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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2024, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Annalisa Falconi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5467/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati presso lo studio dell'avv. CECINELLI ANDREA* che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in PIANEZZA il 07/12/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA (atto n. 50 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...], il [...], e Persona_1 [...]
, nato a [...], il [...], Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 31.05.2021.
Con ricorso depositato il 27/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che la casa coniugale, sita nel Comune di Rivoli (TO), in Via Bioletto n. 16, in comproprietà tra i coniugi, rimane nell'esclusiva disponibilità del IG. ; Pt_2
DISPONE che, considerate le rispettive capacità economiche dei coniugi, il IG. verserà alla Pt_2
IG.ra , quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, non Pt_1 Per_2 economicamente autosufficiente e convivente con la madre, l'assegno mensile di € 200,00 (duecento/00), da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, per mezzo di bonifico bancario su c/c intestato alla IG.ra , a lui ben noto, con decorrenza dalla pronuncia di cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio. Detto importo sarà soggetto al successivo adeguamento automatico annuale secondo le variazioni degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
DISPONE che la IG.ra verserà al IG. , quale contributo al mantenimento del figlio Pt_1 Pt_2
Andrea, maggiorenne, non completamente autosufficiente economicamente, e convivente con il padre, l'assegno mensile di € 100,00 (cento/00), da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, per mezzo di bonifico bancario su c/c intestato al IG. , a lei ben noto, con decorrenza dalla Pt_2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Detto importo sarà soggetto al successivo adeguamento automatico annuale secondo le variazioni degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
DISPONE che le spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Le Parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa regolamentate dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il
Tribunale civile di Torino, che si ritiene qui integralmente riportato;
DÀ ATTO che le parti convengono che l'assegno unico per figli a carico erogato dall' sarà CP_1 percepito integralmente dalla madre;
DÀ ATTO che i IG.ri e dichiarano, a titolo di definizione Parte_1 Parte_2 dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22.11.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Annalisa Falconi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5467/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati presso lo studio dell'avv. CECINELLI ANDREA* che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in PIANEZZA il 07/12/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA (atto n. 50 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...], il [...], e Persona_1 [...]
, nato a [...], il [...], Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 31.05.2021.
Con ricorso depositato il 27/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che la casa coniugale, sita nel Comune di Rivoli (TO), in Via Bioletto n. 16, in comproprietà tra i coniugi, rimane nell'esclusiva disponibilità del IG. ; Pt_2
DISPONE che, considerate le rispettive capacità economiche dei coniugi, il IG. verserà alla Pt_2
IG.ra , quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, non Pt_1 Per_2 economicamente autosufficiente e convivente con la madre, l'assegno mensile di € 200,00 (duecento/00), da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, per mezzo di bonifico bancario su c/c intestato alla IG.ra , a lui ben noto, con decorrenza dalla pronuncia di cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio. Detto importo sarà soggetto al successivo adeguamento automatico annuale secondo le variazioni degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
DISPONE che la IG.ra verserà al IG. , quale contributo al mantenimento del figlio Pt_1 Pt_2
Andrea, maggiorenne, non completamente autosufficiente economicamente, e convivente con il padre, l'assegno mensile di € 100,00 (cento/00), da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, per mezzo di bonifico bancario su c/c intestato al IG. , a lei ben noto, con decorrenza dalla Pt_2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Detto importo sarà soggetto al successivo adeguamento automatico annuale secondo le variazioni degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
DISPONE che le spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Le Parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa regolamentate dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il
Tribunale civile di Torino, che si ritiene qui integralmente riportato;
DÀ ATTO che le parti convengono che l'assegno unico per figli a carico erogato dall' sarà CP_1 percepito integralmente dalla madre;
DÀ ATTO che i IG.ri e dichiarano, a titolo di definizione Parte_1 Parte_2 dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22.11.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.