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15 maggio 2005
15 maggio 2005
Art. 205. Incompatibilita' 1. L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso societa', uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attivita' di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi.
2. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale e' compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l'iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa professione.
3. I consulenti in proprieta' industriale abilitati, che esercitano la loro attivita' in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:
a) dell'ente o impresa da cui dipendono;
b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti;
c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui e' inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.
2. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale e' compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l'iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa professione.
3. I consulenti in proprieta' industriale abilitati, che esercitano la loro attivita' in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:
a) dell'ente o impresa da cui dipendono;
b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti;
c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui e' inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.
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Giurisprudenza • 5
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- responsabilità erariale·
- sospensione esecuzione sentenza·
- art. 618 c.p.c.·
- decisività documenti·
- art. 215 c.g.c.·
- periculum in mora·
- art. 1 comma 1-octies Legge 14/01/1994 n. 20·
- art. 202 lett. d) c.g.c.·
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- art. 178 c.g.c.·
- art. 85 c.g.c.·
- giurisdizione contabile·
- art. 415 bis c.p.p.·
- revocazione straordinaria·
- art. 205 c.g.c.