Articolo 14 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 febbraio 2013
Art. 14. Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi 1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non puo' essere superiore a venti mesi.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attivita' economica.
3. All' articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale , e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-ter) delitti previsti dagli articoli 444 , 473 , 474 , 515 , 516 e 517-quater del codice penale ».
Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell' art. 266 del Codice di procedura penale come modificato dalla presente legge:
"Art. 266. Limiti di ammissibilita'.
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5 &
NOTXT=1 & KEY=05AC00006241 & e di altre forme di
telecomunicazione e' consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5 &
NOTXT=1 & KEY=05AC00009935+o+05AC00006463 & :
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall' articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale , anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444 , 473 , 474 , 515 , 516 e 517-quater del codice penale .
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall' articolo 614 del codice penale , l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa.".
Per il testo degli articoli 473 , 474 e 517-quater del codice penale , si veda nelle note all'art. 12.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2013
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