Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/06/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3148/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] allo jonio (Cs) il 19.8.1958 (C.f. Parte_1
) ed ivi residente a[...] domiciliato in SA allo jonio (Cs) alla via Luigi Praino n. 22, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Lombardi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, CF , con sede Controparte_1 P.IVA_1
centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Marcello Carnevale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato in virtù di procura alle liti rep. n. 80974 rogito 21569 del 21.7.2015 per atti notaio di Roma, Persona_1 elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 4.8.2017, parte ricorrente - lamentando l'illegittimità della cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per gli anni 2006, 2007 e 2008 (intervenuta a seguito di accertamento ispettivo dell'Inps) e l'infondatezza delle richieste restitutorie delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per questi anni (avanzate con tre missive del 14.2.2017), vantandone il diritto per aver prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura alle dipendenze dell'azienda agricola (come da documentazione Parte_2
allegata) - previo inutile esperimento di ricorsi amministrativi, adiva l'intestato Tribunale per l'accertamento della sussistenza dei rapporti di lavoro per i periodi indicati ed il riconoscimento del diritto alle prefate somme percepite, di cui chiesta l'irripetibilità per intervenuta prescrizione.
Costituitasi la parte resistente INPS, ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda promossa, per omessa prova dello status di bracciante agricola vantato
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata dall'INPS.
Va fatto presente, intanto, che nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Nel caso di specie, non vi è prova della data di pagamento della prestazione.
Tuttavia, è opportuno precisare che la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce, ai sensi dell'art. 6, c. 29, del d. l. 536/1987 (conv. in l. 48/1988) e dell'art. 7, c. 4, del d. l. 338/1989
(conv. in l. 389/1989).
Deve, dunque, presumersi che le prestazioni che al ricorrente si addebitano di aver percepito indebitamente nel 2006, 2007 e 2008 siano state da lui richieste entro il 31 marzo 2007, 2008 e
2009 e liquidate successivamente a tali date, nel termine di 120 giorni di cui l'Istituto dispone ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533/1973 (Corte d'Appello di Catanzaro sent. n. 761/2023).
Ciò premesso, le richieste di restituzione dell'INPS, datate 14.2.2017, hanno interrotto il corso dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Ulteriormente poi, si ritiene che la domanda proposta sia infondata nel merito e debba essere rigettata, non avendo parte ricorrente assolto in modo sufficiente l'onere probatorio sulla stessa gravante.
L'INPS ne è pervenuto alla cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli in esito ad indagini ispettive da cui era emerso che le prestazioni lavorative – denunciate come effettuate alle dipendenze dell'indicata azienda agricola – erano da considerare insussistenti.
Ebbene, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Nel caso di specie, pertanto, grava su parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
La parte ha inteso assolvere all'onere della prova su di lei incombente, di svolgimento delle prestazioni lavorative contestate, con un solo testimone, essendo intervenuta rinuncia al prosieguo dell'attività testimoniale all'udienza del 9.5.2024 (Cass. n. 2739/2016: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l'INPS,
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente”).
In particolare, , escusso l'8.2.2019, si è limitato a confermare genericamente Testimone_1 la circostanza lavorativa nella qualità di asserito accompagnatore della parte (“Tanto so perché negli anni 2006 e 2007 accompagnavo io il ricorrente in C.da Caccianova ove penso sia ubicata questa azienda. Non so nulla per l'anno 2008” “Lo accompagnavo da lunedì a venerdì, sia nel periodo primaverile che autunnale”). Dette affermazioni non possono che suscitare perplessità, poiché è del tutto inverosimile che il teste possa averlo accompagnato sull'asserito posto di lavoro per alcuni degli anni in contestazione, secondo periodi e tempistiche differenti da quanto descritto dalla stessa parte ricorrente nel ricorso introduttivo, peraltro senza motivazione alcuna, senza alcun legame con lo stesso e senza alcuna specificazione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (“Non so di cosa si occupasse”).
Ritiene il Tribunale che la disamina delle predette risultanze istruttorie assunte, consenta di escludere l'assolvimento di detto onere, valutato pure il contenuto degli accertamenti ispettivi in inerenza all'azienda agricola , da cui è emerso: Parte_2
- che il sig. risulta iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti sin dal 1999; Parte_2
- che in data 25.2.2002 ha prodotto alla competente sede INPS modello di denuncia aziendale ex art.5 decreto legislativo 375/93, richiedendo l'apertura di una posizione contributiva per il ed il rilascio di un registro d'impresa ordinario per Parte_3
l'assunzione di manodopera avventizia;
- che nell'ambito di tale denuncia, il titolare aziendale ha dichiarato di coltivare fondi di sua proprietà complessivamente estesi Ha 6.82.00, siti in agro di SA I., identificati in catasto: al foglio 52, particella 156 Ha 1.56.80 (di cui Ha 1.30.00 investiti ad oliveto e la restante parte — Ha 0.26.80 ad oliveto); al foglio 52, particella 222 - Ha 0.75.20, investiti ad agrumeto;
al foglio 53, particella 138 - Ha 4.50.00, di cui Ha 1.00.00 coltivati ad orto, Ha
2.50.00 ad erba medica e Ha 1.00.00a seminativo;
- che su tale posizione sono state dichiarate per l'anno 2006 n. 159 ODT per un totale di 17.109 giornate lavorative e per il 2007 n. 311 ODT per un totale di 35.852 giornate lavorative;
- che il 14.2.2007, ha trasmesso telematicamente all'istituto una nuova denuncia aziendale, in forza della quale ha dichiarato di coltivare, oltre ai tre fondi già indicati nella D.A. di iscrizione, un terreno esteso Ha 1.67.70 di sua proprietà, sito in agro di e Parte_3
coltivato ad agrumeto (foglio 40, part. 187), nonché due piccoli fondi, complessivamente estesi circa Ha 1.00.00 ed investiti ad oliveto, di proprietà di un omonimo ( Parte_2
nato il 12. 1.1960) concessi in comodato al titolare aziendale (foglio 33, part. 49 e 1 29);
- che il fondo identificato in catasto al foglio 53, particella 138, esteso Ha 4.50.00,è stato alienato con atto pubblico delI'11.6.2002, al sig. che dalla medesima Controparte_2
data lo detiene e coltiva;
- che i fondi identificati in catasto al foglio 52, particelle 156 e 222, complessivamente estesi
Ha 2.32.00, sono stati venduti con atto pubblico del 13.12.2002, ai signori e Parte_4
che dalla medesima data ne provvedono in proprio alla Parte_5
coltivazione;
- che il fondo identificato in catasto al foglio 40, particella 187, esteso Ha 1.67.70, è stato venduto con atto pubblico del 14.1.2008, ai predetti fratelli , per come risultanza dagli Pt_4 archivi informatizzati dell'Agenzia delle Entrate e per come ulteriormente comprovato dalla dichiarazione liberamente resa il 15.9.2009 dal sig. che, tra Parte_5
l'altro, ha precisato di aver acquistato insieme al fratello anche il terreno di cui alla Pt_4 particella 187, foglio 40, nel gennaio 2008, ma di averlo trovato “in pessimo stato in quanto un incendio ivi divampato nell'estate del 2007
- che, riepilogando, il titolare aziendale ha dichiarato, con il modello D.A. del 25.2.2002, di svolgere la propria attività su tre appezzamenti di terreno che risultano tutti venduti nel corso del medesimo anno (tra giugno e dicembre);
- che ciononostante, tra il 2003 ed il 2006, non ha prodotto all' — come le norme in CP_1
vigore prescrivono — alcuna denuncia di variazione o di cessazione attività ma ha continuato a trasmettere modelli trimestrali attestanti un ingente impiego di manodopera assunta per la posizione di SA allo lonio pur non avendo più la disponibilità dei fondi indicati nella denuncia aziendale;
- che il 14.2.2007 ha trasmesso all'INPS una nuova D.A. nella quale vengono ancora menzionati i tre fondi alienati nel 2002 nonché un terreno (quello riportato alla particella 187 del foglio 40) che, pur essendo di sua proprietà al momento della presentazione del modello, era stato pesantemente danneggiato da un incendio sviluppatosi nell'estate del 2007 diventando improduttivo per la campagna agrumaria così che l'unico terreno effettivamente disponibile nel corso del 2007 risultava essere quello di proprietà dell'omonimo
[...]
, condotto in comodato ed esteso appena Ha 1.00.00; Pt_2
- che il sig. è insolvente riguardo agli obblighi contributivi nascenti sia dalla sua Pt_2 posizione di lavoratore autonomo, sia da quella di “datore di lavoro”;
- che l'impiego di manodopera agricola è cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni: dai
29 operai denunciati per l'anno 2002, si è progressivamente passati ai 311 del 2007, senza che ciò fosse giustificato da un incremento dell'attività aziendale;
- che i salari imponibili denunciati all'INPS nei relativi modelli DMAG seguono la medesima curva di crescita: per l'anno 2003 le retribuzioni corrisposte agli OTD assunti ammontano ad€ 172.930,00 e raggiungono, per il 2007, la somma di € 1.322.462,00, asseritamente corrisposta in contanti ai propri dipendenti;
- che a fronte di tanta presunta liquidità, le dichiarazioni fiscali presentate dall'interessato e visionate presso l'archivio informatizzato dell'Agenzia delle Entrate” non documentano alcun ricavo o reddito riconducibile all'attività agricola svolta;
- che al fine di giustificare l'ingente impiego di manodopera avventizia, il sig . : Pt_2 - ha dichiarato in data 18.9.2009, di essere comodatario da diversi anni — in virtù di un contratto regolarmente registrato — di un fondo esteso circa Ha 25.00.00, di proprietà della
“Fondazione Rovitti”, sito in località Torre Cerchiara di Villapiana Scalo, coltivato ad angurie e fave, impegnandosi a produrne il relativo contratto di cui non vi è traccia negli archivi informatizzati dell'Agenzia delle Entrate così come nessuna traccia risulta di apertura di una posizione contributiva per il Comune di Villapiana;
- ha esibito n. 3 fatture di vendita per il 2006 e n. 2 per il 2007 emesse nei confronti della
“Naturalfruit S.a.s. di Rutigliano (BA) - p.i. - che documenterebbero P.IVA_2
l'avvenuta alienazione dei prodotti ricavati da tale fondo alla società appena menzionata e fatture relative all'esecuzione di lavori in favore del Sig. da parte di un contoterzista, Pt_2
tale p.i. , risultate fasulle non esistendo alcuna società Parte_6 P.IVA_3 denominata “Naturalfruit” in Provincia di Bari (PER COME interrogazione effettuata sia nell'archivio informatizzato INFOCAMERE che in PUNTO FISCO) così come fasulla è risultata anche la partita IVA indicata sulle fatture del presunto contoterzista.
Tali dati inducono fondatamente a dubitare non tanto dell'economicità della gestione aziendale quanto, in radice, dell'effettiva operatività dell'azienda agricola per la quale il ricorrente avrebbe prestato servizio in agricoltura, con conseguente conferma dell'operato dell'Inps che, sulla base del verbale ispettivo del 28.9.2009 ne ha disconosciuto i rapporti di lavoro.
Ebbene, a fronte di tali emergenze, tutte indicative dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili, strumentali alla creazione di posizioni assicurative finalizzate al conseguimento delle prestazioni previdenziali ad esse connesse, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa, che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass.
15481/15).
In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco
(cfr. Cass. 11414/2013).
Ed allora, non può farsi a meno di considerare che il teste , unico testimone, è risultato Tes_1
generico e poco credibile, nulla ricordando specificatamente in merito alla posizione di parte ricorrente.
Tanto concorre ad indebolire la credibilità dell'apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, si rivela privo di indicazioni individualizzanti quanto ai rapporti di lavoro, poiché trattasi di dichiarazioni vaghe, indistinte, astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili e generiche al pari del ricorso avanzato dalla parte , dacché privo dell'esatta indicazione del numero delle giornate asseritamente lavorate e di quelle cancellate nonché della descrittiva del tipo di prodotti lavorati e delle modalità di lavorazione e financo dell'importo per cui busta paga, di cui non vi è neanche allegazione.
è anche la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, attesa la di già citata inaffidabilità Pt_7
della documentazione allegata, per come proveniente dalla parte datoriale. A ciò debbono aggiungersi gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati, che le allegazione in atti non riescono a comporre ed a superare.
La conclusione è che le risultanze testimoniali (generiche, poco chiare sui tempi e modalità di svolgimento dell'attività lavorativa), non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza dei dedotti rapporti di lavoro in agricoltura.
In tale contesto, non è rinvenibile la prova dell'effettività della prestazione lavorativa risolvendosi, tale assenza, in danno di chi era gravato dell'onere probatorio con rigetto della domanda avanzata.
Va da sé che, venuta meno la contribuzione per l'anno 2006 e 2007, non sussistono i requisiti contributi sia con riferimento alla prestazione di disoccupazione agricola per gli anni 2006 e
2007 sia con riferimento all'analoga prestazione previdenziale erogata per l'anno 2008. Ne consegue il diritto dell'INPS a ripetere quanto indebitamente erogato.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda, possono essere compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa:
- rigetta la domanda del ricorrente;
- nulla per le spese.
Castrovillari, 4.6.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Manuela Esposito Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.