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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 252/2025 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data 17/01/2025 dai coniugi
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
con gli avv. AMATO CARLO e BASSO BARBARA
e
(C.F.: Parte_2 C.F._2
con gli avv. AMATO CARLO e BASSO BARBARA
- ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni in essa contenute, rinunciando fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 08/05/2004 a
QU D'AL (VE).
I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 23/01/2025 e 27/01/2025,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'8/05/2004 da (n. Parte_1
a Treviso (TV) l'8/06/1974) ed (n. a Venezia (VE) il 23/08/1976) e trascritto Parte_2
al n. 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di QU D'AL (VE) alle seguenti condizioni:
“2) Assegnare la casa coniugale alla sig.ra che già la occupa, dandosi atto che il sig. Parte_2
ha già provveduto a reperire altra sistemazione abitativa e ad asportare dalla casa Parte_1
coniugale ogni suo bene personale e che la figlia abita ora presso i nonni paterni.
3) Porre a carico di entrambi i coniugi un assegno mensile di euro 250,00.= a titolo di concorso al mantenimento della figlia e nessun assegno mensile per il mantenimento l'un l'altro dei coniugi, stante la autosufficienza economica di entrambi. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT a partire dall'anno successivo alla comparizione davanti al
Presidente.
4) Porre a carico di entrambi i coniugi il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per
la figlia come indicate e regolate dal Protocollo del Tribunale di Treviso, quali ad esempio libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
5) Dichiarare compensate le spese legali.
6) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di QU D'AL (VE) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/02/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera