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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/06/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai SIg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n.168/24 R.G. promossa d a rappresentata e difesa dall'avv. LUCA Parte_1
OGGETTO: d elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Brescia n. 81, Pt_2
Morte Cremona (CR), come da mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLANTE PRINCIPALE
c o n t r o
rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1
NICOLA MONTEVERDI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in pagina 1 di 11 via Faerno n. 6, Cremona (CR), come da procura rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATE e APPELLANTI INCIDENTALI
e c o n t r o
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 398/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante principale
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, in accoglimento della presente
impugnazione ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona
n. 386/2023, pubblicata il 21/07/2023, non notificata, resa nella causa recante
R.G. n. 80/2021, corretta con ordinanza in data 23.11.2023 notificata dall'Avv.
Monteverdi, legale delle SI.re e in data CP_1 CP_1
11.12.2023, non impugnata, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del
caso e di legge, per i motivi sopra esposti così giudicare: In via principale:
preso atto che ha inviato: - alla SI.ra , madre Controparte_3 CP_1
di , in data 19.06.2019, la somma di € 170.000,00 ed in data Parte_3
26.09.2023, dopo il deposito della sentenza del Tribunale di Cremona n.
386/2023, pubblicata il 21/07/2023 ed oggetto del presente gravame, al fine di
evitare l'esecuzione, l'ulteriore importo di € 280.145.00 e così
complessivamente € 450.145,00; - alla SI.ra sorella di CP_1 CP_1
pagina 2 di 11 in data 19.06.2019, la somma di € 35.000,00 ed in data 26.09.2023, Pt_3
dopo il deposito della sentenza del Tribunale di Cremona n. 386/2023,
pubblicata il 21/07/2023 ed oggetto del presente gravame, al fine di evitare
l'esecuzione, l'ulteriore importo di € 101.225.00 e così complessivamente €
136.225,00; in parziale riforma della decisione di primo grado in punto
quantum, ed in accoglimento del primo motivo d'appello, ridurre l'importo
liquidato dal Tribunale di Cremona alle SI.re e CP_1 CP_1
a titolo di danno non patrimoniale, non riconoscendo alle danneggiate quanto
liquidato a titolo di danno morale e di personalizzazione del danno, in quanto
il primo (danno morale) non richiesto e comunque entrambi (danno morale e
personalizzazione del danno biologico) non provati, per le ragioni indicate in
premessa, ordinando alle appellate di restituire ad gli importi Controparte_3
eventualmente versati in eccesso in loro favore dalla Compagnia, in parziale
esecuzione della sentenza di primo grado, con riserva di ripetizione all'esito del
giudizio di appello. Disporre inoltre che, sempre in parziale riforma della
sentenza di primo grado ed in accoglimento del secondo motivo d'appello, gli
interessi e la rivalutazione monetaria da riconoscersi sulle somme liquidate al
valore del tempo della decisione, debbano essere prima devalutate alla data del
sinistro (che coincide con la data della morte della vittima) e quindi maggiorate
degli interessi legali sugli importi rivalutati anno per anno secondo gli indici
ISTAT, tenuto conto degli acconti di € 170.000,00 e 35.000,00 versati da
[...]
rispettivamente a ed a nel giugno CP_3 CP_1 CP_1
pagina 3 di 11 del 2019. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso
forfetario, IVA e CPA, del giudizio d'appello. Spese, competenze ed onorari,
oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, del giudizio di primo grado interamente
compensati tra le parti”.
Delle appellate e appellanti incidentali
“1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto
[...]
, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel Parte_1
merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la
sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle
spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento
dell'integrazione delle spese del primo grado di giudizio nella misura
maggiorata del 30% come previsto dall'art. 4 comma 2 d.m. 55/2014 s.m.i, oltre
alla maggiorazione del 30% per l'utilizzo del pct;
4) Con vittoria di spese e
compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per
legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 398/2023 il Tribunale di Cremona accertava l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro verificatosi Controparte_2
il 12 giugno 2018 in Comune di San Giovanni in Croce in cui aveva perso la vita trasportata sul veicolo condotto e di proprietà di Parte_3 [...]
assicurato per la responsabilità civile con . CP_2 Parte_1
pagina 4 di 11 Per quel che ancora rileva in questo grado di giudizio il tribunale riconosceva in favore della madre della vittima, , oltre al danno per perdita del CP_1
rapporto parentale ( liquidato in euro 336.500), la somma di euro 123.760 a titolo di danno biologico ( di cui euro 92.575 per postumi psichici permanenti,
euro 31.185 per invalidità temporanea e aumento del 38% per personalizzazione) e in favore della sorella della vittima, la CP_1
somma di euro 102.284 a titolo di danno per perdita del rapporto parentale, euro
33.631 per postumi psichici permanenti e aumento del 49% per personalizzazione.
Detratti gli acconti corrisposti dall'impresa assicuratrice ( euro 170.000 in favore della madre e euro 35.ooo in favore della sorella) i convenuti venivano condannati, in solido, a pagare in favore di la somma di euro CP_1
290.260 e in favore di la somma di euro 100.915 nonché le spese CP_1
di lite e di ctu.
La sentenza è stata gravata in via principale da e in via Parte_1
incidentale da e . CP_1 CP_4
All'udienza dell'18 giugno 2025 la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto alle attrici, oltre al danno biologico, la cd. personalizzazione di tale pagina 5 di 11 voce di danno nella misura massima prevista dalle Tabelle milanesi, benchè non fosse stata richiesta, nonché il danno morale in assenza di adeguata prova.
Assume che la domanda di risarcimento del danno morale era stata tardivamente formulata nella comparsa conclusionale e, comunque, non era stata provata;
quanto alla concessa personalizzazione evidenzia che non erano emersi elementi atti a dimostrare l'esistenza di ulteriori e distinte conseguenze subite dalle attrici, tali da legittimare una personalizzazione del danno biologico, dal primo giudice riconosciuta sulla base di una motivazione lacunosa, insufficiente e imprecisa che aveva tenuto conto di elementi probatori già apprezzati ai fini del riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Con il secondo motivo, si duole della decisione nella parte in cui il primo giudice ha liquidato in maniera errata gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno con decorrenza dalla data dell'evento (5.07.2015) alla data della decisione, senza previa devalutazione del credito risarcitorio.
Appello incidentale di ed CP_1 CP_1
Nell'unico motivo, lamentano l'erronea liquidazione delle spese legali da parte del giudice di primo grado che aveva omesso di considerare la maggiorazione del 30% ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, dovuta in ragione dell'assistenza e della difesa prestate in favore di più parti in giudizio, con posizioni e richieste istruttorie diverse.
-----------------
pagina 6 di 11 Appello principale
Il primo motivo è fondato.
Nel riconoscere la cd. personalizzazione del danno biologico, in favore di entrambe le attrici, odierne appellanti incidentali, il primo giudice apprezzava la particolare penosità delle modalità con cui la vittima era morta ( carbonizzata all'interno dell'abitacolo della vettura) ossia una circostanza che nulla ha a che vedere con il danno alla salute che in quanto pregiudizio disfunzionale,
consistente nella perdita e/o nella compromissione delle attività e capacità della vittima, deve ritenersi tanto più grave – con conseguente riconoscimento della personalizzazione – quanto maggiore è il numero e la rilevanza delle attività
perdute o compromesse.
Nel caso di specie, le attrici si limitavano ad allegare il “ tracollo psicologico”
risentito a seguito della morte della figlia/sorella ossia una conseguenza dell'illecito già apprezzata ai fini del riconoscimento e della liquidazione, per entrambe, del danno psichico sicchè la cd. personalizzazione del danno alla salute non doveva essere riconosciuta né poteva essere riconosciuta nella misura del 38% in favore della madre della vittima e del 49% in favore della sorella in quanto il tetto del 30 per cento fissato dalla legge (art. 138 CdA) per la personalizzazione del danno biologico è assolutamente imperativo e vincolante
( Cass. 2433/2024).
pagina 7 di 11 Quanto al danno morale, incluso nel valore monetario del singolo punto di invalidità in base alle tabelle in vigore all'epoca della redazione della sentenza gravata, mette conto evidenziare che, nel liquidare il danno da perdita del rapporto parentale il primo giudice dava atto di aver considerato sia lo sconvolgimento della vita seguito alla morte della vittima che la grande sofferenza interiore subita dai congiunti sicchè tale voce di danno doveva ritenersi già risarcita.
In riforma della sentenza gravata alla madre e alla figlia della vittima va riconosciuto il solo danno biologico, senza alcuna personalizzazione, e non anche il danno morale.
In base alle tabelle vigenti ( Tribunale di Milano) in favore della madre va riconosciuto a titolo di danno biologico la somma di euro Euro 61.484 nonché
a titolo di invalidità temporanea ( che non ha formato oggetto di censura) la somma di euro 31.185 e così euro 92.669.
In favore della sorella della vittima va riconosciuto il solo danno biologico pari a euro 22.336.
Tenuto conto delle somme liquidate a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, alla madre della vittima va riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 429.169 e in favore della sorella la somma di euro 124.620.
Da tali somme vanno detratti gli acconti corrisposti da , Parte_1
prima del giudizio ma in data imprecisata che si farà coincidere con la data di pagina 8 di 11 notifica dell'atto introduttivo del giudizio, pari a euro 170.000 in favore della madre e di euro 35.000 in favore della sorella della vittima.
La detrazione degli acconti va effettuata devalutando il credito risarcitorio all'epoca del sinistro e così per la madre della vittima: euro 429.169 devalutato al 12 giugno 2018 = euro 361.253; rivalutando il capitale sino alla data del primo acconto ( euro 366.310), detraendo da tale importo l'acconto ( euro 366.310 –
170.000) così ottenendo euro 196.310, calcolando su detto capitale rivalutazione e interessi sino alla data della sentenza così ottenendo euro
252.771 ed aggiungendo gli interessi maturati prima dell'acconto e sino alla data di quest'ultimo ( euro 4.198) così ottenendo euro 256.969 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
Per la sorella della vittima: devalutazione del credito risarcitorio ( euro
124.620) all'epoca del sinistro ( euro 104.898), rivalutazione sino alla data del primo acconto ( euro 105.632),detrazione dell'acconto ( euro 70.632)
rivalutazione ed interessi sino alla data della pronuncia ( euro 90.952)
aggiungendo gli interessi maturati prima dell'acconto ( euro 1.079) così
ottenendo euro 92.031, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
Il secondo motivo (fondato) deve ritenersi assorbito dal corretto calcolo effettuato in relazione alla detrazione degli acconti.
In riforma della sentenza gravata alla madre della vittima va riconosciuto, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 256.969 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo, mentre alla sorella della vittima, per il pagina 9 di 11 medesimo titolo, la somma di euro 92.031 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
Appello incidentale
È, invece, infondato il motivo di appello incidentale avanzato da CP_1
ed . CP_1
La maggiorazione del compenso, infatti, non ha luogo nel caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e le cui pretese siano del tutto coincidenti.
In conclusione, in accoglimento dell'appello principale, la sentenza va riformata, rideterminando il valore del danno biologico liquidato, epurato del danno morale e della personalizzazione.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e Parte_1
vanno condannati in solido a rifondere in favore di Controparte_2 CP_1
e di le spese di entrambi i gradi del giudizio che si
[...] CP_4
liquidano, in base al criterio del decisum, per il primo grado in complessivi euro
22.457 ( di cui euro 3.544 per la fase di studio, euro 2.338 per la fase introduttiva, euro 10.411 per la fase istruttoria e euro 6.164 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge e per questo grado di giudizio in complessivi euro 14.239 ( di cui euro 4.389 per la fase di studio,
euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
pagina 10 di 11 Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater DPR 115/2002, per porre a carico delle appellanti incidentali l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile- definitivamente pronunciando:
- in parziale riforma della sentenza gravata, condanna i convenuti in solido a pagare in favore di e di rispettivamente, le somme CP_1 CP_1
di euro 256.969 e di euro 92.031 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- rigetta l'appello incidentale di e;
CP_1 CP_1
- condanna e , in solido, a rifondere Parte_1 Controparte_2
in favore di e le spese di entrambi i gradi del CP_1 CP_1
giudizio, liquidate come in parte motiva;
- dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico sia dell'appellante principale, sia degli appellanti incidentali, Parte_1 [...]
e l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al CP_1 CP_1
contributo unificato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio dell'18 giugno 2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Daniela Fedele Giuseppe Serao
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai SIg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n.168/24 R.G. promossa d a rappresentata e difesa dall'avv. LUCA Parte_1
OGGETTO: d elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Brescia n. 81, Pt_2
Morte Cremona (CR), come da mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLANTE PRINCIPALE
c o n t r o
rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1
NICOLA MONTEVERDI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in pagina 1 di 11 via Faerno n. 6, Cremona (CR), come da procura rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATE e APPELLANTI INCIDENTALI
e c o n t r o
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 398/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante principale
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, in accoglimento della presente
impugnazione ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona
n. 386/2023, pubblicata il 21/07/2023, non notificata, resa nella causa recante
R.G. n. 80/2021, corretta con ordinanza in data 23.11.2023 notificata dall'Avv.
Monteverdi, legale delle SI.re e in data CP_1 CP_1
11.12.2023, non impugnata, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del
caso e di legge, per i motivi sopra esposti così giudicare: In via principale:
preso atto che ha inviato: - alla SI.ra , madre Controparte_3 CP_1
di , in data 19.06.2019, la somma di € 170.000,00 ed in data Parte_3
26.09.2023, dopo il deposito della sentenza del Tribunale di Cremona n.
386/2023, pubblicata il 21/07/2023 ed oggetto del presente gravame, al fine di
evitare l'esecuzione, l'ulteriore importo di € 280.145.00 e così
complessivamente € 450.145,00; - alla SI.ra sorella di CP_1 CP_1
pagina 2 di 11 in data 19.06.2019, la somma di € 35.000,00 ed in data 26.09.2023, Pt_3
dopo il deposito della sentenza del Tribunale di Cremona n. 386/2023,
pubblicata il 21/07/2023 ed oggetto del presente gravame, al fine di evitare
l'esecuzione, l'ulteriore importo di € 101.225.00 e così complessivamente €
136.225,00; in parziale riforma della decisione di primo grado in punto
quantum, ed in accoglimento del primo motivo d'appello, ridurre l'importo
liquidato dal Tribunale di Cremona alle SI.re e CP_1 CP_1
a titolo di danno non patrimoniale, non riconoscendo alle danneggiate quanto
liquidato a titolo di danno morale e di personalizzazione del danno, in quanto
il primo (danno morale) non richiesto e comunque entrambi (danno morale e
personalizzazione del danno biologico) non provati, per le ragioni indicate in
premessa, ordinando alle appellate di restituire ad gli importi Controparte_3
eventualmente versati in eccesso in loro favore dalla Compagnia, in parziale
esecuzione della sentenza di primo grado, con riserva di ripetizione all'esito del
giudizio di appello. Disporre inoltre che, sempre in parziale riforma della
sentenza di primo grado ed in accoglimento del secondo motivo d'appello, gli
interessi e la rivalutazione monetaria da riconoscersi sulle somme liquidate al
valore del tempo della decisione, debbano essere prima devalutate alla data del
sinistro (che coincide con la data della morte della vittima) e quindi maggiorate
degli interessi legali sugli importi rivalutati anno per anno secondo gli indici
ISTAT, tenuto conto degli acconti di € 170.000,00 e 35.000,00 versati da
[...]
rispettivamente a ed a nel giugno CP_3 CP_1 CP_1
pagina 3 di 11 del 2019. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso
forfetario, IVA e CPA, del giudizio d'appello. Spese, competenze ed onorari,
oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, del giudizio di primo grado interamente
compensati tra le parti”.
Delle appellate e appellanti incidentali
“1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto
[...]
, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel Parte_1
merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la
sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle
spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento
dell'integrazione delle spese del primo grado di giudizio nella misura
maggiorata del 30% come previsto dall'art. 4 comma 2 d.m. 55/2014 s.m.i, oltre
alla maggiorazione del 30% per l'utilizzo del pct;
4) Con vittoria di spese e
compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per
legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 398/2023 il Tribunale di Cremona accertava l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro verificatosi Controparte_2
il 12 giugno 2018 in Comune di San Giovanni in Croce in cui aveva perso la vita trasportata sul veicolo condotto e di proprietà di Parte_3 [...]
assicurato per la responsabilità civile con . CP_2 Parte_1
pagina 4 di 11 Per quel che ancora rileva in questo grado di giudizio il tribunale riconosceva in favore della madre della vittima, , oltre al danno per perdita del CP_1
rapporto parentale ( liquidato in euro 336.500), la somma di euro 123.760 a titolo di danno biologico ( di cui euro 92.575 per postumi psichici permanenti,
euro 31.185 per invalidità temporanea e aumento del 38% per personalizzazione) e in favore della sorella della vittima, la CP_1
somma di euro 102.284 a titolo di danno per perdita del rapporto parentale, euro
33.631 per postumi psichici permanenti e aumento del 49% per personalizzazione.
Detratti gli acconti corrisposti dall'impresa assicuratrice ( euro 170.000 in favore della madre e euro 35.ooo in favore della sorella) i convenuti venivano condannati, in solido, a pagare in favore di la somma di euro CP_1
290.260 e in favore di la somma di euro 100.915 nonché le spese CP_1
di lite e di ctu.
La sentenza è stata gravata in via principale da e in via Parte_1
incidentale da e . CP_1 CP_4
All'udienza dell'18 giugno 2025 la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto alle attrici, oltre al danno biologico, la cd. personalizzazione di tale pagina 5 di 11 voce di danno nella misura massima prevista dalle Tabelle milanesi, benchè non fosse stata richiesta, nonché il danno morale in assenza di adeguata prova.
Assume che la domanda di risarcimento del danno morale era stata tardivamente formulata nella comparsa conclusionale e, comunque, non era stata provata;
quanto alla concessa personalizzazione evidenzia che non erano emersi elementi atti a dimostrare l'esistenza di ulteriori e distinte conseguenze subite dalle attrici, tali da legittimare una personalizzazione del danno biologico, dal primo giudice riconosciuta sulla base di una motivazione lacunosa, insufficiente e imprecisa che aveva tenuto conto di elementi probatori già apprezzati ai fini del riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Con il secondo motivo, si duole della decisione nella parte in cui il primo giudice ha liquidato in maniera errata gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno con decorrenza dalla data dell'evento (5.07.2015) alla data della decisione, senza previa devalutazione del credito risarcitorio.
Appello incidentale di ed CP_1 CP_1
Nell'unico motivo, lamentano l'erronea liquidazione delle spese legali da parte del giudice di primo grado che aveva omesso di considerare la maggiorazione del 30% ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, dovuta in ragione dell'assistenza e della difesa prestate in favore di più parti in giudizio, con posizioni e richieste istruttorie diverse.
-----------------
pagina 6 di 11 Appello principale
Il primo motivo è fondato.
Nel riconoscere la cd. personalizzazione del danno biologico, in favore di entrambe le attrici, odierne appellanti incidentali, il primo giudice apprezzava la particolare penosità delle modalità con cui la vittima era morta ( carbonizzata all'interno dell'abitacolo della vettura) ossia una circostanza che nulla ha a che vedere con il danno alla salute che in quanto pregiudizio disfunzionale,
consistente nella perdita e/o nella compromissione delle attività e capacità della vittima, deve ritenersi tanto più grave – con conseguente riconoscimento della personalizzazione – quanto maggiore è il numero e la rilevanza delle attività
perdute o compromesse.
Nel caso di specie, le attrici si limitavano ad allegare il “ tracollo psicologico”
risentito a seguito della morte della figlia/sorella ossia una conseguenza dell'illecito già apprezzata ai fini del riconoscimento e della liquidazione, per entrambe, del danno psichico sicchè la cd. personalizzazione del danno alla salute non doveva essere riconosciuta né poteva essere riconosciuta nella misura del 38% in favore della madre della vittima e del 49% in favore della sorella in quanto il tetto del 30 per cento fissato dalla legge (art. 138 CdA) per la personalizzazione del danno biologico è assolutamente imperativo e vincolante
( Cass. 2433/2024).
pagina 7 di 11 Quanto al danno morale, incluso nel valore monetario del singolo punto di invalidità in base alle tabelle in vigore all'epoca della redazione della sentenza gravata, mette conto evidenziare che, nel liquidare il danno da perdita del rapporto parentale il primo giudice dava atto di aver considerato sia lo sconvolgimento della vita seguito alla morte della vittima che la grande sofferenza interiore subita dai congiunti sicchè tale voce di danno doveva ritenersi già risarcita.
In riforma della sentenza gravata alla madre e alla figlia della vittima va riconosciuto il solo danno biologico, senza alcuna personalizzazione, e non anche il danno morale.
In base alle tabelle vigenti ( Tribunale di Milano) in favore della madre va riconosciuto a titolo di danno biologico la somma di euro Euro 61.484 nonché
a titolo di invalidità temporanea ( che non ha formato oggetto di censura) la somma di euro 31.185 e così euro 92.669.
In favore della sorella della vittima va riconosciuto il solo danno biologico pari a euro 22.336.
Tenuto conto delle somme liquidate a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, alla madre della vittima va riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 429.169 e in favore della sorella la somma di euro 124.620.
Da tali somme vanno detratti gli acconti corrisposti da , Parte_1
prima del giudizio ma in data imprecisata che si farà coincidere con la data di pagina 8 di 11 notifica dell'atto introduttivo del giudizio, pari a euro 170.000 in favore della madre e di euro 35.000 in favore della sorella della vittima.
La detrazione degli acconti va effettuata devalutando il credito risarcitorio all'epoca del sinistro e così per la madre della vittima: euro 429.169 devalutato al 12 giugno 2018 = euro 361.253; rivalutando il capitale sino alla data del primo acconto ( euro 366.310), detraendo da tale importo l'acconto ( euro 366.310 –
170.000) così ottenendo euro 196.310, calcolando su detto capitale rivalutazione e interessi sino alla data della sentenza così ottenendo euro
252.771 ed aggiungendo gli interessi maturati prima dell'acconto e sino alla data di quest'ultimo ( euro 4.198) così ottenendo euro 256.969 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
Per la sorella della vittima: devalutazione del credito risarcitorio ( euro
124.620) all'epoca del sinistro ( euro 104.898), rivalutazione sino alla data del primo acconto ( euro 105.632),detrazione dell'acconto ( euro 70.632)
rivalutazione ed interessi sino alla data della pronuncia ( euro 90.952)
aggiungendo gli interessi maturati prima dell'acconto ( euro 1.079) così
ottenendo euro 92.031, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
Il secondo motivo (fondato) deve ritenersi assorbito dal corretto calcolo effettuato in relazione alla detrazione degli acconti.
In riforma della sentenza gravata alla madre della vittima va riconosciuto, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 256.969 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo, mentre alla sorella della vittima, per il pagina 9 di 11 medesimo titolo, la somma di euro 92.031 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
Appello incidentale
È, invece, infondato il motivo di appello incidentale avanzato da CP_1
ed . CP_1
La maggiorazione del compenso, infatti, non ha luogo nel caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e le cui pretese siano del tutto coincidenti.
In conclusione, in accoglimento dell'appello principale, la sentenza va riformata, rideterminando il valore del danno biologico liquidato, epurato del danno morale e della personalizzazione.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e Parte_1
vanno condannati in solido a rifondere in favore di Controparte_2 CP_1
e di le spese di entrambi i gradi del giudizio che si
[...] CP_4
liquidano, in base al criterio del decisum, per il primo grado in complessivi euro
22.457 ( di cui euro 3.544 per la fase di studio, euro 2.338 per la fase introduttiva, euro 10.411 per la fase istruttoria e euro 6.164 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge e per questo grado di giudizio in complessivi euro 14.239 ( di cui euro 4.389 per la fase di studio,
euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
pagina 10 di 11 Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater DPR 115/2002, per porre a carico delle appellanti incidentali l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile- definitivamente pronunciando:
- in parziale riforma della sentenza gravata, condanna i convenuti in solido a pagare in favore di e di rispettivamente, le somme CP_1 CP_1
di euro 256.969 e di euro 92.031 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- rigetta l'appello incidentale di e;
CP_1 CP_1
- condanna e , in solido, a rifondere Parte_1 Controparte_2
in favore di e le spese di entrambi i gradi del CP_1 CP_1
giudizio, liquidate come in parte motiva;
- dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico sia dell'appellante principale, sia degli appellanti incidentali, Parte_1 [...]
e l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al CP_1 CP_1
contributo unificato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio dell'18 giugno 2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Daniela Fedele Giuseppe Serao
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