Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. 508 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott.ssa RN RA Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 508 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del Direttore Generale e legale Parte_1
rappresentante pro-tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco Ursini
Appellante
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Daddabbo
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 23.06.2023, dipendente Controparte_1
1
chiedeva che fosse accertato nei confronti della società datrice di lavoro il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi percepiti con carattere di costanza e/o normalità maturati a titolo di: indennità di presenza, ulteriore indennità di presenza, indennità di semaforizzazione, indennità zona tachigrafica, indennità di manovra, diaria e trasferta per servizio fuori residenza, indennità per lavoro notturno, domenicale e festivo,
Parte straordinario, con conseguente condanna di al pagamento delle relative differenze retributive maturate nel periodo da gennaio 2015 al a giugno 2022, quantificate, come da conteggi allegati, in
E.5.469,23, o in quell'altra somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni, vinte le spese di lite, previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi aziendali nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo.
1.2. costituendosi in giudizio il 26.1.2024, in via preliminare eccepiva la prescrizione CP_2
quinquennale del credito retributivo azionato ex adverso e, nel merito, ne contestava la fondatezza attraverso articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso.
1.3. Con sentenza n. 1602/2024 del 18.04.2024 il Tribunale del lavoro di Bari, disattesa l'eccezione di prescrizione estintiva del credito, statuiva quanto segue: all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione della maggiorazione per lavoro straordinario diurno e notturno (festivo o domenicale), nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie e, per l'effetto, condanna la società in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a far data dal gennaio
2015;condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.100,00 oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario>>.
2.1. Avverso detta sentenza, mediante ricorso depositato in data 15.6.2024, ha interposto appello la
Parte società affidando il gravame a plurimi motivi di doglianza di seguito indicati e valutati.
2.2. ha resistito depositando memoria difensiva del 15.04.2025, chiedendo il Controparte_1
rigetto del gravame.
2.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado, in data odierna, all'esito della pubblica udienza, si è svolta la camera di consiglio fra i Magistrati del 2 Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si è proceduto come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 3. L'appello proposto da è affidato a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo la società denuncia l'erronea interpretazione giudiziale dell'art. 7 della
Direttiva CE n. 88/2003 e della giurisprudenza connessa, per avere il Tribunale ritenuto che le indennità percepite dal lavoratore dovessero essere ricomprese nel calcolo della retribuzione feriale;
a tal fine espone che l'art. 7 della menzionata direttiva non influisce sul calcolo della retribuzione, limitandosi a ribadire il diritto alle ferie annuali retribuite secondo le condizioni della legislazione nazionale, ed invoca l'applicazione della nozione di retribuzione c.d. normale di cui alla contrattazione collettiva, secondo cui il lavoratore ha diritto, durante le ferie, alla percezione di una retribuzione che non deve necessariamente coincidere con quanto percepito in busta paga nelle mensilità pregresse.
Infine, evidenzia che nel caso in cui si accedesse alla tesi sostenuta dal lavoratore si determinerebbe un indebito arricchimento in suo favore in danno dell'azienda.
3.2. Con il secondo motivo la società si duole dell'erroneità dell'inclusione giudiziale delle indennità richieste dal ricorrente (ad eccezione delle maggiorazioni per il lavoro straordinario diurno e notturno festivo e domenicale escluse dal primo giudice) nella retribuzione dovuta nel periodo di ferie;
sul punto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, evidenzia che: a)
Cod l'indennità di presenza e l'ulteriore indennità di presenza (secondo l' 21.5.1981 e poi per l' CP_3
del 5.10.1988), essendo espressamente legate alla sola presenza in servizio, non sono intrinsecamente correlate allo status personale o professionale del lavoratore, né tantomeno lo compensa dei “disagi” connessi all'espletamento delle sue mansioni;
b) le indennità di diaria e trasferta hanno natura di rimborso spese e pertanto non possono essere computate nella retribuzione feriale;
c) per le altre indennità possono svolgersi le medesime considerazioni, in quanto anch'esse non rientranti nel concetto di retribuzione ordinaria .
3.3. Con il terzo motivo la società appellante censura la sentenza di primo grado per aver dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione estintiva dei crediti rivendicati, reiterando detta eccezione - ex art. 2948 c.c. - con riferimento a tutti i crediti asseritamente maturati dal ricorrente nel quinquennio antecedente la data di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.
3 4. Il terzo motivo dell'appello, da trattarsi in maniera prioritaria, è infondato, essendo noto l'orientamento di legittimità secondo cui nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla L. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal D. Lgs. n. 23 del 2015) il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi –
l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246/2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda).
Si tratta di un indirizzo ormai consolidato di cui è espressione, da ultimo, Cass. n. 2431/2024, ove si rileva che, per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass., Sez. un., n. 36197/2023).
Né potrebbe obiettarsi che la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione non possa essere assimilata a quella propria del settore privato in ragione del fatto che è un ente a CP_2
totale capitale pubblico il cui socio è il MIT, che peraltro provvede a nominare i componenti del
Consiglio di Amministrazione.
L'argomento non considera che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati.
Già l'art. 4, comma 13, del D. L. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla L. n. 135 del 2012, aveva previsto, con una norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che “le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque
4 la disciplina del codice civile in materia di società di capitali”.
Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal D. Lgs. n. 175 del 2016, che all'art.1, comma 3, ha previsto, con una disposizione di carattere generale, che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato” ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che “salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi” (art. 19, comma 1).
Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art.18 del D.L. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr., ad esempio, Cass.
n. 35421/2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.).
Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel CP_2
corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo.
5. I residui motivi – la cui stretta connessione ne legittima la delibazione congiunta – non possano trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte, che conducono a conclusioni conformi a quelle adottate dal Tribunale, pur con le integrazioni di cui si darà conto in ordine ai criteri di quantificazione.
5.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva
n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che per la durata delle ferie annuali “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso C.G.U.E. 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, Schultz-Hoff e altri).
5 Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13 dicembre 2018, C- Per_1
385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risultino volti a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13 gennaio 2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE [con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993 (cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D. Lgs. n. 66 del 2003)] per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass. n. 13425/2019).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589/2021).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “Europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”, sicché si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – Sezione Personale Navigante Tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del D.
Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretandosi
6 tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantirli condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 20216/2022).
«… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss.gg. della sentenza Corte di Giustizia C- 155/10 del 15 settembre 2011).
Su questa scia Corte di Giustizia 22 maggio 2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha ad esempio statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze
7 e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_2 Persona_3
60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo di diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88 è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13
Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […]
A tale riguardo deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza C.G.U.E. 15 settembre
2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo minimo di ferie annuali sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
5.2. Per tutto quanto sopra esposto va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione 8 da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità di presenza) – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'U.E., le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425/2019 ed ivi la richiamata Cass. n.
22577/2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e, in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 3557/2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione, ovviamente, alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
5.3. Applicando i riferiti principi al caso di specie e passando alla disamina delle censure sollevate dalla società appellante avverso le singole indennità che il Tribunale ha ritenuto che dovessero essere computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie, si rileva:
a. quanto all'indennità di diaria ridotta (prevista dall'art. 21 del CCNL del 23 luglio 1976 in favore del personale di macchina nelle ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio) e all'indennità di trasferta (prevista dall'art. 20 e riguardante, invece, il personale degli impianti fissi), la circostanza che possano rivestire natura indennitaria non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di
<importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni 9 e…correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
In termini v., da ultimo, Cass. n. 14011/2024, che proprio in tema di diaria ridotta ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 e n. 37589/2021).
Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta, evidentemente, la
“normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario), prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore e rimborsate o rimborsabili dalla società appellante, che tra l'altro, come emerge dai prospetti paga in atti, ha erogato come voce distinta quella del buono pasto;
per cui, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di ben non si comprende quali spese sarebbero Pt_2
state in concreto rimborsate con le voci in questione);
b. quanto all' indennità di presenza prevista dagli accordi nazionali del 21 maggio 1981 e dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988, trattasi di indennità riconosciuta – sotto la voce
“miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con l'esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti;
è pertanto del tutto evidente che quest'indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Di conseguenza, non vi è alcun motivo che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore;
c. quanto all' “ulteriore indennità di presenza” (indicata in busta-paga con il codice 225 e corrisposta dall'azienda in maniera continuativa, come può evincersi dalla disamina dei prospetti paga), si tratta di indennità prevista dall'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 e che, nella sostanza, fa parte della retribuzione normale, non essendo in discussione che il lavoratore abbia,
10 durante il periodo in esame, sempre prestato la sua ordinaria attività secondo tali modalità di turno.
5.4. La correlazione con l'esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore sussiste anche in relazione:
all'indennità di manovra di cui all'accordo aziendale dell'11 dicembre 1984, prevista in favore degli operai che “effettuano la manovra o la spinta dei rotabili in riparazione, da corrispondere fino a quando gli impianti non saranno dotati di idonee attrezzature tecniche” (indennità poi estesa al personale di macchina dall'accordo aziendale del 21 luglio 1994);
all'indennità di semaforizzazione di cui all'accordo aziendale del 12 maggio 1965, pag. 2, correlata al disagio conseguente ai nuovi sistemi di segnalamento ferroviario istituiti nel 1965, in favore (e in funzione) delle mansioni di macchina (2% della retribuzione minima) e di scorta (1%) dei treni;
all'indennità di zona tachigrafica di cui all'accordo aziendale del 26 gennaio 2007, prevista in favore dei macchinisti dei depositi di Potenza e di Bari Scalo in relazione alle loro particolari incombenze quali espressamente previste in siffatti accordi.
5.5 Per quanto concerne l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle citate indennità (presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie), è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate dal lavoratore, pari all'incirca, a 700 euro lordi l'anno, nell'ambito del periodo
11 di riferimento oggetto di domanda (dal 2015); il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda di circa 2.000,00 euro, quale si evince delle buste paga in atti, durante il periodo per cui è causa.
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello tra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello tra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In altre parole, risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche l'ulteriore sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto Per_5
49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a
12 titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e la Email_1
giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
5.6 Le spettanze del lavoratore, in base alle suddette sentenze della Corte di Giustizia, sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere ad esempio, quello dell'anno precedente non a caso qui non contestato da parte appellante.
Deve soltanto rammentarsi, così integrandosi la motivazione della pronuncia impugnata con riferimento al numero totale di ferie da considerare, che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie.
Ebbene, il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio
“rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
Tanto basta per soddisfare l'esigenza di chiarezza in ordine alle concrete modalità di calcolo delle indennità per cui è causa, tenuto conto che la pronuncia del Tribunale si è concretizzata in una
13 statuizione dichiarativa e di condanna generica.
6. Sulla scorta di tutte le precedenti argomentazioni l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata, che ha correttamente riconosciuto il diritto del dipendente alla inclusione nella retribuzione corrisposta per i periodi di ferie delle indennità di presenza, ulteriore indennità di presenza, semaforizzazione, zona tachigrafica, manovra, trasferta e diaria, con la precisazione di cui sopra in ordine al limite dei 24 giorni annui e alle modalità di calcolo.
Resta assorbita ogni altra questione.
7. Le spese di questo grado seguono la prevalente soccombenza e vanno quindi poste, considerato Parte l'esito complessivo della controversia, a carico di con distrazione, in favore del difensore antistatario.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (da ultimo, con d.m. n. 147 del
2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n.
4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 15.06.2024 da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 1602/2024 resa dal Tribunale di Bari il 18.04.2024, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna la società appellante al pagamento in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
14 n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo, del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 5.5.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa RN RA
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