Decreto cautelare 22 settembre 2021
Decreto cautelare 30 settembre 2021
Decreto cautelare 14 ottobre 2021
Decreto presidenziale 12 novembre 2021
Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza breve 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto presidenziale 12/11/2021, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/11/2021
N. 00688/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00981/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Gadenz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss -OMISSIS-, Azienda Ulss -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Luisa Miazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dei provvedimenti di accertamento della inottemperanza all'obbligo vaccinale e di sospensione dall'esercizio della convenzione di medico di base emessi dall'ULSS-OMISSIS-e dall'ULSS -OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, assistiti da istanza cautelare ex art. 56 c.p.a., presentati da -OMISSIS-il 14/10/2021:
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 8.10.2021 del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Ulss-OMISSIS-, firmato dal Dirigente Dott. -OMISSIS-, asseritamente reso in ottemperanza al Decreto cautelare monocratico n. 504/2021, del 30.9.2021;
del provvedimento di ri-accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale emesso dalla Ulss -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-del 13.10.2021, firmato dal Dott. -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza depositata in data 11.11.2021, con la quale la difesa di parte ricorrente, nel ricorso n.r.g. 981/21, ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare il deposito di una chiavetta USB contenente due file audio, onde contraddire in ordine alle argomentazioni dedotte da parte resistente nella memoria depositata in data 15.10.2021;
ritenuto di poter autorizzare il deposito della documentazione specificata nell’istanza mediante supporto digitale ( “pennetta” USB);
P.Q.M.
AUTORIZZA parte ricorrente ad effettuare il deposito della documentazione necessaria a supporto delle proprie difese e meglio specificata nell’istanza in oggetto, mediante supporto digitale , a mezzo “pennetta” USB.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 12 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO