Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2023, n. 8980
CASS
Sentenza 30 marzo 2023

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Massime1

Nel procedimento di revisione del provvedimento che ha sancito ex art. 316-bis c.c. l'obbligo dell'ascendente di fornire ai genitori i mezzi necessari ad adempiere i doveri di mantenimento verso i figli, ancorché non si configuri un rapporto di litisconsorzio necessario fra tutti gli ascendenti di pari grado, questi ultimi possono essere chiamati in giudizio quali coobbligati in astratto al fine di estendere ai medesimi le conseguenze dell'inadempimento, volontario o meno, dei doveri economici genitoriali, quand'anche gli stessi ascendenti non abbiano preso parte all'originario procedimento, del quale quello di modifica non rappresenta prosecuzione o altro grado di giudizio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2023, n. 8980
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8980
Data del deposito : 30 marzo 2023

Testo completo