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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 1226/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Michele CACCESE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1226 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Savino. Parte_1 C.F._1
- CP_1
e
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), e (C.F. ), in proprio e quali eredi di C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Cinzia Nunziata e dall'avv. Nicola Persona_1 C.F._5
Marotta.
CP_2 nonchè
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Dante Acierno e Controparte_3 C.F._6
Clementina Vitale.
-APPELLATO –
OGGETTO: “Appello avverso l'ordinanza n. 429/2021 rep. emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribunale di Torre Annunziata, il 4.2.2021, nel procedimento recante il n. 68/2018 R.G.”.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: Per e per , e (in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio e quali eredi di ): come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., Persona_1 il 26.9.2024; per : come da note di c.d. di trattazione scritta, depositate il 23.6.2021. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e (in proprio e quali eredi di ), nonché , proponendo appello Parte_4 Persona_1 Controparte_3 avverso l'ordinanza n. 429/2021 rep. emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribunale di Torre Annunziata, il
4.2.2021, nel procedimento recante il n. 68/2018 R.G.
In particolare, ha censurato la detta ordinanza sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
1. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 306 N°1 C.P.C.
Con il primo motivo ha sostenuto che avesse errato il Tribunale di Torre Annunziata nel dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta nei confronti di . Controparte_3
Secondo l'appellante, in particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che quanto verbalizzato il
15/05/2018, dinanzi ad un Giudice dichiaratosi incompetente - e malgrado i chiarimenti offerti dall'ordinanza n.3380/2019 dal Collegio in sede di reclamo 669- terdecies c.p.c. – potesse rappresentare una valida rinuncia all'azione, posto che, contrariamente a tale valutazione, tale rinuncia sarebbe stata irrituale, in assenza di procura speciale conferita al difensore e, comunque, non essendo stata sottoscritta dalla parte, sebbene presente in udienza.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.457 C.C., 458 CC
Con il secondo motivo ha censurato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata anche Parte_1 nella parte in cui lo ha considerato erede.
Secondo l'appellante, in particolare, il testatore, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non lo avrebbe istituito erede con il testamento olografo del 2.1.2007, pubblicato in data 20.2.2017, non essendogli stati lasciati beni del de cuius, ed essendo stato egli richiamato, all'interno della detta scheda testamentaria, solo per il riconoscimento del debito ed una ricognizione degli atti - in particolare una donazione di beni immobili - compiuti dal padre, in vita, in suo favore, essendogli stato attribuito un legato a titolo di semplice integrazione dei detti beni.
3. ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ARTT.588 C.C., 769 C.C
L'appellante ha sostenuto, inoltre, con il terzo motivo, che il giudice di prime cure avesse errato anche nell'equiparare la “donazione in conto di legittima” alla institutio ex re certa.
Sul punto ha sostenuto che il fatto che un legittimario riceva, come nel caso di specie, per il tramite di un atto di donazione, determinati beni come acconto sulla legittima, non comporti una sua investitura quale erede, in anticipo rispetto ad una successione non ancora aperta, e contro i principi statuiti dall'art. 457 c.c.
4. ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ARTT. 2937 C.C; 2944 C.C
pagina 2 di 11 Secondo l'appellante, inoltre, il Tribunale di Torre Annunziata avrebbe errato anche nel ritenere che l'obbligo di restituzione della somma (euro 195.000,00) da lui (dal ricorrente/appellante, si intende) prestata al de cuius fosse prescritto, facendo decorrere gli effetti del riconoscimento del debito (quale interruttivo della prescrizione decennale) contenuto nel detto testamento dalla data di redazione di quest'ultimo anziché da quella della relativa pubblicazione.
5. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1813 C.C. IN RELAZIONE ALLA STATUIZIONE SUGLI INTERESSI DISPOSTI DAL
GIUDICE DI PRIME CURE.
Con il quinto motivo ha criticato la decisione del primo giudice anche in ordine alla Parte_1 limitazione all'importo di euro 14.430,70 (per ciascuno dei tre resistenti , e Parte_2 Parte_3
) del rimborso richiesto per gli interessi versati alla banca in conseguenza del mutuo contratto Parte_4
(per il prestito in favore del padre).
In particolare, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata di riconoscere il rimborso degli interessi a far data dal 2009 anziché dal 23.10.2006 (quale data del concretizzarsi del prestito), nonché in ordine alla loro determinazione, dovendo essere imputati, secondo , all'intero importo Parte_1 prestato e non già alle singole rate di mutuo.
6. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 754 C.C., NONCHÉ DELL'ART. 112 C.P.C.
Con il sesto e ultimo motivo di gravame l'appellante, dopo aver ribadito di non essere erede bensì creditore della massa, ha sostenuto che non potesse trovare applicazione quanto disposto dall'art. 754 c.c. - mai eccepito, peraltro, dalla controparte – con la conseguenza che il Tribunale avrebbe errato nel considerarlo debitore solidale parziario di un proprio credito.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE ED IN RITO dichiararsi la procedibilità dell'appello proposto, sussistendone, nella specie, ogni presupposto di legge 2) NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti edotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della ordinanza decisoria del procedimento ex art 702 bis c.p.c recante il n. 68/2021 di RG. emessa dal Tribunale di Torre Annunziata,
Giudice Dott.ssa Longo Cristina, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: A) di «accertare e dichiarare che , , , e sono eredi testamentari di giusta testamento Persona_1 Parte_2 CP_3 Pt_3 Parte_4 Persona_2 Persona_ olografo del 2/1/2007, pubblicato con atto per notaio del 20/1/2017; B) accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore della somma di 284.696,20 euro (oltre interessi) nei confronti degli eredi testamentari di in ragione del mutuo n. Persona_2
51309323 del 23/10/2006 contratto dal ricorrente col Banco di Napoli, onde consentire a di estinguere il debito
Persona_2 giudiziario nei confronti del , giusta sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1067 del 2006 nonché in Controparte_4 ragione della somma da dovuta per i lavori di manutenzione del condominio “Parco la Quiete” in
Persona_2 Controparte_4 alla via Mortora-San Liborio 5 corrisposta dal ricorrente, delle somme corrisposte dal ricorrente per il funerale e la pubblicazione del testamento olografo di;
C) condannare in solido gli eredi testamentari di al pagamento in favore
Persona_2 Persona_2 del ricorrente della somma di 284.696,20 euro (oltre interessi); D) condannare gli eredi testamentari di al pagamento
Persona_2
pagina 3 di 11 di spese e compensi di causa, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione ad esso Avv. Ciro Savino, per dichiarato anticipo.”.
Iscritta la causa al n. 1226/2021 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
25.5.2021, , ritenendo legittima l'ordinanza impugnata nella parte in cui lo ha riguardato (relativa Controparte_3 alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione da parte del ricorrente nei suoi confronti), rassegnando le seguenti conclusioni: “Affinchè la Corte di Appello adita, Voglia rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Cristina
Longo, in data 04/02/2021, comunicata in data 11/02/2021, all'esito del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. (RG.
68/2018), nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente ed il sig. . Parte_1 Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata l'8.6.2021, anche gli altri appellati, ossia Parte_2
, e (in proprio e quali eredi di ), contestando la
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello come proposto perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare il sig. al pagamento delle spese del giudizio con Parte_1 attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo.”.
Con ordinanza del 29.6.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
7.3.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 4.9.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza dell'1.10.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 26.9.2024 sia dalla difesa di , che dalla Parte_1 difesa di , e , in proprio e quali eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Per_1
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 2.10.2024 (ritualmente comunicata
[...] alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è parzialmente fondato (in particolare relativamente al motivo Parte_1 concernente unicamente l'appellato ) per le ragioni di seguito esposte, con la precisazione che il Controparte_3 primo motivo di gravame (riguardante il detto appellato) verrà esaminato, in base all'ordine logico – giuridico delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte, dopo gli altri.
****
Ciò precisato, la Corte rileva, innanzitutto, l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di appello, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
pagina 4 di 11 Il primo giudice, infatti, ha correttamente ritenuto che, in base al testamento olografo del 2.1.2007 di ER
(deceduto l'11.1.2017), pubblicato il 20.2.2017, anche il ricorrente (l'appellante )
[...] Parte_1 dovesse considerarsi, al pari delle altre parti in causa, (co)erede del padre (il testatore ), ai Persona_2 sensi dell'art. 588, co.2, c.c. (c.d. institutio ex re certa), con la conseguenza che anche lui dovesse rispondere, pro quota, dei debiti ereditari.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale di Torre Annunziata ha escluso, infatti, correttamente, che potesse essere considerato semplicemente un legatario, valorizzando, Parte_1 innanzitutto, la circostanza che, come si legge nel detto testamento (ridepositato telematicamente, in questo secondo grado di giudizio, da , e , in allegato alla Parte_2 Parte_3 Parte_4 comparsa dell'8.6.2021), il testatore avesse fatto riferimento, quanto al figlio , alla “quota disponibile e Parte_1 legittima così come riportato nell'atto di donazione del 31 agosto 1999…”.
In sostanza, se è vero che dei beni immobili oggetto della donazione effettuata in vita da in Persona_2 favore di il primo non poteva più disporne, evidentemente (non essendo più nella sua Parte_1 titolarità), mortis causa, è altrettanto vero che il richiamo alla “quota disponibile e legittima” operato nel testamento manifestava l'intenzione del testatore di attribuire al ricorrente/appellante – nel lasciargli, con la detta scheda testamentaria, la terrazza/lastrico solare in catasto al fg. 17, particella 777, sub 16 - una quota del patrimonio relitto (così considerandolo erede, ai sensi dell'art. 588, co.2, c.c.), anziché semplicemente un bene determinato senza alcuna relazione con il suo patrimonio relitto (solo in tale ultimo caso si sarebbe trattato, infatti, di un legato).
Tale interpretazione e, cioè, che, come ritenuto dal primo giudice, il testatore avesse assegnato al coniuge e ai figli singoli beni considerandoli come quota del suo patrimonio, è suffragata, inoltre, ad avviso della Corte, anche dai seguenti elementi:
a) Il testatore aveva espressamente dichiarato di lasciare al figlio la suddetta terrazza per Parte_1
“compensare la differenza di valore tra il corpo di fabbrica della scala “A”… e quello della scala “B”…”” (il che lascia desumere che avesse comunque tenuto presente l'intero patrimonio e la necessità di Persona_2 perequare il valore delle quote lasciate agli eredi mediante l'assegnazione di beni determinati);
b) lo stesso testatore non aveva utilizzato, con riferimento ad alcuno dei beneficiari del testamento, il termine
“lego” e, con riferimento a , aveva utilizzato espressamente il termine “lascio”; Parte_1
c) nell'assegnare singoli beni (anche) alla moglie, aveva premesso che alla stessa Persona_2 spettasse “un quarto del valore”.
E, al riguardo, va detto che, in tema di distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ.,
l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o (come nel caso di specie) in una quota del pagina 5 di 11 patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 28/09/2022, n. 28259; Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2020, n. 6125; Sez. II, 04/02/1999, n. 974).
In particolare, in tema di interpretazione del testamento, l'"institutio ex re certa" configura, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., una successione a titolo universale nel patrimonio del "de cuius" qualora il testatore, nell'attribuire determinati beni, abbia fatto riferimento alla quota di legittima spettante all'istituito, avendo in tal modo inteso considerare i beni come una frazione rappresentativa dell'intero patrimonio ereditario (cfr. Cass. civ., Sez. II,
18/01/2007, n. 1066).
Risulta, inoltre, condivisibile quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui, qualora il testatore abbia disposto di alcuni suoi beni con clausole testamentarie atecniche, per appurare se trattasi di chiamata in successione a titolo universale o particolare, occorre vagliare tali disposizioni e, nel dubbio circa la natura giuridica del lascito di beni determinati, si deve propendere per la vocazione a titolo universale, posto il carattere residuale della qualità di legatario (cfr. Trib. Palermo, Sez. II, 07/03/2022, n. 988, in banca dati “One legale”; Trib. Roma, Sez. IX, 12/02/2003, in Arch. Civ., 2004, 488; Nuovo Dir., 2005, 404; Trib. Modena, Sez. I,
04/03/2010, n. 416, mass., in banca dati “One legale”).
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Risulta infondato anche il quarto motivo.
L'appellante, invero, non ha colto il fatto che il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto prescritto il suo credito restitutorio (euro 195.000,00) – per un prestito effettuato in favore del de cuius e riconosciuto da quest'ultimo nel detto testamento – ritenendo, sì, in primo luogo, che la prescrizione decennale (decorrente dalla data del versamento della somma prestata, ossia dal 23.10.2006) fosse stata interrotta dalla semplice redazione (il
2.1.2007) del testamento (contenente il riconoscimento del debito da parte del testatore), ma aggiungendo che, in ogni caso, anche tenendo conto della tesi del ricorrente (riproposta poi in appello), secondo cui l'interruzione della prescrizione sarebbe avvenuta solo con la pubblicazione della scheda testamentaria (e, dunque, il 20.2.2017), il credito in questione sarebbe risultato comunque prescritto.
Al riguardo va detto, effettivamente, che, essendo incontestato che la prescrizione decennale ordinaria (ex art. 2946 c.c.) decorresse, nel caso di specie, secondo quanto rilevato dal primo giudice, dal 23.10.2006, ossia dalla data di consegna del denaro dal figlio mutuante al padre mutuatario (essendo il mutuo un contratto reale, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 12/06/2024, n. 16331; del resto, nel caso di contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante decorre dalla data stessa dalla stipula;
Cass. civ., Sez. III,
19/06/2009, n. 14345; Sez. I, Ord., 15/01/2020, n. 732), il credito restitutorio in questione (vantato dal ricorrente/appellante nei confronti di e, dopo la morte di quest'ultimo, nei confronti degli eredi) Persona_2 era comunque prescritto.
pagina 6 di 11 Ed infatti dal 23.10.2006 (o anche dal 2.1.2007, data della redazione del testamento) sino alla data del
20.2.2017 (data di pubblicazione del testamento che, secondo l'appellante, avrebbe interrotto la detta prescrizione), erano comunque già decorsi 10 anni.
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Risulta infondato anche il quinto motivo di gravame.
Premesso che non vi è stato appello incidentale degli appellati , e Parte_2 Parte_3
sulla decisione del primo giudice di riconoscere, comunque, a loro carico e in favore di Parte_4
il rimborso dell'importo di euro 14.430,70 per gli interessi versati alla banca in conseguenza Parte_1 del mutuo contratto (per il prestito in favore del padre), la Corte ritiene che correttamente il Tribunale di Torre
Annunziata abbia riconosciuto tale rimborso solo per gli interessi il cui versamento era stato dimostrato (cfr. art. 115 c.p.c.), ossia solo per quelli a far data dal 2009 al 2013.
In altri termini, in assenza di prova della corresponsione di altri interessi, il primo giudice non avrebbe potuto riconoscere alcun altro rimborso in favore del ricorrente.
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Risulta privo di fondamento anche il sesto motivo di impugnazione.
Ed infatti il Tribunale, nel condannare i resistenti , e (in Parte_2 Parte_3 Parte_4 solido;
e tale ritenuta solidarietà non è stata oggetto di specifico motivo di gravame) al rimborso, in favore di
, dell'importo complessivo (anche) di tali interessi, ha giustamente detratto previamente la Parte_1 quota gravante anche sul ricorrente, quale coerede.
Il credito del ricorrente nei confronti di e, quindi, dopo il decesso di quest'ultimo, nei Persona_2 confronti della massa ereditaria, si era, infatti, parzialmente estinto, ossia limitatamente alla sua quota, per confusione (ex art. 1253 c.c.; cfr. Cass. civ., Sez. II, 24/08/2012, n. 14629; Sez. lavoro, 06/12/2004, n. 22843).
Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, , e Parte_2 Parte_3
avevano espressamente eccepito (cfr. pag. 11 della comparsa di costituzione del primo grado, Parte_4 ridepositata telematicamente, in appello, in allegato alla comparsa dell'8.6.2021), a proposito della ritenuta eccessività dell'avversa pretesa, che l'importo richiesto per il presunto prestito dovesse essere diviso tra tutti i chiamati e non conteggiato per intero e che, dunque, dovesse essere considerata anche la parte pro quota del ricorrente.
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Risulta fondato, invece, il primo motivo di gravame riguardante la declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata dal primo giudice nei confronti del convenuto . Controparte_3
Come si desume dalle note allegate al verbale del 15.5.2018 (ridepositate in questa sede dall'appellato in allegato alla propria comparsa di risposta del 25.5.2021), alla detta udienza il difensore del Controparte_3
pagina 7 di 11 ricorrente, ossia di (quest'ultimo, peraltro, presente in aula), aveva espressamente dedotto: Parte_1
“…quanto al resistente , l'istante (presente in aula), prende atto della volontà dello stesso di Controparte_3 rispettare le disposizioni testamentarie del padre e dichiara di rinunciare alla domanda nei suoi confronti, tenuto conto che lo stesso non ha conferito mandato all'avv. D'Amico per la riduzione preannunciata con missiva del
27/11/2017.))”.
Ma, come sostenuto dall'appellante, non risultando che egli avesse conferito una procura speciale al proprio difensore per rinunciare alla domanda (all'intera pretesa azionata) nei confronti di e non Controparte_3 essendo tale verbale stato sottoscritto anche da , tale rinuncia non poteva considerarsi Parte_1 rituale, con la conseguenza che il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare anche al Controparte_3 rimborso, in solido con gli altri convenuti (quali coeredi di ), ed in favore del ricorrente, Persona_2 dell'importo (statuito dal Tribunale di Torre Annunziata) di euro 16.770,00 (oltre interessi legali decorrenti dalla domanda).
Al riguardo va, infatti, detto quanto segue.
La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (ma non è il caso di specie), rientra fra i poteri del difensore (che in tal modo esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, anche in relazione agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato); essa si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso;
la rinuncia "all'azione" - intesa come rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto
(come nel caso di specie) - costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate;
per potersi configurare rinunzia all'azione non sono richieste formule sacramentali, poiché detta rinuncia può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, occorrendo il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione (il che non si desume nel caso di specie), accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima;
solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte - che è
pagina 8 di 11 richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio - l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/11/2024,
n. 30378 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati).
****
Va ancora precisato che l'eccezione di prescrizione del credito vantato dal ricorrente era stata sollevata, in primo grado, solo dai convenuti , e e non anche dall'altro Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenuto (cfr. relative comparse di risposta in primo grado, ridepositate in appello). Controparte_3
Ciò nonostante tale eccezione di prescrizione giova anche a quest'ultimo.
Ed invero, in tema di obbligazioni solidali, l'eccezione in senso stretto - quale è quella di prescrizione - sollevata da uno dei coobbligati non giova anche agli altri, ancorché chiamati nel medesimo processo, a meno che le cause riguardanti gli obblighi solidali, intentate unitariamente nei confronti dei coobbligati, siano tra loro ulteriormente connesse, come accade nell'ipotesi di riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai predetti coobbligati (come nel caso di specie) o quando siano state instaurate azioni di regresso o manleva tra i convenuti, nel qual caso nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio necessario cd. processuale e sorge la necessità di un'unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
21/10/2020, n. 22984; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 30/03/2023, n. 8980).
****
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce della soccombenza dell'appellante nei confronti degli appellati , e , il primo deve corrispondere, ai sensi Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c., dei detti appellati vittoriosi.
In particolare, i compensi spettanti ai detti difensori vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore degli appellati vittoriosi stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), applicando per ciascuna fase (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%, considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate) in relazione allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, tenuto conto del valore della causa.
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pagina 9 di 11 Quanto alle spese di lite relative al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato Parte_1
, la Corte deve procedere, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, Controparte_3 anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891;
Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019;
Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite e, quindi, alla soccombenza (parziale, in ordine al quantum) del detto convenuto/appellato rispetto alla domanda proposta (anche) nei suoi confronti dal ricorrente/appellante, il primo va condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del secondo (con distrazione, per quelle del giudizio di appello, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., di ). Parte_1
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante (e al suo difensore antistatario per il secondo grado) vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base agli importi, ritenuti congrui, liquidati dal Tribunale di Torre Annunziata quanto al primo grado
(per gli altri resistenti, tenuti in solido con , ai sensi dell'art. 97, co 1, ultimo inciso, c.p.c.) e, Controparte_3 quanto al secondo, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%, per tutte le fasi;
cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellante stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento – quanto al giudizio di appello - allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia (così determinato in base alla somma accordata all'appellante; cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 30/11/2022, n. 35195).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1226/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 429/2021 rep. Parte_1 emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribunale di Torre Annunziata, il 4.2.2021, nel procedimento recante il n. 68/2018 R.G. e, per l'effetto, in parziale riforma di tale ordinanza:
a) Dichiara tenuto e condanna anche (in solido con , e Controparte_3 Parte_2 Parte_3
), al pagamento, in favore di , dell'importo di euro 16.770,70, oltre interessi Parte_4 Parte_1 legali dalla domanda fino al soddisfo;
pagina 10 di 11 b) dichiara tenuto e condanna anche (in solido con , e Controparte_3 Parte_2 Parte_3
), al pagamento, in favore di , delle spese di lite del giudizio di primo grado, Parte_4 Parte_1 liquidate in euro 426,00 per esborsi ed in euro 3.225,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore degli avvocati Cinzia Nunziata e Parte_1
Nicola Marotta, quali difensori, dichiaratisi antistatari, di , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il
[...] tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Ciro Savino, quale difensore, Controparte_3 dichiaratosi antistatario, di , delle spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in euro Parte_1
1.848,00 per esborsi ed in euro 2.904,5 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 10.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Michele CACCESE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1226 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Savino. Parte_1 C.F._1
- CP_1
e
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), e (C.F. ), in proprio e quali eredi di C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Cinzia Nunziata e dall'avv. Nicola Persona_1 C.F._5
Marotta.
CP_2 nonchè
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Dante Acierno e Controparte_3 C.F._6
Clementina Vitale.
-APPELLATO –
OGGETTO: “Appello avverso l'ordinanza n. 429/2021 rep. emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribunale di Torre Annunziata, il 4.2.2021, nel procedimento recante il n. 68/2018 R.G.”.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: Per e per , e (in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio e quali eredi di ): come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., Persona_1 il 26.9.2024; per : come da note di c.d. di trattazione scritta, depositate il 23.6.2021. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e (in proprio e quali eredi di ), nonché , proponendo appello Parte_4 Persona_1 Controparte_3 avverso l'ordinanza n. 429/2021 rep. emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribunale di Torre Annunziata, il
4.2.2021, nel procedimento recante il n. 68/2018 R.G.
In particolare, ha censurato la detta ordinanza sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
1. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 306 N°1 C.P.C.
Con il primo motivo ha sostenuto che avesse errato il Tribunale di Torre Annunziata nel dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta nei confronti di . Controparte_3
Secondo l'appellante, in particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che quanto verbalizzato il
15/05/2018, dinanzi ad un Giudice dichiaratosi incompetente - e malgrado i chiarimenti offerti dall'ordinanza n.3380/2019 dal Collegio in sede di reclamo 669- terdecies c.p.c. – potesse rappresentare una valida rinuncia all'azione, posto che, contrariamente a tale valutazione, tale rinuncia sarebbe stata irrituale, in assenza di procura speciale conferita al difensore e, comunque, non essendo stata sottoscritta dalla parte, sebbene presente in udienza.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.457 C.C., 458 CC
Con il secondo motivo ha censurato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata anche Parte_1 nella parte in cui lo ha considerato erede.
Secondo l'appellante, in particolare, il testatore, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non lo avrebbe istituito erede con il testamento olografo del 2.1.2007, pubblicato in data 20.2.2017, non essendogli stati lasciati beni del de cuius, ed essendo stato egli richiamato, all'interno della detta scheda testamentaria, solo per il riconoscimento del debito ed una ricognizione degli atti - in particolare una donazione di beni immobili - compiuti dal padre, in vita, in suo favore, essendogli stato attribuito un legato a titolo di semplice integrazione dei detti beni.
3. ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ARTT.588 C.C., 769 C.C
L'appellante ha sostenuto, inoltre, con il terzo motivo, che il giudice di prime cure avesse errato anche nell'equiparare la “donazione in conto di legittima” alla institutio ex re certa.
Sul punto ha sostenuto che il fatto che un legittimario riceva, come nel caso di specie, per il tramite di un atto di donazione, determinati beni come acconto sulla legittima, non comporti una sua investitura quale erede, in anticipo rispetto ad una successione non ancora aperta, e contro i principi statuiti dall'art. 457 c.c.
4. ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ARTT. 2937 C.C; 2944 C.C
pagina 2 di 11 Secondo l'appellante, inoltre, il Tribunale di Torre Annunziata avrebbe errato anche nel ritenere che l'obbligo di restituzione della somma (euro 195.000,00) da lui (dal ricorrente/appellante, si intende) prestata al de cuius fosse prescritto, facendo decorrere gli effetti del riconoscimento del debito (quale interruttivo della prescrizione decennale) contenuto nel detto testamento dalla data di redazione di quest'ultimo anziché da quella della relativa pubblicazione.
5. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1813 C.C. IN RELAZIONE ALLA STATUIZIONE SUGLI INTERESSI DISPOSTI DAL
GIUDICE DI PRIME CURE.
Con il quinto motivo ha criticato la decisione del primo giudice anche in ordine alla Parte_1 limitazione all'importo di euro 14.430,70 (per ciascuno dei tre resistenti , e Parte_2 Parte_3
) del rimborso richiesto per gli interessi versati alla banca in conseguenza del mutuo contratto Parte_4
(per il prestito in favore del padre).
In particolare, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata di riconoscere il rimborso degli interessi a far data dal 2009 anziché dal 23.10.2006 (quale data del concretizzarsi del prestito), nonché in ordine alla loro determinazione, dovendo essere imputati, secondo , all'intero importo Parte_1 prestato e non già alle singole rate di mutuo.
6. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 754 C.C., NONCHÉ DELL'ART. 112 C.P.C.
Con il sesto e ultimo motivo di gravame l'appellante, dopo aver ribadito di non essere erede bensì creditore della massa, ha sostenuto che non potesse trovare applicazione quanto disposto dall'art. 754 c.c. - mai eccepito, peraltro, dalla controparte – con la conseguenza che il Tribunale avrebbe errato nel considerarlo debitore solidale parziario di un proprio credito.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE ED IN RITO dichiararsi la procedibilità dell'appello proposto, sussistendone, nella specie, ogni presupposto di legge 2) NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti edotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della ordinanza decisoria del procedimento ex art 702 bis c.p.c recante il n. 68/2021 di RG. emessa dal Tribunale di Torre Annunziata,
Giudice Dott.ssa Longo Cristina, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: A) di «accertare e dichiarare che , , , e sono eredi testamentari di giusta testamento Persona_1 Parte_2 CP_3 Pt_3 Parte_4 Persona_2 Persona_ olografo del 2/1/2007, pubblicato con atto per notaio del 20/1/2017; B) accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore della somma di 284.696,20 euro (oltre interessi) nei confronti degli eredi testamentari di in ragione del mutuo n. Persona_2
51309323 del 23/10/2006 contratto dal ricorrente col Banco di Napoli, onde consentire a di estinguere il debito
Persona_2 giudiziario nei confronti del , giusta sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1067 del 2006 nonché in Controparte_4 ragione della somma da dovuta per i lavori di manutenzione del condominio “Parco la Quiete” in
Persona_2 Controparte_4 alla via Mortora-San Liborio 5 corrisposta dal ricorrente, delle somme corrisposte dal ricorrente per il funerale e la pubblicazione del testamento olografo di;
C) condannare in solido gli eredi testamentari di al pagamento in favore
Persona_2 Persona_2 del ricorrente della somma di 284.696,20 euro (oltre interessi); D) condannare gli eredi testamentari di al pagamento
Persona_2
pagina 3 di 11 di spese e compensi di causa, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione ad esso Avv. Ciro Savino, per dichiarato anticipo.”.
Iscritta la causa al n. 1226/2021 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
25.5.2021, , ritenendo legittima l'ordinanza impugnata nella parte in cui lo ha riguardato (relativa Controparte_3 alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione da parte del ricorrente nei suoi confronti), rassegnando le seguenti conclusioni: “Affinchè la Corte di Appello adita, Voglia rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Cristina
Longo, in data 04/02/2021, comunicata in data 11/02/2021, all'esito del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. (RG.
68/2018), nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente ed il sig. . Parte_1 Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata l'8.6.2021, anche gli altri appellati, ossia Parte_2
, e (in proprio e quali eredi di ), contestando la
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello come proposto perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare il sig. al pagamento delle spese del giudizio con Parte_1 attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo.”.
Con ordinanza del 29.6.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
7.3.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 4.9.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza dell'1.10.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 26.9.2024 sia dalla difesa di , che dalla Parte_1 difesa di , e , in proprio e quali eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Per_1
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 2.10.2024 (ritualmente comunicata
[...] alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è parzialmente fondato (in particolare relativamente al motivo Parte_1 concernente unicamente l'appellato ) per le ragioni di seguito esposte, con la precisazione che il Controparte_3 primo motivo di gravame (riguardante il detto appellato) verrà esaminato, in base all'ordine logico – giuridico delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte, dopo gli altri.
****
Ciò precisato, la Corte rileva, innanzitutto, l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di appello, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
pagina 4 di 11 Il primo giudice, infatti, ha correttamente ritenuto che, in base al testamento olografo del 2.1.2007 di ER
(deceduto l'11.1.2017), pubblicato il 20.2.2017, anche il ricorrente (l'appellante )
[...] Parte_1 dovesse considerarsi, al pari delle altre parti in causa, (co)erede del padre (il testatore ), ai Persona_2 sensi dell'art. 588, co.2, c.c. (c.d. institutio ex re certa), con la conseguenza che anche lui dovesse rispondere, pro quota, dei debiti ereditari.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale di Torre Annunziata ha escluso, infatti, correttamente, che potesse essere considerato semplicemente un legatario, valorizzando, Parte_1 innanzitutto, la circostanza che, come si legge nel detto testamento (ridepositato telematicamente, in questo secondo grado di giudizio, da , e , in allegato alla Parte_2 Parte_3 Parte_4 comparsa dell'8.6.2021), il testatore avesse fatto riferimento, quanto al figlio , alla “quota disponibile e Parte_1 legittima così come riportato nell'atto di donazione del 31 agosto 1999…”.
In sostanza, se è vero che dei beni immobili oggetto della donazione effettuata in vita da in Persona_2 favore di il primo non poteva più disporne, evidentemente (non essendo più nella sua Parte_1 titolarità), mortis causa, è altrettanto vero che il richiamo alla “quota disponibile e legittima” operato nel testamento manifestava l'intenzione del testatore di attribuire al ricorrente/appellante – nel lasciargli, con la detta scheda testamentaria, la terrazza/lastrico solare in catasto al fg. 17, particella 777, sub 16 - una quota del patrimonio relitto (così considerandolo erede, ai sensi dell'art. 588, co.2, c.c.), anziché semplicemente un bene determinato senza alcuna relazione con il suo patrimonio relitto (solo in tale ultimo caso si sarebbe trattato, infatti, di un legato).
Tale interpretazione e, cioè, che, come ritenuto dal primo giudice, il testatore avesse assegnato al coniuge e ai figli singoli beni considerandoli come quota del suo patrimonio, è suffragata, inoltre, ad avviso della Corte, anche dai seguenti elementi:
a) Il testatore aveva espressamente dichiarato di lasciare al figlio la suddetta terrazza per Parte_1
“compensare la differenza di valore tra il corpo di fabbrica della scala “A”… e quello della scala “B”…”” (il che lascia desumere che avesse comunque tenuto presente l'intero patrimonio e la necessità di Persona_2 perequare il valore delle quote lasciate agli eredi mediante l'assegnazione di beni determinati);
b) lo stesso testatore non aveva utilizzato, con riferimento ad alcuno dei beneficiari del testamento, il termine
“lego” e, con riferimento a , aveva utilizzato espressamente il termine “lascio”; Parte_1
c) nell'assegnare singoli beni (anche) alla moglie, aveva premesso che alla stessa Persona_2 spettasse “un quarto del valore”.
E, al riguardo, va detto che, in tema di distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ.,
l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o (come nel caso di specie) in una quota del pagina 5 di 11 patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 28/09/2022, n. 28259; Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2020, n. 6125; Sez. II, 04/02/1999, n. 974).
In particolare, in tema di interpretazione del testamento, l'"institutio ex re certa" configura, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., una successione a titolo universale nel patrimonio del "de cuius" qualora il testatore, nell'attribuire determinati beni, abbia fatto riferimento alla quota di legittima spettante all'istituito, avendo in tal modo inteso considerare i beni come una frazione rappresentativa dell'intero patrimonio ereditario (cfr. Cass. civ., Sez. II,
18/01/2007, n. 1066).
Risulta, inoltre, condivisibile quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui, qualora il testatore abbia disposto di alcuni suoi beni con clausole testamentarie atecniche, per appurare se trattasi di chiamata in successione a titolo universale o particolare, occorre vagliare tali disposizioni e, nel dubbio circa la natura giuridica del lascito di beni determinati, si deve propendere per la vocazione a titolo universale, posto il carattere residuale della qualità di legatario (cfr. Trib. Palermo, Sez. II, 07/03/2022, n. 988, in banca dati “One legale”; Trib. Roma, Sez. IX, 12/02/2003, in Arch. Civ., 2004, 488; Nuovo Dir., 2005, 404; Trib. Modena, Sez. I,
04/03/2010, n. 416, mass., in banca dati “One legale”).
****
Risulta infondato anche il quarto motivo.
L'appellante, invero, non ha colto il fatto che il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto prescritto il suo credito restitutorio (euro 195.000,00) – per un prestito effettuato in favore del de cuius e riconosciuto da quest'ultimo nel detto testamento – ritenendo, sì, in primo luogo, che la prescrizione decennale (decorrente dalla data del versamento della somma prestata, ossia dal 23.10.2006) fosse stata interrotta dalla semplice redazione (il
2.1.2007) del testamento (contenente il riconoscimento del debito da parte del testatore), ma aggiungendo che, in ogni caso, anche tenendo conto della tesi del ricorrente (riproposta poi in appello), secondo cui l'interruzione della prescrizione sarebbe avvenuta solo con la pubblicazione della scheda testamentaria (e, dunque, il 20.2.2017), il credito in questione sarebbe risultato comunque prescritto.
Al riguardo va detto, effettivamente, che, essendo incontestato che la prescrizione decennale ordinaria (ex art. 2946 c.c.) decorresse, nel caso di specie, secondo quanto rilevato dal primo giudice, dal 23.10.2006, ossia dalla data di consegna del denaro dal figlio mutuante al padre mutuatario (essendo il mutuo un contratto reale, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 12/06/2024, n. 16331; del resto, nel caso di contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante decorre dalla data stessa dalla stipula;
Cass. civ., Sez. III,
19/06/2009, n. 14345; Sez. I, Ord., 15/01/2020, n. 732), il credito restitutorio in questione (vantato dal ricorrente/appellante nei confronti di e, dopo la morte di quest'ultimo, nei confronti degli eredi) Persona_2 era comunque prescritto.
pagina 6 di 11 Ed infatti dal 23.10.2006 (o anche dal 2.1.2007, data della redazione del testamento) sino alla data del
20.2.2017 (data di pubblicazione del testamento che, secondo l'appellante, avrebbe interrotto la detta prescrizione), erano comunque già decorsi 10 anni.
****
Risulta infondato anche il quinto motivo di gravame.
Premesso che non vi è stato appello incidentale degli appellati , e Parte_2 Parte_3
sulla decisione del primo giudice di riconoscere, comunque, a loro carico e in favore di Parte_4
il rimborso dell'importo di euro 14.430,70 per gli interessi versati alla banca in conseguenza Parte_1 del mutuo contratto (per il prestito in favore del padre), la Corte ritiene che correttamente il Tribunale di Torre
Annunziata abbia riconosciuto tale rimborso solo per gli interessi il cui versamento era stato dimostrato (cfr. art. 115 c.p.c.), ossia solo per quelli a far data dal 2009 al 2013.
In altri termini, in assenza di prova della corresponsione di altri interessi, il primo giudice non avrebbe potuto riconoscere alcun altro rimborso in favore del ricorrente.
****
Risulta privo di fondamento anche il sesto motivo di impugnazione.
Ed infatti il Tribunale, nel condannare i resistenti , e (in Parte_2 Parte_3 Parte_4 solido;
e tale ritenuta solidarietà non è stata oggetto di specifico motivo di gravame) al rimborso, in favore di
, dell'importo complessivo (anche) di tali interessi, ha giustamente detratto previamente la Parte_1 quota gravante anche sul ricorrente, quale coerede.
Il credito del ricorrente nei confronti di e, quindi, dopo il decesso di quest'ultimo, nei Persona_2 confronti della massa ereditaria, si era, infatti, parzialmente estinto, ossia limitatamente alla sua quota, per confusione (ex art. 1253 c.c.; cfr. Cass. civ., Sez. II, 24/08/2012, n. 14629; Sez. lavoro, 06/12/2004, n. 22843).
Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, , e Parte_2 Parte_3
avevano espressamente eccepito (cfr. pag. 11 della comparsa di costituzione del primo grado, Parte_4 ridepositata telematicamente, in appello, in allegato alla comparsa dell'8.6.2021), a proposito della ritenuta eccessività dell'avversa pretesa, che l'importo richiesto per il presunto prestito dovesse essere diviso tra tutti i chiamati e non conteggiato per intero e che, dunque, dovesse essere considerata anche la parte pro quota del ricorrente.
****
Risulta fondato, invece, il primo motivo di gravame riguardante la declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata dal primo giudice nei confronti del convenuto . Controparte_3
Come si desume dalle note allegate al verbale del 15.5.2018 (ridepositate in questa sede dall'appellato in allegato alla propria comparsa di risposta del 25.5.2021), alla detta udienza il difensore del Controparte_3
pagina 7 di 11 ricorrente, ossia di (quest'ultimo, peraltro, presente in aula), aveva espressamente dedotto: Parte_1
“…quanto al resistente , l'istante (presente in aula), prende atto della volontà dello stesso di Controparte_3 rispettare le disposizioni testamentarie del padre e dichiara di rinunciare alla domanda nei suoi confronti, tenuto conto che lo stesso non ha conferito mandato all'avv. D'Amico per la riduzione preannunciata con missiva del
27/11/2017.))”.
Ma, come sostenuto dall'appellante, non risultando che egli avesse conferito una procura speciale al proprio difensore per rinunciare alla domanda (all'intera pretesa azionata) nei confronti di e non Controparte_3 essendo tale verbale stato sottoscritto anche da , tale rinuncia non poteva considerarsi Parte_1 rituale, con la conseguenza che il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare anche al Controparte_3 rimborso, in solido con gli altri convenuti (quali coeredi di ), ed in favore del ricorrente, Persona_2 dell'importo (statuito dal Tribunale di Torre Annunziata) di euro 16.770,00 (oltre interessi legali decorrenti dalla domanda).
Al riguardo va, infatti, detto quanto segue.
La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (ma non è il caso di specie), rientra fra i poteri del difensore (che in tal modo esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, anche in relazione agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato); essa si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso;
la rinuncia "all'azione" - intesa come rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto
(come nel caso di specie) - costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate;
per potersi configurare rinunzia all'azione non sono richieste formule sacramentali, poiché detta rinuncia può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, occorrendo il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione (il che non si desume nel caso di specie), accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima;
solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte - che è
pagina 8 di 11 richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio - l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/11/2024,
n. 30378 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati).
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Va ancora precisato che l'eccezione di prescrizione del credito vantato dal ricorrente era stata sollevata, in primo grado, solo dai convenuti , e e non anche dall'altro Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenuto (cfr. relative comparse di risposta in primo grado, ridepositate in appello). Controparte_3
Ciò nonostante tale eccezione di prescrizione giova anche a quest'ultimo.
Ed invero, in tema di obbligazioni solidali, l'eccezione in senso stretto - quale è quella di prescrizione - sollevata da uno dei coobbligati non giova anche agli altri, ancorché chiamati nel medesimo processo, a meno che le cause riguardanti gli obblighi solidali, intentate unitariamente nei confronti dei coobbligati, siano tra loro ulteriormente connesse, come accade nell'ipotesi di riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai predetti coobbligati (come nel caso di specie) o quando siano state instaurate azioni di regresso o manleva tra i convenuti, nel qual caso nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio necessario cd. processuale e sorge la necessità di un'unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
21/10/2020, n. 22984; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 30/03/2023, n. 8980).
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Passando alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce della soccombenza dell'appellante nei confronti degli appellati , e , il primo deve corrispondere, ai sensi Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c., dei detti appellati vittoriosi.
In particolare, i compensi spettanti ai detti difensori vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore degli appellati vittoriosi stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), applicando per ciascuna fase (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%, considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate) in relazione allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, tenuto conto del valore della causa.
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pagina 9 di 11 Quanto alle spese di lite relative al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato Parte_1
, la Corte deve procedere, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, Controparte_3 anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891;
Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019;
Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite e, quindi, alla soccombenza (parziale, in ordine al quantum) del detto convenuto/appellato rispetto alla domanda proposta (anche) nei suoi confronti dal ricorrente/appellante, il primo va condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del secondo (con distrazione, per quelle del giudizio di appello, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., di ). Parte_1
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante (e al suo difensore antistatario per il secondo grado) vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base agli importi, ritenuti congrui, liquidati dal Tribunale di Torre Annunziata quanto al primo grado
(per gli altri resistenti, tenuti in solido con , ai sensi dell'art. 97, co 1, ultimo inciso, c.p.c.) e, Controparte_3 quanto al secondo, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%, per tutte le fasi;
cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellante stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento – quanto al giudizio di appello - allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia (così determinato in base alla somma accordata all'appellante; cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 30/11/2022, n. 35195).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1226/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 429/2021 rep. Parte_1 emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribunale di Torre Annunziata, il 4.2.2021, nel procedimento recante il n. 68/2018 R.G. e, per l'effetto, in parziale riforma di tale ordinanza:
a) Dichiara tenuto e condanna anche (in solido con , e Controparte_3 Parte_2 Parte_3
), al pagamento, in favore di , dell'importo di euro 16.770,70, oltre interessi Parte_4 Parte_1 legali dalla domanda fino al soddisfo;
pagina 10 di 11 b) dichiara tenuto e condanna anche (in solido con , e Controparte_3 Parte_2 Parte_3
), al pagamento, in favore di , delle spese di lite del giudizio di primo grado, Parte_4 Parte_1 liquidate in euro 426,00 per esborsi ed in euro 3.225,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore degli avvocati Cinzia Nunziata e Parte_1
Nicola Marotta, quali difensori, dichiaratisi antistatari, di , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il
[...] tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Ciro Savino, quale difensore, Controparte_3 dichiaratosi antistatario, di , delle spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in euro Parte_1
1.848,00 per esborsi ed in euro 2.904,5 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 10.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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