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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5659 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 693/2019
All'udienza collegiale del giorno 07/10/2025 ore 11:35
Presidente Dott. ER LO Consigliere Relatore Dott. IA RO
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TORTORICI FILIPPO
Avv. TORTORICI MICHELE
Avv. DE STEFANO EDOARDO Presente
CP_1 Controparte_2
Avv. TORTORICI FILIPPO
Avv. TORTORICI MICHELE
Avv. DE STEFANO EDOARDO
Appellato/i
Controparte_3
Avv. VILLANO LUCREZIA Presente
Controparte_4
Avv. GIORGI GABRIELE Avv. Villano presente in sostituzione
Controparte_5
Avv. CAMALDO MASSIMO Presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281
1 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
Decide ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
IL PRESIDENTE
ER LO
ER d'TO
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. ER LO Presidente dott.ssa IA RO Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 07.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 693 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), e Parte_1 CodiceFiscale_1
, ( ), elettivamente domiciliati, Parte_2 CodiceFiscale_2 in Roma, viale Regina Margherita n.1, presso lo studio dell'Avv. Edoardo De Stefano (C.F.
[...]
[...] ) che li rappresenta e difende, sia unitamente che disgiuntamente, agli Avv.ti C.F._3
LI IC (C.F. ) e HE IC (C.F. ) CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5 giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Controparte_5 C.F._6
Velletri, 21, presso lo studio dell'Avv. Massimo Camaldo (C.F. ) che lo C.F._7 rappresenta e lo difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_3 CodiceFiscale_8
Via Ancona n.20, presso lo studio legale dell'Avv. Lucrezia Villano (C.F. ), C.F._9 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_4 C.F._10
Lattanzio n. 5, presso lo studio legale dell'Avv. Gabriele Giorgi (C.F. che la C.F._11 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Roma , e per Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ … Ritenere e dichiarare che, in forza del testamento del
Notar di Barcellona del 27/10/1992, depositata alle minute del notaio Persona_1 di Roma con atto 09/12/2004, l'odierna attrice Persona_2 Parte_1
è erede universale del sig. , deceduto a Roma il 09/02/1996 e che i sigg Parte_2 [...]
, e hanno diritto alla quota di legittima e che Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 pertanto il patrimonio del de cuius si è devoluto per 1/3, per testamento, alla sig.ra
[...]
e per i restanti 2/3, da dividersi in parti uguali ai tre figli del de cuius Persona_3
, e . Procedere all'individuazione e Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 alla successiva divisione dei cespiti ereditari tenendo presente la quota del sig. Controparte_5 sull'immobile sito in Roma, Via Manfredo Fanti, 10. Ritenere e dichiarare che le spese funerarie anticipate dalla sig.ra costituiscono parte del passivo Persona_3
3 ereditario e, conseguentemente, disporne il rimborso all'odierna attrice ponendo il relativo ammontare a carico degli eredi, pro - quota e, cioè, € 300,24 ciascuna a carico di Controparte_4 ed oltre interessi legali dal 25/02/1996. Condannare i convenuti a versare agli odierni CP_3 attori una indennità per il godimento che essi hanno avuto degli immobili caduti in successione, indennità da quantificarsi o in base al valore locativo figurativo o secondo equità.”
Nell'atto di citazione l'attrice affermava di essere erede testamentaria del convivente more uxorio deceduto in Roma il 19.02.1996, in virtù di testamento pubblico del 27.10.1992 Parte_2 registrato in Italia il 9.12.2004, alla cui eredità concorrono nei limiti della quota di legittima le due figlie e , nate dal matrimonio di con , Controparte_3 CP_4 Parte_2 Controparte_6 nonché l'attore , nato dall'unione con il de cuius in data 26.04.1994. Parte_2
Deducendo che la relitta eredità è da devolversi per due terzi da dividersi in parti uguali tra i tre figli ex art. 537 c.p.c. e per un terzo a sé, ha chiesto individuarsi il patrimonio ereditario e la divisione della comunione ereditaria, il rimborso delle spese di funerale del compagno e della traslazione della salma in Spagna, nonché l'indennità per l'occupazione degli immobili da parte dei coeredi.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24466/2018, pubblicata il 21.12.2018 così statuiva: “Rigetta la domanda. condanna gli attori al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 5.800,00 per ciascuna parte, oltre accessori come per legge.”
Avverso tale sentenza proponeva appello e Parte_1 Parte_2
formulando le seguenti conclusioni: “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
[...]
Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 24466/2018 emessa dal
Tribunale di Roma, VIII sezione civile ed oggetto del presente gravame. Quindi, nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. Ritenere e dichiarare che, in forza del testamento del Notar
[...] di Barcellona del 27.10.1992, depositata alle minute del notaio di Persona_1 Persona_2
Roma con atto 09.12.2004, l'odierna attrice è erede Persona_3 universale del sig. , deceduto a Roma il 19.2.1996;- che l'odierno appellante, Parte_2 [...]
, ha diritto alla quota di legittima da ripartirsi con le altre eredi legittime Parte_2 CP_4
ed - che, pertanto, il patrimonio del de cuius si è devoluto per 1/3, per testamento,
[...] CP_3 alla sig.ra e per i restanti 2/3, da dividersi in parti uguali, Persona_3 nella misura di 2/9 ciascuno, ai tre figli del de cuius , Parte_2 Controparte_3
e .
2. Ritenere e dichiarare che la sig.ra ha Controparte_4 Parte_1 regolarmente accettato l'eredità del sig. sia esplicitamente che tacitamente.
3. Parte_2
Ritenere e dichiarare che al momento dell'apertura della successione il de cuius era proprietario: a) di ½ di immobile sito in ER (Roma), località Vulcanneto, iscritto al N.C.E.U. al foglio 67,
4 particelle 1188 sub 5 e 1188 sub 6, zona censuaria 1, categoria A/7, classe 1, vani 7, rendita catastale
€ 994,18, lotto T/33, appartamento interno 2 con corte pertinenziale, pervenuto con atto in Notaio del 19.12.1990, Rep. 15417, raccolta 10274 (l'altra metà si apparteneva a Persona_4
, nata a [...] il [...] ed oggi alle sue eredi: e Controparte_6 Controparte_4 CP_3
, immobile pervenuto a (1943) per atto in notar del
[...] Parte_2 Persona_5
29.01.1981. b) Di quota di un immobile sito in Roma, via Manfredo Fanti n. 10, già via Re Boris di
Bulgaria n. 69, piano 3, interno 6, in catasto al N.C.E.U. di Roma, partita 105475, foglio 496, particella 40 sub 13, zona censuaria 2, categoria A/4, classe 4, vani 5,5, rendita catastale € 1.122,00, pervenuto a (1943) per successione dal padre , nato a [...]_2 Persona_6
l'11.01.1924 e deceduto in Roma il 17.10.1985, giusta denuncia di successione n. 40, vol. 11203, del
16.04.1986. 4. Ammettere le prove dedotte nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., depositata dagli odierni appellanti in primo grado e non ammesse dal Tribunale relative all'interrogatorio formale di e sul seguente capitolato: -“Vero Controparte_4 Controparte_3
è che al momento del decesso del sig. (nato nel 1943) lo stesso non era Parte_2 intestatario né di conti correnti bancari, né di depositi a risparmio o altri titoli azionari”; - E ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma di esibire la denunzia di successione ed eventuali denunzie integrative relative alla successione di Parte_2
, nato a [...] il [...] e deceduto in Roma il 19.02.1996. 5. Ritenere e dichiarare che gli
[...] odierni appellanti hanno diritto alla quota loro spettante, quali eredi di , sul prezzo Parte_2 di vendita dell'immobile di ER, oltre interessi legali dalla data della vendita al pagamento e ad una indennità per il mancato possesso della quota dell'immobile di via Manfredo Fanti 10. 6.
Condannare, infine, le convenute e al pagamento della quota Controparte_4 Controparte_3 loro relativa delle spese funerarie anticipate dalla sig.ra per Per_3 Parte_1
l'importo di € 300,24 ciascuna, oltre interessi legali con decorrenza 25.02.1996. Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ai due gradi di giudizio.” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Corte di Appello Controparte_5 adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: a) In via preliminare di merito: dichiarare inammissibile l'appello in esame ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cpc e, in caso di passaggio del primo filtro, ai sensi e per dell'art. 348 bis cpc. In subordine e sempre nel merito, rigettare l'appello proposto dalle parti appellanti perché totalmente infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. b) In via istruttoria, si chiede l'acquisizione di tutta la documentazione allegata al fascicolo di parte del giudizio di primo grado, nonché di quella versata in atti nel corso dello stesso procedimento. c) Sempre in via istruttoria si chiede il rigetto, siccome inammissibili e inconferenti, delle istanze istruttorie presentate dalle appellanti. d) Con vittoria di
5 spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, con condanna delle odierne appellanti ex art. 96 cpc.” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “si chiede che l'Ecc.ma Corte Controparte_3
d'Appello adita, contrariis rejectis, Voglia: - in via preliminare dichiarare inammissibile e/o manifestatamente infondata e, comunque, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 24466/2018, emessa il 22 novembre 2018 e pubblicata in data 21 dicembre 2018 dal Tribunale Civile di Roma e, per l'effetto, condannare i Signori Parte_1
e , ai sensi dell'art. 283, 2 comma, cod. proc. Civ,, alla pena
[...] Parte_2 pecuniaria ivi prevista nella misura che sarà ritenuta di giustizia. – in via principale e nel merito: respingere l'appello proposto dai Signori e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della sentenza n. 24466/2018,
[...] emessa dal Tribunale Civile di Roma, il 22 Novembre 2018 e pubblicata in data 21 dicembre 2018;
Con tutte le conseguenze di legge rispetto a spese, competenze ed onorari relativamente al doppio grado del giudizio.” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l' Ill.ma Corte adita, ogni Controparte_4 avversa istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondata e, comunque, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 24466/2018 (RG n. 14187/16) Tribunale Civile di Roma e, per l'effetto, condannare i Signori e , ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 283, 2 comma, cod. proc. civ., alla pena pecuniaria ivi prevista nella misura che sarà ritenuta di giustizia, in via principale e nel merito: rigettare integralmente il presente appello con contestuale conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Con ordinanza del 21.5.2019 è stata rigettata la richiesta di sospensiva e sono state dichiarate inammissibili le istanze istruttorie.
Alla presente udienza i difensori hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 2. — L'appello è articolato in cinque motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione
6 di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
La trattazione nel merito dell'appello esclude poi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
La sentenza è motivata come segue: “Con riguardo alla vicenda successoria di cui si controverte, è documentato ed incontroverso che l'attrice è erede testamentaria di Parte_2 in virtù di un testamento pubblico del 27.10.1992, pubblicato in Italia nel 2004, mentre il figlio era erede legittimo del padre. Orbene la prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità decorre dalla data del decesso ed in ogni caso l'attrice ha affermato di avere avuto conoscenza del testamento dopo la morte del proprio convivente. Nel caso in esame non vi è prova che l'attrice abbia accettato
l'eredità nel termine di dieci anni, risultando che abbia agito per rivendicare i propri diritti nella successione con il tentativo di mediazione inoltrato nel novembre 2011, non potendo equipararsi ad accettazione di eredità la mera pubblicazione del testamento olografo.
A parte i profili concernenti la prescrizione del diritto di accettare l'eredità in capo all'attrice, si rileva che la parte non ha provato l'esistenza del patrimonio ereditario da dividere, né la consistenza di esso, avendo omesso di produrre la documentazione comprovante la titolarità in capo al “de cuius” di beni immobili. Risulta per contro, sulla base delle allegazioni dei convenuti, che l'immobile in ER, in atti meglio identificato, al momento dell'apertura della successione era in comproprietà per metà del de cuius e della moglie di lui;
che a seguito dell'apertura della successione
– epoca nella quale era ignota la disposizione testamentaria - esso fu devoluto alla moglie ed alle figlie per successione legittima e da queste ultimo venduto in data 15 dicembre 1997.
Con riguardo alla posizione di fratello del defunto ed evocato in giudizio Controparte_5 limitatamente alla porzione ereditaria dell'immobile sito in Roma, via Manfredo Fanti, 10, già via
Re Boris di Bulgaria, 69, piano terzo, interno 6, in catasto al NCEU di Roma, partita 105475, Foglio
496, particella 40. Sub 13, zona censuaria 2, categoria A/4, classe 4, vani 5,5, rendita catastale €
1.120,00, pervenuto a per l'altro ½ per successione dal padre , il Parte_2 Persona_6 convenuto ha provato (cfr doc. n.
3 -nota di trascrizione del decreto di trasferimento ) che l'immobile fu trasferito in seno ad una procedura esecutiva a favore della Società in Controparte_7 persona del rappresentante che ed il de cuius mai CP_8 Controparte_5 Parte_2 hanno accettato e ricevuto in eredità, sebbene in quota parte l'immobile de quo, né mai avuto il godimento di tale cespite. Deriva che il patrimonio ereditario del defunto non comprende la quota-
7 parte dell'immobile di cui si è detto.
Invero la pretesa di dividere l'eredità è del tutto destituita di fondamento, in quanto manca la prova dell'esistenza di beni ereditari;
si rileva che nella successione concorrevano la moglie del de cuius ai sensi dell'art 585 c.p.c. per un quarto, i figli per 2/4 mentre la quota disponibile era pari a ¼ del patrimonio;
tuttavia la carenza di prova in ordine alla consistenza dell'asse ereditario sul quale gli attori rivendicano i loro rispettivi diritti successori preclude ogni operazione di divisione.
La domanda formulata non si estende altresì alla eventuale tutela dell'erede legittimo e testamentario in caso di alienazione di beni ereditari da parte di altri coeredi.
Va rigettata la domanda volta alla restituzione delle spese funerarie, non avendo l'attrice provato di averle sostenute;
né la parte può pretendere i costi della traslazione della salma in Spagna, in difetto di prova del consenso del coniuge e dei figli.
Va rigettata infine la domanda volta al conseguimento dell'indennità di occupazione dell'immobile in ER, alienato a terzi in data 15 dicembre 1997 , con conseguente cessazione del godimento;
si rileva, per il periodo precedente la moglie del defunto come evidenziato comproprietaria Parte_2 del bene al 50% , era assegnataria di esso quale casa coniugale, in virtù della sentenza di separazione personale dei coniugi emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 2 marzo 1993 , sicché non è configurabile alcuna illegittima occupazione da parte dei membri del nucleo familiare oggi evocati in giudizio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.”
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata in quanto “ha errato il Tribunale
a non ritenere eredi del sig. i due attori, odierni appellanti.” Parte_2
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui quest'ultima non differenzia le posizioni dei due eredi. Secondo tale prospettazione, infatti, il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere distintamente il diritto della ad 1/3 dell'eredità relitta da e Pt_2 Parte_2 quello di e di e ai 2/3 del patrimonio relitto Pt_2 Parte_2 Controparte_3 CP_4 rimanente. La prima è erede testamentaria del de cuius, mentre, è figlio Parte_2 legittimo del defunto. La censura evidenzia che al momento dell'accettazione dell'eredità
[...]
era minorenne. Pertanto, in ragione del fatto che, nel termine di legge non era stato Parte_2 redatto l'inventario, tale circostanza ha determinato la proroga ex lege del termine fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età del figlio. Da ultimo, non avendo Parte_2 redatto l'inventario, deve necessariamente essere considerato erede puro e semplice del defunto padre.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata in quanto “ha errato il Tribunale
a ritenere prescritto il diritto di accettare l'eredità da parte dell'odierna appellante
[...]
.” Parte_1
8 Gli appellanti censurano la sentenza per avere ritenuto che non Parte_1 abbia accettato l'eredità del de cuius, in maniera del tutto contrastante con la produzione documentale versata in giudizio. Contrariamente a quanto sostenuto, infatti aveva Parte_1 accettato l'eredità con atto in notaio ai sensi dell'art. 475 c.c. La pubblicazione Persona_7 del testamento, avvenuta con atto in Notaio aveva contribuito ad integrare la Persona_8 fattispecie di cui all'art. 476 c.c., atteso che si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe il diritto di fare se non in qualità di erede.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Per quanto attiene a , rilevato che è deceduto Parte_1 Parte_2 in data 9.2.1996, va considerato che è stato prodotto atto ricevuto da notaio in Spagna di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario del 9.1.2006, e quindi prima del decorso del decennio dalla morte. Ne consegue che, a fronte dell'accettazione dell'eredità espressa ex art. 475 c.c., non può dubitarsi della sua qualità di erede. Il fatto che non sia stato redatto l'inventario comporta unicamente come conseguenza che il chiamato va ritenuto erede puramente e semplicemente.
Pertanto il motivo di appello relativo alla qualità di erede nei confronti della Parte_1
è fondato (al di là della questione relative alle quote).
[...]
Per quanto attiene alla posizione di , figlio di nato nel 1994 Parte_2 Parte_2
e che al momento della morte era minorenne, va osservato come non risulta da parte dello stesso un'accettazione dell'eredità nel termine decennale.
L'accettazione (con beneficio di inventario) da parte di uno dei chiamati ad un'eredità non determina l'acquisto della medesima qualità anche per gli altri perché l'art. 510 c.c. non ha tale vis espansiva
(Cass. n. 2532/1999), sicché non si può avvantaggiare dell'accettazione Parte_2 fatta da . A ciò si aggiunga che la prescrizione del diritto Parte_1 decorre, però, anche per il minore non emancipato dal giorno dell'apertura della successione, come può desumersi dall'ultimo comma dell'art. 480 c.c., unico caso di espressa eccezione al disposto del secondo comma del medesimo articolo.
Ne consegue che nei confronti di il motivo di appello è infondato. Parte_2
I restanti motivi di appello vanno quindi esaminati limitatamente alla posizione della
[...]
, non potendo essere considerato erede. Parte_1 Parte_2
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata in quanto “Ha errato il Tribunale a ritenere che gli odierni appellanti non hanno provato l'esistenza del patrimonio ereditario da dividere né la consistenza di esso.”
9 Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui viene ritenuto non provato la consistenza del patrimonio del defunto. Invece gli appellanti hanno prodotto in giudizio l'atto in
Notaio con il quale il de cuius aveva acquistato l'immobile di ER, nonché la visura Per_4 ipotecaria, i certificati catastali e la nota di trascrizione con la quale e Controparte_3 CP_4
avevano accettato l'eredità dello stesso. L'acquisizione di tale immobile in favore delle
[...] controparti di cui sopra, implica che le stesse debbano corrispondere un risarcimento del danno sia al fratello pretermesso che all'erede testamentaria della quota ereditaria spettante sull'immobile.
Erroneamente inoltre non è stato ammesso l'interrogatorio formale delle convenute CP_3
e al fine di verificare se il de cuius fosse intestatario di conti correnti bancari, di
[...] CP_4 depositi a risparmio o altri titoli azionari, sia la richiesta di informazioni, ex art. 210 c.p.c., all'Agenzia delle Entrate.
Per quanto attiene alla richiesta di prova diretta a comprovare l'esistenza di beni diversi dagli immobili, va osservato come in sede di conclusioni in primo grado parte appellante ha concluso come in atti senza chiedere l'ammissione delle prove rigettate, con la conseguenza che le stesse devono ritenersi rinunciate a meno che non sia ravvisabile una condotta della parte incoerente con la rinuncia, non ravvisabile nel caso di specie (Cass. n. 34639/2023). A ciò si aggiunga che l'ordine di esibizione richiesto è del tutto esplorativo e quindi inammissibile, non risultando certa l'esistenza delle dichiarazioni di cui si chiede la produzione. Quanto poi all'interrogatorio formale sul capitolo “Vero
è che al momento del decesso del sig. (nato nel 1943) lo stesso non era Parte_2 intestatario né di conti correnti bancari, né di depositi a risparmio o altri titoli azionari”, lo stesso è chiaramente finalizzato non a provare l'esistenza di ulteriori beni, ma al contrario proprio l'inesistenza di questi.
Quanto alle considerazioni relative al fatto che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, è stata provata la consistenza del compendio ereditario, vanno poi considerati distintamente i due immobili di cui si discute, quello sito in ER e quello in Roma, via Fanti.
Relativamente al bene sito in ER, va osservato come l'attore ha chiesto la divisione assumendo come bene da dividere l'immobile stesso. Come dato conto dal giudice di primo grado (e come è pacifico), tale immobile “al momento dell'apertura della successione era in comproprietà per metà del de cuius e della moglie di lui;
che a seguito dell'apertura della successione – epoca nella quale era ignota la disposizione testamentaria - esso fu devoluto alla moglie ed alle figlie per successione legittima e da queste ultime venduto in data 15 dicembre 1997”. Trattandosi di acquisto del bene in buona fede da parte del terzo – atteso che, come evidenziato dal giudice di primo grado l'alienazione
è avvenuta prima della conoscenza della disposizione testamentaria in questione -, il bene è uscito dalla successione (art. 535 c.c.), non potendo quindi il bene essere diviso.
10 Il rilievo secondo cui il giudice di primo grado non ha considerato che i convenuti erano tenuti al risarcimento del danno e al rimborso della quota ereditaria non tiene conto del fatto che la disposizione di cui all'art. 535 c.c. pone a carico dell'alienante (che può essere anche coerede come nel caso di specie) un obbligo di restituzione del corrispettivo ottenuto e nel caso di specie tale domanda non è stata proposta in primo grado (né in citazione né nella memoria ex art. 183, comma
VI n. 1 c.p.c.), in cui veniva chiesta la divisione dell'eredità comprensiva di tale immobile;
ne consegue l'inammissibilità della richiesta di appello.
Per quanto attiene all'immobile sito in Roma, via Fanti, che parte appellante assume come pervenuto in successione dal padre per la quota parte della ½, il giudice di primo grado ha Persona_9 ritenuto non rientrante nella comunione ereditaria atteso che “il convenuto ha provato (cfr doc. n.
3 - nota di trascrizione del decreto di trasferimento ) che l'immobile fu trasferito in seno ad una procedura esecutiva a favore della in persona del rappresentante CP_9 Controparte_7
che ed il de cuius mai hanno accettato e ricevuto CP_8 Controparte_5 Parte_2 in eredità, sebbene in quota parte l'immobile de quo, né mai avuto il godimento di tale cespite. Deriva che il patrimonio ereditario del defunto non comprende la quota-parte dell'immobile di cui si è detto”.
Precisato che, come dato conto dal giudice di primo grado, è stato prodotto decreto del 17.11.1975 di trasferimento del bene del giudice delegato al fallimento di alla società Persona_6 [...]
il fatto che dalla nota di trascrizione del 16.4.1986 risultino e Controparte_10 Parte_2 quali eredi del bene non vale a ritenere l'erroneità di quanto ritenuto dal giudice di Controparte_5 primo grado, atteso che questa è stata effettuata sulla base della mera dichiarazione di successione di e quindi non sulla base di un titolo di trasferimento. E a ciò si aggiunga che non Persona_9 risulta prodotto il titolo di proprietà di (non valendo quale prova la mera nota di Persona_9 trascrizione) nè una visura ipotecaria e che, essendo stata la trascrizione effettuata unicamente sulla base della dichiarazione di successione, essa non comporta accettazione di eredità. Pertanto gli elementi acquisiti non consentono di ritenere che il bene rientri nella successione.
Il motivo d'appello è quindi infondato.
Con il quarto motivo d'appello la sentenza viene censurata in quanto “ha errato il Tribunale
a non accogliere la domanda degli odierni appellanti tendente a liquidare in loro favore un'indennità per il godimento che i convenuti hanno avuto degli immobili caduti in successione.”
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui non viene riconosciuta l'esistenza, al momento di apertura della successione, di due immobili di cui il de cuius era comproprietario. Secondo tale prospettazione, pertanto, gli appellanti avrebbero diritto a un'indennità
11 derivante da godimento che i convenuti hanno tratto dagli immobili di ER e Roma caduti in successione.
Richiamato quanto sopra osservato in ordine ai due beni, per quanto attiene al mancato riconoscimento dell'indennità di occupazione per l'immobile di ER, a fronte del fatto il giudice di primo grado ha osservato come “va rigettata infine la domanda volta al conseguimento dell'indennità di occupazione dell'immobile in ER , alienato a terzi in data 15 dicembre 1997, con conseguente cessazione del godimento;
si rileva, per il periodo precedente la moglie del defunto
come evidenziato comproprietaria del bene al 50% , era assegnataria di esso quale casa Parte_2 coniugale, in virtù della sentenza di separazione personale dei coniugi emessa dal Tribunale di
Civitavecchia in data 2 marzo 1993, sicché non è configurabile alcuna illegittima occupazione da parte dei membri del nucleo familiare oggi evocati in giudizio”, nessuna censura è stata formulata in sentenza circa il periodo anteriore alla vendita in relazione alla quale la moglie era assegnataria della casa coniugale.
Per quanto attiene al periodo successivo, stante il trasferimento del bene, non sussiste il presupposto stesso del riconoscimento di un indennizzo per l'occupazione, che non è ravvisabile.
Quanto poi al bene immobile sito in Roma, l'assenza di prova in ordine alla titolarità del bene in capo al de cuius esclude in radice il fondamento di tale domanda.
Con il quinto motivo di appello la sentenza viene censurata per “Ha errato il Tribunale a non condannare i convenuti al rimborso delle spese funerarie anticipate dalla sig.ra Parte_1
.”. Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui non viene
[...] riconosciuta la debenza delle spese funerarie nonostante le stesse siano state documentalmente comprovate. Privo di valenza ha poi il rilievo in ordine all'assenza di consenso.
In linea generale va osservato come le spese funerarie, per giurisprudenza costante della S.C., sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e che, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento -, gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità. Ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi (Cass. n. 28/2002
e Cass. n. 1994/2016).
Nel caso di specie dato conto di come la richiesta attorea attiene alle spese per la traslazione della CP_1 salma da Roma a per € 1.351,08, l'appellante si limita ad affermare l'erroneità di quanto ritenuto
12 atteso il doc. 6 prodotto senza tuttavia argomentare per quale ragione da tale documento si può desumere che le spese sono state sostenute come era suo onere ex art. 342 c.p.c.
Va poi osservato come nel caso di specie l'appellante ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per la traslazione della salma e quindi di spese che non sono funerarie in senso stretto e quindi necessarie.
Condivisibilmente il giudice di primo grado ha quindi ritenuto necessario il consenso della spesa per il suo rimborso, trattandosi di spese non rientranti delle ordinarie spese funerarie. Né vale in senso contrario il rilievo che per disposizione testamentaria solo l'appellante era l'unica che poteva disporre del cadavere, atteso che nel caso di specie non si discute della disponibilità del cadavere, ma del rimborso dei costi.
Anche questo motivo è quindi infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività̀ svolta (valore della causa indeterminabile, valore sino ad € 52.000,00 ai sensi dell'art. 5 stante la non complessità della controversia, tabella XII, scaglione quarto, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la limitata attività svolta).
Infine la domanda di ex art. 96, comma 1 e 3, c.p..c. non merita accoglimento. Controparte_5
L'art. 96 c.p.c. rubricato “responsabilità aggravata”, prevede al primo comma che: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Mentre al suo terzo comma stabilisce che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Quanto alla domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c., va osservato che, secondo consolidata giurisprudenza,
«in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass. 15-4-2013,
n. 9080; Cass. 30-7-2010, n. 17902; Cass. 8-6-2007, n. 13395). Essendo, nella specie, mancata la prova del danno, la domanda va respinta.
Quanto alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave,
13 bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., sentenza n. 3830 del 15.02.2021).
La condanna ex art. 96 ultimo comma cpc, sottratta all'istanza di parte, deve essere considerata come una vera e propria sanzione processuale dell'abuso del processo, inteso come utilizzazione dello stesso al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione, con conseguente lesione dei diritti della parte risultata vincitrice (così Cass. Sez. Un., ord. 22.7.2014, n. 16628). Detta condanna è connotata dalla sua natura sanzionatoria ed officiosa e presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (cfr. Cass., ord. 11.2.2014, n. 3003), da intendersi come coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave). Tali fattispecie sono state ravvisate dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26.3.2013, n. 7620 e Cass. 21.07.2016 n. 15017).
Anche recente la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che “il terzo comma dell'articolo 96
c.p.c. è stato introdotto ormai da tempo (…) l'istituto è inequivocamente diretto ad ostare alla temeritas non a mezzo di strumenti risarcitori, bensì come mezzo punitivo di ciò di cui si era ormai raggiunta una piena percezione, ovvero l'abuso del processo. (…) Non si può peraltro non rilevare che, anche a livello dottrinale, criterio per identificare l'esistenza o meno di un abuso è stato ravvisato nell'animus di chi lo esercita, ovvero nell'elemento soggettivo sotteso al fine deviato che rende un illecito l'esercizio di un diritto, oltrepassando l'apparenza della forma lecita proprio alla luce di tale concreto fine come generante l'effettiva sostanza illecita dell'atto”. (Cass, ord. n. 7901 del
30.03.2018).
La condanna resa ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. richiede, in sintesi, un accertamento più approfondito che va effettuato, caso per caso, in base al parametro della correttezza “dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda”. (Cass. sez. 3, ord.
n.26545 del 30/09/2021).
Nella fattispecie, dall'esame dei fatti di causa come emersi e dal contenuto degli atti di parte che ha prospettato le tesi sopra esaminate argomentando in modo certamente non temerario ma esponendo in modo plausibile le ragioni dei propri assunti, non sembrano ricorrere i presupposti indicati dalla
Suprema Corte di legittimità al fine poter disporre la condanna per responsabilità aggravata. Infatti, non è emerso alcuna condotta processuale palesemente arbitraria o abusiva né tra gli atti di causa, al
14 di là della fondatezza o meno dell'appello, sono emersi elementi che depongono per la sussistenza della mala fede o della colpa grave dell'appellante; elementi la cui presenza è pacificamente richiesta dalla Cassazione).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 24466/2018, pubblicata il 21.12.2018, del Tribunale Parte_2 di Roma, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna e alla refusione a favore Parte_1 Parte_2 di , e delle spese del grado che liquida per Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 ciascuno di essi in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
e , in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di
[...] Parte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 07.10.2025
Il consigliere est. Il presidente
IA RO ER LO
15
Sezione VI civile
R.G. 693/2019
All'udienza collegiale del giorno 07/10/2025 ore 11:35
Presidente Dott. ER LO Consigliere Relatore Dott. IA RO
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TORTORICI FILIPPO
Avv. TORTORICI MICHELE
Avv. DE STEFANO EDOARDO Presente
CP_1 Controparte_2
Avv. TORTORICI FILIPPO
Avv. TORTORICI MICHELE
Avv. DE STEFANO EDOARDO
Appellato/i
Controparte_3
Avv. VILLANO LUCREZIA Presente
Controparte_4
Avv. GIORGI GABRIELE Avv. Villano presente in sostituzione
Controparte_5
Avv. CAMALDO MASSIMO Presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281
1 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
Decide ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
IL PRESIDENTE
ER LO
ER d'TO
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. ER LO Presidente dott.ssa IA RO Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 07.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 693 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), e Parte_1 CodiceFiscale_1
, ( ), elettivamente domiciliati, Parte_2 CodiceFiscale_2 in Roma, viale Regina Margherita n.1, presso lo studio dell'Avv. Edoardo De Stefano (C.F.
[...]
[...] ) che li rappresenta e difende, sia unitamente che disgiuntamente, agli Avv.ti C.F._3
LI IC (C.F. ) e HE IC (C.F. ) CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5 giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Controparte_5 C.F._6
Velletri, 21, presso lo studio dell'Avv. Massimo Camaldo (C.F. ) che lo C.F._7 rappresenta e lo difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_3 CodiceFiscale_8
Via Ancona n.20, presso lo studio legale dell'Avv. Lucrezia Villano (C.F. ), C.F._9 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_4 C.F._10
Lattanzio n. 5, presso lo studio legale dell'Avv. Gabriele Giorgi (C.F. che la C.F._11 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Roma , e per Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ … Ritenere e dichiarare che, in forza del testamento del
Notar di Barcellona del 27/10/1992, depositata alle minute del notaio Persona_1 di Roma con atto 09/12/2004, l'odierna attrice Persona_2 Parte_1
è erede universale del sig. , deceduto a Roma il 09/02/1996 e che i sigg Parte_2 [...]
, e hanno diritto alla quota di legittima e che Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 pertanto il patrimonio del de cuius si è devoluto per 1/3, per testamento, alla sig.ra
[...]
e per i restanti 2/3, da dividersi in parti uguali ai tre figli del de cuius Persona_3
, e . Procedere all'individuazione e Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 alla successiva divisione dei cespiti ereditari tenendo presente la quota del sig. Controparte_5 sull'immobile sito in Roma, Via Manfredo Fanti, 10. Ritenere e dichiarare che le spese funerarie anticipate dalla sig.ra costituiscono parte del passivo Persona_3
3 ereditario e, conseguentemente, disporne il rimborso all'odierna attrice ponendo il relativo ammontare a carico degli eredi, pro - quota e, cioè, € 300,24 ciascuna a carico di Controparte_4 ed oltre interessi legali dal 25/02/1996. Condannare i convenuti a versare agli odierni CP_3 attori una indennità per il godimento che essi hanno avuto degli immobili caduti in successione, indennità da quantificarsi o in base al valore locativo figurativo o secondo equità.”
Nell'atto di citazione l'attrice affermava di essere erede testamentaria del convivente more uxorio deceduto in Roma il 19.02.1996, in virtù di testamento pubblico del 27.10.1992 Parte_2 registrato in Italia il 9.12.2004, alla cui eredità concorrono nei limiti della quota di legittima le due figlie e , nate dal matrimonio di con , Controparte_3 CP_4 Parte_2 Controparte_6 nonché l'attore , nato dall'unione con il de cuius in data 26.04.1994. Parte_2
Deducendo che la relitta eredità è da devolversi per due terzi da dividersi in parti uguali tra i tre figli ex art. 537 c.p.c. e per un terzo a sé, ha chiesto individuarsi il patrimonio ereditario e la divisione della comunione ereditaria, il rimborso delle spese di funerale del compagno e della traslazione della salma in Spagna, nonché l'indennità per l'occupazione degli immobili da parte dei coeredi.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24466/2018, pubblicata il 21.12.2018 così statuiva: “Rigetta la domanda. condanna gli attori al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 5.800,00 per ciascuna parte, oltre accessori come per legge.”
Avverso tale sentenza proponeva appello e Parte_1 Parte_2
formulando le seguenti conclusioni: “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
[...]
Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 24466/2018 emessa dal
Tribunale di Roma, VIII sezione civile ed oggetto del presente gravame. Quindi, nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. Ritenere e dichiarare che, in forza del testamento del Notar
[...] di Barcellona del 27.10.1992, depositata alle minute del notaio di Persona_1 Persona_2
Roma con atto 09.12.2004, l'odierna attrice è erede Persona_3 universale del sig. , deceduto a Roma il 19.2.1996;- che l'odierno appellante, Parte_2 [...]
, ha diritto alla quota di legittima da ripartirsi con le altre eredi legittime Parte_2 CP_4
ed - che, pertanto, il patrimonio del de cuius si è devoluto per 1/3, per testamento,
[...] CP_3 alla sig.ra e per i restanti 2/3, da dividersi in parti uguali, Persona_3 nella misura di 2/9 ciascuno, ai tre figli del de cuius , Parte_2 Controparte_3
e .
2. Ritenere e dichiarare che la sig.ra ha Controparte_4 Parte_1 regolarmente accettato l'eredità del sig. sia esplicitamente che tacitamente.
3. Parte_2
Ritenere e dichiarare che al momento dell'apertura della successione il de cuius era proprietario: a) di ½ di immobile sito in ER (Roma), località Vulcanneto, iscritto al N.C.E.U. al foglio 67,
4 particelle 1188 sub 5 e 1188 sub 6, zona censuaria 1, categoria A/7, classe 1, vani 7, rendita catastale
€ 994,18, lotto T/33, appartamento interno 2 con corte pertinenziale, pervenuto con atto in Notaio del 19.12.1990, Rep. 15417, raccolta 10274 (l'altra metà si apparteneva a Persona_4
, nata a [...] il [...] ed oggi alle sue eredi: e Controparte_6 Controparte_4 CP_3
, immobile pervenuto a (1943) per atto in notar del
[...] Parte_2 Persona_5
29.01.1981. b) Di quota di un immobile sito in Roma, via Manfredo Fanti n. 10, già via Re Boris di
Bulgaria n. 69, piano 3, interno 6, in catasto al N.C.E.U. di Roma, partita 105475, foglio 496, particella 40 sub 13, zona censuaria 2, categoria A/4, classe 4, vani 5,5, rendita catastale € 1.122,00, pervenuto a (1943) per successione dal padre , nato a [...]_2 Persona_6
l'11.01.1924 e deceduto in Roma il 17.10.1985, giusta denuncia di successione n. 40, vol. 11203, del
16.04.1986. 4. Ammettere le prove dedotte nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., depositata dagli odierni appellanti in primo grado e non ammesse dal Tribunale relative all'interrogatorio formale di e sul seguente capitolato: -“Vero Controparte_4 Controparte_3
è che al momento del decesso del sig. (nato nel 1943) lo stesso non era Parte_2 intestatario né di conti correnti bancari, né di depositi a risparmio o altri titoli azionari”; - E ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma di esibire la denunzia di successione ed eventuali denunzie integrative relative alla successione di Parte_2
, nato a [...] il [...] e deceduto in Roma il 19.02.1996. 5. Ritenere e dichiarare che gli
[...] odierni appellanti hanno diritto alla quota loro spettante, quali eredi di , sul prezzo Parte_2 di vendita dell'immobile di ER, oltre interessi legali dalla data della vendita al pagamento e ad una indennità per il mancato possesso della quota dell'immobile di via Manfredo Fanti 10. 6.
Condannare, infine, le convenute e al pagamento della quota Controparte_4 Controparte_3 loro relativa delle spese funerarie anticipate dalla sig.ra per Per_3 Parte_1
l'importo di € 300,24 ciascuna, oltre interessi legali con decorrenza 25.02.1996. Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ai due gradi di giudizio.” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Corte di Appello Controparte_5 adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: a) In via preliminare di merito: dichiarare inammissibile l'appello in esame ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cpc e, in caso di passaggio del primo filtro, ai sensi e per dell'art. 348 bis cpc. In subordine e sempre nel merito, rigettare l'appello proposto dalle parti appellanti perché totalmente infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. b) In via istruttoria, si chiede l'acquisizione di tutta la documentazione allegata al fascicolo di parte del giudizio di primo grado, nonché di quella versata in atti nel corso dello stesso procedimento. c) Sempre in via istruttoria si chiede il rigetto, siccome inammissibili e inconferenti, delle istanze istruttorie presentate dalle appellanti. d) Con vittoria di
5 spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, con condanna delle odierne appellanti ex art. 96 cpc.” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “si chiede che l'Ecc.ma Corte Controparte_3
d'Appello adita, contrariis rejectis, Voglia: - in via preliminare dichiarare inammissibile e/o manifestatamente infondata e, comunque, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 24466/2018, emessa il 22 novembre 2018 e pubblicata in data 21 dicembre 2018 dal Tribunale Civile di Roma e, per l'effetto, condannare i Signori Parte_1
e , ai sensi dell'art. 283, 2 comma, cod. proc. Civ,, alla pena
[...] Parte_2 pecuniaria ivi prevista nella misura che sarà ritenuta di giustizia. – in via principale e nel merito: respingere l'appello proposto dai Signori e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della sentenza n. 24466/2018,
[...] emessa dal Tribunale Civile di Roma, il 22 Novembre 2018 e pubblicata in data 21 dicembre 2018;
Con tutte le conseguenze di legge rispetto a spese, competenze ed onorari relativamente al doppio grado del giudizio.” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l' Ill.ma Corte adita, ogni Controparte_4 avversa istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondata e, comunque, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 24466/2018 (RG n. 14187/16) Tribunale Civile di Roma e, per l'effetto, condannare i Signori e , ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 283, 2 comma, cod. proc. civ., alla pena pecuniaria ivi prevista nella misura che sarà ritenuta di giustizia, in via principale e nel merito: rigettare integralmente il presente appello con contestuale conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Con ordinanza del 21.5.2019 è stata rigettata la richiesta di sospensiva e sono state dichiarate inammissibili le istanze istruttorie.
Alla presente udienza i difensori hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 2. — L'appello è articolato in cinque motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione
6 di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
La trattazione nel merito dell'appello esclude poi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
La sentenza è motivata come segue: “Con riguardo alla vicenda successoria di cui si controverte, è documentato ed incontroverso che l'attrice è erede testamentaria di Parte_2 in virtù di un testamento pubblico del 27.10.1992, pubblicato in Italia nel 2004, mentre il figlio era erede legittimo del padre. Orbene la prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità decorre dalla data del decesso ed in ogni caso l'attrice ha affermato di avere avuto conoscenza del testamento dopo la morte del proprio convivente. Nel caso in esame non vi è prova che l'attrice abbia accettato
l'eredità nel termine di dieci anni, risultando che abbia agito per rivendicare i propri diritti nella successione con il tentativo di mediazione inoltrato nel novembre 2011, non potendo equipararsi ad accettazione di eredità la mera pubblicazione del testamento olografo.
A parte i profili concernenti la prescrizione del diritto di accettare l'eredità in capo all'attrice, si rileva che la parte non ha provato l'esistenza del patrimonio ereditario da dividere, né la consistenza di esso, avendo omesso di produrre la documentazione comprovante la titolarità in capo al “de cuius” di beni immobili. Risulta per contro, sulla base delle allegazioni dei convenuti, che l'immobile in ER, in atti meglio identificato, al momento dell'apertura della successione era in comproprietà per metà del de cuius e della moglie di lui;
che a seguito dell'apertura della successione
– epoca nella quale era ignota la disposizione testamentaria - esso fu devoluto alla moglie ed alle figlie per successione legittima e da queste ultimo venduto in data 15 dicembre 1997.
Con riguardo alla posizione di fratello del defunto ed evocato in giudizio Controparte_5 limitatamente alla porzione ereditaria dell'immobile sito in Roma, via Manfredo Fanti, 10, già via
Re Boris di Bulgaria, 69, piano terzo, interno 6, in catasto al NCEU di Roma, partita 105475, Foglio
496, particella 40. Sub 13, zona censuaria 2, categoria A/4, classe 4, vani 5,5, rendita catastale €
1.120,00, pervenuto a per l'altro ½ per successione dal padre , il Parte_2 Persona_6 convenuto ha provato (cfr doc. n.
3 -nota di trascrizione del decreto di trasferimento ) che l'immobile fu trasferito in seno ad una procedura esecutiva a favore della Società in Controparte_7 persona del rappresentante che ed il de cuius mai CP_8 Controparte_5 Parte_2 hanno accettato e ricevuto in eredità, sebbene in quota parte l'immobile de quo, né mai avuto il godimento di tale cespite. Deriva che il patrimonio ereditario del defunto non comprende la quota-
7 parte dell'immobile di cui si è detto.
Invero la pretesa di dividere l'eredità è del tutto destituita di fondamento, in quanto manca la prova dell'esistenza di beni ereditari;
si rileva che nella successione concorrevano la moglie del de cuius ai sensi dell'art 585 c.p.c. per un quarto, i figli per 2/4 mentre la quota disponibile era pari a ¼ del patrimonio;
tuttavia la carenza di prova in ordine alla consistenza dell'asse ereditario sul quale gli attori rivendicano i loro rispettivi diritti successori preclude ogni operazione di divisione.
La domanda formulata non si estende altresì alla eventuale tutela dell'erede legittimo e testamentario in caso di alienazione di beni ereditari da parte di altri coeredi.
Va rigettata la domanda volta alla restituzione delle spese funerarie, non avendo l'attrice provato di averle sostenute;
né la parte può pretendere i costi della traslazione della salma in Spagna, in difetto di prova del consenso del coniuge e dei figli.
Va rigettata infine la domanda volta al conseguimento dell'indennità di occupazione dell'immobile in ER, alienato a terzi in data 15 dicembre 1997 , con conseguente cessazione del godimento;
si rileva, per il periodo precedente la moglie del defunto come evidenziato comproprietaria Parte_2 del bene al 50% , era assegnataria di esso quale casa coniugale, in virtù della sentenza di separazione personale dei coniugi emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 2 marzo 1993 , sicché non è configurabile alcuna illegittima occupazione da parte dei membri del nucleo familiare oggi evocati in giudizio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.”
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata in quanto “ha errato il Tribunale
a non ritenere eredi del sig. i due attori, odierni appellanti.” Parte_2
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui quest'ultima non differenzia le posizioni dei due eredi. Secondo tale prospettazione, infatti, il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere distintamente il diritto della ad 1/3 dell'eredità relitta da e Pt_2 Parte_2 quello di e di e ai 2/3 del patrimonio relitto Pt_2 Parte_2 Controparte_3 CP_4 rimanente. La prima è erede testamentaria del de cuius, mentre, è figlio Parte_2 legittimo del defunto. La censura evidenzia che al momento dell'accettazione dell'eredità
[...]
era minorenne. Pertanto, in ragione del fatto che, nel termine di legge non era stato Parte_2 redatto l'inventario, tale circostanza ha determinato la proroga ex lege del termine fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età del figlio. Da ultimo, non avendo Parte_2 redatto l'inventario, deve necessariamente essere considerato erede puro e semplice del defunto padre.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata in quanto “ha errato il Tribunale
a ritenere prescritto il diritto di accettare l'eredità da parte dell'odierna appellante
[...]
.” Parte_1
8 Gli appellanti censurano la sentenza per avere ritenuto che non Parte_1 abbia accettato l'eredità del de cuius, in maniera del tutto contrastante con la produzione documentale versata in giudizio. Contrariamente a quanto sostenuto, infatti aveva Parte_1 accettato l'eredità con atto in notaio ai sensi dell'art. 475 c.c. La pubblicazione Persona_7 del testamento, avvenuta con atto in Notaio aveva contribuito ad integrare la Persona_8 fattispecie di cui all'art. 476 c.c., atteso che si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe il diritto di fare se non in qualità di erede.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Per quanto attiene a , rilevato che è deceduto Parte_1 Parte_2 in data 9.2.1996, va considerato che è stato prodotto atto ricevuto da notaio in Spagna di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario del 9.1.2006, e quindi prima del decorso del decennio dalla morte. Ne consegue che, a fronte dell'accettazione dell'eredità espressa ex art. 475 c.c., non può dubitarsi della sua qualità di erede. Il fatto che non sia stato redatto l'inventario comporta unicamente come conseguenza che il chiamato va ritenuto erede puramente e semplicemente.
Pertanto il motivo di appello relativo alla qualità di erede nei confronti della Parte_1
è fondato (al di là della questione relative alle quote).
[...]
Per quanto attiene alla posizione di , figlio di nato nel 1994 Parte_2 Parte_2
e che al momento della morte era minorenne, va osservato come non risulta da parte dello stesso un'accettazione dell'eredità nel termine decennale.
L'accettazione (con beneficio di inventario) da parte di uno dei chiamati ad un'eredità non determina l'acquisto della medesima qualità anche per gli altri perché l'art. 510 c.c. non ha tale vis espansiva
(Cass. n. 2532/1999), sicché non si può avvantaggiare dell'accettazione Parte_2 fatta da . A ciò si aggiunga che la prescrizione del diritto Parte_1 decorre, però, anche per il minore non emancipato dal giorno dell'apertura della successione, come può desumersi dall'ultimo comma dell'art. 480 c.c., unico caso di espressa eccezione al disposto del secondo comma del medesimo articolo.
Ne consegue che nei confronti di il motivo di appello è infondato. Parte_2
I restanti motivi di appello vanno quindi esaminati limitatamente alla posizione della
[...]
, non potendo essere considerato erede. Parte_1 Parte_2
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata in quanto “Ha errato il Tribunale a ritenere che gli odierni appellanti non hanno provato l'esistenza del patrimonio ereditario da dividere né la consistenza di esso.”
9 Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui viene ritenuto non provato la consistenza del patrimonio del defunto. Invece gli appellanti hanno prodotto in giudizio l'atto in
Notaio con il quale il de cuius aveva acquistato l'immobile di ER, nonché la visura Per_4 ipotecaria, i certificati catastali e la nota di trascrizione con la quale e Controparte_3 CP_4
avevano accettato l'eredità dello stesso. L'acquisizione di tale immobile in favore delle
[...] controparti di cui sopra, implica che le stesse debbano corrispondere un risarcimento del danno sia al fratello pretermesso che all'erede testamentaria della quota ereditaria spettante sull'immobile.
Erroneamente inoltre non è stato ammesso l'interrogatorio formale delle convenute CP_3
e al fine di verificare se il de cuius fosse intestatario di conti correnti bancari, di
[...] CP_4 depositi a risparmio o altri titoli azionari, sia la richiesta di informazioni, ex art. 210 c.p.c., all'Agenzia delle Entrate.
Per quanto attiene alla richiesta di prova diretta a comprovare l'esistenza di beni diversi dagli immobili, va osservato come in sede di conclusioni in primo grado parte appellante ha concluso come in atti senza chiedere l'ammissione delle prove rigettate, con la conseguenza che le stesse devono ritenersi rinunciate a meno che non sia ravvisabile una condotta della parte incoerente con la rinuncia, non ravvisabile nel caso di specie (Cass. n. 34639/2023). A ciò si aggiunga che l'ordine di esibizione richiesto è del tutto esplorativo e quindi inammissibile, non risultando certa l'esistenza delle dichiarazioni di cui si chiede la produzione. Quanto poi all'interrogatorio formale sul capitolo “Vero
è che al momento del decesso del sig. (nato nel 1943) lo stesso non era Parte_2 intestatario né di conti correnti bancari, né di depositi a risparmio o altri titoli azionari”, lo stesso è chiaramente finalizzato non a provare l'esistenza di ulteriori beni, ma al contrario proprio l'inesistenza di questi.
Quanto alle considerazioni relative al fatto che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, è stata provata la consistenza del compendio ereditario, vanno poi considerati distintamente i due immobili di cui si discute, quello sito in ER e quello in Roma, via Fanti.
Relativamente al bene sito in ER, va osservato come l'attore ha chiesto la divisione assumendo come bene da dividere l'immobile stesso. Come dato conto dal giudice di primo grado (e come è pacifico), tale immobile “al momento dell'apertura della successione era in comproprietà per metà del de cuius e della moglie di lui;
che a seguito dell'apertura della successione – epoca nella quale era ignota la disposizione testamentaria - esso fu devoluto alla moglie ed alle figlie per successione legittima e da queste ultime venduto in data 15 dicembre 1997”. Trattandosi di acquisto del bene in buona fede da parte del terzo – atteso che, come evidenziato dal giudice di primo grado l'alienazione
è avvenuta prima della conoscenza della disposizione testamentaria in questione -, il bene è uscito dalla successione (art. 535 c.c.), non potendo quindi il bene essere diviso.
10 Il rilievo secondo cui il giudice di primo grado non ha considerato che i convenuti erano tenuti al risarcimento del danno e al rimborso della quota ereditaria non tiene conto del fatto che la disposizione di cui all'art. 535 c.c. pone a carico dell'alienante (che può essere anche coerede come nel caso di specie) un obbligo di restituzione del corrispettivo ottenuto e nel caso di specie tale domanda non è stata proposta in primo grado (né in citazione né nella memoria ex art. 183, comma
VI n. 1 c.p.c.), in cui veniva chiesta la divisione dell'eredità comprensiva di tale immobile;
ne consegue l'inammissibilità della richiesta di appello.
Per quanto attiene all'immobile sito in Roma, via Fanti, che parte appellante assume come pervenuto in successione dal padre per la quota parte della ½, il giudice di primo grado ha Persona_9 ritenuto non rientrante nella comunione ereditaria atteso che “il convenuto ha provato (cfr doc. n.
3 - nota di trascrizione del decreto di trasferimento ) che l'immobile fu trasferito in seno ad una procedura esecutiva a favore della in persona del rappresentante CP_9 Controparte_7
che ed il de cuius mai hanno accettato e ricevuto CP_8 Controparte_5 Parte_2 in eredità, sebbene in quota parte l'immobile de quo, né mai avuto il godimento di tale cespite. Deriva che il patrimonio ereditario del defunto non comprende la quota-parte dell'immobile di cui si è detto”.
Precisato che, come dato conto dal giudice di primo grado, è stato prodotto decreto del 17.11.1975 di trasferimento del bene del giudice delegato al fallimento di alla società Persona_6 [...]
il fatto che dalla nota di trascrizione del 16.4.1986 risultino e Controparte_10 Parte_2 quali eredi del bene non vale a ritenere l'erroneità di quanto ritenuto dal giudice di Controparte_5 primo grado, atteso che questa è stata effettuata sulla base della mera dichiarazione di successione di e quindi non sulla base di un titolo di trasferimento. E a ciò si aggiunga che non Persona_9 risulta prodotto il titolo di proprietà di (non valendo quale prova la mera nota di Persona_9 trascrizione) nè una visura ipotecaria e che, essendo stata la trascrizione effettuata unicamente sulla base della dichiarazione di successione, essa non comporta accettazione di eredità. Pertanto gli elementi acquisiti non consentono di ritenere che il bene rientri nella successione.
Il motivo d'appello è quindi infondato.
Con il quarto motivo d'appello la sentenza viene censurata in quanto “ha errato il Tribunale
a non accogliere la domanda degli odierni appellanti tendente a liquidare in loro favore un'indennità per il godimento che i convenuti hanno avuto degli immobili caduti in successione.”
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui non viene riconosciuta l'esistenza, al momento di apertura della successione, di due immobili di cui il de cuius era comproprietario. Secondo tale prospettazione, pertanto, gli appellanti avrebbero diritto a un'indennità
11 derivante da godimento che i convenuti hanno tratto dagli immobili di ER e Roma caduti in successione.
Richiamato quanto sopra osservato in ordine ai due beni, per quanto attiene al mancato riconoscimento dell'indennità di occupazione per l'immobile di ER, a fronte del fatto il giudice di primo grado ha osservato come “va rigettata infine la domanda volta al conseguimento dell'indennità di occupazione dell'immobile in ER , alienato a terzi in data 15 dicembre 1997, con conseguente cessazione del godimento;
si rileva, per il periodo precedente la moglie del defunto
come evidenziato comproprietaria del bene al 50% , era assegnataria di esso quale casa Parte_2 coniugale, in virtù della sentenza di separazione personale dei coniugi emessa dal Tribunale di
Civitavecchia in data 2 marzo 1993, sicché non è configurabile alcuna illegittima occupazione da parte dei membri del nucleo familiare oggi evocati in giudizio”, nessuna censura è stata formulata in sentenza circa il periodo anteriore alla vendita in relazione alla quale la moglie era assegnataria della casa coniugale.
Per quanto attiene al periodo successivo, stante il trasferimento del bene, non sussiste il presupposto stesso del riconoscimento di un indennizzo per l'occupazione, che non è ravvisabile.
Quanto poi al bene immobile sito in Roma, l'assenza di prova in ordine alla titolarità del bene in capo al de cuius esclude in radice il fondamento di tale domanda.
Con il quinto motivo di appello la sentenza viene censurata per “Ha errato il Tribunale a non condannare i convenuti al rimborso delle spese funerarie anticipate dalla sig.ra Parte_1
.”. Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui non viene
[...] riconosciuta la debenza delle spese funerarie nonostante le stesse siano state documentalmente comprovate. Privo di valenza ha poi il rilievo in ordine all'assenza di consenso.
In linea generale va osservato come le spese funerarie, per giurisprudenza costante della S.C., sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e che, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento -, gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità. Ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi (Cass. n. 28/2002
e Cass. n. 1994/2016).
Nel caso di specie dato conto di come la richiesta attorea attiene alle spese per la traslazione della CP_1 salma da Roma a per € 1.351,08, l'appellante si limita ad affermare l'erroneità di quanto ritenuto
12 atteso il doc. 6 prodotto senza tuttavia argomentare per quale ragione da tale documento si può desumere che le spese sono state sostenute come era suo onere ex art. 342 c.p.c.
Va poi osservato come nel caso di specie l'appellante ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per la traslazione della salma e quindi di spese che non sono funerarie in senso stretto e quindi necessarie.
Condivisibilmente il giudice di primo grado ha quindi ritenuto necessario il consenso della spesa per il suo rimborso, trattandosi di spese non rientranti delle ordinarie spese funerarie. Né vale in senso contrario il rilievo che per disposizione testamentaria solo l'appellante era l'unica che poteva disporre del cadavere, atteso che nel caso di specie non si discute della disponibilità del cadavere, ma del rimborso dei costi.
Anche questo motivo è quindi infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività̀ svolta (valore della causa indeterminabile, valore sino ad € 52.000,00 ai sensi dell'art. 5 stante la non complessità della controversia, tabella XII, scaglione quarto, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la limitata attività svolta).
Infine la domanda di ex art. 96, comma 1 e 3, c.p..c. non merita accoglimento. Controparte_5
L'art. 96 c.p.c. rubricato “responsabilità aggravata”, prevede al primo comma che: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Mentre al suo terzo comma stabilisce che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Quanto alla domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c., va osservato che, secondo consolidata giurisprudenza,
«in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass. 15-4-2013,
n. 9080; Cass. 30-7-2010, n. 17902; Cass. 8-6-2007, n. 13395). Essendo, nella specie, mancata la prova del danno, la domanda va respinta.
Quanto alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave,
13 bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., sentenza n. 3830 del 15.02.2021).
La condanna ex art. 96 ultimo comma cpc, sottratta all'istanza di parte, deve essere considerata come una vera e propria sanzione processuale dell'abuso del processo, inteso come utilizzazione dello stesso al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione, con conseguente lesione dei diritti della parte risultata vincitrice (così Cass. Sez. Un., ord. 22.7.2014, n. 16628). Detta condanna è connotata dalla sua natura sanzionatoria ed officiosa e presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (cfr. Cass., ord. 11.2.2014, n. 3003), da intendersi come coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave). Tali fattispecie sono state ravvisate dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26.3.2013, n. 7620 e Cass. 21.07.2016 n. 15017).
Anche recente la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che “il terzo comma dell'articolo 96
c.p.c. è stato introdotto ormai da tempo (…) l'istituto è inequivocamente diretto ad ostare alla temeritas non a mezzo di strumenti risarcitori, bensì come mezzo punitivo di ciò di cui si era ormai raggiunta una piena percezione, ovvero l'abuso del processo. (…) Non si può peraltro non rilevare che, anche a livello dottrinale, criterio per identificare l'esistenza o meno di un abuso è stato ravvisato nell'animus di chi lo esercita, ovvero nell'elemento soggettivo sotteso al fine deviato che rende un illecito l'esercizio di un diritto, oltrepassando l'apparenza della forma lecita proprio alla luce di tale concreto fine come generante l'effettiva sostanza illecita dell'atto”. (Cass, ord. n. 7901 del
30.03.2018).
La condanna resa ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. richiede, in sintesi, un accertamento più approfondito che va effettuato, caso per caso, in base al parametro della correttezza “dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda”. (Cass. sez. 3, ord.
n.26545 del 30/09/2021).
Nella fattispecie, dall'esame dei fatti di causa come emersi e dal contenuto degli atti di parte che ha prospettato le tesi sopra esaminate argomentando in modo certamente non temerario ma esponendo in modo plausibile le ragioni dei propri assunti, non sembrano ricorrere i presupposti indicati dalla
Suprema Corte di legittimità al fine poter disporre la condanna per responsabilità aggravata. Infatti, non è emerso alcuna condotta processuale palesemente arbitraria o abusiva né tra gli atti di causa, al
14 di là della fondatezza o meno dell'appello, sono emersi elementi che depongono per la sussistenza della mala fede o della colpa grave dell'appellante; elementi la cui presenza è pacificamente richiesta dalla Cassazione).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 24466/2018, pubblicata il 21.12.2018, del Tribunale Parte_2 di Roma, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna e alla refusione a favore Parte_1 Parte_2 di , e delle spese del grado che liquida per Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 ciascuno di essi in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
e , in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di
[...] Parte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 07.10.2025
Il consigliere est. Il presidente
IA RO ER LO
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