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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 257/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- , (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Elvira Squarcia ed Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Porto San Giorgio (FM), via
Galliano n.66;
APPELLANTE contro
- (C.F. ; CP_1 C.F._2
- (C.F. ; CP_2 C.F._3
- (C.F. ; Controparte_3 C.F._4
- (C.F. ); Parte_2 C.F._5
pagina 1 di 10 rappresentati e dall'Avv. Lara Testatonda (pec: , Email_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montegranaro (FM), via
Risorgimento n. 31;
APPELLATI
- Controparte_4
- Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Fermo, pubblicata il 28.10.2022 nell'ambito del procedimento n. 1246/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, riformare l'impugnato provvedimento denominato “ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c.” pubblicata in data
28/10/2022 e comunicata in pari data a mezzo pec all'indirizzo:
non notificato e per l'effetto: Email_1
IN VIA PRELIMINARE IN RITO: disporre, per le motivazioni di cui in premessa, la correzione del provvedimento impugnato, intitolando il medesimo con il termine “Sentenza” in luogo di “ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c.”;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: disporre la riforma totale dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Fermo in data 28/10/2022, così come in narrativa evidenziato e per l'effetto - per tutte le causali di cui in narrativa - accogliere il presente appello, disponendo la revoca e/o modifica della ordinanza di estinzione pronunciata dal G.E. in data 29/06/2022 nella procedura di esecuzione immobiliare n. 258/2010 RG EI., nella sola parte in cui pone le spese di procedura a carico del creditore pignorante Parte_1 per il 50% e conseguentemente disporre che le spese di procedura, maturate successivamente alla rinuncia agli atti esecutivi depositata dalla medesima in data 31/07/2018 e riguardanti specificatamente quelle dovute al CTU Pt_1
e all'IVG, siano interamente poste a carico dei soli creditori intervenuti: Eusebi
pagina 2 di 10 , , e e , in Pt_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_5 solido tra di loro, divenuti creditori procedenti per effetto della predetta rinuncia. Confermata per il resto l'ordinanza di estinzione, con l'ordine al
Conservatore dei RR.II. Di Fermo, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita con formalità del 11/01/2011 n.227 R.G., n. 135 R.P. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio”
Per gli appellati: “Rimettendosi all'Ecc.ma Corte adita per la decisione che riterrà di assumere in merito al ricorso proposto dalla Sig.a , Parte_1
e
a) nel caso di rigetto del ricorso in Appello, chiedono all'Ecc.ma Corte Adita di voler interamente confermare l'appellato provvedimento del Tribunale di Fermo del 20.10.2022, pubblicato in data 28.10.22, specificando nel provvedimento che assumerà l'esatta ripartizione delle spese tra la creditrice procedente
[...]
cui competerà il 50% delle spese, e le due parti creditrici Parte_1 intervenute (Sigg.i , , , Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 da una parte e l' dall'altra), cui competerà il Controparte_6
25% delle spese cadauna;
b) nel caso di accoglimento del ricorso in Appello chiedono all'Ecc.ma Corte
Adita di voler specificare nel provvedimento che assumerà che tutte le spese di procedura nel proc. n. 258/2010 R.G. Es. Imm. già pendente dinanzi al
Tribunale di Fermo, ivi comprese quelle relative alla CTU già anticipate dai
Sigg.i , , , , dovranno Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 essere ripartite al 50% tra le due parti creditrici intervenute e, quindi, tra i
Sigg.i , , , , per il 50% e Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3
l' per il restante 50%; Controparte_7
Si chiede che ogni avversa contraria conclusione e richiesta venga rigettata e respinta.
Per le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della mancata opposizione al reclamo in primo grado ed al ricorso in appello e fermamente opponendosi alla avversa richiesta contenuta nella parte motiva
pagina 3 di 10 del ricorso in appello del “favore delle spese … del procedimento introdotto in primo grado con il reclamo ex art. 630 c.p.c.”, richiesta non confermata da controparte nelle proprie conclusioni, ci si rimette al prudente apprezzamento della Corte adita.”
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza emessa ex art. 669-terdecies c.p.c. il Tribunale di Fermo rigettava il reclamo ex art. 630 c.p.c., avanzato da volto ad Parte_3 ottenere la revoca e/o la modifica dell'ordinanza di estinzione pronunciata dal
Giudice dell'Esecuzione nella procedura Immobiliare n.258/2010 R.G.E.
Tribunale di Fermo, nella sola parte in cui quest'ultima aveva posto le spese di procedura - per il 50% - a carico del creditore pignorante , Parte_1 chiedendo espressamente che le spese maturate successivamente alla rinuncia agli atti esecutivi - depositata dalla medesima in data 31.7.2018 e Pt_1 riguardanti specificatamente quelle dovute al C.T.U. e all'I.V.G. - fossero interamente poste a carico dei soli creditori intervenuti , Parte_2 CP_1
, e e , in solido tra
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_5 loro.
Con la richiamata ordinanza, inoltre, il Giudice aveva condannato la alla Pt_1 refusione delle spese di lite in favore della controparte.
Avverso detto provvedimento propone appello , chiedendo di Parte_3 disporre la revoca e/o modifica dell'ordinanza di estinzione pronunciata dal
G.E. in data 29.6.2022 nella procedura di esecuzione immobiliare n. 258/2010
R.G.E., nella parte in cui ha posto le spese di procedura a carico del creditore pignorante per il 50%, condannandola alla refusione delle Parte_1 spese di giudizio.
L'appellante, in particolare, chiede che le spese di procedura - maturate successivamente alla rinuncia agli atti esecutivi depositata dalla medesima in data 31.7.2018 e riguardanti specificatamente quelle dovute al C.T.U. Pt_1
e all'I.V.G. - siano poste a carico dei soli creditori intervenuti , Parte_2
, e , nonché dell' CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_5
, in solido tra di loro.
[...]
pagina 4 di 10 , , e , ritualmente Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 costituitisi, concludono rimettendosi per la decisione alla Corte adita e chiedono che, in caso di rigetto del reclamo, l'appellato provvedimento sia integralmente confermato, specificando l'esatta ripartizione delle spese tra la creditrice procedente - cui competerà il 50% delle spese - e le due Parte_1 parti creditrici intervenute , , , Parte_2 CP_1 CP_2 CP_3
, da una parte e l' , dall'altra), cui
[...] Controparte_6 competerà il 25% delle spese ciascuna.
Invece, per l'ipotesi di accoglimento del reclamo, chiedono che la Corte specifichi che tutte le spese di procedura nel proc. n. 258/2010 R.G.E. - ivi comprese quelle relative alla C.T.U., da loro anticipate - dovranno essere ripartite al 50% tra le due parti creditrici intervenute (e, quindi, tra Pt_2
, , , , per il 50% e l'
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
per il restante 50%). Controparte_7
Rispetto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della mancata opposizione al reclamo in primo grado e al presente ricorso in appello si rimettono “al prudente apprezzamento della Corte adita”.
e non si sono costituiti nonostante la Controparte_4 Controparte_5 regolarità della notifica e, pertanto, sono stati dichiarati contumaci.
In data 30.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata
(così dovendosi qualificare il provvedimento in oggetto) nella parte in cui il primo Giudice ha erroneamente ritenuto che - al momento della rinuncia all'esecuzione da parte della - il processo sarebbe stato in una fase Pt_1 avanzata e che, dopo detta rinuncia, non sarebbero intervenute altre attività.
In secondo luogo, l'appellante ritiene erroneo il riferimento all'art. 306 c.p.c., essendo invece applicabile al caso di specie l'art. 310 c.p.c.
A tal fine, la difesa dell'appellante ribadisce che la rinuncia avrebbe prodotto effetto solo per la posizione della - che con tale atto sarebbe “uscita” Pt_1
pagina 5 di 10 dalla procedura - mentre il procedimento esecutivo sarebbe proseguito per volere dei creditori intervenuti (muniti di titolo esecutivo), con lo svolgimento delle attività da parte degli ausiliari del Giudice.
Tali doglianze - da trattarsi congiuntamente in quanto connesse - nella loro articolazione - sono fondate.
Ed invero, il processo esecutivo - nel momento in cui la creditrice procedente depositava la rinuncia all'esecuzione - si trovava nella fase Parte_1 antecedente l'inizio delle operazioni peritali.
Nel dettaglio, nel 2011 instaurava la procedura esecutiva de Parte_1 qua, che rimaneva inerte fino al 18.5.2018 allorché il Giudice dell'Esecuzione disponeva C.T.U., con la nomina di un esperto per la valutazione dei beni pignorati e designava l'I.V.G. per la custodia dei beni medesimi.
In data 31.7.2018 - prima dell'inizio delle attività da parte di entrambi gli ausiliari - l'appellante depositava la rinuncia agli atti esecutivi.
In particolare, risulta per tabulas che il C.T.U. ha iniziato le operazioni peritali in data 2.8.2018, quindi dopo la rinuncia agli atti da parte della Pt_1
Analogamente, l'Istituto Vendite Giudiziarie prendeva in custodia i beni pignorati diversi mesi dopo detta rinuncia, come si desume dalla relazione depositata in data 30.11.2018.
Dunque, se la procedura si fosse estinta con la rinuncia della gli ausiliari Pt_1 del Giudice (C.T.U. e I.V.G.), benché nominati, non avrebbero mai iniziato le loro attività e non vi sarebbe stata alcuna spesa riferita ai suddetti ausiliari, poiché la rinuncia agli atti era intervenuta prima dell'inizio del loro operato.
Peraltro, la nomina dei predetti ausiliari non determina l'immediato pagamento delle loro competenze, perché queste ultime sono dovute soltanto a seguito dello svolgimento della loro attività, che - nel caso di specie - ha avuto inizio successivamente al deposito della rinuncia da parte della su impulso dei Pt_1 creditori intervenuti.
Ed invero, la procedura è proseguita per la presenza di altri creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo, i quali non hanno espresso analoga intenzione a rinunciare agli atti esecutivi.
pagina 6 di 10 In sintesi, la è “uscita” dal procedimento, mentre i creditori intervenuti Pt_1 hanno proseguito l'iter espropriativo iniziato dalla medesima rinunciante;
gli intervenienti e loro soltanto, perciò, hanno tratto vantaggio dal pignoramento effettuato dalla nonché dai relativi oneri e dalle spese sostenute dalla Pt_1 medesima Pt_1
Inoltre, sempre detti creditori hanno dato impulso alle attività degli ausiliari nominati, eseguite dopo la rinuncia della creditrice procedente, beneficiando delle stesse in via esclusiva.
Ne deriva che le spese riguardanti la C.T.U. e la custodia dei beni pignorati non possono essere imputate anche all'odierna appellante, in quanto le suddette spese sono relative ad attività espletate esclusivamente in favore dei creditori intervenuti - nel frattempo divenuti loro stessi creditori procedenti, a seguito della rinuncia della - come anche precisato anche dal G.E. nella Pt_1 motivazione dell'ordinanza impugnata con reclamo.
Ciò è comprovato anche dal fatto che le spettanze liquidate dal G.E. al C.T.U. per il suo operato - benché poste a carico del creditore procedente - venivano saldate dai creditori odierni appellati, senza avanzare alcuna rimostranza od opposizione alla richiesta di pagamento avanzata dal C.T.U. stesso e ciò in quanto la creditrice procedente aveva rinunciato e loro stessi avevano assunto la sua posizione nella compagine della procedura.
I creditori intervenuti - unitamente al debitore - comparivano avanti al Giudice dell'Esecuzione all'udienza del 16.4.2019, alla quale la - avendo Pt_1 rinunciato - non partecipava, non avendone più diritto, né interesse.
Nella circostanza, le parti costituite chiedevano la sospensione della procedura, per trattative in corso, a norma dell'art. 624 bis c.p.c., e il Giudice dell'Esecuzione - dopo aver acquisito l'assenso anche da parte dell'
[...]
- la concedeva in data 29.10.2019. CP_5
Allo spirare del termine dei due anni (di sospensione), la procedura non veniva riassunta dai creditori e la medesima veniva, pertanto, dichiarata estinta ex art. 630 c.p.c.
Di conseguenza, l'estinzione della procedura esecutiva è stata dichiarata -
pagina 7 di 10 molto tempo dopo la rinuncia agli atti da parte della - a causa Pt_1 dell'inattività delle parti creditrici ancora presenti nella procedura;
nella fattispecie, pertanto, deve trovare applicazione l'art. 310 c.p.c. - richiamato espressamente dall'art. 632 c.p.c. - che, avuto riguardo al momento in cui l'estinzione viene dichiarata, liquida le spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate, come ribadito dal costante orientamento giurisprudenziale di legittimità “In base al disposto degli artt. 632 e 310 c.p.c., nel caso di estinzione della procedura esecutiva le spese dell'esecuzione restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in quanto l'estinzione del processo deriva dalla loro rinuncia o dall'inattività” (così: Cass. n.7764/2005;
Cass. n.10306/2000; Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 10836/2014).
Pertanto, restano definitivamente a carico della creditrice procedente
[...] le spese dalla stessa sostenute per gli atti compiuti fino alla data Parte_1 della rinuncia del 31.7.2018, mentre rimangono a carico dei creditori intervenuti le spese maturate successivamente alla richiamata rinuncia - consistenti nelle spese della C.T.U. estimativa e nelle spese di custodia, da parte dell'I.V.G., del compendio pignorato - poiché le attività di tali ausiliari sono state svolte tutte dopo il deposito della rinuncia parte della e a Pt_1 favore dei restanti creditori.
Quanto sopra precisato influisce necessariamente sulle posizioni dei creditori e, conseguentemente, incide anche sulla regolamentazione delle spese di lite della procedura tra il creditore procedente e i creditori intervenuti.
In conclusione, le spese di procedura nel procedimento n. 258/2010 R.G. Es.
Imm. - già pendente dinanzi al Tribunale di Fermo - ivi comprese quelle relative alla C.T.U., già anticipate dai creditori intervenuti , Parte_2 CP_1
, , , vanno ripartite in egual misura tra le due
[...] CP_2 Controparte_3 parti creditrici intervenute e, quindi, tra , , Parte_2 CP_1 CP_2
, , da un lato, in misura del 50% e l'
[...] Controparte_3 Controparte_5 per il restante 50%.
Infine, l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale di Fermo l'ha condannata alla refusione delle spese di lite in pagina 8 di 10 favore di , , , , anche in Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 considerazione del fatto che i reclamati - nel costituirsi - non avevano avanzato alcuna richiesta in ordine alle spese del procedimento.
Il motivo è fondato.
Ed invero, , , , , nella Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 propria memoria di costituzione in sede di reclamo, chiarivano che il loro intervento non era finalizzato all'opposizione, tanto che gli stessi, nel rimettersi alla decisione del Tribunale, chiedevano la compensazione delle spese di giudizio.
Nelle successive note esplicative - depositate nel corso della procedura - gli stessi evidenziavano ulteriormente che la loro costituzione e difesa era dettata esclusivamente dalla necessità di avere chiarezza sul riparto delle spese, senza avanzare richieste contrapposte a quelle della reclamante o con la stessa confliggenti.
Avuto riguardo al complessivo esito della controversia e tenuto conto del comportamento processuale delle parti, sussistono giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso il provvedimento emesso in data 28.10.2022 dal Tribunale di
[...]
FERMO nel giudizio iscritto al n. 1246/2022 R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, pone le spese del procedimento n.258/2010 R.G.E. del Tribunale di Fermo a carico di
, , , per il 50% e a Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 carico dell' per il restante 50%, secondo quanto precisato Controparte_8 in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.2.2025
pagina 9 di 10 Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- , (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Elvira Squarcia ed Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Porto San Giorgio (FM), via
Galliano n.66;
APPELLANTE contro
- (C.F. ; CP_1 C.F._2
- (C.F. ; CP_2 C.F._3
- (C.F. ; Controparte_3 C.F._4
- (C.F. ); Parte_2 C.F._5
pagina 1 di 10 rappresentati e dall'Avv. Lara Testatonda (pec: , Email_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montegranaro (FM), via
Risorgimento n. 31;
APPELLATI
- Controparte_4
- Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Fermo, pubblicata il 28.10.2022 nell'ambito del procedimento n. 1246/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, riformare l'impugnato provvedimento denominato “ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c.” pubblicata in data
28/10/2022 e comunicata in pari data a mezzo pec all'indirizzo:
non notificato e per l'effetto: Email_1
IN VIA PRELIMINARE IN RITO: disporre, per le motivazioni di cui in premessa, la correzione del provvedimento impugnato, intitolando il medesimo con il termine “Sentenza” in luogo di “ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c.”;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: disporre la riforma totale dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Fermo in data 28/10/2022, così come in narrativa evidenziato e per l'effetto - per tutte le causali di cui in narrativa - accogliere il presente appello, disponendo la revoca e/o modifica della ordinanza di estinzione pronunciata dal G.E. in data 29/06/2022 nella procedura di esecuzione immobiliare n. 258/2010 RG EI., nella sola parte in cui pone le spese di procedura a carico del creditore pignorante Parte_1 per il 50% e conseguentemente disporre che le spese di procedura, maturate successivamente alla rinuncia agli atti esecutivi depositata dalla medesima in data 31/07/2018 e riguardanti specificatamente quelle dovute al CTU Pt_1
e all'IVG, siano interamente poste a carico dei soli creditori intervenuti: Eusebi
pagina 2 di 10 , , e e , in Pt_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_5 solido tra di loro, divenuti creditori procedenti per effetto della predetta rinuncia. Confermata per il resto l'ordinanza di estinzione, con l'ordine al
Conservatore dei RR.II. Di Fermo, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita con formalità del 11/01/2011 n.227 R.G., n. 135 R.P. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio”
Per gli appellati: “Rimettendosi all'Ecc.ma Corte adita per la decisione che riterrà di assumere in merito al ricorso proposto dalla Sig.a , Parte_1
e
a) nel caso di rigetto del ricorso in Appello, chiedono all'Ecc.ma Corte Adita di voler interamente confermare l'appellato provvedimento del Tribunale di Fermo del 20.10.2022, pubblicato in data 28.10.22, specificando nel provvedimento che assumerà l'esatta ripartizione delle spese tra la creditrice procedente
[...]
cui competerà il 50% delle spese, e le due parti creditrici Parte_1 intervenute (Sigg.i , , , Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 da una parte e l' dall'altra), cui competerà il Controparte_6
25% delle spese cadauna;
b) nel caso di accoglimento del ricorso in Appello chiedono all'Ecc.ma Corte
Adita di voler specificare nel provvedimento che assumerà che tutte le spese di procedura nel proc. n. 258/2010 R.G. Es. Imm. già pendente dinanzi al
Tribunale di Fermo, ivi comprese quelle relative alla CTU già anticipate dai
Sigg.i , , , , dovranno Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 essere ripartite al 50% tra le due parti creditrici intervenute e, quindi, tra i
Sigg.i , , , , per il 50% e Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3
l' per il restante 50%; Controparte_7
Si chiede che ogni avversa contraria conclusione e richiesta venga rigettata e respinta.
Per le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della mancata opposizione al reclamo in primo grado ed al ricorso in appello e fermamente opponendosi alla avversa richiesta contenuta nella parte motiva
pagina 3 di 10 del ricorso in appello del “favore delle spese … del procedimento introdotto in primo grado con il reclamo ex art. 630 c.p.c.”, richiesta non confermata da controparte nelle proprie conclusioni, ci si rimette al prudente apprezzamento della Corte adita.”
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza emessa ex art. 669-terdecies c.p.c. il Tribunale di Fermo rigettava il reclamo ex art. 630 c.p.c., avanzato da volto ad Parte_3 ottenere la revoca e/o la modifica dell'ordinanza di estinzione pronunciata dal
Giudice dell'Esecuzione nella procedura Immobiliare n.258/2010 R.G.E.
Tribunale di Fermo, nella sola parte in cui quest'ultima aveva posto le spese di procedura - per il 50% - a carico del creditore pignorante , Parte_1 chiedendo espressamente che le spese maturate successivamente alla rinuncia agli atti esecutivi - depositata dalla medesima in data 31.7.2018 e Pt_1 riguardanti specificatamente quelle dovute al C.T.U. e all'I.V.G. - fossero interamente poste a carico dei soli creditori intervenuti , Parte_2 CP_1
, e e , in solido tra
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_5 loro.
Con la richiamata ordinanza, inoltre, il Giudice aveva condannato la alla Pt_1 refusione delle spese di lite in favore della controparte.
Avverso detto provvedimento propone appello , chiedendo di Parte_3 disporre la revoca e/o modifica dell'ordinanza di estinzione pronunciata dal
G.E. in data 29.6.2022 nella procedura di esecuzione immobiliare n. 258/2010
R.G.E., nella parte in cui ha posto le spese di procedura a carico del creditore pignorante per il 50%, condannandola alla refusione delle Parte_1 spese di giudizio.
L'appellante, in particolare, chiede che le spese di procedura - maturate successivamente alla rinuncia agli atti esecutivi depositata dalla medesima in data 31.7.2018 e riguardanti specificatamente quelle dovute al C.T.U. Pt_1
e all'I.V.G. - siano poste a carico dei soli creditori intervenuti , Parte_2
, e , nonché dell' CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_5
, in solido tra di loro.
[...]
pagina 4 di 10 , , e , ritualmente Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 costituitisi, concludono rimettendosi per la decisione alla Corte adita e chiedono che, in caso di rigetto del reclamo, l'appellato provvedimento sia integralmente confermato, specificando l'esatta ripartizione delle spese tra la creditrice procedente - cui competerà il 50% delle spese - e le due Parte_1 parti creditrici intervenute , , , Parte_2 CP_1 CP_2 CP_3
, da una parte e l' , dall'altra), cui
[...] Controparte_6 competerà il 25% delle spese ciascuna.
Invece, per l'ipotesi di accoglimento del reclamo, chiedono che la Corte specifichi che tutte le spese di procedura nel proc. n. 258/2010 R.G.E. - ivi comprese quelle relative alla C.T.U., da loro anticipate - dovranno essere ripartite al 50% tra le due parti creditrici intervenute (e, quindi, tra Pt_2
, , , , per il 50% e l'
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
per il restante 50%). Controparte_7
Rispetto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della mancata opposizione al reclamo in primo grado e al presente ricorso in appello si rimettono “al prudente apprezzamento della Corte adita”.
e non si sono costituiti nonostante la Controparte_4 Controparte_5 regolarità della notifica e, pertanto, sono stati dichiarati contumaci.
In data 30.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata
(così dovendosi qualificare il provvedimento in oggetto) nella parte in cui il primo Giudice ha erroneamente ritenuto che - al momento della rinuncia all'esecuzione da parte della - il processo sarebbe stato in una fase Pt_1 avanzata e che, dopo detta rinuncia, non sarebbero intervenute altre attività.
In secondo luogo, l'appellante ritiene erroneo il riferimento all'art. 306 c.p.c., essendo invece applicabile al caso di specie l'art. 310 c.p.c.
A tal fine, la difesa dell'appellante ribadisce che la rinuncia avrebbe prodotto effetto solo per la posizione della - che con tale atto sarebbe “uscita” Pt_1
pagina 5 di 10 dalla procedura - mentre il procedimento esecutivo sarebbe proseguito per volere dei creditori intervenuti (muniti di titolo esecutivo), con lo svolgimento delle attività da parte degli ausiliari del Giudice.
Tali doglianze - da trattarsi congiuntamente in quanto connesse - nella loro articolazione - sono fondate.
Ed invero, il processo esecutivo - nel momento in cui la creditrice procedente depositava la rinuncia all'esecuzione - si trovava nella fase Parte_1 antecedente l'inizio delle operazioni peritali.
Nel dettaglio, nel 2011 instaurava la procedura esecutiva de Parte_1 qua, che rimaneva inerte fino al 18.5.2018 allorché il Giudice dell'Esecuzione disponeva C.T.U., con la nomina di un esperto per la valutazione dei beni pignorati e designava l'I.V.G. per la custodia dei beni medesimi.
In data 31.7.2018 - prima dell'inizio delle attività da parte di entrambi gli ausiliari - l'appellante depositava la rinuncia agli atti esecutivi.
In particolare, risulta per tabulas che il C.T.U. ha iniziato le operazioni peritali in data 2.8.2018, quindi dopo la rinuncia agli atti da parte della Pt_1
Analogamente, l'Istituto Vendite Giudiziarie prendeva in custodia i beni pignorati diversi mesi dopo detta rinuncia, come si desume dalla relazione depositata in data 30.11.2018.
Dunque, se la procedura si fosse estinta con la rinuncia della gli ausiliari Pt_1 del Giudice (C.T.U. e I.V.G.), benché nominati, non avrebbero mai iniziato le loro attività e non vi sarebbe stata alcuna spesa riferita ai suddetti ausiliari, poiché la rinuncia agli atti era intervenuta prima dell'inizio del loro operato.
Peraltro, la nomina dei predetti ausiliari non determina l'immediato pagamento delle loro competenze, perché queste ultime sono dovute soltanto a seguito dello svolgimento della loro attività, che - nel caso di specie - ha avuto inizio successivamente al deposito della rinuncia da parte della su impulso dei Pt_1 creditori intervenuti.
Ed invero, la procedura è proseguita per la presenza di altri creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo, i quali non hanno espresso analoga intenzione a rinunciare agli atti esecutivi.
pagina 6 di 10 In sintesi, la è “uscita” dal procedimento, mentre i creditori intervenuti Pt_1 hanno proseguito l'iter espropriativo iniziato dalla medesima rinunciante;
gli intervenienti e loro soltanto, perciò, hanno tratto vantaggio dal pignoramento effettuato dalla nonché dai relativi oneri e dalle spese sostenute dalla Pt_1 medesima Pt_1
Inoltre, sempre detti creditori hanno dato impulso alle attività degli ausiliari nominati, eseguite dopo la rinuncia della creditrice procedente, beneficiando delle stesse in via esclusiva.
Ne deriva che le spese riguardanti la C.T.U. e la custodia dei beni pignorati non possono essere imputate anche all'odierna appellante, in quanto le suddette spese sono relative ad attività espletate esclusivamente in favore dei creditori intervenuti - nel frattempo divenuti loro stessi creditori procedenti, a seguito della rinuncia della - come anche precisato anche dal G.E. nella Pt_1 motivazione dell'ordinanza impugnata con reclamo.
Ciò è comprovato anche dal fatto che le spettanze liquidate dal G.E. al C.T.U. per il suo operato - benché poste a carico del creditore procedente - venivano saldate dai creditori odierni appellati, senza avanzare alcuna rimostranza od opposizione alla richiesta di pagamento avanzata dal C.T.U. stesso e ciò in quanto la creditrice procedente aveva rinunciato e loro stessi avevano assunto la sua posizione nella compagine della procedura.
I creditori intervenuti - unitamente al debitore - comparivano avanti al Giudice dell'Esecuzione all'udienza del 16.4.2019, alla quale la - avendo Pt_1 rinunciato - non partecipava, non avendone più diritto, né interesse.
Nella circostanza, le parti costituite chiedevano la sospensione della procedura, per trattative in corso, a norma dell'art. 624 bis c.p.c., e il Giudice dell'Esecuzione - dopo aver acquisito l'assenso anche da parte dell'
[...]
- la concedeva in data 29.10.2019. CP_5
Allo spirare del termine dei due anni (di sospensione), la procedura non veniva riassunta dai creditori e la medesima veniva, pertanto, dichiarata estinta ex art. 630 c.p.c.
Di conseguenza, l'estinzione della procedura esecutiva è stata dichiarata -
pagina 7 di 10 molto tempo dopo la rinuncia agli atti da parte della - a causa Pt_1 dell'inattività delle parti creditrici ancora presenti nella procedura;
nella fattispecie, pertanto, deve trovare applicazione l'art. 310 c.p.c. - richiamato espressamente dall'art. 632 c.p.c. - che, avuto riguardo al momento in cui l'estinzione viene dichiarata, liquida le spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate, come ribadito dal costante orientamento giurisprudenziale di legittimità “In base al disposto degli artt. 632 e 310 c.p.c., nel caso di estinzione della procedura esecutiva le spese dell'esecuzione restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in quanto l'estinzione del processo deriva dalla loro rinuncia o dall'inattività” (così: Cass. n.7764/2005;
Cass. n.10306/2000; Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 10836/2014).
Pertanto, restano definitivamente a carico della creditrice procedente
[...] le spese dalla stessa sostenute per gli atti compiuti fino alla data Parte_1 della rinuncia del 31.7.2018, mentre rimangono a carico dei creditori intervenuti le spese maturate successivamente alla richiamata rinuncia - consistenti nelle spese della C.T.U. estimativa e nelle spese di custodia, da parte dell'I.V.G., del compendio pignorato - poiché le attività di tali ausiliari sono state svolte tutte dopo il deposito della rinuncia parte della e a Pt_1 favore dei restanti creditori.
Quanto sopra precisato influisce necessariamente sulle posizioni dei creditori e, conseguentemente, incide anche sulla regolamentazione delle spese di lite della procedura tra il creditore procedente e i creditori intervenuti.
In conclusione, le spese di procedura nel procedimento n. 258/2010 R.G. Es.
Imm. - già pendente dinanzi al Tribunale di Fermo - ivi comprese quelle relative alla C.T.U., già anticipate dai creditori intervenuti , Parte_2 CP_1
, , , vanno ripartite in egual misura tra le due
[...] CP_2 Controparte_3 parti creditrici intervenute e, quindi, tra , , Parte_2 CP_1 CP_2
, , da un lato, in misura del 50% e l'
[...] Controparte_3 Controparte_5 per il restante 50%.
Infine, l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale di Fermo l'ha condannata alla refusione delle spese di lite in pagina 8 di 10 favore di , , , , anche in Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 considerazione del fatto che i reclamati - nel costituirsi - non avevano avanzato alcuna richiesta in ordine alle spese del procedimento.
Il motivo è fondato.
Ed invero, , , , , nella Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 propria memoria di costituzione in sede di reclamo, chiarivano che il loro intervento non era finalizzato all'opposizione, tanto che gli stessi, nel rimettersi alla decisione del Tribunale, chiedevano la compensazione delle spese di giudizio.
Nelle successive note esplicative - depositate nel corso della procedura - gli stessi evidenziavano ulteriormente che la loro costituzione e difesa era dettata esclusivamente dalla necessità di avere chiarezza sul riparto delle spese, senza avanzare richieste contrapposte a quelle della reclamante o con la stessa confliggenti.
Avuto riguardo al complessivo esito della controversia e tenuto conto del comportamento processuale delle parti, sussistono giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso il provvedimento emesso in data 28.10.2022 dal Tribunale di
[...]
FERMO nel giudizio iscritto al n. 1246/2022 R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, pone le spese del procedimento n.258/2010 R.G.E. del Tribunale di Fermo a carico di
, , , per il 50% e a Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 carico dell' per il restante 50%, secondo quanto precisato Controparte_8 in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.2.2025
pagina 9 di 10 Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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