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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/06/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2538/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2538/2024 tra Parte_1
OPPONENTE intimato e
CP_1
OPPOSTO intimante
Oggi 20 giugno 2025 ad ore 13,00, innanzi al dott. Andrea Mattielli, sono comparsi:
Per l'avv. BURZAGLI ANDREA Parte_1
Per 'avv. SANZO' MARZIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Parte opponente conclude come da memoria conclusionale Parte opposta conclude come da memoria integrativa
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare. Le parti autorizzano il Giudice alla lettura del dispositivo in loro assenza
Il Giudice
dott. Andrea Mattielli
pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Oggi, 20 giugno 2025, il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Andrea Mattielli uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:00 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2538/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BURZAGLI ANDREA, Parte_1 C.F._1 iciliat 52025 MONTEVARCHI presso il difensore avv. BURZAGLI ANDREA
RICORRENTE/OPPONENTE intimato contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANZO' MARZIA, CP_1 C.F._2
o in I so il difensore avv. SANZO' MARZIA
CONVENUTO/OPPOSTO intimante
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da proprie memorie integrative opponente: conclude per il respingimento, o mancato accoglimento, della risoluzione del contratto per morosità e per la condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali se non anche del danno per responsabilità aggravata opposta: sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità. In caso di opposizione chiede emettersi ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio. con riserva di agire separatamente per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig in persona del suo amministratore di CP_1 sostegno, intimava sfratto à al signor ssumendo di essere proprietario iure Parte_1 successionis (della madre di un im AR (AR) Via Palloni n. 5/D, CP_2 concesso in locazione ad o al convenuto;
che il nuovo amministratore di sostegno aveva constatato che non erano stati pagati i canoni di locazione per 23 mensilità dell'importo di euro 6.900,00.
Si costituiva in giudizio il signor con opposizione di aver corrisposto le prime Parte_1
18 mensilità con relative ricevut o rilasciate dalla con la quale aveva stipulato CP_2
pagina 2 il contratto di locazione e di vantare un credito nei confronti della defunta per mancati pagamenti parziali della retribuzione legata al contratto di lavoro ove il medesimo era suo collaboratore domestico relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, per un totale di euro 3.090,27. Ritenendo, pertanto, che l'insoluto del rapporto locativo fosse di solo 6 mensilità (1.800,00 euro) si opponeva alla convalida di sfratto, e chiedeva, previo mutamento di rito che il giudice riconoscesse il suo credito da lavoro ed in riconvenzionale, operata la compensazione, richiedeva l'importo di euro 1.290,27 ( 3.090,27 – 1.800,00)
L'intimante contestava che le ricevute fossero illeggibili, che le stesse fossero prive di bollo e depositate in copia e non in originale ed insisteva per la convalida
L'intimante provvedeva banco iudicis al pagamento delle 6 mensilità residue ed il GI rigettava la richiesta di ordinanza di rilascio disponendo il mutamento del rito
Senza esito la fase di mediazione, il GI assegnava alle parti termine per memorie integrative ed alla successiva udienza in assenza di istanze istruttorie rinviava in data odierna per la discussione
Motivi della decisione
La domanda di risoluzione contrattuale per morosità del contratto di locazione va rigettata
Le parti danno atto che il conduttore è attualmente regolare nei pagamenti e lo stesso ha provveduto al pagamento banco iudicis della differenza tra la morosità contestata ed i presunti pagamenti
Ove si accerti che questi sono stati effettivamente effettuati, non sussisterebbe morosità del conduttore
L'opponente ha inteso dimostrare l'intervenuto saldo di parte delle mensilità contestate tramite la produzione di ricevute firmate dalla locataria
L'opposta ha eccepito rispetto a tale produzione che le ricevute fossero illeggibili, che fossero solo
“copie” e prive di bollo
Le eccezioni non appaiono fondate.
Le ricevute (illeggibili nel deposito iniziale in pct) sono state esibite in originale e appaiono ben evidenti gli elementi fondamentali, firma e data. Vero è che trattasi della “copia” di matrice a ricalco e non del foglietto principale, ma va anche considerato come il documento sia stato formato da due soggetti, la locatrice (anziana) ed il conduttore (straniero), con scarse cognizioni tecniche e tanto meno giuridiche.
L'assenza del bollo può eventualmente avere conseguenze di carattere fiscale, ma non inficia la valenza di prova documentale del passaggio di denaro, soprattutto in assenza di qualunque contestazione sulla titolarità della firma di quietanza
Anche la sanatoria avvenuta in udienza della quota residua non appare potersi considerare come inadempimento grave da comportare la risoluzione del contratto in ragione della natura abitativa della locazione, come previsto dall'art 55 L 392/78 che tutela il conduttore in caso di pagamento intervenuto nel corso della fase monitoria
Accertato quindi che il pagamento di alcune mensilità appare confermato dalle ricevute depositate, accertato che il conduttore ha sanato banco iudicis la morosità residua accertato che il conduttore sta onorando con regolarità il canone, la domanda di risoluzione per morosità va respinta
Quanto alle spese di lite, va detto che non sussistono elementi per una condanna dell'intimante per lite temeraria (trattasi infatti di documenti probabilmente detenuti dal vecchio amministratore di sostegno, sostituito dal Tribunale), inoltre considerato da un lato che la effettiva sussistenza della morosità al momento della citazione (se pure di importo più contenuto) e dall'altro la soccombenza dell'intimante nella fase di merito dell'opposizione, si ritiene equo disporne la compensazione integrale pagina 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge la richiesta di risoluzione del contratto di locazione tra le parti per morosità del conduttore compensa le spese di lite
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Arezzo, 20 giugno 2025
Il GOP dott. Andrea Mattielli
pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2538/2024 tra Parte_1
OPPONENTE intimato e
CP_1
OPPOSTO intimante
Oggi 20 giugno 2025 ad ore 13,00, innanzi al dott. Andrea Mattielli, sono comparsi:
Per l'avv. BURZAGLI ANDREA Parte_1
Per 'avv. SANZO' MARZIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Parte opponente conclude come da memoria conclusionale Parte opposta conclude come da memoria integrativa
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare. Le parti autorizzano il Giudice alla lettura del dispositivo in loro assenza
Il Giudice
dott. Andrea Mattielli
pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Oggi, 20 giugno 2025, il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Andrea Mattielli uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:00 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2538/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BURZAGLI ANDREA, Parte_1 C.F._1 iciliat 52025 MONTEVARCHI presso il difensore avv. BURZAGLI ANDREA
RICORRENTE/OPPONENTE intimato contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANZO' MARZIA, CP_1 C.F._2
o in I so il difensore avv. SANZO' MARZIA
CONVENUTO/OPPOSTO intimante
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da proprie memorie integrative opponente: conclude per il respingimento, o mancato accoglimento, della risoluzione del contratto per morosità e per la condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali se non anche del danno per responsabilità aggravata opposta: sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità. In caso di opposizione chiede emettersi ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio. con riserva di agire separatamente per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig in persona del suo amministratore di CP_1 sostegno, intimava sfratto à al signor ssumendo di essere proprietario iure Parte_1 successionis (della madre di un im AR (AR) Via Palloni n. 5/D, CP_2 concesso in locazione ad o al convenuto;
che il nuovo amministratore di sostegno aveva constatato che non erano stati pagati i canoni di locazione per 23 mensilità dell'importo di euro 6.900,00.
Si costituiva in giudizio il signor con opposizione di aver corrisposto le prime Parte_1
18 mensilità con relative ricevut o rilasciate dalla con la quale aveva stipulato CP_2
pagina 2 il contratto di locazione e di vantare un credito nei confronti della defunta per mancati pagamenti parziali della retribuzione legata al contratto di lavoro ove il medesimo era suo collaboratore domestico relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, per un totale di euro 3.090,27. Ritenendo, pertanto, che l'insoluto del rapporto locativo fosse di solo 6 mensilità (1.800,00 euro) si opponeva alla convalida di sfratto, e chiedeva, previo mutamento di rito che il giudice riconoscesse il suo credito da lavoro ed in riconvenzionale, operata la compensazione, richiedeva l'importo di euro 1.290,27 ( 3.090,27 – 1.800,00)
L'intimante contestava che le ricevute fossero illeggibili, che le stesse fossero prive di bollo e depositate in copia e non in originale ed insisteva per la convalida
L'intimante provvedeva banco iudicis al pagamento delle 6 mensilità residue ed il GI rigettava la richiesta di ordinanza di rilascio disponendo il mutamento del rito
Senza esito la fase di mediazione, il GI assegnava alle parti termine per memorie integrative ed alla successiva udienza in assenza di istanze istruttorie rinviava in data odierna per la discussione
Motivi della decisione
La domanda di risoluzione contrattuale per morosità del contratto di locazione va rigettata
Le parti danno atto che il conduttore è attualmente regolare nei pagamenti e lo stesso ha provveduto al pagamento banco iudicis della differenza tra la morosità contestata ed i presunti pagamenti
Ove si accerti che questi sono stati effettivamente effettuati, non sussisterebbe morosità del conduttore
L'opponente ha inteso dimostrare l'intervenuto saldo di parte delle mensilità contestate tramite la produzione di ricevute firmate dalla locataria
L'opposta ha eccepito rispetto a tale produzione che le ricevute fossero illeggibili, che fossero solo
“copie” e prive di bollo
Le eccezioni non appaiono fondate.
Le ricevute (illeggibili nel deposito iniziale in pct) sono state esibite in originale e appaiono ben evidenti gli elementi fondamentali, firma e data. Vero è che trattasi della “copia” di matrice a ricalco e non del foglietto principale, ma va anche considerato come il documento sia stato formato da due soggetti, la locatrice (anziana) ed il conduttore (straniero), con scarse cognizioni tecniche e tanto meno giuridiche.
L'assenza del bollo può eventualmente avere conseguenze di carattere fiscale, ma non inficia la valenza di prova documentale del passaggio di denaro, soprattutto in assenza di qualunque contestazione sulla titolarità della firma di quietanza
Anche la sanatoria avvenuta in udienza della quota residua non appare potersi considerare come inadempimento grave da comportare la risoluzione del contratto in ragione della natura abitativa della locazione, come previsto dall'art 55 L 392/78 che tutela il conduttore in caso di pagamento intervenuto nel corso della fase monitoria
Accertato quindi che il pagamento di alcune mensilità appare confermato dalle ricevute depositate, accertato che il conduttore ha sanato banco iudicis la morosità residua accertato che il conduttore sta onorando con regolarità il canone, la domanda di risoluzione per morosità va respinta
Quanto alle spese di lite, va detto che non sussistono elementi per una condanna dell'intimante per lite temeraria (trattasi infatti di documenti probabilmente detenuti dal vecchio amministratore di sostegno, sostituito dal Tribunale), inoltre considerato da un lato che la effettiva sussistenza della morosità al momento della citazione (se pure di importo più contenuto) e dall'altro la soccombenza dell'intimante nella fase di merito dell'opposizione, si ritiene equo disporne la compensazione integrale pagina 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge la richiesta di risoluzione del contratto di locazione tra le parti per morosità del conduttore compensa le spese di lite
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Arezzo, 20 giugno 2025
Il GOP dott. Andrea Mattielli
pagina 4