Decreto presidenziale 20 marzo 2025
Ordinanza collegiale 23 maggio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/07/2025, n. 13466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13466 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13466/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03535/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3535 del 2025, proposto da Comune di Livinallongo del Col di Lana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Farina, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Enrico degli Scrovegni 29;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Ceneselli, Comune di Cerea, Comune di Roma - Roma Capitale, Comune di Villa Bartolomea, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del TAR LA, Roma, Sez. III-bis, 8 luglio 2024, n. 13784, resa nel giudizio sub R.G. n. 4764/2024, non notificata, non impugnata nel termine di legge e avente dunque efficacia di giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato a mezzo pec in data 17.3.2025 ai soggetti indicati in epigrafe e ritualmente depositato in pari data, la società ricorrente ha adito questo Tribunale ex art.112 c.p.a. per l’ottemperanza della sentenza del TAR LA, Roma, Sez. III-bis, 8 luglio 2024, n. 13784, resa nel giudizio sub R.G. n. 4764/2024 e passata in giudicato.
1.1. I fatti di causa possono essere sintetizzati come segue:
- con il ricorso RG n. 4764/2024 ed i successivi motivi aggiunti il Comune di Livinallongo del Col di Lana ha impugnato l’esclusione dalla procedura di cui all’avviso pubblico reg. ufficiale n. 48047 del 2 dicembre 2021 “ per la presentazione di candidature per la realizzazione di asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU ”. In particolare, veniva censurata la comunicazione di decadenza dal finanziamento, a cui il medesimo Comune era stato inizialmente ammesso, per mancato rispetto del termine per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione dell'asilo nido oggetto della proposta comunale;
- il ricorso veniva accolto con la sentenza passata in giudicato di questa Sezione n. 13784/2024. Nello specifico, il Collegio ha ritenuto che non si fosse verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’accordo di finanziamento, in quanto il termine ivi stabilito era stato già oggetto di proroga unilaterale da parte dell’amministrazione e soggetto ad eventuali previsioni diverse nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Invero, risultava agli atti che il Ministero continuasse ad operare sulla Missione n. 4, Investimento 1.1., anche successivamente al termine indicato, avendo adottato nuovi bandi per il finanziamento degli asili nido (i.e. il D.M. del 30.04.2024, n. 79 e relativi allegati che recava il “Nuovo Piano asili nido” ) che confermavano una rimodulazione della programmazione. Sulla base di tali considerazioni, la Sezione accoglieva il ricorso, statuendo il “ conseguente obbligo dell’amministrazione di riammettere a finanziamento il progetto di cui alla presente causa, eventualmente anche inserendolo extra ordinem nella procedura sopra indicata (Decreto interministeriale n. 79 del 30.04.2024 e relativo Avviso pubblico attuativo del 15 maggio) senza comunque procedere a fasi di verifica già effettuate ed assegnando come termine per l’aggiudicazione dei lavori un giorno non antecedente al 31 ottobre 2024, data all’uopo prevista dal menzionato Avviso pubblico ”.
1.2. Attesa la perdurante inerzia dell’amministrazione, in questa sede la ricorrente agiva per l’ottemperanza alla summenzionata sentenza, chiedendo di ordinare ai soggetti intimati di dare corretta e integrale esecuzione alla sentenza de qua agitur , e, in particolare, “ di riammettere immediatamente l’Ente locale ricorrente al finanziamento CUP: E95E22000070006 precedentemente accordato con le modalità ritenute più opportune (anche “extra ordinem”, come statuito dalla sentenza ottemperanda) e, contestualmente, di concedere altresì n termine ragionevolmente congruo e certo per provvedere all’aggiudicazione dei relativi lavori, che tenga necessariamente conto: i) della protratta inerzia del Ministero nel dare immediata esecuzione alla sentenza n. 13784/2024 del TAR LA (sono trascorsi più di otto mesi dalla pubblicazione della sentenza e, comunque, parecchi mesi dalle plurime richieste di esecuzione della sentenza); ii) delle necessarie tempistiche per il regolare espletamento di una procedura ad evidenza pubblica; iii) per ragioni di par condicio con gli altri Comuni, che con l’ultima proroga al 10 dicembre 2024 disposta dall’Avviso pubblico registro ufficiale.U.0151966 del 25.10.2024 (doc. 41) hanno avuto a disposizione ben 6 mesi (da giugno a dicembre 2024) per provvedere all’aggiudicazione dei relativi lavori, delle medesime condizioni temporali garantite alle altre Amministrazioni beneficiare del Nuovo Piano AS ID (Decreto interministeriale n. 79 del 30.04.2024 e dal relativo Avviso pubblico attuativo del 15.05.2024. ” Formulava, in subordine, istanza di risarcimento dei danni per la sola ipotesi di impossibilità ad ottenere l’esecuzione in forma specifica.
1.3. L’amministrazione resistente si costituiva in data 20.3.2025, con memoria di stile.
1.4. In prossimità della camera di consiglio per la discussione del ricorso, il Comune ricorrente depositava il decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito n. 85/2025, recante “ Decreto di esecuzione della sentenza del TAR LA, sez. III bis, n. 13784/2024 per la riammissione, nell’ambito della procedura di cui all’avviso pubblico 2 dicembre 2021, prot. n. 48047, relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, del progetto contrassegnato dal CUP E95E22000070006, presentato dal Comune di Livinallongo del Col di Lana ”.
1.5. Alla camera di consiglio del 20.5.2025, questa Sezione adottava un’ordinanza istruttoria, al fine di “ acquisire dall’Unità di missione per il PNRR del Ministero intimato, in via istruttoria, una relazione che fornisca adeguati chiarimenti in ordine alle modalità con cui, a valle dell’adozione del citato decreto n. 85/2025, si intenda procedere ai fini della relativa attuazione e, in particolare, alla stipula dell’accordo di concessione e alla individuazione delle tempistiche rilevanti ”.
1.6. In data 20.6.2025, in esecuzione dell’ordinanza citata, il Ministero provvedeva a depositare una relazione, con cui si evidenziavano gli adempimenti posti in essere al fine di eseguire la citata sentenza n. 13784/2024.
1.7. Con memoria per la discussione, in data 27.6.2025, il Comune insisteva per la dichiarazione di inottemperanza, evidenziando che il nuovo contratto di concessione del finanziamento riportasse scadenze incompatibili con la realizzazione dell’opera e, pertanto, richiedeva la “ concessione di termini congrui, ragionevoli e obiettivamente possibili da rispettare ”, in esecuzione della sentenza ottemperanda.
Il Ministero, con memoria in pari data, rappresentava la corretta esecuzione della sentenza e la ragionevolezza dei termini conferiti, assumendo rilevanza, ai fini del buon esito del finanziamento, il termine finale connesso a tutti gli investimenti nazionali ricadenti nel PNRR, ossia il 30 giugno 2026.
2. – Alla camera di consiglio del 1° luglio 2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è infondato e va pertanto respinto, per quanto di seguito esposto.
3.1. Con la citata sentenza n. 13784/2024 – rimasta inoppugnata – questa Sezione ha accertato l’illegittimità della decadenza comminata dall’amministrazione e ha disposto in capo al Ministero resistente l’obbligo di “ riammettere a finanziamento il progetto di cui alla presente causa, eventualmente anche inserendolo extra ordinem nella procedura sopra indicata (Decreto interministeriale n. 79 del 30.04.2024 e relativo Avviso pubblico attuativo del 15 maggio) senza comunque procedere a fasi di verifica già effettuate ed assegnando come termine per l’aggiudicazione dei lavori un giorno non antecedente al 31 ottobre 2024, data all’uopo prevista dal menzionato Avviso pubblico ”.
Va rilevato che la condotta inerte contestata al Ministero resistente con il ricorso, è venuta nei fatti meno con l’adozione del menzionato decreto ministeriale n. 85/2025 di riammissione al finanziamento.
Tale decreto ha infatti disposto l’ammissione del Comune ricorrente “ al finanziamento di cui all’avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per un importo pari ad euro 2.419.100,01, così come indicato nella graduatoria approvata con il decreto del Direttore generale e Coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57 e dai successivi decreti direttoriali 26 ottobre 2022, n. 74 e 29 dicembre 2022, n. 110, nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU ” (art. 2, comma 1).
Inoltre, con lo stesso decreto si è demandato “ all’Unità di missione per il PNRR la sottoscrizione dell’accordo di concessione, con il quale il Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) si impegna al rispetto di tutte le milestone, i target e le tempistiche del PNRR e di tutti gli obblighi del soggetto attuatore di cui ai regolamenti europei e alle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze e di cui all’accordo di concessione, nonché è demandata all’Unità di missione per il PNRR l’indicazione delle modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione dell’intervento, nel rispetto delle disposizioni del PNRR e delle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze” (art. 2, comma 4).
In attuazione del decreto – come rappresentato con la relazione di ottemperanza del 20.6.2025 e con i successivi chiarimenti del 27.6.2025 – l’Unità di missione per il PNRR del Ministero resistente ha rappresentato di:
- aver provveduto a trasmettere con nota 6.6.2025, prot. n. 93317, al Comune di Livinallongo le “ indicazioni operative per la sottoscrizione dell’accordo di concessione ” (allegato 2), invitandolo alla sottoscrizione dell’accordo. In particolare, l’accordo di concessione reca tutte le tempistiche congrue e aggiornate e gli impegni del soggetto attuatore e con l’indicazione di tutte le modalità di attuazione dell’investimento;
- aver concesso un termine finale congruo per la sottoscrizione dell’accordo di concessione, atto indispensabile all’ammissione alla procedura.
Nello specifico, a fronte della contestazione del Comune circa la non congruità dei termini previsti dal nuovo accordo di finanziamento, con nota del 20.6.2025, l’Unità di missione rappresentava che:
- il “ termine che non può essere superato è quello europeo del 30 giugno 2026, milestone europea e termine del PNRR per tutti gli investimenti nazionali ”;
- “ il nuovo cronoprogramma procedurale è assolutamente identico a quello assegnato a tutti gli interventi che sono in corso di autorizzazione sul medesimo investimento Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU ”;
- il termine di aggiudicazione – all’origine della decadenza dall’originario finanziamento, poi annullata dalla sentenza ottemperanda – è “ “derubricato” a mera verifica intermedia per consentire solo di valutare l’andamento e la progressiva attuazione del progetto ai fini del rispetto di target e milestone del PNRR ”.
A fronte di tali sviluppi, con la memoria per l’udienza, parte ricorrente insiste per la condanna alla corretta esecuzione della sentenza, in quanto ritiene che le tempistiche del nuovo cronoprogramma “ siano del tutto incongrue e irragionevoli rispetto a tutte le sopra evidenziate circostanze e vicende imputabili esclusivamente alla condotta non collaborativa e inerte tenuta dal Ministero ” (p. 6-7, memoria del 27.6.2025).
3.2. Ad avviso del Collegio, la condotta tenuta dall’amministrazione è aderente alle statuizioni contenute nella sentenza oggetto di ottemperanza – che come noto segna i confini della presente azione – dovendosi rilevare che “ [l]a violazione o elusione del giudicato possono dirsi sussistenti solo quando l'Amministrazione, in sede di riesercizio del potere, ometta di adottare l'atto il cui contenuto è già stabilito dalla sentenza di annullamento, ovvero reiteri gli stessi vizi già riscontrati nella sentenza stessa, ovvero non ancora eserciti, in assoluta carenza dei necessari presupposti, un diverso potere rispetto a quello in precedenza esercitato al solo fine di giungere al medesimo risultato ” (TAR LA, II, n. 7064/2025).
Pertanto, il carattere polisemico del giudizio di ottemperanza, trova un “ limite sistemico del contenuto della sentenza passata in giudicato, giacché la violazione o elusione del giudicato non può prescindere dal carattere puntuale della decisione giurisdizionale e dall'esistenza di un vincolo per l'amministrazione tenuta a darvi attuazione. Tale vincolo è certamente ravvisabile quando il contenuto dell'atto amministrativo risulti nei suoi tratti essenziali integralmente desumibile dalla sentenza (Cons. Stato, sez. V, n. 5917 del 2021; Id., sez. VI, n. 2602 del 2011; Id., sez. IV, n. 70 del 2010) ” (CGARS, n. 181/2023).
Nel caso di specie, il vincolo conformativo della sentenza di annullamento appare essere stato rispettato dall’amministrazione che ha infatti riammesso il ricorrente al finanziamento (con il decreto ministeriale n. 85/2025).
I tempi di adozione del decreto appaiono compatibili con l’iter – richiamato nella premessa dell’atto – che ha consentito al Ministero di individuare le risorse da destinare all’opera oggetto del finanziamento, a seguito dell’accertamento di economie in relazione ad altri interventi finanziati nell’ambito dei Piani per asili nido e scuole dell’infanzia. Inoltre, risulta agli atti che anche altri interventi sono stati autorizzati, al pari di quello del ricorrente, con coevi decreti ministeriali (v. la graduatoria approvata con D.M. 23 maggio 2025, n. 101, recante l’ammissione al finanziamento dei Comuni che hanno aderito al nuovo piano di interventi ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 45/2025, nell’ambito della medesima Missione 4).
Oltre a tale adempimento, l’amministrazione ha altresì fornito al Comune la bozza di accordo per la relativa sottoscrizione, con incluso il nuovo cronoprogramma, nell’ambito del quale l’originario termine di aggiudicazione censurato nella sentenza di annullamento (nonché gli altri termini intermedi) non rivestono più una valenza essenziale, ma assumono la funzione di monitoraggio e verifica intermedia dell’andamento dell’opera.
Non appare fondata la censura di parte ricorrente secondo cui l’amministrazione, oltre alle predette modalità esecutive, avrebbe dovuto altresì garantire tempi di esecuzione dei lavori congrui e ragionevoli, posticipando finanche il termine finale di conclusione e consegna dei lavori del 30.6.2026.
Invero tale richiesta appare fuoriuscire dai confini propri del giudizio di ottemperanza, essendosi il dictum della sentenza di annullamento limitato a disporre la riammissione del progetto del ricorrente al finanziamento, prevedendo un termine congruo per l’aggiudicazione dei relativi lavori. A tali vincoli, statuiti dal perimetro della sentenza, la condotta dell’amministrazione ha in effetti ottemperato.
La sentenza non ha invece preso in considerazione il diverso tema della congruità del generale cronoprogramma, né l’enfasi che il ricorrente pone sulla locuzione “ extra ordinem ” contenuta nella motivazione della pronuncia (invero riferita alle modalità di ammissione alla procedura) è idoneo a fondare la pretesa a termini di esecuzione dei lavori del tutto sganciati da quelle che sono le deadlines del PNRR, alcune delle quali – come il termine finale – non sono neppure nella disponibilità del Ministero (impregiudicate le eventuali proroghe che l’Unione europea decida di adottare in relazione all’ultimazione e rendicontazione degli interventi finanziati).
Nel merito si può comunque osservare – seppur in via incidentale – che il nuovo cronoprogramma appare del tutto sovrapponibile a quello assegnato ai nuovi progetti finanziati con il decreto ministeriale n. 101, adottato il 23.5.2025 e rientranti nel nuovo Piano degli asili nido, circostanza che consente di ritenere prima facie non irragionevoli o irrealistici i termini contestati da parte ricorrente, anche alla luce delle norme speciali in materia di appalti PNRR deputate all’accelerazione delle opere finanziate nell’ambito del Piano.
Non a caso, la stessa parte ricorrente – nelle missive di sollecito all’ottemperanza inviate in data 1 agosto, 7 e 24 ottobre 2024 (doc. 38-40) – richiedeva l’attribuzione di “ un termine ragionevole per provvedere all’approvazione dei suddetti atti ed alla conseguente aggiudicazione dei relativi lavori, che assicuri peraltro all’istante le medesime condizioni temporali garantite alle altre Amministrazioni beneficiare del Nuovo Piano AS ID (Decreto interministeriale n. 79 del 30.04.2024 e dal relativo Avviso pubblico attuativo del 15.05.2024), secondo criteri di parità di trattamento ” (doc. 40).
Si impone infatti il principio del tempus regit actum , per cui, anche all’esito del giudicato di annullamento, l’Amministrazione è tenuta a riprovvedere applicando le condizioni giuridiche e fattuali presenti al momento del nuovo esercizio del potere (cfr. TAR LA, II, n. 7064/2025) e, al riguardo, assumono valore cogente le scadenze imposte per effetto dei vincoli derivanti dal PNRR, non mutate nel corso del tempo.
3.3. Deve pertanto dichiararsi l’infondatezza del ricorso nella parte in cui è diretto ad accertare l’inottemperanza dell’amministrazione alla sentenza di annullamento indicata in epigrafe.
4. – Avuto riguardo alla domanda, introdotta in via subordinata, relativa alla richiesta di risarcimento dei danni da impossibilità per l’esecuzione del giudicato, il Collegio osserva quanto segue.
4.1. Va premesso che, come ricostruito dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la fattispecie di cui all’art. 112, comma 3, c.p.a. ha introdotto la possibilità di proporre, in sede di giudizio di ottemperanza, della domanda di condanna al risarcimento del danno per impossibilità di esecuzione, nonché per violazione o elusione del giudicato (Cons. Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017, n. 2).
Più nel dettaglio, l’art. 112, comma 3, c.p.a., nella versione risultante per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 1 lett. c.c.) del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, stabilisce che " Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione ".
Si tratta di una disposizione di rilievo sistematico, introdotta a presidio del principio costituzionale di effettività della tutela (art. 24 Cost.), che consente al giudice amministrativo di sanzionare anche in chiave risarcitoria l’inadempimento del comando giudiziale.
Tuttavia, come è stato rilevato, “ la proponibilità non equivale ad automatico accoglimento della domanda, che resta comunque soggetta alle ordinarie regole sulla responsabilità civile e all’onere della prova in capo alla parte attrice. In particolare, è necessario che: - l’Amministrazione abbia posto in essere una condotta qualificabile come dolosa o colposa; - vi sia un danno effettivo e concreto, non meramente ipotetico; - sia dimostrato il nesso di causalità diretta ed esclusiva tra la condotta inadempiente e il pregiudizio lamentato ” (TAR Campania, sez. V, n. 4744/2025).
La responsabilità per mancata esecuzione del giudicato ha natura aquiliana e, come tale, presuppone la prova del danno effettivo, della sua riconducibilità causale alla condotta inerte della P.A. e dell’elemento soggettivo della colpa o del dolo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2023, n. 74).
L'esercizio dell'azione risarcitoria di cui trattasi è legato dunque a due distinti presupposti: - il danno connesso all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato; - il danno derivante dalla violazione o elusione del giudicato.
Quanto al primo presupposto, per la giurisprudenza, la disposizione ha esteso, innovativamente, il rimedio risarcitorio a un danno connesso all'impossibilità di ottenere l'esecuzione in forma specifica, e ciò anche per il caso in cui non si configuri un inadempimento dell'amministrazione nella forma della violazione o elusione del giudicato, così introducendo una forma di responsabilità oggettiva che prescinde dall'inadempimento imputabile alla parte tenuta a eseguire il giudicato (Cons. Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017, n. 2; V, 4 gennaio 2023, n. 146; 26 maggio 2020, n. 3342). In altre parole, la giurisprudenza ha riconosciuto che la previsione normativa ha introdotto un rimedio a connotazione tipicamente compensativa, ovvero una “ ottemperanza per equivalente, che sostituisce l'ottemperanza in forma specifica nei casi in cui questa non sia più oggettivamente possibile, traducendo il riconoscimento del bene della vita che la parte vittoriosa, in base al giudicato, avrebbe avuto titolo di ottenere in natura nel suo equivalente in denaro ” (CGARS, n. 847/2023).
Il secondo presupposto, per contro, non costituisce una novella: già la previgente formulazione del comma 3 dell'art. 112 cod. proc. amm. stabiliva che nel giudizio di ottemperanza “ Può essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato ”.
La domanda risarcitoria è, dunque, proponibile solamente in due ipotesi: “ o nel caso in cui sia impossibile procedere all'esecuzione in forma specifica del giudicato, sia totale che parziale, o per la sua violazione o elusione, quindi o per l'impossibilità oggettiva di esecuzione del giudicato o per l'inadempimento alle prescrizioni impartite con il titolo giudiziale passato in giudicat o” (Cons. Stato Sez. V, 25 marzo 2021, n. 2531).
Pertanto, in sede di ottemperanza “ ulteriori pretese risarcitorie, quale il danno da ritardo, non attengono all'oggetto del giudizio d'ottemperanza (Cons. Stato, Sez. III, 12 febbraio 2020, n. 1089; Sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3123) e, in presenza dei relativi presupposti, possono essere fatti valere in altra sede (Cons. Stato, IV, 24 settembre 2019, n. 6371) ” (Cons. St., VII, n. 9464/2022).
4.2. Ciò premesso, il Collegio rileva innanzitutto che il ricorrente ha rappresentato come la domanda risarcitoria riguardi un danno derivante al ritardo nel prestare ottemperanza alla sentenza, che ha reso impossibile beneficiare del tempo necessario per poter eseguire l’opera entro le tempistiche europee (30 giugno 2026) (cfr. memoria del 27.6.2025, p. 7). Successivamente, lo stesso ricorrente con memoria del 30.6.2025, precisava tuttavia che “ non basterebbero nemmeno due anni per concludere i lavori ”, rilevando come “ l’originario accordo siglato tra il Comune di Livinallongo del Col di Lana e il Ministero nel mese di gennaio del 2023 prevedeva, non a caso, un termine pari a quasi 3 anni per la conclusione dei lavori ” (p. 2).
Le esposte doglianze appaiono ricondurre l’origine del danno, in un caso, all’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire il giudicato; nell’altro, al provvedimento illegittimo annullato con la sentenza n. 13784/2024, fattispecie che tuttavia esulano dallo spazio applicativo dell’art. 112, comma 3, c.p.a, come delineato dall’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata.
4.3. In ogni caso, la domanda risarcitoria va altresì disattesa per le ulteriori considerazioni che seguono.
In primo luogo, risultano residuare margini per una esecuzione in forma specifica della sentenza, posto che – come ritenuto sopra – la condotta tenuta dal Ministero ha riammesso al finanziamento l’ente ricorrente, attuando l’obbligo rinveniente dalla suddetta sentenza di annullamento.
Come chiarito, la suddetta sentenza si è limitata a sancire il dovere di riammissione, mediante l’attribuzione di un termine ragionevole e non discriminatorio per l’aggiudicazione dei lavori, senza entrare nel merito degli ulteriori termini previsti per i successivi adempimenti, in relazione alla particolare complessità e alle condizioni che caratterizzano l’opera del ricorrente.
Anzi, la rilevata omogeneità dei termini oggi proposti dal nuovo accordo di concessione del finanziamento con quelli accordati ad altri progetti rientranti nel Piano asili non consente di ritenere – anche sotto tale profilo – la condotta amministrativa in elusione del giudicato.
Giova sul punto richiamare nuovamente le lettere di sollecito inviate dal Comune in data 1° agosto, 7 e 24 ottobre 2024 ai fini dell’esecuzione della sentenza, nella quali le richieste avanzate dal Comune non facevano riferimento al termine finale dei lavori, ma si premuravano di vedersi assegnato un termine congruo per l’aggiudicazione (cfr. docc. 36, 38 e 40), nel rispetto della par condicio con gli altri canditati ammessi al finanziamento successivamente.
Come ricordato, infatti, il solo risarcimento del danno suscettibile di essere riconosciuto in sede di ottemperanza è quello “ connesso all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione ” (art. 112, comma 3, c.p.a.) in quanto, “ come chiarito da Cons. St., Ad. Plen., 12 maggio 2017, n. 2, l’azione di ottemperanza non consente la proposizione di una qualsiasi domanda risarcitoria, ma la sola richiesta di ristoro dei danni “connessi” all'impossibilità di esecuzione del giudicato, ovvero “conseguenti” alla sua violazione o elusione ” (Cons. Stato, III, 12 febbraio 2020, n. 1089; conforme, V, 25 marzo 2021, n. 2531).
Manca pertanto uno dei presupposti dell’azione di risarcimento ex art. 112, comma 3, c.p.a.. sopra richiamato, connesso alla impossibilità di eseguire il giudicato o alla sua violazione.
4.4. In secondo luogo, non appare al Collegio provata la sussistenza degli ulteriori requisiti su cui parte ricorrente fonda la richiesta risarcitoria, ossia il nesso eziologico e il danno evento.
Secondo la tesi di parte ricorrente, infatti, l’impossibilità di esecuzione deriverebbe dalla obiettiva incompatibilità dei termini del nuovo cronoprogramma con i termini ordinari stimati dal proprio ufficio tecnico.
Secondo tale prospettazione, tuttavia, il danno evento non risulta ancora accertato (non essendosi verificata in maniera obiettiva una impossibilità di esecuzione nei termini anzidetti, prospettata in termini di semplice possibilità) e, soprattutto, anche nell’ipotesi di una sua futura realizzazione, non appare univocamente e causalmente attribuibile alla condotta del Ministero che non ha immediatamente eseguito la sentenza di annullamento.
Appaiono rivestire efficienza causale anche i seguenti due elementi: - da un lato, la mancanza di attrattività del progetto originario, che ha determinato la mancata partecipazione alla prima gara bandita dall’ente, con conseguente richiesta del Comune di “ semplificare il progetto, mantenendo comunque fermi i requisiti minimi previsti con l’accordo di finanziamento, al fine di renderlo più attrattivo sul mercato ” (ricorso RG 2024/4764, p. 18); - dall’altro, l’illegittima decadenza dal finanziamento, in quanto la dedotta impossibilità di poter concludere i lavori entro i termini del nuovo cronoprogramma deriva dalla circostanza che i tempi ritenuti congrui dal ricorrente per la realizzazione dell’opera (ossia pari ad oltre due anni), non sarebbero stati concedibili, a ben vedere, neppure se l’amministrazione avesse dato esecuzione alla sentenza il giorno dopo la sua pubblicazione.
Tali circostanze, se da un lato evidenziano una mancanza di interesse del mercato al progetto del Comune per come originariamente definito, non escludono che – con le semplificazioni richieste – lo stesso progetto possa essere realizzato nei termini individuati. Inoltre, portano ad individuare – quale causa produttiva del danno – non tanto il contestato ritardo di esecuzione, ma lo stesso provvedimento di decadenza annullato, che ha reso nei fatti il progetto del Comune non più realizzabile e al quale l’istanza risarcitoria avrebbe dovuto essere ricondotta, ex art. 30, co. 3, c.p.a.
4.5. Rileva infine il Collegio che, una volta ottenuta la riammissione al finanziamento, la presenza del superiore interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, anche in ragione del buon esito dei finanziamenti correlati al PNRR, impone alle parti una leale collaborazione nell’assicurare la conservazione e la realizzazione dell’assetto di interessi delineato dal contratto di concessione del finanziamento. La condotta dell’amministrazione statale deve essere volta ad agevolare e supportare il soggetto attuatore nell’ambito della realizzazione dell’opera, specialmente avuto riguardo alle richieste di modifica o di semplificazione dell’intervento funzionali a garantire il rispetto delle citate deadlines e, ancor prima, la stessa fattibilità dell’opera.
Si osserva al riguardo che la nota del Comune del 24.10.2024 (doc. 40) – oltre a richiamare la necessità di una sollecita esecuzione della sentenza – conteneva altresì una richiesta di semplificazione del progetto e di delocalizzazione della struttura (anche al fine di evitare che una nuova gara possa andare deserta) alla quale non risulta agli atti il necessario riscontro da parte dell’amministrazione.
5. – Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va respinto, in quanto infondato, ai sensi di cui in motivazione.
6. – Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, in ragione della particolarità della vicenda e della circostanza che il decreto di amissione al finanziamento è stato adottato successivamente alla introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Respinge la domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO