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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/06/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3618/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 3618/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Carillo, presso il cui studio in San Parte_1
Giuseppe Vesuviano (Na) alla via Salvati, n.57/3 è elettivamente domiciliata
-appellante
contro in qualità di Impresa designata alla gestione del Controparte_1
FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Lorenza
Mazzeo, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Napoli alla Piazza G. Matteotti n. 7
- appellata
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
-appellata contumace
e
CP_3
-appellata contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 20 febbraio 2025.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 329/2017, Parte_1
depositata in data 21/11/2017, con la quale il giudice di pace di Ottaviano, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall' odierna appellante, ha dichiarato la corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro verificatosi in San Giuseppe Vesuviano alla via
Ammendola in data 17 marzo 2013, allorquando l'autovettura Lancia Y tg. DH420TY di proprietà di rimaneva coinvolta in uno scontro con il veicolo Audi A4 SW tg AM717LN di CP_3
proprietà di;
per l' effetto, il giudice di pace dimidiava il risarcimento richiesto dalla Parte_1
appellante per i danni alla vettura condannando la stessa, al contempo, al risarcimento (ridotto in pari misura, al 50%) dei danni riportati dalla vettura antagonista, compensando le spese di lite.
L'appellante ha censurato l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, concludendo per la riforma della sentenza di primo grado previo riconoscimento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Lancia Y tg. DH420TY di proprietà di CP_3
e, per l' effetto, per l' accoglimento integrale della domanda riconvenzionale proposta in primo
[...]
grado e per il rigetto della domanda principale proposta dalla , con vittoria delle spese del CP_3
doppio grado di giudizio.
Si è costituita la compagnia , nella qualità di impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito,
l'infondatezza, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica della citazione in appello,
e e pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. CP_3 CP_2
pagina 2 di 7 La causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'
udienza del 20.2.2025.
In via del tutto preliminare va sottolineato che su tutto ciò che non ha formato oggetto di appello né di riproposizione (art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (artt. 329
e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via preliminare occorre disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla appellata compagnia, atteso che appaiono rispettati i dettami di legge in ordine alla specificità del motivo di impugnazione proposto ed in merito alla corretta individuazione del capo della sentenza impugnato e della parte da censurare, avendo parte appellante esplicitato con sufficiente determinatezza i profili di censura in ordine alla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di pace;
sotto tale profilo, l'appello appare dunque ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, apparendo condivisibili le motivazioni che hanno condotto il giudice di pace a ritenere non superata la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli nella produzione del sinistro ex art. 2054, 2° comma c.c.
Occorre in primo luogo rilevare che risulta pacifico tra le parti il verificarsi del sinistro per cui è causa,
risultando invece controversa la dinamica dell'incidente.
Ed invero, dalla valutazione delle risultanze dell'istruttoria espletata deve concludersi per la sussistenza del concorso di colpa dei conducenti nella produzione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2054, 2°
comma c.c., a mente del quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che
ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”,
non avendo l'attore fornito la prova idonea a vincere tale presunzione di corresponsabilità.
pagina 3 di 7 Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (Cass. n.
21056/2004; Cass. n. 20814/2004; Cass. n. 15847/2000).
È evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (Cass. n.
13271/2016; Cass. n. 9241/2016).
In definitiva, la circostanza che un soggetto abbia determinato con la sua condotta il sinistro non dispensa, ad avviso della costante giurisprudenza, il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 14628/2004; Cass. n.
477/2003).
Orbene, nella presente fattispecie si deve dare atto che dalle risultanze dell'istruttoria espletata
(escussione di un teste di parte attrice ed uno di parte convenuta e ctu) non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata tale presunzione di corresponsabilità.
Ed infatti il teste di parte attrice, (escussa all' udienza del 11/05/2015), a bordo della Testimone_1
Lancia Y della al momento dello scontro, riferiva che il sinistro si verificava per esclusiva CP_3
pagina 4 di 7 responsabilità del conducente dell'autovettura Audi A4 SW tg AM717LN di proprietà di Parte_1
il quale “per evitare delle auto che erano ferme in sosta sul suo lato destro ha invaso la carreggiata
percorsa dalla Lancia Y e ci ha investiti. Preciso che l'Audi A4SW ha urtato con la sua parte anteriore
sinistra la fiancata laterale sinistra della Lancia Y condotta da mio nipote […]. Preciso che mio nipote
tentò di evitare l'urto sterzando versa la propria destra […], aggiungendo che il Controparte_4
conducente “si è verificato nella corsia di marcia percorsa dalla Lancia Y” e che il conducente della
Audi “correva non poco, mentre la Lancia Y procedeva a moderata velocità e tenendo la destra”; di contro, il teste di parte convenuta, (escusso all'udienza del 13/07/2016), ha riferito che Testimone_2
la sorella “si fermava per consentire ad un'autovettura ferma sul margine destro della Parte_1
strada di immettersi nel flusso della circolazione. In tale circostanza sopraggiungeva dalla direzione di
marcia opposta una Lancia Y di color argento, condotta da un ragazzo, il quale, a velocità sostenuta,
dapprima urtava col suo specchietto laterale sinistro contro lo specchietto laterale sinistro dell'Audi
A4 e, successivamente, portandosi verso la propria sinistra, urtava con la propria fiancata sinistra
contro la fiancata posteriore sinistra dell'AudiA4 “.
Ebbene, occorre dare atto del palese contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi, i quali hanno riferito dinamiche totalmente contrastanti;
non vi sono, peraltro, agli atti ulteriori riscontri probatori, dai quali poter desumere quale delle due dinamiche narrate sia maggiormente verosimile, non essendo, peraltro,
intervenute autorità e non essendovi in atti alcun rapporto.
Devono, peraltro, richiamarsi le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico in primo grado il quale, chiamato a ricostruire la dinamica del sinistro, ha dato atto che “ […] non vi ombra di dubbio
che l'impatto iniziale è avvenuto tra i due specchietti retrovisori sinistri dei veicoli […] e
immediatamente dopo tra le due fiancate dei veicoli […],” precisando che “ nessuna delle due
dinamiche raccontate, secondo la propria specificità, risulta coerente con i rispettivi danni lamentati.
In particolare per quanto riguarda la parte attrice, i danni non possono essere una conseguenza
pagina 5 di 7 dell'urto con la parte anteriore sinistra del veicolo convenuto;
per quanto riguarda la parte convenuta
in riconvenzionale, dagli atti di causa emerge chiaramente che il veicolo convenuto non era accostato
al margine destro della carreggiata e, inoltre, a parere dello scrivente i danni non sono compatibili
con la condizione del veicolo fermo”; le risultanze degli accertamenti tecnici espletati, pertanto,
sconfessano apertamente la dinamica prospettata dalla odierna appellante, la quale riferisce che la propria vettura si trovava ferma al momento dell' impatto.
Da tanto consegue, pertanto, che gli elementi probatori forniti dall'odierna appellante nel primo grado di giudizio non erano assolutamente idonei a superare la presunzione di corresponsabilità di cui all' art. 2054, 2° comma c.c., con la conseguenza che l'appello va rigettato, anche con riferimento al capo relativo alle spese di lite, che sono state compensate facendo corretta applicazione del principio di soccombenza reciproca (tenuto conto dell'accoglimento in misura pari al 50% della domanda principale e di quella riconvenzionale, in ragione dell' accertato concorso di responsabilità).
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nelle motivazioni esposte.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'unica parte appellata costituita, come in dispositivo, tenuto conto del valore Controparte_1
della controversia e della attività difensiva in concreto svolta, con la applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147 del 2022 per la bassa complessità.
Nulla per le spese nei rapporti processuali con le appellate vittoriose contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del giudizio di Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 7 appello, che liquida ex D.M. 55/2014 in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nulla per le spese nel rapporto processuale con gli appellati contumaci e CP_3 CP_2
[...]
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 3618/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Carillo, presso il cui studio in San Parte_1
Giuseppe Vesuviano (Na) alla via Salvati, n.57/3 è elettivamente domiciliata
-appellante
contro in qualità di Impresa designata alla gestione del Controparte_1
FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Lorenza
Mazzeo, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Napoli alla Piazza G. Matteotti n. 7
- appellata
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
-appellata contumace
e
CP_3
-appellata contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 20 febbraio 2025.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 329/2017, Parte_1
depositata in data 21/11/2017, con la quale il giudice di pace di Ottaviano, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall' odierna appellante, ha dichiarato la corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro verificatosi in San Giuseppe Vesuviano alla via
Ammendola in data 17 marzo 2013, allorquando l'autovettura Lancia Y tg. DH420TY di proprietà di rimaneva coinvolta in uno scontro con il veicolo Audi A4 SW tg AM717LN di CP_3
proprietà di;
per l' effetto, il giudice di pace dimidiava il risarcimento richiesto dalla Parte_1
appellante per i danni alla vettura condannando la stessa, al contempo, al risarcimento (ridotto in pari misura, al 50%) dei danni riportati dalla vettura antagonista, compensando le spese di lite.
L'appellante ha censurato l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, concludendo per la riforma della sentenza di primo grado previo riconoscimento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Lancia Y tg. DH420TY di proprietà di CP_3
e, per l' effetto, per l' accoglimento integrale della domanda riconvenzionale proposta in primo
[...]
grado e per il rigetto della domanda principale proposta dalla , con vittoria delle spese del CP_3
doppio grado di giudizio.
Si è costituita la compagnia , nella qualità di impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito,
l'infondatezza, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica della citazione in appello,
e e pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. CP_3 CP_2
pagina 2 di 7 La causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'
udienza del 20.2.2025.
In via del tutto preliminare va sottolineato che su tutto ciò che non ha formato oggetto di appello né di riproposizione (art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (artt. 329
e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via preliminare occorre disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla appellata compagnia, atteso che appaiono rispettati i dettami di legge in ordine alla specificità del motivo di impugnazione proposto ed in merito alla corretta individuazione del capo della sentenza impugnato e della parte da censurare, avendo parte appellante esplicitato con sufficiente determinatezza i profili di censura in ordine alla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di pace;
sotto tale profilo, l'appello appare dunque ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, apparendo condivisibili le motivazioni che hanno condotto il giudice di pace a ritenere non superata la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli nella produzione del sinistro ex art. 2054, 2° comma c.c.
Occorre in primo luogo rilevare che risulta pacifico tra le parti il verificarsi del sinistro per cui è causa,
risultando invece controversa la dinamica dell'incidente.
Ed invero, dalla valutazione delle risultanze dell'istruttoria espletata deve concludersi per la sussistenza del concorso di colpa dei conducenti nella produzione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2054, 2°
comma c.c., a mente del quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che
ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”,
non avendo l'attore fornito la prova idonea a vincere tale presunzione di corresponsabilità.
pagina 3 di 7 Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (Cass. n.
21056/2004; Cass. n. 20814/2004; Cass. n. 15847/2000).
È evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (Cass. n.
13271/2016; Cass. n. 9241/2016).
In definitiva, la circostanza che un soggetto abbia determinato con la sua condotta il sinistro non dispensa, ad avviso della costante giurisprudenza, il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 14628/2004; Cass. n.
477/2003).
Orbene, nella presente fattispecie si deve dare atto che dalle risultanze dell'istruttoria espletata
(escussione di un teste di parte attrice ed uno di parte convenuta e ctu) non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata tale presunzione di corresponsabilità.
Ed infatti il teste di parte attrice, (escussa all' udienza del 11/05/2015), a bordo della Testimone_1
Lancia Y della al momento dello scontro, riferiva che il sinistro si verificava per esclusiva CP_3
pagina 4 di 7 responsabilità del conducente dell'autovettura Audi A4 SW tg AM717LN di proprietà di Parte_1
il quale “per evitare delle auto che erano ferme in sosta sul suo lato destro ha invaso la carreggiata
percorsa dalla Lancia Y e ci ha investiti. Preciso che l'Audi A4SW ha urtato con la sua parte anteriore
sinistra la fiancata laterale sinistra della Lancia Y condotta da mio nipote […]. Preciso che mio nipote
tentò di evitare l'urto sterzando versa la propria destra […], aggiungendo che il Controparte_4
conducente “si è verificato nella corsia di marcia percorsa dalla Lancia Y” e che il conducente della
Audi “correva non poco, mentre la Lancia Y procedeva a moderata velocità e tenendo la destra”; di contro, il teste di parte convenuta, (escusso all'udienza del 13/07/2016), ha riferito che Testimone_2
la sorella “si fermava per consentire ad un'autovettura ferma sul margine destro della Parte_1
strada di immettersi nel flusso della circolazione. In tale circostanza sopraggiungeva dalla direzione di
marcia opposta una Lancia Y di color argento, condotta da un ragazzo, il quale, a velocità sostenuta,
dapprima urtava col suo specchietto laterale sinistro contro lo specchietto laterale sinistro dell'Audi
A4 e, successivamente, portandosi verso la propria sinistra, urtava con la propria fiancata sinistra
contro la fiancata posteriore sinistra dell'AudiA4 “.
Ebbene, occorre dare atto del palese contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi, i quali hanno riferito dinamiche totalmente contrastanti;
non vi sono, peraltro, agli atti ulteriori riscontri probatori, dai quali poter desumere quale delle due dinamiche narrate sia maggiormente verosimile, non essendo, peraltro,
intervenute autorità e non essendovi in atti alcun rapporto.
Devono, peraltro, richiamarsi le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico in primo grado il quale, chiamato a ricostruire la dinamica del sinistro, ha dato atto che “ […] non vi ombra di dubbio
che l'impatto iniziale è avvenuto tra i due specchietti retrovisori sinistri dei veicoli […] e
immediatamente dopo tra le due fiancate dei veicoli […],” precisando che “ nessuna delle due
dinamiche raccontate, secondo la propria specificità, risulta coerente con i rispettivi danni lamentati.
In particolare per quanto riguarda la parte attrice, i danni non possono essere una conseguenza
pagina 5 di 7 dell'urto con la parte anteriore sinistra del veicolo convenuto;
per quanto riguarda la parte convenuta
in riconvenzionale, dagli atti di causa emerge chiaramente che il veicolo convenuto non era accostato
al margine destro della carreggiata e, inoltre, a parere dello scrivente i danni non sono compatibili
con la condizione del veicolo fermo”; le risultanze degli accertamenti tecnici espletati, pertanto,
sconfessano apertamente la dinamica prospettata dalla odierna appellante, la quale riferisce che la propria vettura si trovava ferma al momento dell' impatto.
Da tanto consegue, pertanto, che gli elementi probatori forniti dall'odierna appellante nel primo grado di giudizio non erano assolutamente idonei a superare la presunzione di corresponsabilità di cui all' art. 2054, 2° comma c.c., con la conseguenza che l'appello va rigettato, anche con riferimento al capo relativo alle spese di lite, che sono state compensate facendo corretta applicazione del principio di soccombenza reciproca (tenuto conto dell'accoglimento in misura pari al 50% della domanda principale e di quella riconvenzionale, in ragione dell' accertato concorso di responsabilità).
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nelle motivazioni esposte.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'unica parte appellata costituita, come in dispositivo, tenuto conto del valore Controparte_1
della controversia e della attività difensiva in concreto svolta, con la applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147 del 2022 per la bassa complessità.
Nulla per le spese nei rapporti processuali con le appellate vittoriose contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del giudizio di Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 7 appello, che liquida ex D.M. 55/2014 in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nulla per le spese nel rapporto processuale con gli appellati contumaci e CP_3 CP_2
[...]
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 7 di 7