TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12771 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62880/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 62880/2021 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ARLEO NICOLA LUIGI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ARLEO NICOLA LUIGI
ATTORE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 Pt_1
Berneri int. 1, pal. 69
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato dalla L. n. 69 del
2009.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni della parte attrice;
richiamate le conclusioni cui è giunta la consulenza tecnica di Ufficio;
considerato che
il presente giudizio è stato introdotto al fine di ottenere la restituzione dell'importo di cui il convenuto, nella qualità di amministratore, ha ricevuto a titolo di versamento da parte dei condomini e di cui non ha effettuato l'uso prescritto secondo il proprio mandato di amministratore.
Le conclusioni della CTU non sono dubbie e si presentano aderenti al quesito ricevuto per l'adempimento del quale è stata affrontata una revisione contabile dei conti esistenti in capo al attore negli anni in cui il convenuto ha Parte_1 svolto il suo incarico.
La consulenza tecnica ha dato riscontro per ogni voce contestata anche della ragione per la quale la gestione della contabilità del ad opera del Parte_1 convenuto deve ritenersi affetta 'da difformità'; invero, emerge in modo chiaro come la somma individuata come oggetto della domanda di restituzione sia il frutto di una elaborazione dei dati contabili esposti dal convenuto con i titoli dai quali detti dati dovrebbero corrispondere.
Si richiama per brevità l'intera consulenza tecnica con le conclusioni cui è giunta, atteso che la stessa è corredata delle osservazioni e delle risposte alle osservazioni del consulente della parte attrice, sicchè in considerazione di tali elementi l'elaborato peritale può ritenersi imparziale ed oggettivo.
Inoltre, il convenuto non ha offerto elementi di contrasto alla domanda restitutoria – per gestione della contabilità del in modo irregolare Parte_1 tanto da non potersi ricostruire agevolmente con linearità e semplicità né 'in modo immediato' (si cfr. art. 1130 bis CC), preferendo rimanere nella situazione processuale della mancata costituzione / comparizione nel processo.
pagina 2 di 5 Posto ciò, osservandosi ancora che il conto condominiale, pur mostrandosi 'in avanzo di cassa' si mostra di dubbia corrispondenza formale potendo essere una posta attiva del 'non reale' e dunque fittizia, la domanda in ordine Parte_1 alla restituzione della somma merita accoglimento nei limiti indicati dalle conclusioni del CTU.
L'azione di restituzione, infatti, esperita nel presente giudizio, infatti, è l'azione con la quale chi ha ricevuto somme di denaro per un determinato fine – in ragione del proprio ufficio – deve destinarle se 'il fine' per il quale ha ricevuto legittimo possesso non è stato rispettato ed il denaro, che nel caso si verta in materia del Condominio l'amministratore riceve ex artt. 1705 CC e ss appartiene ai singoli condomini, non passa in proprietà del ricevente, ma quest'ultimo ha l'obbligo di destinarli ai fini di utilità comune del , come il pagamento Parte_1 dei fornitori delle utenze e della remunerazione stabilita al momento dell'accettazione dell'incarico.
Al di fuori di tali circostanze, o al di fuori dei casi in cui l'assemblea ha provveduto a deliberare, gli incassi dei proventi devono trovare giustificazione causale rigorosa ed in ogni caso a tale utilità adempiono i bilanci preventivi / consuntivi che vengono redatti in modo da essere facilmente intellegibile l'andamento delle entrate e delle uscite.
Posto ciò, nel caso che ci occupa, all'esito, soprattutto, della disposta integrazione tecnica, dovendosi precisamente dare conto della condotta di mala gestio e del limite costituito dalla domanda attorea, domanda che ha scisso la voce risarcitoria da quella restitutoria e conseguentemente va ridimensionata.
Non può non tenersi in debito conto, che come detto più sopra, la parte convenuta ha omesso di produrre elementi di contrasto della domanda, e che vi sono voci di spesa che non rinvengono giustificazioni di riscontro e ciò nonostante la cassa del non presenti un ammanco. Parte_1
Dal momento che il compito dell'amministratore è di redigere un bilancio condominiale che sia redatto in modo chiaro e semplice (analogamente a quanto avviene nei bilanci della società), anche l'inadempimento alla tenuta della pagina 3 di 5 contabilità che poi non può essere ricostruita è senz'altro valutabile ai fini ma solo laddove da ciò sia scaturito un evidente danno di natura patrimoniale da valutarsi in termini di ricorrenza del nesso di causalità.
L'evidenza probatoria agli atti del giudizio ha condotto a valutare che l'ammontare dell'importo privo di riscontro è indicato in € 7.581,83 e deve essere certamente oggetto di restituzione da parte del convenuto;
mentre l'importo a titolo di risarcimento, richiesto nell'atto introduttivo non ha trovato dimostrazione in termini di nesso di causalità tra la condotta dell'amministratore – per quanto negligente ed il danno corrispondente;
come invece tale danno conseguente ad una condotta negligente ed inopportuna è ravvisabile laddove siano state percepite versate da parte dei condomini somme 'senza che di esse sia stata data giustificazione da parte dell'amministratore'.
A tal fine va riconosciuto a carico del convenuto, in ragione della soccombenza,
l'importo che il ha versato per affrontare, in via stragiudiziale, le Parte_1 operazioni di revisioni contabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie in parte qua la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto, alla restituzione in favore dell'attore, Controparte_1
alla somma di € 7.581,83 a titolo di Parte_2 somme percette ed indebitamente trattenute ed € 1.305,93 a titolo di esborsi affrontati dal oltre Controparte_2 interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) Condanna altresì la parte convenuta, , a rimborsare alla Controparte_1 parte attrice, il , le spese di lite, che Parte_2 si liquidano in € 600,00 per spese, incluso contributo unificato, ed €
3.200,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
3) Spese di CTU a carico del soccombente nella misura del 70% ed a carico pagina 4 di 5 dell'attore nella residua parte.
4) Dispositivo letto in udienza in assenza delle parti e dei rispettivi procuratori alle ore 15.48 ed allegato al verbale di udienza.
5) ROMA, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 62880/2021 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ARLEO NICOLA LUIGI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ARLEO NICOLA LUIGI
ATTORE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 Pt_1
Berneri int. 1, pal. 69
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato dalla L. n. 69 del
2009.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni della parte attrice;
richiamate le conclusioni cui è giunta la consulenza tecnica di Ufficio;
considerato che
il presente giudizio è stato introdotto al fine di ottenere la restituzione dell'importo di cui il convenuto, nella qualità di amministratore, ha ricevuto a titolo di versamento da parte dei condomini e di cui non ha effettuato l'uso prescritto secondo il proprio mandato di amministratore.
Le conclusioni della CTU non sono dubbie e si presentano aderenti al quesito ricevuto per l'adempimento del quale è stata affrontata una revisione contabile dei conti esistenti in capo al attore negli anni in cui il convenuto ha Parte_1 svolto il suo incarico.
La consulenza tecnica ha dato riscontro per ogni voce contestata anche della ragione per la quale la gestione della contabilità del ad opera del Parte_1 convenuto deve ritenersi affetta 'da difformità'; invero, emerge in modo chiaro come la somma individuata come oggetto della domanda di restituzione sia il frutto di una elaborazione dei dati contabili esposti dal convenuto con i titoli dai quali detti dati dovrebbero corrispondere.
Si richiama per brevità l'intera consulenza tecnica con le conclusioni cui è giunta, atteso che la stessa è corredata delle osservazioni e delle risposte alle osservazioni del consulente della parte attrice, sicchè in considerazione di tali elementi l'elaborato peritale può ritenersi imparziale ed oggettivo.
Inoltre, il convenuto non ha offerto elementi di contrasto alla domanda restitutoria – per gestione della contabilità del in modo irregolare Parte_1 tanto da non potersi ricostruire agevolmente con linearità e semplicità né 'in modo immediato' (si cfr. art. 1130 bis CC), preferendo rimanere nella situazione processuale della mancata costituzione / comparizione nel processo.
pagina 2 di 5 Posto ciò, osservandosi ancora che il conto condominiale, pur mostrandosi 'in avanzo di cassa' si mostra di dubbia corrispondenza formale potendo essere una posta attiva del 'non reale' e dunque fittizia, la domanda in ordine Parte_1 alla restituzione della somma merita accoglimento nei limiti indicati dalle conclusioni del CTU.
L'azione di restituzione, infatti, esperita nel presente giudizio, infatti, è l'azione con la quale chi ha ricevuto somme di denaro per un determinato fine – in ragione del proprio ufficio – deve destinarle se 'il fine' per il quale ha ricevuto legittimo possesso non è stato rispettato ed il denaro, che nel caso si verta in materia del Condominio l'amministratore riceve ex artt. 1705 CC e ss appartiene ai singoli condomini, non passa in proprietà del ricevente, ma quest'ultimo ha l'obbligo di destinarli ai fini di utilità comune del , come il pagamento Parte_1 dei fornitori delle utenze e della remunerazione stabilita al momento dell'accettazione dell'incarico.
Al di fuori di tali circostanze, o al di fuori dei casi in cui l'assemblea ha provveduto a deliberare, gli incassi dei proventi devono trovare giustificazione causale rigorosa ed in ogni caso a tale utilità adempiono i bilanci preventivi / consuntivi che vengono redatti in modo da essere facilmente intellegibile l'andamento delle entrate e delle uscite.
Posto ciò, nel caso che ci occupa, all'esito, soprattutto, della disposta integrazione tecnica, dovendosi precisamente dare conto della condotta di mala gestio e del limite costituito dalla domanda attorea, domanda che ha scisso la voce risarcitoria da quella restitutoria e conseguentemente va ridimensionata.
Non può non tenersi in debito conto, che come detto più sopra, la parte convenuta ha omesso di produrre elementi di contrasto della domanda, e che vi sono voci di spesa che non rinvengono giustificazioni di riscontro e ciò nonostante la cassa del non presenti un ammanco. Parte_1
Dal momento che il compito dell'amministratore è di redigere un bilancio condominiale che sia redatto in modo chiaro e semplice (analogamente a quanto avviene nei bilanci della società), anche l'inadempimento alla tenuta della pagina 3 di 5 contabilità che poi non può essere ricostruita è senz'altro valutabile ai fini ma solo laddove da ciò sia scaturito un evidente danno di natura patrimoniale da valutarsi in termini di ricorrenza del nesso di causalità.
L'evidenza probatoria agli atti del giudizio ha condotto a valutare che l'ammontare dell'importo privo di riscontro è indicato in € 7.581,83 e deve essere certamente oggetto di restituzione da parte del convenuto;
mentre l'importo a titolo di risarcimento, richiesto nell'atto introduttivo non ha trovato dimostrazione in termini di nesso di causalità tra la condotta dell'amministratore – per quanto negligente ed il danno corrispondente;
come invece tale danno conseguente ad una condotta negligente ed inopportuna è ravvisabile laddove siano state percepite versate da parte dei condomini somme 'senza che di esse sia stata data giustificazione da parte dell'amministratore'.
A tal fine va riconosciuto a carico del convenuto, in ragione della soccombenza,
l'importo che il ha versato per affrontare, in via stragiudiziale, le Parte_1 operazioni di revisioni contabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie in parte qua la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto, alla restituzione in favore dell'attore, Controparte_1
alla somma di € 7.581,83 a titolo di Parte_2 somme percette ed indebitamente trattenute ed € 1.305,93 a titolo di esborsi affrontati dal oltre Controparte_2 interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) Condanna altresì la parte convenuta, , a rimborsare alla Controparte_1 parte attrice, il , le spese di lite, che Parte_2 si liquidano in € 600,00 per spese, incluso contributo unificato, ed €
3.200,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
3) Spese di CTU a carico del soccombente nella misura del 70% ed a carico pagina 4 di 5 dell'attore nella residua parte.
4) Dispositivo letto in udienza in assenza delle parti e dei rispettivi procuratori alle ore 15.48 ed allegato al verbale di udienza.
5) ROMA, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 5 di 5