Decreto cautelare 30 marzo 2017
Ordinanza cautelare 13 aprile 2017
Sentenza 29 luglio 2022
Decreto collegiale 12 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/07/2022, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 01316/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Centonze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Toma n. 45;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l'annullamento
del decreto di Divieto di Ritorno nel Comune di Brindisi e sue frazioni per la durata di anni tre - Cat. X - Div. Anticrimine emesso e notificato dal Questore di Brindisi in data 04.02.2017, nonché di ogni altro atto presupposto o connesso o comunque consequenziale e collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il mezzo di gravame all’esame, il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Questore di Brindisi gli aveva inibito di fare ritorno nel Comune di Brindisi per la durata di anni tre a decorrere dalla notifica del provvedimento stesso.
1.1. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione intimata, depositando relazione difensiva sui fatti di causa.
1.2. Con ordinanza -OMISSIS- del 13.4.2017 la Sezione respingeva l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
1.3. All’udienza pubblica del 21 luglio 2022, la causa veniva riservata in decisione.
2. Osserva il Collegio che è sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione del ricorso, in ragione del tempo decorso, che priva di utilità l’azione giurisdizionale intrapresa dalla parte.
2.1. Infatti, l’azione impugnatoria che ne occupa risulta proposta avverso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, emessa dal Questore di Brindisi, la cui efficacia era espressamente limitata ad anni tre, a decorrere dalla notifica del provvedimento stesso, avvenuta in data 4.2.2017.
2.2. Dunque, gli effetti del provvedimento qui impugnato si sono esauriti con il decorso della data del -OMISSIS- termine finale di validità del divieto di fare ritorno nel Comune di Brindisi, adottato dall’Amministrazione di Pubblica Sicurezza.
3. Conseguentemente, alcuna utilità può trarre il ricorrente dall’eventuale accoglimento della domanda impugnatoria in questa sede proposta e, per tale ragione, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio ex artt. 35, comma 1, lett. c ) e 85, comma 9, c.p.a.
4. Risulta documentato agli atti del giudizio che, con decreto -OMISSIS- del 31.7.2017, il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
4.1. Il Collegio ritiene di confermare il predetto provvedimento di ammissione, ricorrendone i presupposti ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e s.m.i.
5. Sussistono, infine, giusti motivi, considerata la definizione in rito, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.