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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/05/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 590/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. ) – elettivamente domiciliata PA P.IVA_1 presso il difensore in VIA DIAZ 89 - 98070 ACQUEDOLCI (ME) – rappresentata e difesa dall'Avv. SBERNA ROSALIA appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) – elettivamente domiciliata presso il CP_1 P.IVA_2 difensore in VIA SAN PIETRO 26 - 17024 FINALE LIGURE (SV) – rappresentata e difesa dall'Avv. BERTON MANUELA appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di PA
Genova, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza n.
234/2024 emessa dal tribunale di Savona nella persona del Giudice Dotto Acquarone, oggi impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
1 – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.234/2024, emessa dal Tribunale di
Savona, Sezione Civile, Giudice Dott. Luigi Acquarone , nell'ambito del giudizio N.R.G.
665/2023, depositata in cancelleria in data 12/03/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il D.i. Opposto n.504/2022, emesso dal Tribunale di Savona e mai notificato, divenendo inefficace poiché trascorsi i 60 gg dalla sua emissione. Lo Stesso decreto ingiuntivo mai notificato, veniva ad essere anche oggetto di un pignoramento che non solo si fondava su un'attestazione infondata “notifica mai avvenuta” “mancata esecutività del d.i. opposto, perché l'appellato notificava altro decr. ing. appartenente ad altra società e faceva seguire un pignoramento mai iscritto a ruolo giusta attestazione della Cancelleria Esecuzione del Tribunale di Savona del 30 novembre 2022, depositata regolarmente al fascicolo telematico nel giudizio di primo grado e che si allega. Si precisa che anche il precetto notificato a fondamento del d.i. opposto e mai notificato, aveva errori di calcolo e non è stato notificato contestualmente al d.i., DIVERSAMENTE COME SOSTENUTO DA CONTROPARTE E CREDUTO DAL
GIUDICE DI PRIME CURE, tale d.i. Opposto con ricorso ex-art.650 c.p.c. rispetto alla data di presa visione del fascicolo telematico, ovvero del febbraio 2023.
Si chiede pertanto all'Ill.mo Corte d'Appello di GENOVA, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, del Contributo unificato pagato, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, perché il
Giudice di prime cure non promuoveva l'istruttoria risolvendo in maniera errata l'eccezione di controparte infondata in fatto ed in diritto nel primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per i suesposti motivi - CP_1
respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
-previi gli opportuni accertamenti, le pronunce e le declaratorie del caso;
- rigettare l'appello proposto da
In persona del legale rapp.te pro tempore, in quanto infondato in fatto PA
ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado n.234/2024 pubbl. il 12/03/2024,
2 emessa dal Tribunale di Savona. In ogni caso con vittoria di spese e competenze giudiziali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 234/2024 del 12/03/2024, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da PA
nei confronti di al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo
[...] CP_1
n. 504/2022 emesso dal Tribunale di Savona per l'invalidità della relativa notifica. Il
Tribunale così decideva: «DICHIARA inammissibile l'opposizione tardiva proposta e per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 504.2022 emesso dal Tribunale di Savona, in data 18.7.2022, con il quale è stato ordinato ad di corrispondere a PA [...]
l'importo di € 9.680,00=, oltre agli interessi legali come da domanda, oltre alle CP_1 spese del procedimento liquidate in € 145,50= per esborsi e € 540,00= per compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio. Sentenza esecutiva».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte PA
, chiedendo, con atto notificato in data 18/05/2024, anche la sospensione della
[...]
provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con comparsa si costituiva la quale instava per il rigetto sia CP_1 dell'istanza ex artt. 283-351 c.p.c. che dell'appello.
Con ordinanza comunicata il 2/10/2024 la Corte dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di sospensione in quanto la sentenza impugnata “non contiene statuizioni suscettibili di esecuzione forzata” (cfr. pag. 1 dell'ordinanza). Il Collegio, quindi, ritenendo di dover procedere ai sensi dell'art. 351 c.p.c., rinviava all'udienza del 19/3/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali (depositate tempestivamente solo da . CP_1
All'udienza del 19/02/2025 le parti si richiamavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e insistevano nelle proprie difese.
La Corte, quindi, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata.
i) SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO EX ART. 342 CPC. eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto da per CP_1 Pt_1 carenza dei requisiti di autosufficienza e di specificità, in quanto l'impugnazione «non racchiude al suo interno gli elementi necessari e richiesti ex lege, ma soprattutto idonei a
3 far agevolmente comprendere all'Ufficio l'oggetto della lagnanza e le ragioni poste a base della domanda». Inoltre, ad avviso dell'appellata, «l'impalcatura difensiva si basa su aspetti già esaminati e facilmente smentibili, non argomenta le motivazioni riconducibili ad un errore nella motivazione del Giudice di primo grado, né a ricostruzioni diverse che il medesimo avrebbe dovuto formulare o violazioni di legge in cui egli sia incorso» (così, pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta in appello).
La Corte ritiene che, come si desume dalle difese svolte da parte appellata nella comparsa di costituzione, la stessa ha ben compreso le censure contenute nell'atto di appello e quindi è stata posta in condizioni di difendersi.
L'appello deve quindi considerarsi ammissibile, alla luce della Giurisprudenza secondo la quale: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U.,
13/12/2022, n. 36481, Rv. 666375 - 01).
Tanto premesso, si può passare all'esame dell'unico motivo di appello proposto da
. Pt_1
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO E UNICO MOTIVO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA –
AMMISSIBILITÀ E FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO.
L'appellante affida il gravame a un unico e sintetico motivo, con il quale lamenta l'erroneità della sentenza del Tribunale di Savona per aver dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo e, quindi, per aver confermato l'esistenza e l'esecutività di quest'ultimo.
, in particolare, deduce che: 1) il Giudice di primo grado ha concesso Pt_1
l'esecutività al decreto ingiuntivo opposto senza alcuna corretta verifica della relativa notifica;
2) la notifica del decreto ingiuntivo è nulla per omessa allegazione di quest'ultimo;
3) la nullità della notifica si trasmette agli atti che ne dipendono e, quindi, anche allo stesso decreto ingiuntivo;
4) l'opposizione ex art. 650 c.p.c., contrariamente a quanto statuito dal
4 Tribunale di Savona, è stata tempestiva, poiché promossa entro il termine di 10 giorni dalla conoscenza del procedimento monitorio, avvenuta solo dopo il deposito di un'istanza di visibilità del fascicolo;
5) non ha assolto all'onere di produrre gli atti in CP_1
forma cartacea, come richiesto dallo stesso Giudice di prime cure.
Ciò premesso, l'appellante chiede che, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c., oltre che ammissibile, venga dichiarata fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «non risulta in contestazione il fatto che CP_1
in occasione della notifica del decreto ingiuntivo n. 504.2022 emesso nei confronti di
[...]
, avvenuta in data 20.7.2022 via pec, abbia allegato per errore PA
materiale, un diverso atto e non il provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di
Savona; la mancata allegazione del provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di
Savona alla pec con cui la notifica è stata poi effettuata in data 20.7.2022, rende all'evidenza la notifica addirittura inesistente non essendo stata l'ingiunta, in quel contesto temporale, posta in grado (indipendentemente dal contenuto della relata) di conoscere il contenuto del provvedimento giudiziario: dalla ritenuta inesistenza di tale notifica deriva poi anche l'invalidità del successivo decreto di definitiva esecutorietà ex art. 647 C.P.C. del provvedimento monitorio, la quale è stata rilasciata sull'erroneo presupposto della regolarità della notifica del 20.7; ciò premesso ed osservato va rilevato, peraltro, che, successivamente, Geo in data 6.10.2022 unitamente al precetto, ha CP_1
nuovamente notificato ad il decreto ingiuntivo e ha poi radicato, in PA
data 20.10.2022, il procedimento esecutivo fondato proprio sul provvedimento monitorio mediante pignoramento presso terzi presso l'istituto bancario ove la debitrice aveva il proprio conto;
, a fronte della situazione sopra indicata ha proposto PA
opposizione tardiva ex art . 650 C.P. osserva il Giudicante che tale rimedio processuale, in forza del disposto dell'art. 650 comma 3 C.P.C, deve essere attivato entro il termine perentorio di dieci giorni dal primo atto di esecuzione, ragione per la quale, in presenza dell'intervenuta radicazione del procedimento esecutivo (mediante il pignoramento presso terzi del 20.10.2022) esso avrebbe dovuto essere azionato entro il 30.10.2022, fatto non avvenuto, con conseguente decadenza;
d'altra parte la stessa Suprema Corte ha indicato che, in ipotesi di esecuzione forzata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, nel caso di inesistenza della notificazione del titolo, il rimedio da utilizzare non è quello dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (che in ogni caso dovrebbe essere azionato
5 entro il termine perentorio di 10 giorni dal primo atto del procedimento di esecuzione), ma quello dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C ovvero in alternativa quello previsto dall'art. 188 disp. Att. C.P.C (Cass. n. 10183.2001; Cass. n. 19239.2004; Cass. n.
15892.2009; Cass. n. 8126.2010); per i motivi esposti, avendo l'opponente PA
proposto opposizione tardiva (unico rimedio azionato nel presente giudizio) oltre il
[...] termine di decadenza previsto dall'art. 650 comma 3 C .P.C, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile e per l'effetto, allo stato (pur in presenza di notifica inesistente del provvedimento monitorio), va confermato il decreto ingiuntivo n. 504.2022 emesso dal
Tribunale di Savona, in data 18.7.2022 …» (pagg. 5 – 7).
II) Contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, il Giudice di primo grado ha verificato che alla PEC di notifica in data in data 20.7.2022 era stato per errore materiale allegato altro decreto ingiuntivo e non il provvedimento monitorio emesso nei confronti dell'attuale appellante. Sulla scorta di tale verifica il Tribunale ha ritenuto l'inesistenza di tale notifica e l'invalidità del successivo decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. del provvedimento monitorio.
III) Il Tribunale ha peraltro, correttamente, rilevato che il decreto ingiuntivo è stato effettivamente notificato in data 6/10/2022, unitamente al precetto. Su questo punto non vi
è censura specifica da parte dell'appellante, che si limita genericamente a insistere di avere avuto conoscenza del fascicolo monitorio soltanto a seguito di “istanza di visibilità” della quale peraltro neppure viene indicata la data e non reperibile tra i documenti prodotti dalla parte in primo grado. Si ricorda al riguardo che: “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” Cass. Sez. U., 16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 – 02.
IV) Al riguardo, si ricorda che secondo la Giurisprudenza: “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria
6 d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato
(ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att.
c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile, sicché
l'ordinanza resa dal tribunale, con cui venga erroneamente pronunciata la nullità del decreto, attenendo a valutazioni da rendersi nel procedimento da adottare (ossia,
l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.), ha natura di sentenza, impugnabile mediante l'appello e non già, come nella specie, col ricorso per cassazione” (Cass. Sez. 3,
24/11/2021, n. 36496, Rv. 663296 - 01)
V) Successivamente l'attuale appellata ha notificato in data 20 – 26/10/2022 atto di pignoramento presso terzi (doc. 4 appellata). Benché la notifica di tale atto si sia perfezionata nei confronti di in data 7/11/2022, ugualmente si dovrebbe Pt_1 confermare quanto rilevato dal Giudice di primo grado, vale a dire che l'opposizione tardiva ex 650 c.p.c. proposta da (anche volendo ritenere che il decreto Pt_1 ingiuntivo non sia stato notificato in data 6/10/2022 unitamente al precetto e che l'attuale appellante potesse avvalersi di tale strumento) sia stata instaurata oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 650 comma 3 c.p.c., essendo stata effettuata la notifica del relativo atto in data 28/2/2023.
VI) Di nessun rilevo, in questa sede, la circostanza, allegata dall'appellante, che gli atti notificati fossero “nulli e inesistenti” e che l'esecuzione non fosse “iniziata legittimamente”, in quanto tali doglianze potevano e dovevano essere fatte valere con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione.(“In tema di procedimento d'ingiunzione, la parte contro la quale è stato emesso un decreto ingiuntivo non notificato o la cui notifica è giuridicamente inesistente può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, attraverso lo speciale procedimento camerale di cui all'art. 188 disp.att. c.p.c., ovvero proporre un'azione volta all'accertamento dell'inefficacia, anche mediante l'opposizione ex art. 645 c.p.c., purché sussista, quale condizione dell'azione, un interesse concreto ed attuale, che presuppone, applicando le regole generali del processo in tema di accertamento negativo di un diritto, l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità dello stesso” Cass. Sez. 1, 28/02/2025, n.
5361, Rv. 674165 - 01)
7 VII) Non risponde al vero che «è stato promosso il ricorso entro i 10 giorni dalla conoscenza del fascicolo monitorio a seguito istanza visibilità e prima di allora, nessun documento e notizia la società aveva avuto notizia di quanto ingiunto PA
con il d.i. mai notificato», proprio perché la società appellante aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo in data 6/10/2022 e comunque successivamente aveva ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, tenuto conto altresì di quanto indicato al punto III) che precede.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da , avverso l'impugnata PA
sentenza, pronunciata inter partes in data 12/03/2024 dal Tribunale di Savona, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 5.809,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di
8 legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 16/04/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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