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Sentenza 1 agosto 2024
Sentenza 1 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/08/2024, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Francesco Delù Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 638/2023 tra le parti:
RICORRENTE cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. ZELONI SARA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
TE
, cf CP_1 C.F._3
- difesa: avv. GOTI MASSIMO, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “1) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori in regime di Per_1 affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre Sig.ra con la CP_1 quale abiterà nell'immobile posto in Pescantina (VR), Via B. Barbarani n. 7 int. 1.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio e relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto esclusivamente dell'interesse del minore. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza del figlio con sé.
3) Quanto alle modalità di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario, il padre terrà con sé il figlio e lo accudirà, provvedendo direttamente a tutte le sue esigenze, come da schema che segue:
• un giorno a settimana (indicativamente il sabato o la domenica): il padre prenderà con sé il figlio intorno alle ore 10.00 e lo riporterà alla sua abitazione intorno alle ore 18/19; se le condizioni di salute del bambino non consentono l'uscita, il padre potrà trattenersi nell'abitazione del figlio per occuparsi della sua salute e giocare insieme;
• Nel periodo estivo 2024, il figlio trascorrerà due settimane in Sardegna con la madre e i nonni materni (dal 12 al 27 luglio 2024).
• Sempre nel periodo estivo 2024, il padre terrà con sé il figlio più giorni consecutivi (un weekend o almeno due notti) in una residenza vicino a Pescantina (VR); inoltre, nel mese di agosto (in occasione della permanenza della sorella del Sig. a Prato e in data da definire) Pt_1 la madre accompagnerà a Prato il figlio nell'abitazione del padre;
• Durante le vacanze scolastiche natalizie: il figlio passerà un fine settimana consecutivo a
Pescantina con il padre in una residenza vicino all'abitazione del minore;
il figlio passerà un altro fine settimana a Prato nella residenza paterna dove sarà accompagnato il sabato dalla madre e riportato a Pescantina la sera della domenica dal padre.
• Per l'anno 2025 si prevede la stessa frequentazione padre-figlio durante le vacanze estive e natalizie e cioè: nel mese di agosto il figlio starà con il padre per più giorni consecutivi (un weekend o almeno due notti) in una residenza vicino a Pescantina (VR) e un altro fine settimana (o comunque due giorni consecutivi) presso l'abitazione del padre ove verrà
2 accompagnato dalla madre e riportato la sera successiva a Pescantina dal padre;
nel periodo natalizio, il figlio passerà un fine settimana consecutivo a Pescantina con il padre (vicino alla residenza del minore) e un altro fine settimana a Prato nella residenza paterna dove sarà accompagnato il sabato dalla madre e riportato a Pescantina la sera della domenica dal padre.
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del Pt_1 CP_1 figlio minore, la somma di € 300,00 mensili entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo del Tribunale di Prato.
5) La Sig. inoltre, percepirà il 100% dell'”Assegno unico e universale per i figli a CP_1 carico”, di cui alla L. 46/21, oggi riconosciuto ed erogato dall'INPS personalmente e separatamente ai genitori con figli a carico, e, dunque, anche la quota di spettanza del Sig.
Pt_1
a) In merito alla frequentazione padre-figlio il ricorrente chiede che – in accoglimento alle conclusioni della CTU – sia disposto che il diritto di visita dovrà avvenire anche presso
l'abitazione del padre a partire dal mese di ottobre 2024 e, comunque, dopo l'avvenuto inserimento all'asilo nido del bambino. Si chiede, pertanto, che venga statuito che la madre, a partire da tale periodo, dovrà accompagnare il bambino una volta al mese a Prato nell'abitazione paterna, con costi di viaggio a carico della medesima.
Il Sig. insiste, inoltre, affinché si preveda la seguente ulteriore condizione: “Ciascun Pt_1 genitore, quando terrà con sé il figlio, assicurerà almeno un contatto telefonico quotidiano
(chiamate e/o video-chiamate) con l'altro genitore.”
Per parte resistente: “1) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori in regime di Per_1 affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre Sig.ra con la CP_1 quale abiterà nell'immobile posto in Pescantina (VR), Via B. Barbarani n. 7 int. 1.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio e relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto esclusivamente dell'interesse del minore. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza del figlio con sé.
3) Quanto alle modalità di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario, il padre terrà con sé il figlio e lo accudirà, provvedendo direttamente a tutte le sue esigenze, come da schema che segue:
• un giorno a settimana (indicativamente il sabato o la domenica): il padre prenderà con sé il figlio intorno alle ore 10.00 e lo riporterà alla sua abitazione intorno alle ore 18/19; se le condizioni di salute del bambino non consentono l'uscita, il padre potrà trattenersi nell'abitazione del figlio per occuparsi della sua salute e giocare insieme;
3 • Nel periodo estivo 2024, il figlio trascorrerà due settimane in Sardegna con la madre e i nonni materni (dal 12 al 27 luglio 2024).
• Sempre nel periodo estivo 2024, il padre terrà con sé il figlio più giorni consecutivi (un weekend o almeno due notti) in una residenza vicino a Pescantina (VR); inoltre, nel mese di agosto (in occasione della permanenza della sorella del Sig. a Prato e in data da definire) Pt_1 la madre accompagnerà a Prato il figlio nell'abitazione del padre;
• Durante le vacanze scolastiche natalizie: il figlio passerà un fine settimana consecutivo a
Pescantina con il padre in una residenza vicino all'abitazione del minore;
il figlio passerà un altro fine settimana a Prato nella residenza paterna dove sarà accompagnato il sabato dalla madre e riportato a Pescantina la sera della domenica dal padre.
• Per l'anno 2025 si prevede la stessa frequentazione padre-figlio durante le vacanze estive e natalizie e cioè: nel mese di agosto il figlio starà con il padre per più giorni consecutivi (un weekend o almeno due notti) in una residenza vicino a Pescantina (VR) e un altro fine settimana (o comunque due giorni consecutivi) presso l'abitazione del padre ove verrà accompagnato dalla madre e riportato la sera successiva a Pescantina dal padre;
nel periodo natalizio, il figlio passerà un fine settimana consecutivo a Pescantina con il padre (vicino alla residenza del minore) e un altro fine settimana a Prato nella residenza paterna dove sarà accompagnato il sabato dalla madre e riportato a Pescantina la sera della domenica dal padre.
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del Pt_1 CP_1 figlio minore, la somma di € 300,00 mensili entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo del Tribunale di Prato.
5) La Sig. inoltre, percepirà il 100% dell'”Assegno unico e universale per i figli a CP_1 carico”, di cui alla L. 46/21, oggi riconosciuto ed erogato dall'INPS personalmente e separatamente ai genitori con figli a carico, e, dunque, anche la quota di spettanza del Sig.
Pt_1
La resistente, invece, da parte sua, chiede che il diritto di visita presso l'abitazione paterna avvenga una volta ogni due mesi e che i costi che la madre dovrà sostenere per accompagnare il figlio siano ripartiti al 50% tra i genitori. Ciò perché la Sig.ra a partire dal mese di CP_1 marzo 2024, è in disoccupazione e percepisce un'indennità di soli € 800,00.”
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 30.7.2024”
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale di regolare Parte_1
l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del figlio minore, Persona_2 nato a [...] il [...] dalla relazione more uxorio con . CP_1
4 In particolare, il ricorrente ha chiesto al Tribunale (1) l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre in provincia di Verona;
(2) la regolamentazione del diritto di visita da parte del medesimo;
(3) la previsione, a suo carico, dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria di costituzione si è costituita la quale, dopo aver svolto una CP_1 ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella del ricorrente, sottolineando che il proprio trasferimento a Pescantina, presso l'abitazione dei genitori, si è reso necessario perché non era più in grado di sostenere le spese dell'abitazione in locazione, lavorare e contemporaneamente accudire il figlio piccolo, si è associata alla domanda di affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso di sé, chiedendo una articolazione del diritto di visita diverso rispetto a quello richiesto dal ricorrente, un assegno di mantenimento per il minore a carico del padre di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la previsione che l'assegno unico erogato dall'INPS venga percepito interamente dalla stessa.
La causa, istruita documentalmente e tramite ctu volta ad accertare le capacità genitoriali delle parti, è stata rimessa al Collegio per la decisione a seguito del deposito di note scritte sostitutive d'udienza.
Preme rilevare che le parti hanno depositato conclusioni congiunte per quanto attiene all'affidamento, collocamento e mantenimento del minore, dissentendo parzialmente sul diritto di visita e sulla possibilità di telefonare al figlio quotidianamente.
In ordine alle conclusioni congiunte depositate il Tribunale non rileva alcuna criticità, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso della ctu svolta, durante la quale le parti sono riuscite a trovare vari punti di incontro. Si concorda, pertanto, nel regime di affidamento condiviso, in assenza di pregiudizi per il minore, e nel collocamento prevalente del medesimo presso la residenza materna, collocamento di fatto già in essere, da ritenersi il più adeguato, anche tenuto conto dell'età del minore (nato nel
2022).
Stesse considerazioni in relazione alla determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre, conforme, peraltro, alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato e accolta dalle parti medesime.
Resta, pertanto, da dirimere i contrasti sorti tra le parti in relazione alle modalità del diritto di visita.
5 In particolare, si osserva che il ricorrente vorrebbe che una volta al mese fosse la madre a portare il bimbo a Prato, a partire dal mese di ottobre 2024, a sue spese. La resistente, dal canto suo, tenuto conto di essere al momento disoccupata con percezione di contributo NASPI di euro 800,00 mensili, chiede di poter portare il minore a Prato una volta ogni due mesi con spese di trasporto ripartite al 50% tra i genitori.
Il Tribunale, esaminata la situazione concreta, ritiene che, allo stato, in attesa che la madre possa al più presto reperire nuova attività lavorativa, dal mese di ottobre 2024, dovrà portare a Prato il minore una volta ogni due mesi con spese di trasporto a proprio carico. Tale decisione appare la più equa, tenuto conto delle esigenze e delle spese di entrambe le parti.
In relazione alla richiesta di consentire quotidianamente l'accesso telefonico del figlio da parte dell'altro genitore questo Tribunale ritiene che, data la tenera età del figlio, sia congruo prevedere che l'altro genitore possa effettuare una videochiamata breve all'altro genitore per poter vedere il figlio, una volta ogni due giorni, potendo comunque chiedere informazioni sul medesimo telefonicamente con frequenza quotidiana. A partire dal quarto anno di età del minore le videochiamate potranno essere svolte una volta al giorno, in orario concordato tra i genitori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione prevalente presso la madre Sig.ra con la quale CP_1 abiterà nell'immobile posto in Pescantina (VR), Via B. Barbarani n. 7 int. 1.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio e relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto esclusivamente dell'interesse del minore. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza del figlio con sé.
3. Il padre terrà con sé il figlio e lo accudirà, provvedendo direttamente a tutte le sue esigenze, come da schema che segue: • un giorno a settimana
(indicativamente il sabato o la domenica): il padre prenderà con sé il figlio intorno alle ore 10.00 e lo riporterà alla sua abitazione intorno alle ore 18/19; se le condizioni di salute del bambino non consentono l'uscita, il padre potrà
6 trattenersi nell'abitazione del figlio per occuparsi della sua salute e giocare insieme;
• Nel periodo estivo 2024, il figlio trascorrerà due settimane in
Sardegna con la madre e i nonni materni (dal 12 al 27 luglio 2024). • Sempre nel periodo estivo 2024, il padre terrà con sé il figlio più giorni consecutivi (un weekend o almeno due notti) in una residenza vicino a Pescantina (VR); inoltre, nel mese di agosto (in occasione della permanenza della sorella del Sig. Pt_1
a Prato e in data da definire) la madre accompagnerà a Prato il figlio nell'abitazione del padre;
• Durante le vacanze scolastiche natalizie: il figlio passerà un fine settimana consecutivo a Pescantina con il padre in una residenza vicino all'abitazione del minore;
il figlio passerà un altro fine settimana a Prato nella residenza paterna dove sarà accompagnato il sabato dalla madre e riportato a Pescantina la sera della domenica dal padre. • Per
l'anno 2025 si prevede la stessa frequentazione padre-figlio durante le vacanze estive e natalizie e cioè: nel mese di agosto il figlio starà con il padre per più giorni consecutivi (un weekend o almeno due notti) in una residenza vicino a
Pescantina (VR) e un altro fine settimana (o comunque due giorni consecutivi) presso l'abitazione del padre ove verrà accompagnato dalla madre e riportato la sera successiva a Pescantina dal padre;
nel periodo natalizio, il figlio passerà un fine settimana consecutivo a Pescantina con il padre (vicino alla residenza del minore) e un altro fine settimana a Prato nella residenza paterna dove sarà accompagnato il sabato dalla madre e riportato a Pescantina la sera della domenica dal padre.
4. Dal mese di ottobre 2024 la madre porterà il figlio a Prato presso la residenza paterna una volta ogni due mesi, con spese di trasporto a proprio carico.
Qualora la ricorrente reperirà nuova attività lavorativa dovrà recarsi a Prato una volta al mese con spese di trasporto a proprio carico.
5. Ogni genitore potrà effettuare una videochiamata breve all'altro genitore per poter vedere il figlio, una volta ogni due giorni, potendo comunque chiedere informazioni sul medesimo telefonicamente con frequenza quotidiana. A partire dal quarto anno di età del minore le videochiamate potranno essere svolte una volta al giorno, in orario concordato tra i genitori.
6. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio minore, la somma di € 300,00 mensili entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie come
7 indicate nel Protocollo del Tribunale di Prato da intendersi qui integralmente richiamato.
7. La Sig. inoltre, percepirà il 100% dell'”Assegno unico e universale per i CP_1 figli a carico”, di cui alla L. 46/21, oggi riconosciuto ed erogato dall'INPS personalmente e separatamente ai genitori con figli a carico, e, dunque, anche la quota di spettanza del Sig. Pt_1
8. Spese compensate.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 31/7/2024
Il Presidente
Michele Sirgiovanni
Il giudice est.
dr. ssa Costanza Comunale
8