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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 486/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 486/2019
R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta a margine Parte_1
del ricorso, dall'Avv.to Filippo Ziveri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Viale Mariotti, n. 1;
RICORRENTE
contro
, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Angela Valenza – funzionario P.IVA_1
dipendente dell' , ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura CP_1
della Sede Provinciale dell' medesimo siti in Parma, Viale Basetti, n. 10; CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Occorre premettere, in punto di fatto:
- che la ricorrente in epigrafe indicata, con atto del 14.05.2019, conveniva in giudizio l' dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, CP_1 proponendo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia la S.V. Ill.ma disporre verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere da al riconoscimento Parte_1
dell'indennità di accompagnamento, a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22.11.2018) o da quel diverso giorno in cui tali condizioni si sono concretate, con conseguente corresponsione da parte dell' dei ratei CP_1
risultanti dovuti dall'indennità di accompagnamento, oltre arretrati ed accessori come per legge.
Con condanna dell' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre CP_1
rimborso forfettario, CPA e IVA da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.
Rifuse le competenze di CTU e CTP.”;
- che l' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle argomentazioni CP_1
attoree e chiedendo la reiezione del ricorso;
- che, con ordinanza del 13.05.2020, il Giudice precedentemente assegnatario dichiarava l'interruzione del giudizio, a seguito della morte della Sig.ra Parte_1
verificatasi in data 30.12.2019;
[...]
- che il giudizio non veniva riassunto nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c.;
Tanto premesso in fatto, si evidenzia che, stante la mancata riassunzione del Giudizio
a seguito di interruzione, la causa deve essere dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 305 e
307, comma III°, c.p.c..
L'estinzione del giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica – e, dunque, anche dinnanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro1 - deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma c.p.c.,
a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del
Tribunale in composizione collegiale;
e, ciò, in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non, per contro, in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità2.
Di talché, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal
Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile , sez. I, 15 marzo 2007, n.
6023 citata;
Cass. Civile , sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile , sez. I, 28 aprile
2004, n. 8092;; Cass. Civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889). In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Ilaria Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Parma, il 14 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale complesso di disposizioni trova, invero, pacificamente applicazione anche al rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento (ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un corpus autonomo di norme, ma con la previsione di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. 2 Invero, “l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che l'estinzione del processo di cognizione dovesse essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass. 13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara
l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze” (Cass. Sez. 3 n. 14592 del22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 486/2019
R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta a margine Parte_1
del ricorso, dall'Avv.to Filippo Ziveri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Viale Mariotti, n. 1;
RICORRENTE
contro
, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Angela Valenza – funzionario P.IVA_1
dipendente dell' , ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura CP_1
della Sede Provinciale dell' medesimo siti in Parma, Viale Basetti, n. 10; CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Occorre premettere, in punto di fatto:
- che la ricorrente in epigrafe indicata, con atto del 14.05.2019, conveniva in giudizio l' dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, CP_1 proponendo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia la S.V. Ill.ma disporre verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere da al riconoscimento Parte_1
dell'indennità di accompagnamento, a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22.11.2018) o da quel diverso giorno in cui tali condizioni si sono concretate, con conseguente corresponsione da parte dell' dei ratei CP_1
risultanti dovuti dall'indennità di accompagnamento, oltre arretrati ed accessori come per legge.
Con condanna dell' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre CP_1
rimborso forfettario, CPA e IVA da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.
Rifuse le competenze di CTU e CTP.”;
- che l' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle argomentazioni CP_1
attoree e chiedendo la reiezione del ricorso;
- che, con ordinanza del 13.05.2020, il Giudice precedentemente assegnatario dichiarava l'interruzione del giudizio, a seguito della morte della Sig.ra Parte_1
verificatasi in data 30.12.2019;
[...]
- che il giudizio non veniva riassunto nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c.;
Tanto premesso in fatto, si evidenzia che, stante la mancata riassunzione del Giudizio
a seguito di interruzione, la causa deve essere dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 305 e
307, comma III°, c.p.c..
L'estinzione del giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica – e, dunque, anche dinnanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro1 - deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma c.p.c.,
a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del
Tribunale in composizione collegiale;
e, ciò, in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non, per contro, in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità2.
Di talché, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal
Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile , sez. I, 15 marzo 2007, n.
6023 citata;
Cass. Civile , sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile , sez. I, 28 aprile
2004, n. 8092;; Cass. Civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889). In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Ilaria Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Parma, il 14 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale complesso di disposizioni trova, invero, pacificamente applicazione anche al rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento (ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un corpus autonomo di norme, ma con la previsione di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. 2 Invero, “l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che l'estinzione del processo di cognizione dovesse essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass. 13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara
l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze” (Cass. Sez. 3 n. 14592 del22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).