Art. 6. (Misura dei contributi)
Il contributo per la erogazione delle pensioni di cui all'art. 2, fissato nella misura del 3 per cento a carico del proponente e del 3 per cento a carico dell'agente e del rappresentante di commercio, si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale di lire 9.000.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attivita' per un solo preponente e di lire 7.500.000 per ciascun preponente in ogni altro caso. Il contributo non puo' comunque essere inferiore alle lire 60.000 annue per ciascun preponente nel primo caso ed alle lire 36.000 annue per ciascun preponente nel secondo caso. ((1))
In caso di rapporti di agenzia con agenti o rappresentanti di commercio che svolgono la loro attivita' in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilita' illimitata di uno o piu' soci, il contributo di cui al comma precedente, ripartito in parti uguali, salvo diversa ripartizione proposta e documentata dagli agenti e dai rappresentanti di commercio all'atto del versamento dei contributi, e' dovuto per ciascuno degli agenti o dei rappresentanti di commercio illimitatamente responsabile; il contributo minimo e' ridotto alla meta' per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili nel caso in cui questi siano due o piu'.
Il preponente che si avvalga di agenti o di rappresentanti di commercio che svolgono la loro attivita' in forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata, e' tenuto al
pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo pari al 2 per
cento di tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia.
Tale contributo e' destinato al Fondo di assistenza sociale
dell'ENASARCO.
Le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 31 marzo 1983, n.277 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'aliquota contributiva e i massimali annui di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 , a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono cosi' variati:
a) aliquota contributiva: 5% a carico del proponente e 5% a carico dell'agente o rappresentante di commercio;
b) massimali annui di contribuzione: L. 24.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attivita' per un solo preponente e L. 10.000.000 per ciascun
preponente in ogni altro caso."
Il contributo per la erogazione delle pensioni di cui all'art. 2, fissato nella misura del 3 per cento a carico del proponente e del 3 per cento a carico dell'agente e del rappresentante di commercio, si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale di lire 9.000.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attivita' per un solo preponente e di lire 7.500.000 per ciascun preponente in ogni altro caso. Il contributo non puo' comunque essere inferiore alle lire 60.000 annue per ciascun preponente nel primo caso ed alle lire 36.000 annue per ciascun preponente nel secondo caso. ((1))
In caso di rapporti di agenzia con agenti o rappresentanti di commercio che svolgono la loro attivita' in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilita' illimitata di uno o piu' soci, il contributo di cui al comma precedente, ripartito in parti uguali, salvo diversa ripartizione proposta e documentata dagli agenti e dai rappresentanti di commercio all'atto del versamento dei contributi, e' dovuto per ciascuno degli agenti o dei rappresentanti di commercio illimitatamente responsabile; il contributo minimo e' ridotto alla meta' per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili nel caso in cui questi siano due o piu'.
Il preponente che si avvalga di agenti o di rappresentanti di commercio che svolgono la loro attivita' in forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata, e' tenuto al
pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo pari al 2 per
cento di tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia.
Tale contributo e' destinato al Fondo di assistenza sociale
dell'ENASARCO.
Le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 31 marzo 1983, n.277 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'aliquota contributiva e i massimali annui di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 , a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono cosi' variati:
a) aliquota contributiva: 5% a carico del proponente e 5% a carico dell'agente o rappresentante di commercio;
b) massimali annui di contribuzione: L. 24.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attivita' per un solo preponente e L. 10.000.000 per ciascun
preponente in ogni altro caso."