorie d' , che risultano CP_11
documentati, per un importo pari ad euro 17127,00, oltre la somma di euro e 1317,46 a titolo di 13ma mensilità parametrata su un incarico dal mese di ottobre 2021 per un totale euro 18.444,46, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, da computarsi sui singoli ratei mensili a decorrere dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Tale importo, non contestato, può essere messo alla base della disposta statuizione di condanna.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore minimo dello scaglione di riferimento, distratte ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda proposta da contro il Parte_1
accerta il Controparte_12
diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato, dal 30.09.2021 sino al termine delle attività didattiche, nell'ambito della procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, in relazione alla classe di concorso;
Pt_3
ordina al convenuto, per effetto di quanto statuito al precedente punto, di CP_1
corrispondere a titolo risarcitorio la somma pari ad euro 18.444,46 parametrata sulle retribuzioni maturate e non corrisposte per effetto della mancata assegnazione dell'incarico, oltre accessori come per legge, come anche del riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio sino ad ora maturato nella GPS di competenza. condanna il convenuto al pagamento delle spese d lite, liquidate in complessivi CP_1
€. 2.695,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del
15%, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Cassino 20.06.2025
Il Giudice
IS GU