Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7928/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
nata in [...] il [...] Parte_1
( ), con l'avv. Cristina Grasso;
C.F._1
contro nato ad [...] il [...] Controparte_1
( ). C.F._2
***
La sig.ra ha chiesto al Tribunale di condannare il sig. Parte_2
a pagarle una somma pari (indicativamente) a Euro Controparte_1
294.201,00 – così determinato in riferimento alle tabelle del Tribunale di
Milano per la perdita del rapporto parentale – asseritamente dovutale a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale per la “frustrazione” e il “forte disorientamento e disagio sociale” patito durante l'età dello sviluppo da parte attrice, a causa dell'inadempimento del convenuto – padre legittimo dell'attrice – ai “doveri nascenti dal rapporto di filiazione”, essendo riuscito egli, in tesi, “già in costanza di matrimonio, … un padre noncurante;
circostanza poi conclamatasi nell'abbandono del nucleo familiare …”, sì come pure comprovato da una c. t. u. istituita nel giudizio di separazione personale tra il convenuto e la moglie, madre dell'odierna attrice, dalla quale emerge “come il sig. avesse un atteggiamento resistente Controparte_1
all'apertura e al confronto con i figli e pertanto, fosse inadeguato al ruolo di genitore”: “… neglettando la propria responsabilità nell'atteggiamento di
1
un atteggiamento di rifiuto manifesto da parte dei minori, sostenuto da un disagio emotivo, che costituisce, al momento il principale ostacolo al superamento delle problematiche relazionali” (così la relazione di c. t. u. sì come citata in citazione).
Il convenuto, pur regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito, donde si è proceduto nella sua contumacia.
Indi, con ordinanza del 18 gennaio 2024, la causa è stata ritenuta matura per essere decisa.
Ecco il testo della motivazione: “ritenuto che la causa si palesa matura per la decisione già dalla prospettazione di cui all'atto introduttivo (di cui la prima memoria ex art. 183 co. 6 cit. costituisce una riproposizione senza elementi di novità), senza necessità di raccoglimento di prova orale (in parte per altro avente ad oggetto fatti non prospettati in precedenza)”.
All'udienza del I ottobre 2024, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni di parte attrice, di integrale riproposizione delle precedenti domande e difese, anche istruttorie.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
Secondo quanto affermato nella sentenza della S. C. richiamata nell'atto introduttivo di parte attrice (Cassazione civile sez. I, 10/04/2012, n.5652),
“Nell'ambito di un vasto orientamento, formatosi sia in dottrina, che nella giurisprudenza, tanto di merito (Trib. Venezia, 30 giugno 2004;Corte app.
Bologna, 10 febbraio 2004), quanto di legittimità (Cass., 7 giugno 2000, n.
7713; Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, fino alla recente Cass., 15 settembre
2011, n. 18853), è stato, da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.”.
2 Tra le pronunzie di legittimità richiamate dalla S. C., di particolare rilievo – in quanto successiva alle storiche sentenze di S. Martino e in quanto proprio rivolta ad operare un raccordo tra le pronunzie precedenti e i principi fissati nel 2008 dalle SS. UU. – è Cass., 15 settembre 2011, n. 18853, nel corpo della cui motivazione è del tutto condivisibilmente affermato quanto segue.
“2.3. In proposito deve muoversi dai principi già affermati da questa Corte nella sentenza 10 maggio 2005, n. 9801, ai quali la stessa sentenza impugnata si richiama condividendoli./ Secondo quella sentenza i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale ma hanno natura giuridica, come si desume dal riferimento contenuto nell'art. 143 cod. civ., alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto e dall'espresso riconoscimento nell'art. 160 cod. civ., della loro inderogabilità, nonchè dalle conseguenze di ordine giuridico che l'ordinamento fa derivare dalla loro violazione, cosicchè deve ritenersi che l'interesse di ciascun coniuge nei confronti dell'altro alla loro osservanza abbia valenza di diritto soggettivo./ Ne deriva che la violazione di quei doveri non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 146 cod. civ., l'addebito della separazione, con i suoi riflessi in tema di perdita del diritto all'assegno e dei diritti successori, il divorzio e il relativo assegno, con gl'istituti connessi. Discende infatti dalla natura giuridica degli obblighi su detti che il comportamento di un coniuge non soltanto può costituire causa di separazione o di divorzio, ma può anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo le regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile./ In proposito si è rilevato che la separazione e il divorzio costituiscono strumenti accordati dall'ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo;
che l'assegno di separazione e di divorzio hanno funzione assistenziale e non risarcitoria;
che la perdita del diritto all'assegno di separazione a causa dell'addebito può trovare applicazione soltanto in via eventuale, in quanto colpisce solo il coniuge che ne avrebbe diritto e non quello che deve corrisponderlo./ La natura, la funzione ed i limiti di ciascuno dei su detti
3 istituti rendono evidente che essi sono strutturalmente compatibili con la tutela generale dei diritti, tanto più se costituzionalmente garantiti, non escludendo la rilevanza che un determinato comportamento può rivestire ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale la concorrente rilevanza dello stesso comportamento quale fatto generatore di responsabilità aquiliana./
Anche nell'ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono infatti tali, cosicchè la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. Fermo restando che la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sè ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ., riconnette detta responsabilità, secondo i principi da ultimo affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n.
26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico e, quindi, entrambi i tipi di danno in relazione ai quali
è stata formulata la domanda dell'odierna ricorrente./ 2.4. Dovrà pertanto considerarsi al riguardo - in conformità da quanto statuito in detta sentenza delle Sezioni Unite - che l'art. 2059 cod. civ., non prevede un'autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043, ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali di ogni tipo, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 cod. civ.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge. Cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato
4 dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale;
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento;
c) quando, al di fuori delle due ipotesi precedenti, il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice./ In tale ultima ipotesi il danno non patrimoniale sarà risarcibile ove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: a) che l'interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, come impone il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.; c) che il danno non sia futile, ma abbia una consistenza che possa considerarsi giuridicamente rilevante”.
Nel fare riferimento a-“la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso”, la S. C. ha inteso richiamare quella ampia parte delle sentenze di S. Martino rivolte a bandire in linea generale dal nostro ordinamento (il quale non conosce la categoria generale del danno punitivo) figure di cd. danno in re ipsa: “4.10. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828 /2003; n. 16004
/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184 /1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372 /1994, seguita da questa
Corte con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perchè la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo” (SS. UU. 2008
5 cit).
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Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
La domanda di parte attrice va disattesa, palese essendo, sì come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria che ha ritenuto la causa matura per essere decisa, il deficit di prospettazione in punto di cd. danno-evento.
Parte attrice ha chiesto un risarcimento commisurato ai valori tabellari indicati dal Tribunale di Milano per i casi più gravi di morte di un genitore, ponendo a fondamento di tale domanda essenzialmente la prospettazione (per altro alquanto generica se non colmata dalla lettura della sentenza di separazione) della condotta illecita del sig. Indi, in punto di danno- CP_1 evento, si è limitata a far riferimento ad una conseguente “frustrazione” e ad un conseguente “forte disorientamento e disagio sociale” da parte della stessa attrice del tutto apoditticamente affermati.
Per completezza di motivazione sul punto va qui per altro giusto osservato che, per dare maggiore spessore all'impiego delle dette formule, parte attrice ha richiamato e prodotto a proprio suffragio le risultanze della c. t. u. psicologica istituita nel giudizio di separazione.
Orbene, come può immediatamente verificarsi, l'accertamento psicologico operato dal c. t. u. non è rivolto nei confronti dell'attrice ma soltanto nei confronti dei due coniugi.
Nulla va statuito sulle spese di lite, in quanto la parte vittoriosa è contumace.
P. t. m.
Il g u., dott. G Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione.
Così deciso in Catania, 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
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