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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/07/2025, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19976/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19976/2022 avente per oggetto: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. promossa da:
nato il 08/07/1999 a SUSA (TO), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'avv. MASSAGLIA FEDERICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, nata il [...] in [...] Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e contro nato il [...] a Torino, in [...] curatore speciale avvocato MARINA CP_2
TORRESINI
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc depositata il 07.06.2023)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 263 c.c., inesistente il rapporto di filiazione tra l'attore di causa ed il piccolo e conseguentemente nullo e di Parte_1 CP_2 nessun effetto il riconoscimento effettuato dal sig. ed ordinare le opportune Parte_1
trascrizioni e annotazioni di legge. - Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accolta la domanda principale svolta di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, che il piccolo perda il CP_2
cognome paterno, assumendo quello della madre, in quanto ciò non costituirebbe un vulnus per la vita di relazione, sociale o lavorativa del minore. - Con il favore degli onorari e delle spese di giudizio.”
Per parte terza chiamata
Si associa alle conclusioni di parte ricorrente, chiedendo tuttavia il mantenimento del cognome paterno, avendo il minore compiuto sette anni.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26/10/2022 , conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo che venisse accertato che egli non era il padre naturale di nato CP_1 CP_2
il 19/01/2018 a Torino, sebbene riconosciuto dal medesimo alla nascita.
pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva e veniva Controparte_1
dichiarata contumace all'udienza del 7.02.2023; in quella sede veniva nominato, in favore del minore un curatore speciale, nonché assegnato allo stesso un termine per la CP_2
costituzione in giudizio.
All'udienza del 23.05.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Alla successiva udienza di ammissione e decisione sulle prove, il Giudice rilevava la tardività della II memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. di parte ricorrente e dichiarava la parte decaduta dalle prove orali ivi indicate, fissando altresì udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7.05.2024 entrambe le parti precisavano le conclusioni rispettivamente indicate nei propri atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 20.09.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva nominato CTU dott.
. Persona_1
Esperita la CTU genetica, all'udienza del 6.03.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.
*** Preliminarmente occorre riqualificare la domanda come impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art 263 c.c. e non, invece, quale disconoscimento di paternità ex art 244 c.c. Infatti, mentre il disconoscimento riguarda la filiazione legittima, l'azione ex art 263 c.c. si riferisce alla filiazione naturale, quale quella che è oggi all'esame del Collegio.
La domanda di parte attrice merita accoglimento, risultando integrati i presupposti di cui all'art. 263 c.c..
Nel caso di specie, infatti, l'attore ha sostenuto di aver scoperto che il minore era stato concepito dalla madre con un altro uomo e che nato il [...]) fosse, dunque, CP_2
il frutto di questa relazione.
L'attore ha inoltre prodotto documentazione (analisi molecolare eseguita su DNA, estratto da materiale biologico, eseguita presso una struttura privata in data 05.05.2022) attestante che gli accertamenti effettuati hanno concluso che “il soggetto A Presunto Padre non è il padre biologico del soggetto B”, escludendo, dunque, la paternità nei confronti del minore (cfr. doc. 01 CP_2
deposito del 28.07.2023).
La sig.ra pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita. Controparte_1
In seguito all'integrazione del contraddittorio mediante costituzione in giudizio del curatore speciale del minore, è stata disposta CTU genetica, la quale ha confermato che “in base allo studio di polimorfismi genetici del DNA, si esclude il rapporto di paternità biologica tra e Parte_1 CP_2
.
[...]
Alla luce di tali elementi essendo provata la non veridicità del riconoscimento di paternità effettuato dall'attore, deve accogliersi la domanda da questi proposta, cui peraltro anche la curatrice speciale del minore ha aderito, con conseguente annullamento del riconoscimento dal medesimo effettuato.
Viene inoltre ordinato all'ufficiale dello Stato Civile del comune di nascita di provvedere alle annotazioni di legge.
Nulla sulle spese tenuto conto della natura costituiva necessaria della causa e della non opposizione della convenuta, rimasta contumace.
Pone le spese di CTU a carico delle parti costituite, in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara il difetto di veridicità del riconoscimento effettuato da nei Parte_1
confronti di nato a [...] il [...], e conseguentemente annulla il CP_2
riconoscimento effettuato da Parte_1 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle annotazioni di legge.
Pone a carico delle parti, in egual misura, le spese di CTU.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/07/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19976/2022 avente per oggetto: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. promossa da:
nato il 08/07/1999 a SUSA (TO), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'avv. MASSAGLIA FEDERICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, nata il [...] in [...] Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e contro nato il [...] a Torino, in [...] curatore speciale avvocato MARINA CP_2
TORRESINI
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc depositata il 07.06.2023)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 263 c.c., inesistente il rapporto di filiazione tra l'attore di causa ed il piccolo e conseguentemente nullo e di Parte_1 CP_2 nessun effetto il riconoscimento effettuato dal sig. ed ordinare le opportune Parte_1
trascrizioni e annotazioni di legge. - Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accolta la domanda principale svolta di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, che il piccolo perda il CP_2
cognome paterno, assumendo quello della madre, in quanto ciò non costituirebbe un vulnus per la vita di relazione, sociale o lavorativa del minore. - Con il favore degli onorari e delle spese di giudizio.”
Per parte terza chiamata
Si associa alle conclusioni di parte ricorrente, chiedendo tuttavia il mantenimento del cognome paterno, avendo il minore compiuto sette anni.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26/10/2022 , conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo che venisse accertato che egli non era il padre naturale di nato CP_1 CP_2
il 19/01/2018 a Torino, sebbene riconosciuto dal medesimo alla nascita.
pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva e veniva Controparte_1
dichiarata contumace all'udienza del 7.02.2023; in quella sede veniva nominato, in favore del minore un curatore speciale, nonché assegnato allo stesso un termine per la CP_2
costituzione in giudizio.
All'udienza del 23.05.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Alla successiva udienza di ammissione e decisione sulle prove, il Giudice rilevava la tardività della II memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. di parte ricorrente e dichiarava la parte decaduta dalle prove orali ivi indicate, fissando altresì udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7.05.2024 entrambe le parti precisavano le conclusioni rispettivamente indicate nei propri atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 20.09.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva nominato CTU dott.
. Persona_1
Esperita la CTU genetica, all'udienza del 6.03.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.
*** Preliminarmente occorre riqualificare la domanda come impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art 263 c.c. e non, invece, quale disconoscimento di paternità ex art 244 c.c. Infatti, mentre il disconoscimento riguarda la filiazione legittima, l'azione ex art 263 c.c. si riferisce alla filiazione naturale, quale quella che è oggi all'esame del Collegio.
La domanda di parte attrice merita accoglimento, risultando integrati i presupposti di cui all'art. 263 c.c..
Nel caso di specie, infatti, l'attore ha sostenuto di aver scoperto che il minore era stato concepito dalla madre con un altro uomo e che nato il [...]) fosse, dunque, CP_2
il frutto di questa relazione.
L'attore ha inoltre prodotto documentazione (analisi molecolare eseguita su DNA, estratto da materiale biologico, eseguita presso una struttura privata in data 05.05.2022) attestante che gli accertamenti effettuati hanno concluso che “il soggetto A Presunto Padre non è il padre biologico del soggetto B”, escludendo, dunque, la paternità nei confronti del minore (cfr. doc. 01 CP_2
deposito del 28.07.2023).
La sig.ra pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita. Controparte_1
In seguito all'integrazione del contraddittorio mediante costituzione in giudizio del curatore speciale del minore, è stata disposta CTU genetica, la quale ha confermato che “in base allo studio di polimorfismi genetici del DNA, si esclude il rapporto di paternità biologica tra e Parte_1 CP_2
.
[...]
Alla luce di tali elementi essendo provata la non veridicità del riconoscimento di paternità effettuato dall'attore, deve accogliersi la domanda da questi proposta, cui peraltro anche la curatrice speciale del minore ha aderito, con conseguente annullamento del riconoscimento dal medesimo effettuato.
Viene inoltre ordinato all'ufficiale dello Stato Civile del comune di nascita di provvedere alle annotazioni di legge.
Nulla sulle spese tenuto conto della natura costituiva necessaria della causa e della non opposizione della convenuta, rimasta contumace.
Pone le spese di CTU a carico delle parti costituite, in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara il difetto di veridicità del riconoscimento effettuato da nei Parte_1
confronti di nato a [...] il [...], e conseguentemente annulla il CP_2
riconoscimento effettuato da Parte_1 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle annotazioni di legge.
Pone a carico delle parti, in egual misura, le spese di CTU.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/07/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.