Sentenza 25 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/11/2003, n. 17918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17918 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2003 |
Testo completo
ISTRAZICI REPUBBLICA ITALIANA INNOME DEL POPOLO ITALIANO 199 ORIGINALE 1-1 370 REG L. DA 39 IN TE ×17 918 03 ICE E ESEN RTT. 46 IUD G TINE A CORTE SUPI (IS ggetto Kisarcimento SEZIONE TEI A CIVILE del danno Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14699/02 - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.35881 Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Rep. Dott. Michele VARRONE Consigliere Ud.30/10/03 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO VILLA LE QUERCE DI CASSAGO BRIANZA, nella per del legale rappresentante Anna Mapelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ROMANO, difeso dall'avvocato GIOVANNI CERIELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DITTA FI DI RO AE FI;
intimato avversO la sentenza n. 95/02 del Giudice di pace di 2003 LECCO , emessa il 09/02/02, depositata il 12/02/02; 1952 R.G.1330/99; 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/10/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO, confermate dallo stesso in camera di consiglio, che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. RILEVATO che è proposto ricorso per cassazione av- verso la sentenza del giudice di pace di CC reietti- va della domanda del condominio Villa Le querce di Ca- sago Brianza, che aveva chiesto la condanna di LI AE BA al risarcimento dei danni provocati al cancello del passo carrabile condominiale da un auto- carro della ditta del convenuto, che 10 aveva urtato mentre usciva dall'area condominiale, dove stava ese- guendo lavori in appalto;
che con i sei motivi di ricorso ww deducendo viola- il ricorrentezione di legge e vizio di motivazione - si duole che il giudice di pace, una volta accertato che l'urto vi era stato, non ne abbia tratto le neces- sarie conseguenze in ordine alla responsabilità del convenuto, il quale non aveva offerto la prova che l'urto fosse dipeso dal malfunzionamento della cellula fotoelettrica che, a suo dire, aveva consentito la 2 chiusura del cancello mentre l'autocarro attraversava il relativo varco;
RITENUTO che
, non eccedendo il valore della
contro
- versia i due milioni di lire, il giudice di pace ha ne- cessariamente deciso secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. nel testo risultante dalle 21 novembre 1991, modifiche apportate dall'art. 21, 1. n. 374; che si tratta di equità "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle
contro
- versie di minor valore, la quale non presuppone, ma esclude, la preventiva identificazione della norma giu- ridica astrattamente applicabile alla fattispecie;
che secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte (dopo l'arresto di Cass., sez. un., 15 ot- tobre 1999, n. 716), escluso l'error in procedendo, unico limite del giudizio di equità escluso anche quello rappresentato dal rispetto dei principi regola- tori della materia e dei principi generali dell'ordinamento è costituito dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunitario, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede;
3 che la sentenza equitativa del giudice di pace può essere dunque impugnata con ricorso per cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di que- sti limiti, posto che, al di là fuori di tali due ipo- tesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabi- lità a proposito del giudizio equitativo della vio- lazione di una regola (posta dalla legge) che presuppo- ne un giudizio secondo diritto;
che è stato anche chiarito come, per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, il vi- zio di motivazione prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza о di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, tale da precludere l'individuazione della ratio decidendi e da autorizzare la conclusione che la motivazione total- mente difetti;
CONSIDERATO che
le censure di violazione di legge sono dunque inammissibili;
che, invero, nella illustrazione dei motivi il ri- corrente lamenta la violazione del solo art. 2054 c.c.; che, in particolare, il ventilato fraintendimento parte del giudice di pace anche delle norme da "processuali" in materia di prova (quarto motivo) è prospettato in palese riferimento alla inversione dell'onere probatorio stabilita dall'art. 2054, e dun- que da una norma di legge sostanziale, al cui rispetto il giudice di pace non è tenuto nel giudizio emesso se- condo equità; che, dunque, la circostanza che sia stata denuncia- ta violazione e falsa applicazione di norme anche pro- cessuali non integra la prospettazione di un error in procedendo, giacché non si assume che quelle disposi- zioni siano state direttamente violate nel processo (volto alla condanna dei convenuto al risarcimento del danno) in cui è stata emessa la sentenza, ma che il giudice ne abbia erroneamente inteso il significato e la portata ovvero ne abbia pretermesso la esatta consi- derazione ai fini della formazione del proprio convin- cimento sulla fondatezza della pretesa risarcitoria dell'attore, così in definitiva incorrendo in un errore di giudizio;
che palesemente non sussiste il prospettato vizio di motivazione, essendo perfettamente chiara la ratio decidendi equitativa posta a fondamento della decisione e costituita dalla incertezza sulla dinamica dell'incidente in esito all'escussione dei testi Panze- ri, OR, Arena e Rossi;
che il ricorso è, pertanto, manifestamente infonda- 5 to e che, in difetto di esercizio di attività difensiva da parte degli intimati, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese;
VISTO l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 30 ottobre 2003 Il consigliere estensore Il presidente IL CANCELERE C Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 74 25 NOV 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 innocenze Battista 16