TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/09/2025, n. 4163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4163 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 21429/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Aragno, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 21429/2024, promossa da:
1) nato il [...] a [...] - RS Controparte_1
(Brasile), residente in [...], casa 18 città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91150-400;
2) in nata il [...] a [...] Controparte_2 Per_1
- RS (Brasile), residente in [...], città di Petrolina, Pernambuco, CAP 56332-305;
3) , nata il [...] a [...] - RS Controparte_3
(Brasile), residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91330-690;
4) in nata il [...] a Controparte_4 CP_3
Porto Alegre - RS (Brasile), residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91330-690;
5) , nato il [...] a [...] Controparte_5
Alegre - RS (Brasile), residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 90470-440; 6) in nata il [...] a [...] Controparte_6 Per_2
Alegre - RS (Brasile), residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91330-180;
7) nata il [...] a Controparte_7
Porto Alegre - RS (Brasile) residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 90035-070;
8) nato il [...] a [...] Controparte_8 Controparte_1
Alegre - RS (Brasile) residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 90035-073;
9) , nato il [...] a [...] – Controparte_9
RS (Brasile), residente in [...], città di Petrolina, Pernambuco, CAP 56332-305;
10) , nata il [...] a [...] – Controparte_10
RS (Brasile), residente in [...], casa 03, città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91330-690; tutti rappresentati e difesi dall'avv. SARA BRAZZINI, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_11
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “respinta ogni contraria istanza e/o eccezione e/o domanda, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_11 per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 29/11/2024 e depositato in data 02/12/2024, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_11 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
− che è nato il [...] a [...] (cfr. Parte_1 documentazione depositata, sub n. 11, unitamente al ricorso);
− che - o o Parte_1 Parte_1
o - non si è mai Parte_1 Parte_2 naturalizzato cittadino brasiliano, come dimostrato dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato in data 06/11/2024 (cfr. documentazione depositata, sub n. 36, unitamente al ricorso);
− che, in data 21/07/1906, a Porto Alegre - RS (Brasile), Parte_1
(o - alias come da certificato di
[...] Parte_2 matrimonio) ha contratto matrimonio con e che, dalla loro CP_12 unione, è nato a [...] - RS (Brasile), in data 26/11/1911, Parte_3
(cfr. documentazione depositata, sub nn. 12 e 13, unitamente al
[...] ricorso);
− che, in data 15/04/1933, a Porto Alegre - RS (Brasile), Parte_3 ha contratto matrimonio con e che, dalla loro
[...] CP_13 unione, sono nati a Porto Alegre - RS (Brasile): in data 12/01/1937,
[...]
in data 11/01/1942, , in data Per_3 Parte_1
16/10/1946, (cfr. documentazione depositata, sub nn. Parte_4
13bis, 14, 20 e 32, unitamente al ricorso);
− che, in data 15/03/1961, a Porto Alegre - RS (Brasile), ha Persona_3 contratto matrimonio con e che, dalla loro unione, è nato a [...] CP_14
Alegre – RS (Brasile), in data 06/07/1966, l'odierno ricorrente
[...]
(cfr. documentazione depositata, sub nn. 15 e Controparte_1
16, unitamente al ricorso);
− che, in data 29/11/1993 a Montenegro - RS (Brasile),
[...]
ha contratto matrimonio con Controparte_1 Controparte_15
e che, dalla loro unione, altresì precedente al matrimonio sono nati a Porto
[...] Alegre - RS (Brasile), i seguenti odierni ricorrenti: in data 28/05/1993,
in data Controparte_7
05/05/1995, (cfr. Controparte_8 Controparte_1 documentazione depositata, sub nn. 16,17 e 18 unitamente al ricorso);
− che, in data 15/12/2023, a Montenegro - RS (Brasile),
[...]
ha contratto matrimonio con Controparte_7 CP_16
(cfr. documentazione depositata, sub n. 19 unitamente al ricorso);
[...]
− che, in data 01/12/1966, a Pelotas - RS (Brasile), ha Parte_1 contratto matrimonio con e che, Controparte_17 dalla loro unione, sono nate a Porto Alegre – RS (Brasile) altre odierne ricorrenti: a in data 27/07/1967 , in data 13/12/1970 Controparte_2
, in data 22/02/1974 CP_4 Controparte_2 [...]
(cfr. documentazione depositata, sub nn. 21,22,28 e 26 Controparte_6 unitamente al ricorso);
− che, in data 05/05/1990, a Porto Alegre - RS (Brasile), CP_2 ha contratto matrimonio con
[...] CP_18 Parte_5
, da cui ha poi divorziato nel 2002 (cfr. documentazione depositata, sub
[...]
n. 23 unitamente al ricorso);
− che, in data 30/08/2002, a Porto Alegre - RS (Brasile), CP_2 ha contratto matrimonio con
[...] Controparte_19
e che, dalla loro unione, precedente al matrimonio, è nato a [...]
[...]
Alegre - RS (Brasile), in data 16/11/2001, l'odierno ricorrente
[...]
(cfr. documentazione depositata, sub nn. 25 e 24 Controparte_9 unitamente al ricorso);
− che, in data 05/12/1996, a Porto Alegre - RS (Brasile), Controparte_6 ha contratto matrimonio con
[...] Controparte_20
(cfr. documentazione depositata, sub n. 27 unitamente al ricorso);
− che, in data 20/07/1996, a Porto Alegre - RS (Brasile), Controparte_4 ha contratto matrimonio con
[...] CP_21
e che, dalla loro unione, sono nati a Porto Alegre - RS (Brasile)
[...] altri odierni ricorrenti: in data 23/04/2002 Controparte_10
in data 30/10/2006
[...] Controparte_3
(cfr. documentazione depositata, sub nn. 29,30 e 31 unitamente al
[...] ricorso);
− che, in data 28/12/1967, a Porto Alegre - RS (Brasile), ha Parte_4 contratto matrimonio con e che, dalla loro Controparte_22 unione, è nato a [...] - RS (Brasile), in data 12/01/1971, l'odierno ricorrente (cfr. Controparte_5 documentazione depositata, sub nn. 33 e 34 unitamente al ricorso);
− che, in data 19/09/2007, a Porto Alegre - RS (Brasile), Controparte_5
ha contratto matrimonio con
[...] Controparte_23
(cfr. documentazione depositata, sub n. 35 unitamente al ricorso);
− di aver presentato al Consolato generale d'Italia in Recife e Porto Alegre la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano, tentando più volte di prenotare un appuntamento sul sito internet del Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, ma senza successo, in quanto risulta sempre che “Calendario prenotazioni ancora non disponibile” (cfr. documentazione depositata, sub nn. 37, 38 e 40 unitamente al ricorso);
− di aver appreso che l'Autorità amministrativa competente al riconoscimento della cittadinanza italiana dei ricorrenti ha in corso l'evasione di pratiche presentante negli anni 2013 e successivi, riscontrando tempi d'attesa superiori ai 10 anni (cfr. documentazione depositata, sub nn. 39,41 e 42 unitamente al ricorso). In data 31/01/2025, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_11 telematica depositata in atti) non si è costituito e ne viene pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione del 16.9.25, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. –la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, , era Parte_1 originario di Pray (BI), circostanza da cui discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del . Parte_6
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Brasile e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Parte_7 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso. È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_24
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi Persona_4 discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana (v. in ordine alla questione della c.d. grande naturalizzazione Cass., Sez. Un. civili, sent. n. 354/2022). Spetta, invero, al eccepire che si sono verificati fatti idonei all'interruzione della Controparte_11 trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria Parte_1 poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio
[...] Parte_3
che, a sua volta, l'ha trasmessa ai figli ,
[...] Persona_3
E , che, a loro volta, l'hanno Parte_1 Parte_4 trasmessa agli odierni ricorrenti. Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo unitaria era Parte_1 cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla altresì due passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale italiana ma con discendenti nati successivamente al 1948. Nel caso di specie, infatti, le figlie di Parte_3
(a sua volta figlio del cittadino italiano
[...] Parte_1
e sono nate
[...] Persona_3 Parte_4 rispettivamente il 12/01/1937 ed il 16/10/1946 (cfr. documentazione depositata, sub nn. 14 e 32, unitamente al ricorso). ha contratto matrimonio con il Persona_3 cittadino brasiliano in data 15/03/1961, generando l'odierno ricorrente CP_14
, nato il [...], che, a sua volta, ha Controparte_1 generato gli odierni ricorrenti Controparte_7
ed , rispettivamente
[...] Parte_8 nati il 28/05/1993 ed il 05/05/1995 (cfr. documentazione depositata, sub nn. 15,16,17 e 18, unitamente al ricorso). ha contratto matrimonio con il Parte_4 cittadino brasiliano , in data 28/12/1967, Persona_5 generando l'odierno ricorrente , Controparte_5 nato il [...] (cfr. documentazione depositata, sub nn. 33 e 34, unitamente al ricorso). Le nipoti dell'avo italiano sono, dunque, convolate a nozze successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, generando, i sopra menzionati odierni ricorrenti. Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo poteva opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova delle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e della, conseguente, assoluta incertezza nella definizione della relativa pratica (cfr. documentazione depositata, sub nn. 37-42, unitamente al ricorso). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Le spese possono compensarsi, sussistendone gravi ed eccezionali motivi, in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 21429/2024 R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: 1) , nato il [...] a [...] Controparte_1
Alegre - RS (Brasile), residente in [...], casa 18 città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91150-400; 2) in , nata il [...] a [...] Controparte_2 Per_1
Alegre - RS (Brasile), residente in [...], città di Petrolina, Pernambuco, CAP 56332-305; 3) nata il [...] a [...] Controparte_3
- RS (Brasile), residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91330-690; 4) in nata il Controparte_4 CP_3
13/12/1970 a Porto Alegre - RS (Brasile), residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91330-690; 5) , nato il [...] a Controparte_5
Porto Alegre - RS (Brasile), residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 90470-440; 6) in nata il [...] a Controparte_6 Per_2
Porto Alegre - RS (Brasile), residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91330-180; 7) nata il Controparte_7
28/05/1993 a Porto Alegre - RS (Brasile) residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 90035-070; 8) , nato il [...] Controparte_8 Controparte_1
a Porto Alegre - RS (Brasile) residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 90035-073; 9) , nato il [...] a [...] Controparte_9
Alegre – RS (Brasile), residente in [...], città di Petrolina, Pernambuco, CAP 56332-305; 10) nata il [...] a [...] Controparte_10
Alegre – RS (Brasile), residente in [...], casa 03, città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91330-690;
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_11 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 16.9.25
Il Giudice dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Aragno, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 21429/2024, promossa da:
1) nato il [...] a [...] - RS Controparte_1
(Brasile), residente in [...], casa 18 città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91150-400;
2) in nata il [...] a [...] Controparte_2 Per_1
- RS (Brasile), residente in [...], città di Petrolina, Pernambuco, CAP 56332-305;
3) , nata il [...] a [...] - RS Controparte_3
(Brasile), residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91330-690;
4) in nata il [...] a Controparte_4 CP_3
Porto Alegre - RS (Brasile), residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91330-690;
5) , nato il [...] a [...] Controparte_5
Alegre - RS (Brasile), residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 90470-440; 6) in nata il [...] a [...] Controparte_6 Per_2
Alegre - RS (Brasile), residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91330-180;
7) nata il [...] a Controparte_7
Porto Alegre - RS (Brasile) residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 90035-070;
8) nato il [...] a [...] Controparte_8 Controparte_1
Alegre - RS (Brasile) residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 90035-073;
9) , nato il [...] a [...] – Controparte_9
RS (Brasile), residente in [...], città di Petrolina, Pernambuco, CAP 56332-305;
10) , nata il [...] a [...] – Controparte_10
RS (Brasile), residente in [...], casa 03, città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91330-690; tutti rappresentati e difesi dall'avv. SARA BRAZZINI, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_11
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “respinta ogni contraria istanza e/o eccezione e/o domanda, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_11 per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 29/11/2024 e depositato in data 02/12/2024, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_11 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
− che è nato il [...] a [...] (cfr. Parte_1 documentazione depositata, sub n. 11, unitamente al ricorso);
− che - o o Parte_1 Parte_1
o - non si è mai Parte_1 Parte_2 naturalizzato cittadino brasiliano, come dimostrato dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato in data 06/11/2024 (cfr. documentazione depositata, sub n. 36, unitamente al ricorso);
− che, in data 21/07/1906, a Porto Alegre - RS (Brasile), Parte_1
(o - alias come da certificato di
[...] Parte_2 matrimonio) ha contratto matrimonio con e che, dalla loro CP_12 unione, è nato a [...] - RS (Brasile), in data 26/11/1911, Parte_3
(cfr. documentazione depositata, sub nn. 12 e 13, unitamente al
[...] ricorso);
− che, in data 15/04/1933, a Porto Alegre - RS (Brasile), Parte_3 ha contratto matrimonio con e che, dalla loro
[...] CP_13 unione, sono nati a Porto Alegre - RS (Brasile): in data 12/01/1937,
[...]
in data 11/01/1942, , in data Per_3 Parte_1
16/10/1946, (cfr. documentazione depositata, sub nn. Parte_4
13bis, 14, 20 e 32, unitamente al ricorso);
− che, in data 15/03/1961, a Porto Alegre - RS (Brasile), ha Persona_3 contratto matrimonio con e che, dalla loro unione, è nato a [...] CP_14
Alegre – RS (Brasile), in data 06/07/1966, l'odierno ricorrente
[...]
(cfr. documentazione depositata, sub nn. 15 e Controparte_1
16, unitamente al ricorso);
− che, in data 29/11/1993 a Montenegro - RS (Brasile),
[...]
ha contratto matrimonio con Controparte_1 Controparte_15
e che, dalla loro unione, altresì precedente al matrimonio sono nati a Porto
[...] Alegre - RS (Brasile), i seguenti odierni ricorrenti: in data 28/05/1993,
in data Controparte_7
05/05/1995, (cfr. Controparte_8 Controparte_1 documentazione depositata, sub nn. 16,17 e 18 unitamente al ricorso);
− che, in data 15/12/2023, a Montenegro - RS (Brasile),
[...]
ha contratto matrimonio con Controparte_7 CP_16
(cfr. documentazione depositata, sub n. 19 unitamente al ricorso);
[...]
− che, in data 01/12/1966, a Pelotas - RS (Brasile), ha Parte_1 contratto matrimonio con e che, Controparte_17 dalla loro unione, sono nate a Porto Alegre – RS (Brasile) altre odierne ricorrenti: a in data 27/07/1967 , in data 13/12/1970 Controparte_2
, in data 22/02/1974 CP_4 Controparte_2 [...]
(cfr. documentazione depositata, sub nn. 21,22,28 e 26 Controparte_6 unitamente al ricorso);
− che, in data 05/05/1990, a Porto Alegre - RS (Brasile), CP_2 ha contratto matrimonio con
[...] CP_18 Parte_5
, da cui ha poi divorziato nel 2002 (cfr. documentazione depositata, sub
[...]
n. 23 unitamente al ricorso);
− che, in data 30/08/2002, a Porto Alegre - RS (Brasile), CP_2 ha contratto matrimonio con
[...] Controparte_19
e che, dalla loro unione, precedente al matrimonio, è nato a [...]
[...]
Alegre - RS (Brasile), in data 16/11/2001, l'odierno ricorrente
[...]
(cfr. documentazione depositata, sub nn. 25 e 24 Controparte_9 unitamente al ricorso);
− che, in data 05/12/1996, a Porto Alegre - RS (Brasile), Controparte_6 ha contratto matrimonio con
[...] Controparte_20
(cfr. documentazione depositata, sub n. 27 unitamente al ricorso);
− che, in data 20/07/1996, a Porto Alegre - RS (Brasile), Controparte_4 ha contratto matrimonio con
[...] CP_21
e che, dalla loro unione, sono nati a Porto Alegre - RS (Brasile)
[...] altri odierni ricorrenti: in data 23/04/2002 Controparte_10
in data 30/10/2006
[...] Controparte_3
(cfr. documentazione depositata, sub nn. 29,30 e 31 unitamente al
[...] ricorso);
− che, in data 28/12/1967, a Porto Alegre - RS (Brasile), ha Parte_4 contratto matrimonio con e che, dalla loro Controparte_22 unione, è nato a [...] - RS (Brasile), in data 12/01/1971, l'odierno ricorrente (cfr. Controparte_5 documentazione depositata, sub nn. 33 e 34 unitamente al ricorso);
− che, in data 19/09/2007, a Porto Alegre - RS (Brasile), Controparte_5
ha contratto matrimonio con
[...] Controparte_23
(cfr. documentazione depositata, sub n. 35 unitamente al ricorso);
− di aver presentato al Consolato generale d'Italia in Recife e Porto Alegre la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano, tentando più volte di prenotare un appuntamento sul sito internet del Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, ma senza successo, in quanto risulta sempre che “Calendario prenotazioni ancora non disponibile” (cfr. documentazione depositata, sub nn. 37, 38 e 40 unitamente al ricorso);
− di aver appreso che l'Autorità amministrativa competente al riconoscimento della cittadinanza italiana dei ricorrenti ha in corso l'evasione di pratiche presentante negli anni 2013 e successivi, riscontrando tempi d'attesa superiori ai 10 anni (cfr. documentazione depositata, sub nn. 39,41 e 42 unitamente al ricorso). In data 31/01/2025, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_11 telematica depositata in atti) non si è costituito e ne viene pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione del 16.9.25, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. –la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, , era Parte_1 originario di Pray (BI), circostanza da cui discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del . Parte_6
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Brasile e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Parte_7 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso. È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_24
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi Persona_4 discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana (v. in ordine alla questione della c.d. grande naturalizzazione Cass., Sez. Un. civili, sent. n. 354/2022). Spetta, invero, al eccepire che si sono verificati fatti idonei all'interruzione della Controparte_11 trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria Parte_1 poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio
[...] Parte_3
che, a sua volta, l'ha trasmessa ai figli ,
[...] Persona_3
E , che, a loro volta, l'hanno Parte_1 Parte_4 trasmessa agli odierni ricorrenti. Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo unitaria era Parte_1 cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla altresì due passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale italiana ma con discendenti nati successivamente al 1948. Nel caso di specie, infatti, le figlie di Parte_3
(a sua volta figlio del cittadino italiano
[...] Parte_1
e sono nate
[...] Persona_3 Parte_4 rispettivamente il 12/01/1937 ed il 16/10/1946 (cfr. documentazione depositata, sub nn. 14 e 32, unitamente al ricorso). ha contratto matrimonio con il Persona_3 cittadino brasiliano in data 15/03/1961, generando l'odierno ricorrente CP_14
, nato il [...], che, a sua volta, ha Controparte_1 generato gli odierni ricorrenti Controparte_7
ed , rispettivamente
[...] Parte_8 nati il 28/05/1993 ed il 05/05/1995 (cfr. documentazione depositata, sub nn. 15,16,17 e 18, unitamente al ricorso). ha contratto matrimonio con il Parte_4 cittadino brasiliano , in data 28/12/1967, Persona_5 generando l'odierno ricorrente , Controparte_5 nato il [...] (cfr. documentazione depositata, sub nn. 33 e 34, unitamente al ricorso). Le nipoti dell'avo italiano sono, dunque, convolate a nozze successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, generando, i sopra menzionati odierni ricorrenti. Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo poteva opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova delle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e della, conseguente, assoluta incertezza nella definizione della relativa pratica (cfr. documentazione depositata, sub nn. 37-42, unitamente al ricorso). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Le spese possono compensarsi, sussistendone gravi ed eccezionali motivi, in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 21429/2024 R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: 1) , nato il [...] a [...] Controparte_1
Alegre - RS (Brasile), residente in [...], casa 18 città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91150-400; 2) in , nata il [...] a [...] Controparte_2 Per_1
Alegre - RS (Brasile), residente in [...], città di Petrolina, Pernambuco, CAP 56332-305; 3) nata il [...] a [...] Controparte_3
- RS (Brasile), residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91330-690; 4) in nata il Controparte_4 CP_3
13/12/1970 a Porto Alegre - RS (Brasile), residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91330-690; 5) , nato il [...] a Controparte_5
Porto Alegre - RS (Brasile), residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 90470-440; 6) in nata il [...] a Controparte_6 Per_2
Porto Alegre - RS (Brasile), residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91330-180; 7) nata il Controparte_7
28/05/1993 a Porto Alegre - RS (Brasile) residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 90035-070; 8) , nato il [...] Controparte_8 Controparte_1
a Porto Alegre - RS (Brasile) residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 90035-073; 9) , nato il [...] a [...] Controparte_9
Alegre – RS (Brasile), residente in [...], città di Petrolina, Pernambuco, CAP 56332-305; 10) nata il [...] a [...] Controparte_10
Alegre – RS (Brasile), residente in [...], casa 03, città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91330-690;
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_11 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 16.9.25
Il Giudice dott.ssa Alessandra Aragno