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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/01/2024, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 44879/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Cristina Giannelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10.11.2021, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del
16.11.2023 , discussa nella Camera di Consiglio del 20.12.2023………. promossa
DA
, c.f. nata il [...] in [...]_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'Avv. Vittoria Sabrina Crispino nel cui studio in Milano via B. D'Alviano n.
21, è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, c.f. nato a [...] [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenza Mauriello, con studio in Qualiano (NA) alla via campana I traversa n. 14 80019, presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
AVVOCATO curatore speciale dei minori , nato il Controparte_2 Persona_1
1.8.2013 e nata il [...] nominato con ordinanza del 1.2.2023, costituito con Persona_2
pagina 1 di 18 memoria depositata in data 23.2.2023
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.11.2021
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI E DEL CURATORE SPECIALE
“dichiararsi la separazione personale dei coniugi autorizzando definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
- confermare, stante l'accordo raggiunto, le seguenti condizioni: 1) Il verserà CP_1 alla l'assegno di mantenimento di € 400,00 mensili per i figli e , oltre al 50% Parte_1 Per_2 Per_1 delle spese straordinarie come già disposto con ordinanza provvisoria del 21/2/23. 2) Il si CP_1 impegna a trasferire entro l'anno la quota di proprietà dell'immobile alla sig.ra che quindi ne Parte_1 acquisterà l'intera proprietà; le spese dell'atto notarile saranno ripartite al 50% tra le parti con rinuncia della ricorrente ai crediti maturati nei confronti del sino alla data del 7.3.23. 3) I bambini CP_1 resteranno affidati al comune di Nerviano (MI) con le limitazioni già disposte alla responsabilità genitoriale delle parti, quanto alle questioni medico sanitarie, scolastiche educative, alla fissazione della residenza dei minori e all'organizzazione dei contratti telefonici a mezzo video chiamata padre figli e resteranno collocati presso la madre. 4) Il finanziamento acceso presso cointestato alle Org_1 parti da e 497,00 mensili resterà a carico della sig.ra mentre a carico del resterà Parte_1 CP_1 l'ulteriore finanziamento da € 300,00 euro mensili contratto con lo zio . 5) Quanto Persona_3 alle frequentazioni padre/figli, il padre terrà con sé i bambini a Nerviano un week end al mese dal venerdì sera alla domenica sera presso l'abitazione familiare, che la sig.ra si impegna a Parte_1 lasciare nella sua disponibilità – salvo diversi e migliori accordi. 6) Festività: i bambini staranno con il padre a Qualiano durante le festività natalizie dal 23/12 al 6/1/ di ogni anno, nonché le vacanze di
Pasqua come da calendario scolastico e le vacanze scolastiche dal 15/7 per tre settimane anche non consecutive- salvo diversi migliori accordi. - compensare integralmente tra le parti le spese lite. Con espressa rinunzia ai termini di rito”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in QUALIANO (NA) in data il 21/05/2011 , trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di QUALIANO (NA) Atto N. 23 parte II serie A - anno 2011.
pagina 2 di 18 Dal matrimonio sono nati due figli il 01/08/2013 e il Persona_1 Persona_2
15/05/2016 con ricorso iscritto a ruolo il 10.11.2021 la adiva il Tribunale di Milano chiedendo la Parte_1
pronuncia della separazione, la collocazione dei minori presso di sè, la previsione di un diritto di visita paterno compatibile con il fatto che il marito era ritornato a vivere a Quiliano (NA), un assegno di mantenimento per i minori in misura di € 1.200,00, quantificata tenuto conto degli ingenti pesi economici debitori che il aveva lasciato interamente sulle sue spalle, nulla chiedeva in ordine al regime di CP_1
affidamento dei minori, probabilmente in maniera implicita rimandando a quello ordinario condiviso.
Rappresentava in merito alle richieste che alla separazione si era giunti esclusivamente per il comportamento offensivo e violento tenuto nei suoi confronti dal marito, che non faceva neanche mistero di relazioni extra-coniugali intrattenute e che aveva in modo del tutto irresponsabile contratto numerosi debiti, per evitare di far fronte ai quali si era dimesso da un solido impiego “full time” presso un'azienda di Milano ed era rientrato a vivere nel suo paese di origine senza un lavoro certo e, cosa ancora più grave, convincendo il figlio di soli 8 anni a trasferirsi con lui, separandolo dalla madre, dalla sorellina Per_1
e dalle sue amicizie e sradicandolo dal suo habitat;
sosteneva di non averlo impedito per il quieto vivere e per non urtare la sensibilità del minore, già gravemente compromessa dal pesante clima familiare instaurato dal padre avallando, suo malgrado, questa soluzione che auspicava temporanea in attesa di diversa pronunzia della A.G. alla prima udienza fissata per la comparizione personale delle parti, il Presidente ff rilevava un difetto di notifica e ne ordinava il rinnovo concedendo nuovi termini a comparire, e nel contempo incaricava i Servizi Sociali di Nerviano e di Qualiano (NA), in collaborazione tra loro, di svolgere breve indagine sul nucleo familiare, sulla relazione genitori-figli, sulla situazione del minore – al Per_1
momento residente in [...]presso i nonni paterni e li iscritto alla scuola - sulla Organizzazione_2
situazione scolastica ed abitativa del minore, sulla situazione del sig. abitativa e Controparte_1
lavorativa, sulla relazione padre-figlio, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per le decisioni in merito alla responsabilità genitoriale, con comparsa del 12.4.2022 si costituiva il quale aderiva alla richiesta di Controparte_1
separazione chiedendo tuttavia che venisse addebitata alla moglie;
asseriva in merito che la disgregazione familiare era stata determinata da una relazione extra coniugale che la Parte_1
intratteneva con un collega di lavoro e che lui aveva scoperto dai messaggi espliciti scambiati tra i due;
pagina 3 di 18 negava la ricostruzione debitoria fatta dalla moglie ed anche ogni sua pressione sul figlio che Per_1
aveva scelto autonomamente di trasferirsi a Qualiano non avendo con la madre un buon rapporto;
aggiungeva, anzi, che anche la figlia dopo un periodo di tempo trascorso con lui in estate aveva Per_2
espresso lo stesso desiderio, sicché l'unica responsabile della condizione dei figli doveva essere considerata la moglie;
chiedeva quindi che il Tribunale disponesse l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso di sé a Qualiano, prevedesse tempi adeguati di visita per la madre e un contributo per il loro mantenimento a di lei carico;
in subordine il collocamento di presso di Per_1
sé ed presso la madre;
chiedeva inoltre disporsi la verifica delle capacità genitoriale e del rapporto Per_2
madre-figli della e se del caso emettere tutti i provvedimenti consequenziali limitativi della sua Parte_1 responsabilità genitoriale e l'immediato allontanamento dalla casa coniugale di , da lui CP_3
indicato come convivente della moglie;
all'udienza presidenziale, tenutasi in data 4.5.2022 con collegamento da remoto su richiesta del venivano ampiamente sentite le parti liberamente sui fatti i causa, le quali insistevano nelle CP_1
reciproche posizioni e recriminazioni;
entrambe, tuttavia, aderivano all'ipotesi prospettata dal Presidente di una ctu psicodiagnostica sul nucleo familiare e il convenuto si impegnava a portare a Milano Per_1
per gli incontri fissati dal nominando Consulente;
fallito, dunque, il tentativo di conciliazione, il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e successivamente, con ordinanza presidenziale riservata, depositata l'11.5.2022, dopo aver dato contezza del contenuto della relazione dei servizi sociali di Nerviano e Qualiano che segnalavano un'altissima conflittualità tra le parti incapaci di interloquire su alcunché; preso atto che i servizi di Qualiano non intravedevano ostacoli o ripercussioni su Per_1
tanto in caso di permanenza nella attuale temporanea residenza quanto in caso di rientro a Nerviano, rilevata allo stato l'incapacità genitoriale di entrambe le parti che avevano agito senza interrogarsi delle effettive conseguenze sui figli, anche separati tra di loro, e non in grado di gestire le tensioni esistenti che si riverberavano sui minori, così provvedeva in via del tutto provvisoria:
“Affida la figlia minore al Comune di Nerviano (MI), con collocamento presso la madre, Persona_2
e il figlio minore al Comune di Qualiano (NA), con collocamento presso il padre, con Persona_1
limitazione della responsabilità genitoriale su entrambi i minori, quanto alle questioni medico-sanitarie, scolastico-educative, quanto alla fissazione della residenza dei minori e quanto all'organizzazione delle frequentazioni e dei contatti telefonici e a mezzo video-chiamata genitori-figli; 2) I Servizi Sociali di
Nerviano, per , e di Qualiano, per , in collaborazione tra loro, organizzeranno: - un Per_2 Per_1
pagina 4 di 18 calendario di quotidiani contatti telefonici o a mezzo videochiamata (in fascia oraria tardo- pomeridiana) genitori-figli, vigilando sul rispetto di tale calendario;
- un calendario di incontri tra i minori e il genitore non collocatario che preveda che , almeno una volta ogni due mesi si rechi Per_1
a Nerviano per un weekend lungo, accompagnato dal padre (in modo da garantire anche gli incontri padre-figlia) e che , almeno una volta ogni due mesi, si rechi con la madre a Qualiano (in modo Per_2
da garantire anche gli incontri madre-figlio); nel corso del prossimo periodo di chiusura scolastica per le vacanze estive, i minori dovranno trascorrere insieme, presso la madre, quindici giorni a luglio e quindici giorni ad agosto e trascorreranno analoghi periodi insieme presso il padre, secondo un calendario stilato dai Servizi Sociali dei due Enti affidatari, sentite le parti e valutati gli impegni di lavoro delle stesse, calendario che le parti dovranno rispettare;
I Servizi Sociali, secondo le proprie competenze, provvederanno inoltre a fornire ai genitori e ai minori ogni misura di sostegno ritenuta necessaria o anche solo opportuna;
provvederanno a trasmettere a questo Ufficio relazione sull'andamento degli interventi e sul rispetto da parte dei genitori dei calendari di frequentazione dei figli entro e non oltre il 20.9.2022; 3) Assegna alla ricorrente la casa di Nerviano, piazza Vittorio
Emanuele II 6, con i relativi arredi, casa già rilasciata dal;
4) Invita il convenuto a regolarizzare CP_1 la propria posizione anagrafica, trasferendo la residenza presso l'attuale domicilio e dimora;
5) Pone a carico di ciascun genitore l'integrale mantenimento del figlio con lui convivente, anche per quanto riguarda il costo dei viaggi tra Nerviano e Qualiano;
6) Rileva sin d'ora i profili di inammissibilità della domanda sub punto 5) del convenuto, ribadito che le posizioni debitorie comuni delle parti saranno ripartite secondo le norme di legge;
7) Respinge la domanda sub punto 4) della memoria di parte convenuta e la domanda di allontanamento di dalla casa coniugale;
8) Ammette ctu CP_4
psicodiagnostica sul nucleo familiare e nomina quale consulente la dott.ssa , nota Persona_4 all'Ufficio, alla quale sottopone il seguente quesito: "Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti, i figli minori nelle forme ritenute più opportune, con specifica delega a provvedere all'audizione degli stessi, previa informazione circa le finalità dell'audizione e sempre che ciò sia compatibile con l'età dei minori e non sia di pregiudizio per gli stessi, procedendo all'audiovideoregistrazione dell'audizione dei minori e alla redazione di separato verbale (Cass. civ. sez. I sentenza 15 maggio 2013 n. 11687, Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 marzo 2014 n. 5097), nonchè eventuali altre figure di riferimento con cui i minori abbiano familiarità, sentiti i Servizi Sociali dei due
Enti affidatari dei minori, esperito ogni accertamento clinico-diagnostico ritenuto funzionale pagina 5 di 18 all'assolvimento del quesito - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino Co sotto il suo controllo e responsabilità – e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali: 1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o di entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alla funzione di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità del singolo genitore di garantire ai figli l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità; 3) quale siano le condizioni psichiche dei minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, della loro età, della particolare situazione del nucleo familiare che vede i due bambini vivere lontani da un genitore e dal fratello/sorella da oltre sei mesi, e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti, relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il ctu a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatori;
4) quali siano le caratteristiche del legame dei minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità e aspetti disfunzionali;
5) indichi il ctu se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per i minori uno specifico ostacolo
(materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) indichi il ctu se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da suggerire la conferma di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso e dica se sussistano elementi tali da suggerire o meno la modifica dell'attuale assetto familiare e dell'attuale collocamento dei minori;
7) indichi il ctu gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore, anche considerata la distanza abitativa;
8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale, in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi dei minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della ctu e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle pagina 6 di 18 cure e sulla compliance;
fornisca il ctu, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti
6-7-8) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili”
Quindi concedeva termine al CTU per accettare l'incarico ed alle parti per nominare i propri consulenti, fissando nel contempo l'udienza per il giuramento;
accettato l'incarico e prestato il giuramento, il CTU comunicava l'inizio delle operazioni peritali al G.I. che disponeva il termine per l'invio delle bozze alle parti, assegnando a queste successivo termine per i rilievi ed infine al CTU il termine per il deposito della consulenza finale, richiesta una proroga per difficoltà legate all'espletamento dell'incarico, il nominato CTU depositava esaustivo elaborato conclusivo in data 14.12.2022, quindi all'udienza presidenziale disposta in prosecuzione del 1.2.2023 - alla quale nessuno compariva per il avendo difensore dello stesso CP_1 istato per la celebrazione dell'udienza da remoto, istanza rigettata stante la delicatezza delle questioni da trattare - il Presidente ff nelle more subentrato nel ruolo per trasferimento del precedente ad altro ufficio, raccolte le dichiarazioni della preso atto del rientro a Nerviano di Christian dopo le vacanze Parte_1
estive del 2022 e dei limitatissimi periodi di tempo da quel momento trascorsi dai minori con il padre e dell'assenza di rilievi alla CTU così provvedeva, ancora in via temporanea:
“Letta la CTU depositata dalla dott.ssa in data 14/12/2022 che, all'esito degli Persona_4 accertamenti condotti sull'intero nucleo familiare, ha osservato che tra le parti vi è una “conflittualità pervasiva, oltre che persistente e intensa, che rappresenta un fattore di rischio per i figli e di cui si possono già notare degli effetti su . Alla luce di queste considerazioni si ritiene opportuno far Per_1
presente come non si ravveda come possibile un esercizio della responsabilità genitoriale condiviso in questo momento, ma anzi come debbano essere mantenuti strumenti esterni di supporto, controllo e tutela, che siano quanto più possibile incisivi e presenti ma che al contempo facilitino la comunicazione tra tutte le parti coinvolte (enti affidatari e genitori)”; rilevando altresì che, ove persista l'atteggiamento scarsamente collaborativo delle parti nei confronti dei Servizi Sociali e il conflitto genitoriale continui a riverberarsi sui figli, si renderà necessario considerare un collocamento etero-familiare dei minori
(comunità o affido); Rilevato che infatti, sebbene i genitori presentino ciascuno criticità, ma anche risorse e competenze genitoriali nel complesso adeguate, entrambi sono focalizzati sul loro conflitto e in una situazione di radicata incomunicabilità, in cui non sono stati capaci di evitare il coinvolgimento pagina 7 di 18 dei minori e nello specifico di , il figlio maggiore della coppia di soli anni 9, per cui Per_1 Per_1 la CTU rileva una situazione “a rischio di insorgenza se i genitori continueranno ad utilizzarlo come strumento per il loro conflitto”; rappresentando altresì che anche la figlia minore è a rischio di Per_2
fatica e disagio sul piano emotivo, qualora i genitori continuino a coinvolgerla nel loro conflitto;
Ritenuto che tale essendo il quadro complesso restituito dalla CTU – cui parte ricorrente non ha opposto rilievi e su cui parte resistente, non comparendo, neppure ha inteso interloquire – dev'essere sin d'ora disposto l'affido dei due minori al Comune di Nerviano (MI), essendo stati nelle more entrambi i minori ricollocati presso la madre;
dev'essere quindi contestualmente modificato il regime di affido e collocamento previsto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale dell'11/05/2022 (con cui il figlio era stato invece affidato al Comune di Qualiano (NA), con collocamento presso il padre); Per_1
risulta infatti dalla CTU, ma anche dalla relazione dei Servizi Sociali di Rho (competenti per territorio in ordine alla residenza della madre e della minore) che dopo le vacanze estive, a far data dal
15/08/2022, è stabilmente rientrato a vivere con la madre, come da suo desiderio, riprendendo Per_1 la frequenza scolastica nella scuola dov'era già in precedenza iscritto e le originarie abitudini di vita;
situazione logistica che è stata confermata e avallata in CTU, in cui si rileva che “alla luce della valutazione effettuata, .. non ci sono i presupposti né contestuali (i bambini hanno una rete di amicizie e contatti che li lega al contesto di Nerviano) né logistici (il padre non ha una casa idonea per poterli ospitare e risulta particolarmente centrato sui propri bisogni frustrati) perché i bambini vengano trasferiti a vivere a Qualiano con il padre”; Rilevato altresì che in CTU si rileva che “il padre dichiara di vivere con i propri genitori, mentre da quello che emerge dai colloqui con i minori il padre vive, o comunque trascorre molto del suo tempo, a casa dell'attuale compagna e dei suoi 3 figli (dal momento che a dire dei figli effettua le videochiamate con loro dalla casa della compagna)”; dove peraltro, secondo quanto riferito in data odierna dalla ricorrente, i bambini avrebbero anche pernottato in occasione delle ultime vacanze di Natale;
che anche il CTU rileva “l'inopportunità che e Per_1
vengano trasferiti in un contesto ancora nuovo e diverso per loro. Nel caso in cui invece il padre Per_2
vivesse con la sua famiglia come dice, non sarebbe consono al loro sviluppo psicofisico che per lunghi periodi i bambini vivano in un ambiente in cui non hanno i loro spazi personali, soprattutto in prospettiva evolutiva andando verso un'età preadolescenziale, né sono nella condizione ad oggi di potersi Per_1 allontanare dalla madre e dal contesto di Nerviano”; Rilevato che pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, dev'essere disposto l'affido di entrambi i minori al Comune di Nerviano
pagina 8 di 18 (MI) con conseguente trasferimento anche anagrafico di presso l'originaria residenza, ove già Per_1
non effettuato, nonchè modificato il precedente regime di collocamento, dovendo entrambi i minori restare allo stato collocati presso la madre;
Ritenuto che
i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in Org_ collaborazione con i servizi specialistici dell' , debbano provvedere con urgenza all'attuazione degli interventi delineati in CTU a favore del nucleo madre/figli, quali nello specifico: - a delineare un calendario di quotidiani contatti telefonici e/o a mezzo videochiamata dei minori con il padre (in fascia oraria tardo-pomeridiana), vigilando sul rispetto di tale calendario e sulla riservatezza della comunicazione con l'altro genitore, al fine di garantire ai bambini la libera comunicazione con il padre e di evitarne il coinvolgimento nel conflitto di coppia, nonchè valutata la serenità psico-fisica dei minori nel mantenere tali contatti;
- ad attivare un percorso di supporto alla genitorialità e un intervento di educativa domiciliare in favore della madre, per aiutarla a risolvere le criticità riscontrate nel proprio esercizio della genitorialità e sostenerla nella gestione dei minori, sia sul piano relazionale che affettivo;
- ad avviare la presa in carico di presso l' territorialmente competente, previa Per_1 CP_6
rivalutazione del minore e successivo avvio di un percorso di psicoterapia in favore dello stesso, come indicato in CTU;
Ritenuto altresì che, essendo stati entrambi i minori di fatto ricollocati presso la madre già dal mese di agosto scorso, dev'essere accolta la domanda di parte ricorrente di porre a carico del padre un contributo di € 400,00 mensili per il mantenimento dei due figli minori: deve infatti rilevarsi che il è persona giovane dotata di piena capacità lavorativa, privo allo stato di qualsiasi onere CP_1 abitativo che, come risulta dagli atti di causa, lo stesso percepisce la somma di € 1.135,00 mensili a titolo di egli stesso poi ha riferito in udienza di svolgere in nero l'attività di imbianchino, Org_4
risultanze che inducono a ritenere verosimile la sussistenza di ulteriori redditi e che smentiscono le allegazioni della difesa quanto alla situazione di difficoltà economica in cui versa il , tale da CP_1 impedire finanche la sua partecipazione all'udienza odierna - riservato comunque al prosieguo ogni ulteriore accertamento anche a mezzo G.d.F.; per contro la pur essendo titolare di stabili Parte_1 fonti di reddito (per l'anno 2020 pari a 21.000 euro netti, corrispondenti a uno stipendio medio di €
1.750 mensili su 12 mensilità), nonchè già assegnataria della casa coniugale, ha documentato le ingenti spese di cui è attualmente gravata (€ 275,00 quota ½ a carico del sig. per il mutuo per l'immobile CP_1 familiare in comproprietà; € 479,00 per la quota di finanziamento intestato al di cui la CP_1 Parte_1
è garante, nonchè € 325,00 per l'ulteriore finanziamento contratto con ); allegando altresì Org_5 che, a fronte dell'inadempimento del della propria quota parte mutuo, allo stato sosterrebbe CP_1
pagina 9 di 18 integralmente la spesa mensile di € 750,00 solo per il mutuo); Ritenuto che pure dev'essere posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, individuate secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano come in dispositivo indicate;
Ritenuto che
le statuizioni economiche assunte devono farsi decorrere dalla mensilità di settembre 2022, ossia da quando è stato di fatto ricollocato presso la madre, attesa la natura provvisoria e urgente di Per_1 tali provvedimenti nell'interesse della prole;
Ritenuto altresì che il quadro di esasperata conflittualità tra le parti e il coinvolgimento dei minori nel conflitto genitoriale impone sin d'ora la nomina di un curatore speciale che possa rappresentare i minori e tutelare i loro interessi, ravvisandosi una situazione di pregiudizio per i minori che è tale da precluderne la rappresentazione processuale da parte dei genitori;
Ritenuto invece opportuno, prima di regolamentare le frequentazioni padre/figli, sentire la parte personalmente, in un'ulteriore udienza fissata in orario pomeridiano al fine di consentirne più agevolmente la comparizione, attesa la distanza geografica dal luogo di residenza del resistente – riservando al prosieguo ogni ulteriore valutazione in punto responsabilità genitoriale, ove la stessa non compaia;
P.Q.M.
A parziale modifica dell'ordinanza dell'11/05/2022, prende i seguenti provvedimenti in via del tutto provvisoria: 1) Affida i figli minori e al Comune di Nerviano Per_1 Persona_2
(MI) con limitazione della responsabilità genitoriale su entrambi i minori, quanto alle questioni medico- sanitarie, scolastico-educative, alla fissazione della residenza dei minori e all'organizzazione dei contatti telefonici e a mezzo video-chiamata padre-figli; 2) Dispone che entrambi i minori restino collocati presso la madre;
3) Dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in collaborazione con i Org Servizi specialistici della provvedano con urgenza: - a delineare un calendario di quotidiani contatti telefonici e/o a mezzo videochiamata dei minori con il padre, secondo le esigenze e nell'interesse dei minori e vigilando sul rispetto di tale calendario e sulla riservatezza della comunicazione con l'altro genitore, al fine di garantire ai bambini la libera comunicazione con il padre e di evitarne il coinvolgimento nel conflitto di coppia, nonchè valutata la rispondenza di tali contatti alla serenità psico- fisica dei minori;
- ad attivare un percorso di supporto alla genitorialità e un intervento di educativa domiciliare in favore della madre, per aiutarla a risolvere le criticità riscontrate nel proprio esercizio della genitorialità e sostenerla nella gestione dei minori, sia sul piano relazionale che affettivo;
- ad avviare la presa in carico di presso l' territorialmente competente, previa Per_1 CP_6
rivalutazione del minore e successivo avvio di un percorso di psicoterapia in favore dello stesso, come indicato in CTU;
4) Pone a carico del un contributo di € 400,00 mensili per il mantenimento CP_1
pagina 10 di 18 dei due figli minori (€ 200, 00 per ciascun figlio), somma da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione settembre 2023), oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito individuate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a Organizzazione_7
contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
- spese Organizzazione_7
mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal ma effettuati Organizzazione_7 Organizzazione_7
privatamente; d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da pagina 11 di 18 concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 5)
Nomina curatore speciale dei minori l'avv. del Foro di Milano, assegnando alla Controparte_2 stessa termine sino al 20.2.2023 per la costituzione in giudizio e il deposito di memoria di costituzione”;
rinviava dunque ad ulteriore udienza presidenziale di comparizione personale delle parti e del curatore speciale, reputando necessario sentirle in contraddittorio, e fissava all'uopo il 7.3.2023, nelle more della comparizione si costituiva in giudizio il Curatore Speciale Avv. CP_2
riservandosi di incontrare i minori con i quali interloquire anche alla luce delle risultanze dalla CTU e delle relazioni dei servizi, curatore che, all'udienza del 7.3.2023, alla quale erano personalmente presenti le parti, segnalava di aver incontrato i bambini di averli trovati bene nel nuovo assetto presso la madre e molto affezionati al padre, ragion per cui chiedeva al giudice una definizione di tempi certi di permanenza di ed presso di lui;
dal canto loro le parti dopo ampia discussione riuscivano a trovare Per_1 Per_2
un accordo sia in punto affidamento, da mantenere al Comune di Nerviano, sia sui tempi di permanenza con il padre e sulle questioni economiche globalmente considerate, al quale il Curatore dichiarava di aderire reputandolo corrispondente all'interesse dei minori, purché venisse anche mantenuto uno stretto monitoraggio da parte dei Servizi sociali dell'Ente affidatario, pertanto il Presidente ff a definitiva chiusura della fase presidenziale prendeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“1. richiama l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, ritenuto conforme all'interesse dei minori sia quanto all'affidamento, che alle frequentazioni padre/figli, idonee a garantire nonostante l'obiettiva distanza geografica e la situazione lavorativa e abitativa del padre, continuità alla relazione e alla abitudini di vita dei minori, nonchè quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, che risulta pienamente adeguato alla sua capacità lavorativa, tenuto conto che lo stesso non ha oneri abitativi da sostenere, mentre resta assegnata alla madre la casa coniugale che come da accordi raggiunti, ne acquisirà anche la piena proprietà;
3. incarica i Servizi Sociali del Comune di Nerviano: - di procedere all'immediata presa in carico e allo stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare pagina 12 di 18 madre/minori, fornendo ogni valutazione utile in ordine alla capacità genitoriale delle parti e alla necessità di mantenere l'attuale regime di affidamento;
- di verificare l'effettivo rispetto del calendario di frequentazione padre/figli da parte dei genitori, nonché la rispondenza alle esigenze dei minori, con facoltà di intervenire sullo stesso, modificandolo, ove ritenuto necessario nell'interesse dei bambini;
- di attivare il percorso di supporto alla genitorialità e l'intervento di educativa domiciliare già disposti in favore della madre, per aiutarla e sostenerla nella gestione dei minori, sia sul piano relazionale che affettivo;
- di avviare la presa in carico di presso l' territorialmente competente, Per_1 CP_6
previa rivalutazione del minore e successivo avvio di un percorso di psicoterapia in favore dello stesso, come indicato in CTU, trasmettendo a questa AG una relazione sugli incarichi conferiti entro e non oltre il 5/06/2023.”
quindi nominava giudice istruttore sé stesso e fissava l'udienza di comparizione per il 13.6.2023 che sostituiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con lo scambio di brevi note scritte da depositarsi entro la stessa data, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM e vistata senza osservazioni in data 13.3.2023 con le note sostitutive di udienza le parti ed il curatore speciale, stante l'accordo intervenuto e il permanere della volontà di addivenire ad una soluzione condivisa della controversia, chiedevano disporsi l'udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte, pertanto il Presidente di sezione, essendo intervenuta nelle more l'astensione per maternità del giudice titolare della causa, riassegnava il fascicolo alla Dott.ssa Terni che la fissava per il giorno 14.9.2023, rinviandola ulteriormente prima al 4.10.2023 e poi al 31.10.2023 ex art. 127 ter cpc per irregolarità nel deposito del foglio di p.c. congiunte da parte dei difensori e del Curatore speciale, quindi, con ordinanza del 16.11.2023 sulle conclusioni congiunte depositate dalle parti su un unico foglio di precisazione delle conclusioni come sopra trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di termini ex art. 190 cpc viste le conclusioni congiunte, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 20.12.2023….
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni delle parti, sono invero elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione pagina 13 di 18 della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1°comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito di parte resistente
Con la comparsa di costituzione il ricorrente aveva chiesto che la separazione fosse addebitata alla moglie. La domanda è stata rinunciata, pertanto nessuna statuizione deve essere assunta sul punto.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con i genitori
Il Collegio ritiene di recepire l'accordo dei genitori quanto all'affidamento dei minori, il loro collocamento ed ai tempi di permanenza dei figli con i genitori.
Le parti, invero, dimostrando piena consapevolezza del permanere ancora di limiti personali nell'esercizio completo e corretto della genitorialità e quindi di non aver ancora acquisito le idonee competenze che avrebbero potuto portare all'affidamento condiviso di e hanno chiesto Per_1 Per_2 concordemente che venisse mantenuto l'affidamento dei minori al Comune di Nerviano, con collocamento presso la madre e tempi di permanenza presso il padre come meglio specificato nell'accordo riportato nelle conclusioni congiunte. A tale regolamentazione nulla ha opposto il Curatore speciale che ha aderito alle conclusioni congiunte, avendo nel contempo tuttavia espressamente richiesto all'udienza del 7.3.2023 che venisse mantenuto uno stretto monitoraggio dei servizi sociali dell'Ente affidatari..
Risulta, pertanto, conforme all'interesse dei figli, rispondente all'accordo delle parti e rispettoso della normativa nazionale e sovranazionale disporre l'affidamento di ed al Comune di Per_1 Per_2
Nerviano con limitazione della responsabilità genitoriale su entrambi i minori, quanto alle questioni medico-sanitarie, scolastico-educative, quanto alla fissazione della residenza dei minori e quanto all'organizzazione delle frequentazioni e dei contatti telefonici e a mezzo video-chiamata padre-figli, disponendo il collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale di Piazza Vittorio Emanuele
n.6 Nerviano, dove avranno anche residenza anagrafica.
Quanto alle frequentazioni di dei minori con il padre, il calendario concordato dalle parti ed avallato dal Curatore speciale risulta adeguato a garantire l'effettivo accesso dei figli alla bigenitorialità ed i tempi di permanenza con entrambi i genitori risultano adeguati alla loro serena crescita, con precisazione che qualora le parti si trovino in disaccordo sul week end che i minori dovranno trascorrere con il padre, questo si identifica sin d'ora nel secondo del mese.
pagina 14 di 18 Il Collegio recepisce pertanto gli accordi come trascritti in epigrafe e precisati e provvede in tal senso.
Le condizioni economiche
Il Collegio recepisce altresì l'accordo delle parti quanto al contributo al mantenimento dei due figli e a carico del padre, quantificato nella somma mensile di € 400, come già disposto Per_1 Per_2 con l'ordinanza presidenziale
Letto l'art. 337 ter c.c., tenuti in considerazione i parametri di cui al comma 4 della norma citata, viste le risorse economiche di entrambi i genitori come già indicate nella ordinanza presidenziale, il contributo di mantenimento dei minori posto a carico del padre appare adeguato.
Inoltre, i coniugi divideranno al 50% le spese extra assegno effettuate per i minori come da Linee
Guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano.
La casa coniugale e gli altri accordi patrimoniali
Il Collegio dà atto, in quanto espressione dell'autonomia privata delle parti, dell'accordo relativo alla suddivisione dei finanziamenti contratti dai coniugi nonché di quello inerente al trasferimento della quota parte della casa coniugale di proprietà del in favore della casa che assegna CP_1 Parte_1
interamente alla fino al momento in cui interverrà l'atto di cessione, in virtù del collocamento Parte_1
prevalente dei minori presso di sé.
Il monitoraggio dei Servizi Sociali
Infine deve disporsi che i servizi sociali di Nerviano proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare al fine di verificare l'osservanza degli accordi inerenti il collocamento dei minori e i tempi di permanenza presso il padre e comunque di verificare la situazione psicofisica di e , Per_1 Per_2
proseguendo in tutti gli interventi di sostegno a loro favore e/o dei genitori ritenuti necessari ed utili, fino a quando riterranno il loro intervento necessario tenuto in considerazione il solo interesse dei minori, disponendo che qualsiasi atto pregiudizievole per i minori da parte dei genitori venga tempestivamente segnalato alla A.G. competente.
L'ascolto dei figli
L'ascolto dei figli visto l'accordo raggiunto, considerata l'età dei minori, dato atto dell'affidamento all'Ente Comunale e dell'intervento dei servizi sociali, appare in contrasto con il loro interesse e manifestamente superfluo.
Le spese di lite pagina 15 di 18 Vista la natura necessaria del giudizio e l'accordo delle parti, le spese devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in QUALIANO (NA) in Controparte_1
data il 21/05/2011 , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di QUALIANO (NA) Atto N. 23 parte II serie A - anno 2011.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Qualiano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3.Affida minori e al Comune di Nerviano con limitazione della responsabilità Per_1 Per_2
genitoriale su entrambi i minori, quanto alle questioni medico-sanitarie, scolastico-educative, quanto alla fissazione della residenza dei minori e quanto all'organizzazione delle frequentazioni e dei contatti telefonici e a mezzo video-chiamata padre-figli
4. Dispone che i minori restino collocati presso la madre, nella casa coniugale di Nerviano Piazza Vittorio
Emanuele n. 6, anche ai fini della residenza anagrafica,
5. Dispone che il padre terrà con sé i bambini a Nerviano un week end al mese dal venerdì sera alla domenica sera presso l'abitazione familiare, che la sig.ra si è impegnata a lasciare nella sua Parte_1
disponibilità, secondo accordi presi direttamente tra le parti, individuandolo sin d'ora in caso di disaccordo nel secondo fine settimana di ogni mese;
a Qualiano durante le festività natalizie dal 23/12 al
6/1/ di ogni anno, nonché le vacanze di Pasqua come da calendario scolastico e le vacanze scolastiche dal 15/7 per tre settimane anche non consecutive- salvo diversi migliori accordi.
6. Assegna la casa coniugale, sita in Nerviano, Piazza Vittorio Emanuele n.6 già in comproprietà al 50% dei coniugi, alla affinché continui ad abitarvi unitamente ai figli minori, sino a quando non Parte_1
verrà perfezionato il trasferimento di cui al seguente punto 8 .
7. Dispone che il padre, come da accordi raggiunti, considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza, le risorse economiche di entrambi i genitori, la maggiore permanenza dei minori presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti pagina 16 di 18 prevalentemente dalla madre, verserà alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento di e l'importo complessivo di € 400,00 da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2
secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da Settembre 2022 ( prima rivalutazione settembre 2023) , oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano
e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets Organizzazione_7
sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
[...]
; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure Organizzazione_7
dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_7 Organizzazione_7
ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che
[...]
non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per pagina 17 di 18 conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Dà atto che a regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi il CP_1 si impegna a trasferire entro l'anno la quota di proprietà dell'immobile alla sig.ra che quindi ne Parte_1 acquisterà l'intera proprietà, con rinuncia della ricorrente ai crediti maturati nei confronti del sino CP_1
alla data del 7.3.23 e spese dell'atto notarile ripartite al 50% tra le parti;
e che il finanziamento acceso presso cointestato alle parti da € 497,00 mensili resterà a carico della sig.ra Org_1 Parte_1
mentre a carico del resterà l'ulteriore finanziamento da € 300,00 euro mensili contratto con lo CP_1
zio . Persona_3
9. Dispone che i servizi sociali di Nerviano proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare al fine di verificare l'osservanza degli accordi inerenti il collocamento dei minori e i tempi di permanenza presso il padre e comunque di verificare la situazione psicofisica di e , proseguendo in tutti gli Per_1 Per_2
interventi di sostegno a loro favore e/o dei genitori ritenuti necessari ed utili, fino a quando riterranno il loro intervento necessario tenuto in considerazione il solo interesse dei minori, disponendo che qualsiasi atto pregiudizievole per i minori da parte dei genitori venga tempestivamente segnalato alla
A.G. competente.
10. Dichiara l'ascolto dei minori, nella presente sede, in contrasto con il loro interesse e manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 337-octiescod. civ. anche alla luce degli accordi raggiunti, dell'affidamento al
Comune di residenza e del monitoraggio dei Servizi sociali competenti.
11. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 20.12.2023
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssaAnna Cattaneo
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Cristina Giannelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10.11.2021, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del
16.11.2023 , discussa nella Camera di Consiglio del 20.12.2023………. promossa
DA
, c.f. nata il [...] in [...]_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'Avv. Vittoria Sabrina Crispino nel cui studio in Milano via B. D'Alviano n.
21, è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, c.f. nato a [...] [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenza Mauriello, con studio in Qualiano (NA) alla via campana I traversa n. 14 80019, presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
AVVOCATO curatore speciale dei minori , nato il Controparte_2 Persona_1
1.8.2013 e nata il [...] nominato con ordinanza del 1.2.2023, costituito con Persona_2
pagina 1 di 18 memoria depositata in data 23.2.2023
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.11.2021
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI E DEL CURATORE SPECIALE
“dichiararsi la separazione personale dei coniugi autorizzando definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
- confermare, stante l'accordo raggiunto, le seguenti condizioni: 1) Il verserà CP_1 alla l'assegno di mantenimento di € 400,00 mensili per i figli e , oltre al 50% Parte_1 Per_2 Per_1 delle spese straordinarie come già disposto con ordinanza provvisoria del 21/2/23. 2) Il si CP_1 impegna a trasferire entro l'anno la quota di proprietà dell'immobile alla sig.ra che quindi ne Parte_1 acquisterà l'intera proprietà; le spese dell'atto notarile saranno ripartite al 50% tra le parti con rinuncia della ricorrente ai crediti maturati nei confronti del sino alla data del 7.3.23. 3) I bambini CP_1 resteranno affidati al comune di Nerviano (MI) con le limitazioni già disposte alla responsabilità genitoriale delle parti, quanto alle questioni medico sanitarie, scolastiche educative, alla fissazione della residenza dei minori e all'organizzazione dei contratti telefonici a mezzo video chiamata padre figli e resteranno collocati presso la madre. 4) Il finanziamento acceso presso cointestato alle Org_1 parti da e 497,00 mensili resterà a carico della sig.ra mentre a carico del resterà Parte_1 CP_1 l'ulteriore finanziamento da € 300,00 euro mensili contratto con lo zio . 5) Quanto Persona_3 alle frequentazioni padre/figli, il padre terrà con sé i bambini a Nerviano un week end al mese dal venerdì sera alla domenica sera presso l'abitazione familiare, che la sig.ra si impegna a Parte_1 lasciare nella sua disponibilità – salvo diversi e migliori accordi. 6) Festività: i bambini staranno con il padre a Qualiano durante le festività natalizie dal 23/12 al 6/1/ di ogni anno, nonché le vacanze di
Pasqua come da calendario scolastico e le vacanze scolastiche dal 15/7 per tre settimane anche non consecutive- salvo diversi migliori accordi. - compensare integralmente tra le parti le spese lite. Con espressa rinunzia ai termini di rito”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in QUALIANO (NA) in data il 21/05/2011 , trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di QUALIANO (NA) Atto N. 23 parte II serie A - anno 2011.
pagina 2 di 18 Dal matrimonio sono nati due figli il 01/08/2013 e il Persona_1 Persona_2
15/05/2016 con ricorso iscritto a ruolo il 10.11.2021 la adiva il Tribunale di Milano chiedendo la Parte_1
pronuncia della separazione, la collocazione dei minori presso di sè, la previsione di un diritto di visita paterno compatibile con il fatto che il marito era ritornato a vivere a Quiliano (NA), un assegno di mantenimento per i minori in misura di € 1.200,00, quantificata tenuto conto degli ingenti pesi economici debitori che il aveva lasciato interamente sulle sue spalle, nulla chiedeva in ordine al regime di CP_1
affidamento dei minori, probabilmente in maniera implicita rimandando a quello ordinario condiviso.
Rappresentava in merito alle richieste che alla separazione si era giunti esclusivamente per il comportamento offensivo e violento tenuto nei suoi confronti dal marito, che non faceva neanche mistero di relazioni extra-coniugali intrattenute e che aveva in modo del tutto irresponsabile contratto numerosi debiti, per evitare di far fronte ai quali si era dimesso da un solido impiego “full time” presso un'azienda di Milano ed era rientrato a vivere nel suo paese di origine senza un lavoro certo e, cosa ancora più grave, convincendo il figlio di soli 8 anni a trasferirsi con lui, separandolo dalla madre, dalla sorellina Per_1
e dalle sue amicizie e sradicandolo dal suo habitat;
sosteneva di non averlo impedito per il quieto vivere e per non urtare la sensibilità del minore, già gravemente compromessa dal pesante clima familiare instaurato dal padre avallando, suo malgrado, questa soluzione che auspicava temporanea in attesa di diversa pronunzia della A.G. alla prima udienza fissata per la comparizione personale delle parti, il Presidente ff rilevava un difetto di notifica e ne ordinava il rinnovo concedendo nuovi termini a comparire, e nel contempo incaricava i Servizi Sociali di Nerviano e di Qualiano (NA), in collaborazione tra loro, di svolgere breve indagine sul nucleo familiare, sulla relazione genitori-figli, sulla situazione del minore – al Per_1
momento residente in [...]presso i nonni paterni e li iscritto alla scuola - sulla Organizzazione_2
situazione scolastica ed abitativa del minore, sulla situazione del sig. abitativa e Controparte_1
lavorativa, sulla relazione padre-figlio, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per le decisioni in merito alla responsabilità genitoriale, con comparsa del 12.4.2022 si costituiva il quale aderiva alla richiesta di Controparte_1
separazione chiedendo tuttavia che venisse addebitata alla moglie;
asseriva in merito che la disgregazione familiare era stata determinata da una relazione extra coniugale che la Parte_1
intratteneva con un collega di lavoro e che lui aveva scoperto dai messaggi espliciti scambiati tra i due;
pagina 3 di 18 negava la ricostruzione debitoria fatta dalla moglie ed anche ogni sua pressione sul figlio che Per_1
aveva scelto autonomamente di trasferirsi a Qualiano non avendo con la madre un buon rapporto;
aggiungeva, anzi, che anche la figlia dopo un periodo di tempo trascorso con lui in estate aveva Per_2
espresso lo stesso desiderio, sicché l'unica responsabile della condizione dei figli doveva essere considerata la moglie;
chiedeva quindi che il Tribunale disponesse l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso di sé a Qualiano, prevedesse tempi adeguati di visita per la madre e un contributo per il loro mantenimento a di lei carico;
in subordine il collocamento di presso di Per_1
sé ed presso la madre;
chiedeva inoltre disporsi la verifica delle capacità genitoriale e del rapporto Per_2
madre-figli della e se del caso emettere tutti i provvedimenti consequenziali limitativi della sua Parte_1 responsabilità genitoriale e l'immediato allontanamento dalla casa coniugale di , da lui CP_3
indicato come convivente della moglie;
all'udienza presidenziale, tenutasi in data 4.5.2022 con collegamento da remoto su richiesta del venivano ampiamente sentite le parti liberamente sui fatti i causa, le quali insistevano nelle CP_1
reciproche posizioni e recriminazioni;
entrambe, tuttavia, aderivano all'ipotesi prospettata dal Presidente di una ctu psicodiagnostica sul nucleo familiare e il convenuto si impegnava a portare a Milano Per_1
per gli incontri fissati dal nominando Consulente;
fallito, dunque, il tentativo di conciliazione, il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e successivamente, con ordinanza presidenziale riservata, depositata l'11.5.2022, dopo aver dato contezza del contenuto della relazione dei servizi sociali di Nerviano e Qualiano che segnalavano un'altissima conflittualità tra le parti incapaci di interloquire su alcunché; preso atto che i servizi di Qualiano non intravedevano ostacoli o ripercussioni su Per_1
tanto in caso di permanenza nella attuale temporanea residenza quanto in caso di rientro a Nerviano, rilevata allo stato l'incapacità genitoriale di entrambe le parti che avevano agito senza interrogarsi delle effettive conseguenze sui figli, anche separati tra di loro, e non in grado di gestire le tensioni esistenti che si riverberavano sui minori, così provvedeva in via del tutto provvisoria:
“Affida la figlia minore al Comune di Nerviano (MI), con collocamento presso la madre, Persona_2
e il figlio minore al Comune di Qualiano (NA), con collocamento presso il padre, con Persona_1
limitazione della responsabilità genitoriale su entrambi i minori, quanto alle questioni medico-sanitarie, scolastico-educative, quanto alla fissazione della residenza dei minori e quanto all'organizzazione delle frequentazioni e dei contatti telefonici e a mezzo video-chiamata genitori-figli; 2) I Servizi Sociali di
Nerviano, per , e di Qualiano, per , in collaborazione tra loro, organizzeranno: - un Per_2 Per_1
pagina 4 di 18 calendario di quotidiani contatti telefonici o a mezzo videochiamata (in fascia oraria tardo- pomeridiana) genitori-figli, vigilando sul rispetto di tale calendario;
- un calendario di incontri tra i minori e il genitore non collocatario che preveda che , almeno una volta ogni due mesi si rechi Per_1
a Nerviano per un weekend lungo, accompagnato dal padre (in modo da garantire anche gli incontri padre-figlia) e che , almeno una volta ogni due mesi, si rechi con la madre a Qualiano (in modo Per_2
da garantire anche gli incontri madre-figlio); nel corso del prossimo periodo di chiusura scolastica per le vacanze estive, i minori dovranno trascorrere insieme, presso la madre, quindici giorni a luglio e quindici giorni ad agosto e trascorreranno analoghi periodi insieme presso il padre, secondo un calendario stilato dai Servizi Sociali dei due Enti affidatari, sentite le parti e valutati gli impegni di lavoro delle stesse, calendario che le parti dovranno rispettare;
I Servizi Sociali, secondo le proprie competenze, provvederanno inoltre a fornire ai genitori e ai minori ogni misura di sostegno ritenuta necessaria o anche solo opportuna;
provvederanno a trasmettere a questo Ufficio relazione sull'andamento degli interventi e sul rispetto da parte dei genitori dei calendari di frequentazione dei figli entro e non oltre il 20.9.2022; 3) Assegna alla ricorrente la casa di Nerviano, piazza Vittorio
Emanuele II 6, con i relativi arredi, casa già rilasciata dal;
4) Invita il convenuto a regolarizzare CP_1 la propria posizione anagrafica, trasferendo la residenza presso l'attuale domicilio e dimora;
5) Pone a carico di ciascun genitore l'integrale mantenimento del figlio con lui convivente, anche per quanto riguarda il costo dei viaggi tra Nerviano e Qualiano;
6) Rileva sin d'ora i profili di inammissibilità della domanda sub punto 5) del convenuto, ribadito che le posizioni debitorie comuni delle parti saranno ripartite secondo le norme di legge;
7) Respinge la domanda sub punto 4) della memoria di parte convenuta e la domanda di allontanamento di dalla casa coniugale;
8) Ammette ctu CP_4
psicodiagnostica sul nucleo familiare e nomina quale consulente la dott.ssa , nota Persona_4 all'Ufficio, alla quale sottopone il seguente quesito: "Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti, i figli minori nelle forme ritenute più opportune, con specifica delega a provvedere all'audizione degli stessi, previa informazione circa le finalità dell'audizione e sempre che ciò sia compatibile con l'età dei minori e non sia di pregiudizio per gli stessi, procedendo all'audiovideoregistrazione dell'audizione dei minori e alla redazione di separato verbale (Cass. civ. sez. I sentenza 15 maggio 2013 n. 11687, Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 marzo 2014 n. 5097), nonchè eventuali altre figure di riferimento con cui i minori abbiano familiarità, sentiti i Servizi Sociali dei due
Enti affidatari dei minori, esperito ogni accertamento clinico-diagnostico ritenuto funzionale pagina 5 di 18 all'assolvimento del quesito - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino Co sotto il suo controllo e responsabilità – e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali: 1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o di entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alla funzione di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità del singolo genitore di garantire ai figli l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità; 3) quale siano le condizioni psichiche dei minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, della loro età, della particolare situazione del nucleo familiare che vede i due bambini vivere lontani da un genitore e dal fratello/sorella da oltre sei mesi, e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti, relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il ctu a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatori;
4) quali siano le caratteristiche del legame dei minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità e aspetti disfunzionali;
5) indichi il ctu se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per i minori uno specifico ostacolo
(materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) indichi il ctu se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da suggerire la conferma di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso e dica se sussistano elementi tali da suggerire o meno la modifica dell'attuale assetto familiare e dell'attuale collocamento dei minori;
7) indichi il ctu gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore, anche considerata la distanza abitativa;
8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale, in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi dei minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della ctu e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle pagina 6 di 18 cure e sulla compliance;
fornisca il ctu, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti
6-7-8) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili”
Quindi concedeva termine al CTU per accettare l'incarico ed alle parti per nominare i propri consulenti, fissando nel contempo l'udienza per il giuramento;
accettato l'incarico e prestato il giuramento, il CTU comunicava l'inizio delle operazioni peritali al G.I. che disponeva il termine per l'invio delle bozze alle parti, assegnando a queste successivo termine per i rilievi ed infine al CTU il termine per il deposito della consulenza finale, richiesta una proroga per difficoltà legate all'espletamento dell'incarico, il nominato CTU depositava esaustivo elaborato conclusivo in data 14.12.2022, quindi all'udienza presidenziale disposta in prosecuzione del 1.2.2023 - alla quale nessuno compariva per il avendo difensore dello stesso CP_1 istato per la celebrazione dell'udienza da remoto, istanza rigettata stante la delicatezza delle questioni da trattare - il Presidente ff nelle more subentrato nel ruolo per trasferimento del precedente ad altro ufficio, raccolte le dichiarazioni della preso atto del rientro a Nerviano di Christian dopo le vacanze Parte_1
estive del 2022 e dei limitatissimi periodi di tempo da quel momento trascorsi dai minori con il padre e dell'assenza di rilievi alla CTU così provvedeva, ancora in via temporanea:
“Letta la CTU depositata dalla dott.ssa in data 14/12/2022 che, all'esito degli Persona_4 accertamenti condotti sull'intero nucleo familiare, ha osservato che tra le parti vi è una “conflittualità pervasiva, oltre che persistente e intensa, che rappresenta un fattore di rischio per i figli e di cui si possono già notare degli effetti su . Alla luce di queste considerazioni si ritiene opportuno far Per_1
presente come non si ravveda come possibile un esercizio della responsabilità genitoriale condiviso in questo momento, ma anzi come debbano essere mantenuti strumenti esterni di supporto, controllo e tutela, che siano quanto più possibile incisivi e presenti ma che al contempo facilitino la comunicazione tra tutte le parti coinvolte (enti affidatari e genitori)”; rilevando altresì che, ove persista l'atteggiamento scarsamente collaborativo delle parti nei confronti dei Servizi Sociali e il conflitto genitoriale continui a riverberarsi sui figli, si renderà necessario considerare un collocamento etero-familiare dei minori
(comunità o affido); Rilevato che infatti, sebbene i genitori presentino ciascuno criticità, ma anche risorse e competenze genitoriali nel complesso adeguate, entrambi sono focalizzati sul loro conflitto e in una situazione di radicata incomunicabilità, in cui non sono stati capaci di evitare il coinvolgimento pagina 7 di 18 dei minori e nello specifico di , il figlio maggiore della coppia di soli anni 9, per cui Per_1 Per_1 la CTU rileva una situazione “a rischio di insorgenza se i genitori continueranno ad utilizzarlo come strumento per il loro conflitto”; rappresentando altresì che anche la figlia minore è a rischio di Per_2
fatica e disagio sul piano emotivo, qualora i genitori continuino a coinvolgerla nel loro conflitto;
Ritenuto che tale essendo il quadro complesso restituito dalla CTU – cui parte ricorrente non ha opposto rilievi e su cui parte resistente, non comparendo, neppure ha inteso interloquire – dev'essere sin d'ora disposto l'affido dei due minori al Comune di Nerviano (MI), essendo stati nelle more entrambi i minori ricollocati presso la madre;
dev'essere quindi contestualmente modificato il regime di affido e collocamento previsto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale dell'11/05/2022 (con cui il figlio era stato invece affidato al Comune di Qualiano (NA), con collocamento presso il padre); Per_1
risulta infatti dalla CTU, ma anche dalla relazione dei Servizi Sociali di Rho (competenti per territorio in ordine alla residenza della madre e della minore) che dopo le vacanze estive, a far data dal
15/08/2022, è stabilmente rientrato a vivere con la madre, come da suo desiderio, riprendendo Per_1 la frequenza scolastica nella scuola dov'era già in precedenza iscritto e le originarie abitudini di vita;
situazione logistica che è stata confermata e avallata in CTU, in cui si rileva che “alla luce della valutazione effettuata, .. non ci sono i presupposti né contestuali (i bambini hanno una rete di amicizie e contatti che li lega al contesto di Nerviano) né logistici (il padre non ha una casa idonea per poterli ospitare e risulta particolarmente centrato sui propri bisogni frustrati) perché i bambini vengano trasferiti a vivere a Qualiano con il padre”; Rilevato altresì che in CTU si rileva che “il padre dichiara di vivere con i propri genitori, mentre da quello che emerge dai colloqui con i minori il padre vive, o comunque trascorre molto del suo tempo, a casa dell'attuale compagna e dei suoi 3 figli (dal momento che a dire dei figli effettua le videochiamate con loro dalla casa della compagna)”; dove peraltro, secondo quanto riferito in data odierna dalla ricorrente, i bambini avrebbero anche pernottato in occasione delle ultime vacanze di Natale;
che anche il CTU rileva “l'inopportunità che e Per_1
vengano trasferiti in un contesto ancora nuovo e diverso per loro. Nel caso in cui invece il padre Per_2
vivesse con la sua famiglia come dice, non sarebbe consono al loro sviluppo psicofisico che per lunghi periodi i bambini vivano in un ambiente in cui non hanno i loro spazi personali, soprattutto in prospettiva evolutiva andando verso un'età preadolescenziale, né sono nella condizione ad oggi di potersi Per_1 allontanare dalla madre e dal contesto di Nerviano”; Rilevato che pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, dev'essere disposto l'affido di entrambi i minori al Comune di Nerviano
pagina 8 di 18 (MI) con conseguente trasferimento anche anagrafico di presso l'originaria residenza, ove già Per_1
non effettuato, nonchè modificato il precedente regime di collocamento, dovendo entrambi i minori restare allo stato collocati presso la madre;
Ritenuto che
i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in Org_ collaborazione con i servizi specialistici dell' , debbano provvedere con urgenza all'attuazione degli interventi delineati in CTU a favore del nucleo madre/figli, quali nello specifico: - a delineare un calendario di quotidiani contatti telefonici e/o a mezzo videochiamata dei minori con il padre (in fascia oraria tardo-pomeridiana), vigilando sul rispetto di tale calendario e sulla riservatezza della comunicazione con l'altro genitore, al fine di garantire ai bambini la libera comunicazione con il padre e di evitarne il coinvolgimento nel conflitto di coppia, nonchè valutata la serenità psico-fisica dei minori nel mantenere tali contatti;
- ad attivare un percorso di supporto alla genitorialità e un intervento di educativa domiciliare in favore della madre, per aiutarla a risolvere le criticità riscontrate nel proprio esercizio della genitorialità e sostenerla nella gestione dei minori, sia sul piano relazionale che affettivo;
- ad avviare la presa in carico di presso l' territorialmente competente, previa Per_1 CP_6
rivalutazione del minore e successivo avvio di un percorso di psicoterapia in favore dello stesso, come indicato in CTU;
Ritenuto altresì che, essendo stati entrambi i minori di fatto ricollocati presso la madre già dal mese di agosto scorso, dev'essere accolta la domanda di parte ricorrente di porre a carico del padre un contributo di € 400,00 mensili per il mantenimento dei due figli minori: deve infatti rilevarsi che il è persona giovane dotata di piena capacità lavorativa, privo allo stato di qualsiasi onere CP_1 abitativo che, come risulta dagli atti di causa, lo stesso percepisce la somma di € 1.135,00 mensili a titolo di egli stesso poi ha riferito in udienza di svolgere in nero l'attività di imbianchino, Org_4
risultanze che inducono a ritenere verosimile la sussistenza di ulteriori redditi e che smentiscono le allegazioni della difesa quanto alla situazione di difficoltà economica in cui versa il , tale da CP_1 impedire finanche la sua partecipazione all'udienza odierna - riservato comunque al prosieguo ogni ulteriore accertamento anche a mezzo G.d.F.; per contro la pur essendo titolare di stabili Parte_1 fonti di reddito (per l'anno 2020 pari a 21.000 euro netti, corrispondenti a uno stipendio medio di €
1.750 mensili su 12 mensilità), nonchè già assegnataria della casa coniugale, ha documentato le ingenti spese di cui è attualmente gravata (€ 275,00 quota ½ a carico del sig. per il mutuo per l'immobile CP_1 familiare in comproprietà; € 479,00 per la quota di finanziamento intestato al di cui la CP_1 Parte_1
è garante, nonchè € 325,00 per l'ulteriore finanziamento contratto con ); allegando altresì Org_5 che, a fronte dell'inadempimento del della propria quota parte mutuo, allo stato sosterrebbe CP_1
pagina 9 di 18 integralmente la spesa mensile di € 750,00 solo per il mutuo); Ritenuto che pure dev'essere posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, individuate secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano come in dispositivo indicate;
Ritenuto che
le statuizioni economiche assunte devono farsi decorrere dalla mensilità di settembre 2022, ossia da quando è stato di fatto ricollocato presso la madre, attesa la natura provvisoria e urgente di Per_1 tali provvedimenti nell'interesse della prole;
Ritenuto altresì che il quadro di esasperata conflittualità tra le parti e il coinvolgimento dei minori nel conflitto genitoriale impone sin d'ora la nomina di un curatore speciale che possa rappresentare i minori e tutelare i loro interessi, ravvisandosi una situazione di pregiudizio per i minori che è tale da precluderne la rappresentazione processuale da parte dei genitori;
Ritenuto invece opportuno, prima di regolamentare le frequentazioni padre/figli, sentire la parte personalmente, in un'ulteriore udienza fissata in orario pomeridiano al fine di consentirne più agevolmente la comparizione, attesa la distanza geografica dal luogo di residenza del resistente – riservando al prosieguo ogni ulteriore valutazione in punto responsabilità genitoriale, ove la stessa non compaia;
P.Q.M.
A parziale modifica dell'ordinanza dell'11/05/2022, prende i seguenti provvedimenti in via del tutto provvisoria: 1) Affida i figli minori e al Comune di Nerviano Per_1 Persona_2
(MI) con limitazione della responsabilità genitoriale su entrambi i minori, quanto alle questioni medico- sanitarie, scolastico-educative, alla fissazione della residenza dei minori e all'organizzazione dei contatti telefonici e a mezzo video-chiamata padre-figli; 2) Dispone che entrambi i minori restino collocati presso la madre;
3) Dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in collaborazione con i Org Servizi specialistici della provvedano con urgenza: - a delineare un calendario di quotidiani contatti telefonici e/o a mezzo videochiamata dei minori con il padre, secondo le esigenze e nell'interesse dei minori e vigilando sul rispetto di tale calendario e sulla riservatezza della comunicazione con l'altro genitore, al fine di garantire ai bambini la libera comunicazione con il padre e di evitarne il coinvolgimento nel conflitto di coppia, nonchè valutata la rispondenza di tali contatti alla serenità psico- fisica dei minori;
- ad attivare un percorso di supporto alla genitorialità e un intervento di educativa domiciliare in favore della madre, per aiutarla a risolvere le criticità riscontrate nel proprio esercizio della genitorialità e sostenerla nella gestione dei minori, sia sul piano relazionale che affettivo;
- ad avviare la presa in carico di presso l' territorialmente competente, previa Per_1 CP_6
rivalutazione del minore e successivo avvio di un percorso di psicoterapia in favore dello stesso, come indicato in CTU;
4) Pone a carico del un contributo di € 400,00 mensili per il mantenimento CP_1
pagina 10 di 18 dei due figli minori (€ 200, 00 per ciascun figlio), somma da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione settembre 2023), oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito individuate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a Organizzazione_7
contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
- spese Organizzazione_7
mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal ma effettuati Organizzazione_7 Organizzazione_7
privatamente; d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da pagina 11 di 18 concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 5)
Nomina curatore speciale dei minori l'avv. del Foro di Milano, assegnando alla Controparte_2 stessa termine sino al 20.2.2023 per la costituzione in giudizio e il deposito di memoria di costituzione”;
rinviava dunque ad ulteriore udienza presidenziale di comparizione personale delle parti e del curatore speciale, reputando necessario sentirle in contraddittorio, e fissava all'uopo il 7.3.2023, nelle more della comparizione si costituiva in giudizio il Curatore Speciale Avv. CP_2
riservandosi di incontrare i minori con i quali interloquire anche alla luce delle risultanze dalla CTU e delle relazioni dei servizi, curatore che, all'udienza del 7.3.2023, alla quale erano personalmente presenti le parti, segnalava di aver incontrato i bambini di averli trovati bene nel nuovo assetto presso la madre e molto affezionati al padre, ragion per cui chiedeva al giudice una definizione di tempi certi di permanenza di ed presso di lui;
dal canto loro le parti dopo ampia discussione riuscivano a trovare Per_1 Per_2
un accordo sia in punto affidamento, da mantenere al Comune di Nerviano, sia sui tempi di permanenza con il padre e sulle questioni economiche globalmente considerate, al quale il Curatore dichiarava di aderire reputandolo corrispondente all'interesse dei minori, purché venisse anche mantenuto uno stretto monitoraggio da parte dei Servizi sociali dell'Ente affidatario, pertanto il Presidente ff a definitiva chiusura della fase presidenziale prendeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“1. richiama l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, ritenuto conforme all'interesse dei minori sia quanto all'affidamento, che alle frequentazioni padre/figli, idonee a garantire nonostante l'obiettiva distanza geografica e la situazione lavorativa e abitativa del padre, continuità alla relazione e alla abitudini di vita dei minori, nonchè quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, che risulta pienamente adeguato alla sua capacità lavorativa, tenuto conto che lo stesso non ha oneri abitativi da sostenere, mentre resta assegnata alla madre la casa coniugale che come da accordi raggiunti, ne acquisirà anche la piena proprietà;
3. incarica i Servizi Sociali del Comune di Nerviano: - di procedere all'immediata presa in carico e allo stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare pagina 12 di 18 madre/minori, fornendo ogni valutazione utile in ordine alla capacità genitoriale delle parti e alla necessità di mantenere l'attuale regime di affidamento;
- di verificare l'effettivo rispetto del calendario di frequentazione padre/figli da parte dei genitori, nonché la rispondenza alle esigenze dei minori, con facoltà di intervenire sullo stesso, modificandolo, ove ritenuto necessario nell'interesse dei bambini;
- di attivare il percorso di supporto alla genitorialità e l'intervento di educativa domiciliare già disposti in favore della madre, per aiutarla e sostenerla nella gestione dei minori, sia sul piano relazionale che affettivo;
- di avviare la presa in carico di presso l' territorialmente competente, Per_1 CP_6
previa rivalutazione del minore e successivo avvio di un percorso di psicoterapia in favore dello stesso, come indicato in CTU, trasmettendo a questa AG una relazione sugli incarichi conferiti entro e non oltre il 5/06/2023.”
quindi nominava giudice istruttore sé stesso e fissava l'udienza di comparizione per il 13.6.2023 che sostituiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con lo scambio di brevi note scritte da depositarsi entro la stessa data, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM e vistata senza osservazioni in data 13.3.2023 con le note sostitutive di udienza le parti ed il curatore speciale, stante l'accordo intervenuto e il permanere della volontà di addivenire ad una soluzione condivisa della controversia, chiedevano disporsi l'udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte, pertanto il Presidente di sezione, essendo intervenuta nelle more l'astensione per maternità del giudice titolare della causa, riassegnava il fascicolo alla Dott.ssa Terni che la fissava per il giorno 14.9.2023, rinviandola ulteriormente prima al 4.10.2023 e poi al 31.10.2023 ex art. 127 ter cpc per irregolarità nel deposito del foglio di p.c. congiunte da parte dei difensori e del Curatore speciale, quindi, con ordinanza del 16.11.2023 sulle conclusioni congiunte depositate dalle parti su un unico foglio di precisazione delle conclusioni come sopra trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di termini ex art. 190 cpc viste le conclusioni congiunte, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 20.12.2023….
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni delle parti, sono invero elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione pagina 13 di 18 della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1°comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito di parte resistente
Con la comparsa di costituzione il ricorrente aveva chiesto che la separazione fosse addebitata alla moglie. La domanda è stata rinunciata, pertanto nessuna statuizione deve essere assunta sul punto.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con i genitori
Il Collegio ritiene di recepire l'accordo dei genitori quanto all'affidamento dei minori, il loro collocamento ed ai tempi di permanenza dei figli con i genitori.
Le parti, invero, dimostrando piena consapevolezza del permanere ancora di limiti personali nell'esercizio completo e corretto della genitorialità e quindi di non aver ancora acquisito le idonee competenze che avrebbero potuto portare all'affidamento condiviso di e hanno chiesto Per_1 Per_2 concordemente che venisse mantenuto l'affidamento dei minori al Comune di Nerviano, con collocamento presso la madre e tempi di permanenza presso il padre come meglio specificato nell'accordo riportato nelle conclusioni congiunte. A tale regolamentazione nulla ha opposto il Curatore speciale che ha aderito alle conclusioni congiunte, avendo nel contempo tuttavia espressamente richiesto all'udienza del 7.3.2023 che venisse mantenuto uno stretto monitoraggio dei servizi sociali dell'Ente affidatari..
Risulta, pertanto, conforme all'interesse dei figli, rispondente all'accordo delle parti e rispettoso della normativa nazionale e sovranazionale disporre l'affidamento di ed al Comune di Per_1 Per_2
Nerviano con limitazione della responsabilità genitoriale su entrambi i minori, quanto alle questioni medico-sanitarie, scolastico-educative, quanto alla fissazione della residenza dei minori e quanto all'organizzazione delle frequentazioni e dei contatti telefonici e a mezzo video-chiamata padre-figli, disponendo il collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale di Piazza Vittorio Emanuele
n.6 Nerviano, dove avranno anche residenza anagrafica.
Quanto alle frequentazioni di dei minori con il padre, il calendario concordato dalle parti ed avallato dal Curatore speciale risulta adeguato a garantire l'effettivo accesso dei figli alla bigenitorialità ed i tempi di permanenza con entrambi i genitori risultano adeguati alla loro serena crescita, con precisazione che qualora le parti si trovino in disaccordo sul week end che i minori dovranno trascorrere con il padre, questo si identifica sin d'ora nel secondo del mese.
pagina 14 di 18 Il Collegio recepisce pertanto gli accordi come trascritti in epigrafe e precisati e provvede in tal senso.
Le condizioni economiche
Il Collegio recepisce altresì l'accordo delle parti quanto al contributo al mantenimento dei due figli e a carico del padre, quantificato nella somma mensile di € 400, come già disposto Per_1 Per_2 con l'ordinanza presidenziale
Letto l'art. 337 ter c.c., tenuti in considerazione i parametri di cui al comma 4 della norma citata, viste le risorse economiche di entrambi i genitori come già indicate nella ordinanza presidenziale, il contributo di mantenimento dei minori posto a carico del padre appare adeguato.
Inoltre, i coniugi divideranno al 50% le spese extra assegno effettuate per i minori come da Linee
Guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano.
La casa coniugale e gli altri accordi patrimoniali
Il Collegio dà atto, in quanto espressione dell'autonomia privata delle parti, dell'accordo relativo alla suddivisione dei finanziamenti contratti dai coniugi nonché di quello inerente al trasferimento della quota parte della casa coniugale di proprietà del in favore della casa che assegna CP_1 Parte_1
interamente alla fino al momento in cui interverrà l'atto di cessione, in virtù del collocamento Parte_1
prevalente dei minori presso di sé.
Il monitoraggio dei Servizi Sociali
Infine deve disporsi che i servizi sociali di Nerviano proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare al fine di verificare l'osservanza degli accordi inerenti il collocamento dei minori e i tempi di permanenza presso il padre e comunque di verificare la situazione psicofisica di e , Per_1 Per_2
proseguendo in tutti gli interventi di sostegno a loro favore e/o dei genitori ritenuti necessari ed utili, fino a quando riterranno il loro intervento necessario tenuto in considerazione il solo interesse dei minori, disponendo che qualsiasi atto pregiudizievole per i minori da parte dei genitori venga tempestivamente segnalato alla A.G. competente.
L'ascolto dei figli
L'ascolto dei figli visto l'accordo raggiunto, considerata l'età dei minori, dato atto dell'affidamento all'Ente Comunale e dell'intervento dei servizi sociali, appare in contrasto con il loro interesse e manifestamente superfluo.
Le spese di lite pagina 15 di 18 Vista la natura necessaria del giudizio e l'accordo delle parti, le spese devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in QUALIANO (NA) in Controparte_1
data il 21/05/2011 , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di QUALIANO (NA) Atto N. 23 parte II serie A - anno 2011.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Qualiano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3.Affida minori e al Comune di Nerviano con limitazione della responsabilità Per_1 Per_2
genitoriale su entrambi i minori, quanto alle questioni medico-sanitarie, scolastico-educative, quanto alla fissazione della residenza dei minori e quanto all'organizzazione delle frequentazioni e dei contatti telefonici e a mezzo video-chiamata padre-figli
4. Dispone che i minori restino collocati presso la madre, nella casa coniugale di Nerviano Piazza Vittorio
Emanuele n. 6, anche ai fini della residenza anagrafica,
5. Dispone che il padre terrà con sé i bambini a Nerviano un week end al mese dal venerdì sera alla domenica sera presso l'abitazione familiare, che la sig.ra si è impegnata a lasciare nella sua Parte_1
disponibilità, secondo accordi presi direttamente tra le parti, individuandolo sin d'ora in caso di disaccordo nel secondo fine settimana di ogni mese;
a Qualiano durante le festività natalizie dal 23/12 al
6/1/ di ogni anno, nonché le vacanze di Pasqua come da calendario scolastico e le vacanze scolastiche dal 15/7 per tre settimane anche non consecutive- salvo diversi migliori accordi.
6. Assegna la casa coniugale, sita in Nerviano, Piazza Vittorio Emanuele n.6 già in comproprietà al 50% dei coniugi, alla affinché continui ad abitarvi unitamente ai figli minori, sino a quando non Parte_1
verrà perfezionato il trasferimento di cui al seguente punto 8 .
7. Dispone che il padre, come da accordi raggiunti, considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza, le risorse economiche di entrambi i genitori, la maggiore permanenza dei minori presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti pagina 16 di 18 prevalentemente dalla madre, verserà alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento di e l'importo complessivo di € 400,00 da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2
secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da Settembre 2022 ( prima rivalutazione settembre 2023) , oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano
e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets Organizzazione_7
sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
[...]
; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure Organizzazione_7
dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_7 Organizzazione_7
ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che
[...]
non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per pagina 17 di 18 conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Dà atto che a regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi il CP_1 si impegna a trasferire entro l'anno la quota di proprietà dell'immobile alla sig.ra che quindi ne Parte_1 acquisterà l'intera proprietà, con rinuncia della ricorrente ai crediti maturati nei confronti del sino CP_1
alla data del 7.3.23 e spese dell'atto notarile ripartite al 50% tra le parti;
e che il finanziamento acceso presso cointestato alle parti da € 497,00 mensili resterà a carico della sig.ra Org_1 Parte_1
mentre a carico del resterà l'ulteriore finanziamento da € 300,00 euro mensili contratto con lo CP_1
zio . Persona_3
9. Dispone che i servizi sociali di Nerviano proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare al fine di verificare l'osservanza degli accordi inerenti il collocamento dei minori e i tempi di permanenza presso il padre e comunque di verificare la situazione psicofisica di e , proseguendo in tutti gli Per_1 Per_2
interventi di sostegno a loro favore e/o dei genitori ritenuti necessari ed utili, fino a quando riterranno il loro intervento necessario tenuto in considerazione il solo interesse dei minori, disponendo che qualsiasi atto pregiudizievole per i minori da parte dei genitori venga tempestivamente segnalato alla
A.G. competente.
10. Dichiara l'ascolto dei minori, nella presente sede, in contrasto con il loro interesse e manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 337-octiescod. civ. anche alla luce degli accordi raggiunti, dell'affidamento al
Comune di residenza e del monitoraggio dei Servizi sociali competenti.
11. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 20.12.2023
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssaAnna Cattaneo
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