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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/09/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 856/2024 R.G., avente ad oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (EN) - Parte_1
C.F.: , rappresentata e difesa, dall'Avv. Gaetano Catalano, giusta procura in C.F._1 atti.
-ricorrente- contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.da Santa Lucia s.n.c., C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso, dall'Avv. Biagio Scillia, giusta procura in atti. C.F._2
-resistente-
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 4.06.2025.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 26.05.2025, a seguito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. contenenti la precisazione di conclusioni congiunte.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.09.2024, ha chiesto al Tribunale di Enna la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile (recte: scioglimento del matrimonio) contratto con in Enna in data 26.03.2014 e trascritto nei registri dello CP_1 stato civile del predetto Comune al numero 4, anno 2014, I Serie Ufficio 1, dall'unione con il quale non sono nati figli.
La ricorrente ha dedotto che con sentenza n. 275/2023, emessa in data 3.05.2023 e pubblicata il
9.05.2023 nel procedimento iscritto al n. 1181/2020 R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e di non essersi più riconciliata con il marito.
La ricorrente ha inoltre chiesto il riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile nella misura di € 200,00 mensili.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di divorzio, ma ha chiesto rigettarsi la richiesta dell'assegno divorzile in favore della ricorrente in ragione della giovane età della stessa e delle sue precarie condizioni economiche.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebratasi in data 26.02.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo conciliativo ed hanno chiesto concordemente un rinvio al fine di provvedere al deposito del predetto accordo.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 9.04.2025, le parti hanno chiesto al Tribunale di recepire le conclusioni congiunte sottoscritte personalmente dalle stesse il 7.2.2025, di seguito riportate:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le statuizioni già stabilite con la sentenza di separazione n. 276/2023 del 9.05.2023;
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Enna, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
3) confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione con sentenza n. 276/2023 del 9.05.2023;
4) le parti rilasciano sin da ora reciproca autorizzazione all'espatrio per qualsiasi voglia finalità nel rispetto delle vigenti disposizioni normative dettate in materia di pubblica sicurezza;
5) ammettere definitivamente i ricorrenti e al beneficio del CP_1 Parte_1 patrocinio a spese dello Stato;
6) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.”.
In data 4.06.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della separazione personale resa dal Tribunale di Enna e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto in ordine all'accoglimento della domanda di divorzio, il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi.
A tal riguardo si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Il Tribunale stima quindi sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In conclusione, va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sottoscritte personalmente dalle parti il 7.2.2025, con firme autenticate dai rispettivi difensori, depositate nel fascicolo telematico in data il 3.04.2025.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Enna in data 26.03.2014, tra i coniugi , nata a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...], C.F.: , trascritto nel registro degli atti di
[...] C.F._2 matrimonio dello stato civile del Comune di Enna al numero al numero 4, anno 2014, I Serie Ufficio
1, alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Giudice rel./est Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 856/2024 R.G., avente ad oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (EN) - Parte_1
C.F.: , rappresentata e difesa, dall'Avv. Gaetano Catalano, giusta procura in C.F._1 atti.
-ricorrente- contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.da Santa Lucia s.n.c., C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso, dall'Avv. Biagio Scillia, giusta procura in atti. C.F._2
-resistente-
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 4.06.2025.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 26.05.2025, a seguito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. contenenti la precisazione di conclusioni congiunte.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.09.2024, ha chiesto al Tribunale di Enna la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile (recte: scioglimento del matrimonio) contratto con in Enna in data 26.03.2014 e trascritto nei registri dello CP_1 stato civile del predetto Comune al numero 4, anno 2014, I Serie Ufficio 1, dall'unione con il quale non sono nati figli.
La ricorrente ha dedotto che con sentenza n. 275/2023, emessa in data 3.05.2023 e pubblicata il
9.05.2023 nel procedimento iscritto al n. 1181/2020 R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e di non essersi più riconciliata con il marito.
La ricorrente ha inoltre chiesto il riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile nella misura di € 200,00 mensili.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di divorzio, ma ha chiesto rigettarsi la richiesta dell'assegno divorzile in favore della ricorrente in ragione della giovane età della stessa e delle sue precarie condizioni economiche.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebratasi in data 26.02.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo conciliativo ed hanno chiesto concordemente un rinvio al fine di provvedere al deposito del predetto accordo.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 9.04.2025, le parti hanno chiesto al Tribunale di recepire le conclusioni congiunte sottoscritte personalmente dalle stesse il 7.2.2025, di seguito riportate:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le statuizioni già stabilite con la sentenza di separazione n. 276/2023 del 9.05.2023;
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Enna, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
3) confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione con sentenza n. 276/2023 del 9.05.2023;
4) le parti rilasciano sin da ora reciproca autorizzazione all'espatrio per qualsiasi voglia finalità nel rispetto delle vigenti disposizioni normative dettate in materia di pubblica sicurezza;
5) ammettere definitivamente i ricorrenti e al beneficio del CP_1 Parte_1 patrocinio a spese dello Stato;
6) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.”.
In data 4.06.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della separazione personale resa dal Tribunale di Enna e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto in ordine all'accoglimento della domanda di divorzio, il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi.
A tal riguardo si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Il Tribunale stima quindi sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In conclusione, va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sottoscritte personalmente dalle parti il 7.2.2025, con firme autenticate dai rispettivi difensori, depositate nel fascicolo telematico in data il 3.04.2025.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Enna in data 26.03.2014, tra i coniugi , nata a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...], C.F.: , trascritto nel registro degli atti di
[...] C.F._2 matrimonio dello stato civile del Comune di Enna al numero al numero 4, anno 2014, I Serie Ufficio
1, alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Giudice rel./est Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta