Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 24/03/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01026/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01540/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2024, proposto da LE IL - Azienda Lombarda Edilizia IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Enrica Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in IL, viale Romagna, n. 26;
contro
Comune di Cesano Boscone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in IL, via Hoepli, n. 3;
nei confronti
Nunzia Marmo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente nr. 20 del 16.04.2024 del Sindaco del Comune di Cesano Boscone, notificata alla ricorrente in pari data;
- di ogni altro atto conseguenziale, connesso e presupposto a quello impugnato, e tra questi, in particolare, del provvedimento di proroga del termine per l’attuazione degli interventi sino al 30.10.2024 emesso dal Direttore del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Cesano Boscone e notificato ad LE IL - Azienda Lombarda Edilizia IA in data 13.05.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesano Boscone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. LE IL – Azienda Lombarda Edilizia IA (di seguito solo “A) è proprietaria di uno stabile a destinazione residenziale, sito nel Comune di Cesano Boscone, alla via Gobetti n.3.
2. In data 3.04.2024, l’amministrazione comunale ha comunicato alla ricorrente di aver ricevuto dalla società 2i Rete Gas S.p.A. la segnalazione di una anomalia in relazione allo scarico fumi all’interno del suddetto immobile; nello specifico, i tecnici della predetta società, dopo aver verificato l’assenza di dispersioni di gas sull’impianto interno all’appartamento interessato, hanno rilevato “ un parziale ritorno dei fumi di combustione dai condotti di scarico dedicati agli scaldabagni a gas installati presso le abitazioni del condominio ”. Conseguentemente, il Comune ha invitato la ricorrente ad effettuare le verifiche di competenza, nonché ad adottare tutte le misure atte a rimuovere la problematica.
3. In data 05.04.2024, la ricorrente ha ricevuto per conoscenza una nota di AT IL – IT OL (di seguito solo “AT IL”) indirizzata al Sindaco del Comune di Cesano Boscone, con la quale, a seguito della medesima segnalazione di 2i Rete Gas S.p.A. e considerati i fatti ivi esposti, è stata proposta l’adozione di ordinanze sindacali nei confronti di LE, quale proprietario dello stabile di via Gobetti n. 3, e dei conduttori dei singoli alloggi.
4. Con nota del 11.04.2024, LE ha riscontrato le suddette comunicazioni rappresentando che, all’esito di una videoispezione dei condotti di scarico del fabbricato, era stata accertata “ la presenza di cavi di una antenna TV e di radioamatore all’interno della canna fumaria, posati abusivamente ad opera di inquilini dello stabile ”.
5. Ciononostante, con ordinanza contingibile e urgente n. 20 del 16.04.2024 del Sindaco del Comune di Cesano Boscone è stato intimato alla ricorrente di procedere alla verifica delle canne fumarie presenti sia nel fabbricato sito in via Gobetti n. 3, sia presso tutti gli altri immobili facenti parte del c.d. “quartiere Tessera”, nonché di effettuare, entro i successivi 15 giorni, le opere di bonifica necessarie a garantire la conformità d’uso degli apparecchi scaldacqua funzionanti a gas allacciati alle canne fumarie o a farne realizzare altre nuove, trasmettendo al Comune la documentazione attestante gli esiti delle verifiche effettuate e le azioni intraprese. I termini impartiti per l’esecuzione del provvedimento sono stati poi prorogati, su richiesta della ricorrente, al 30.10.2024.
6. Avverso tale provvedimento è insorta LE con il presente ricorso, articolando a sostegno del gravame plurime censure di violazione di legge – in particolare dell’art. 50 comma 5 D.Lgs. n.267/2000, dell’art. 6 della Legge n.241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, mancato rispetto del principio del contraddittorio, incompetenza dell’organo che ha adottato il provvedimento di proroga, eccesso di potere per sproporzione delle misure imposte, irrazionalità manifesta, violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficienza dell’azione amministrativa.
6.1 In particolare, la ricorrente deduce che la segnalazione di 2i Rete Gas S.p.A. da cui ha preso avvio il procedimento in questione avrebbe sollecitato l'esecuzione di opportune verifiche solo sul condominio di via Gobetti 3, mentre le prescrizioni imposte dal Comune di Cesano Boscone riguarderebbero immotivatamente tutti i 16 immobili facenti parte del c.d. “quartiere Tessera”, in violazione del principio di proporzionalità. Tale ampliamento dell’ordinanza avrebbe poi “falsato” il contraddittorio procedimentale instaurato dal Comune con LE, perché la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe avuto a oggetto solo lo stabile di via Gobetti 3.
6.2 Infine, la ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe posto prescrizioni esclusivamente a suo carico, senza inibire ai soggetti che hanno la concreta disponibilità degli scaldabagni a gas l’utilizzo degli stessi, così di fatto non eliminando la (presunta) situazione di pericolo.
7. Si è costituito in giudizio il Comune di Cesano Boscone per resistere al ricorso, eccependone preliminarmente l’inammissibilità per acquiescenza al provvedimento impugnato, in quanto LE avrebbe univocamente manifestato la volontà di darvi esecuzione, finanche chiedendo la proroga del termine all’uopo assegnato. Nel merito ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, ribadendo la correttezza del provvedimento impugnato e la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti.
8. Con ordinanza n. 784/2024 resa all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale, previa reiezione dell’eccezione preliminare, ha ritenuto in parte sussistente il fumus boni iuris del ricorso con riferimento alle dedotte censure di difetto di istruttoria e di violazione del principio di proporzionalità, in quanto “ nessuna attività istruttoria preliminare è stata condotta con riguardo agli altri immobili del quartiere Tessera, diversi dal Condominio di via Gobetti 3, da cui potesse emergere la sussistenza dei presupposti, anche in termini di pericolo non altrimenti fronteggiabile, richiesti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente ”. Conseguentemente, in parziale accoglimento dell’istanza della ricorrente, l’ordinanza impugnata è stata sospesa “ limitatamente alla sola parte in cui estende gli obblighi di verifica e bonifica a tutti gli immobili del quartiere Tessera (punti 3 e 4 dell’ordinanza impugnata) ”.
9. Le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi a sostegno delle proprie posizioni e, all’udienza del 5.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente, va ribadita l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per acquiescenza al provvedimento sollevata in atti dall’amministrazione resistente, poiché, come già evidenziato in sede cautelare, non si può “ invero affermare che la ricorrente abbia posto in essere comportamenti qualificabili come esplicita e inequivoca manifestazione di piena accettazione degli effetti dell’ordinanza sub iudice, con chiara rinuncia a contestarne i contenuti ”. E ciò, in particolare, con riferimento alla parte dell'ordinanza che impone l'adozione di misure atte a rimuovere eventuali situazioni di irregolarità nell'uso degli impianti domestici presso tutti gli immobili rientranti nel cosiddetto “quartiere Tessera”.
11. Nel merito, ritiene il collegio che il ricorso sia in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in altra parte fondato per le ragioni già sinteticamente evidenziate in sede cautelare, alle quali si intende dare continuità, in essenza di nuovi elementi che conducano a diverse conclusioni.
12. Quanto al primo profilo, risulta dagli atti di causa e dalle difese della ricorrente che quest’ultima, in data 30.10.2024, ha comunicato e documentato che presso gli alloggi di via Gobetti 3 sono stati rimossi gli scaldacqua a gas e sostituiti con altri elettrici, previa creazione di linea elettrica dedicata. Il Comune è stato altresì informato del fatto che il medesimo intervento, per uniformità di gestione, era in corso di realizzazione presso gli immobili siti in via Gobetti ai civici da 1 a 7, all’attualità completato.
12.1 . Ne consegue, pertanto, che il ricorso è divenuto parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’amministrazione proceduto a dare esecuzione al provvedimento impugnato nella parte in cui attiene agli alloggi dello stabile sito in via Gobetti 3 e a tutti gli altri ubicati ai civici da 1 a 7 della medesima via, senza sostanzialmente contestare la doverosità di tale intervento e anzi riconoscendo la fondatezza della richiesta proveniente dall’ente locale.
13. Nella restante parte ritiene invece il Collegio che il ricorso sia fondato, nei termini di seguito precisati.
13.1. Come noto, l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2001 stabilisce che “ il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ”.
13.2 Come chiarito dall’elaborazione giurisprudenziale, i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella “ sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento ”, nonché nella “ provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 21.02.2017, n. 774; Id., Sez. II, 11.07.2020, n. 4474).
Pertanto, “ le ordinanze di necessità e urgenza sono espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità: esse presuppongono, pertanto, l’impossibilità o l’inutilità del ricorso agli strumenti ordinari previsti dalla legislazione vigente, a fronte della necessità di fronteggiare una situazione, non tipizzata dalla legge, di pericolo concreto, o anche solo potenziale, secondo quanto di seguito specificato; la sussistenza di tale pericolo deve emergere da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (ex multis da ultimo Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-11-2022, n. 9846) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 3.01.2024, n.105).
14. Come già osservato in sede cautelare, nella parte in cui ha ad oggetto tutti i 16 immobili rientranti nel c.d. “quartiere Tessera”, l’ordinanza impugnata difetta della necessaria adeguata motivazione proprio sui fondamentali elementi fattuali idonei a giustificarne l’adozione.
Invero, tutta l’attività istruttoria che preceduto l’adozione del provvedimento ha ad oggetto il solo immobile di proprietà LE sito nel Comune di Cesano Boscone, alla via Gobetti 3, senza mai riferirsi anche agli altri edifici del quartiere Tessera. In particolare, l’episodio da cui ha origine la presente vicenda contenziosa – ovvero la segnalazione effettuata dai tecnici di 2i Rete Gas S.p.A. relativa alla presenza di una anomalia nello scarico dei fumi condominiali – si riferisce al predetto condominio e gli accertamenti successivi, da cui è emerso un sostanziale uso improprio delle canne fumarie da parte di taluni residenti, si sono sempre limitati a tale immobile. Anche la comunicazione di AT IL, che sollecita l’adozione di ordinanze sindacali per l’effettuazione delle opere di bonifica necessarie a garantire la conformità d’uso degli “ apparecchi scaldacqua funzionanti a gas ”, è relativa ai soli alloggi ubicati all’interno del condominio di Via Gobetti 3, che risulta, del resto, l’unico immobile interessato dalle verifiche tecniche di 2i Rete Gas S.p.A. e oggetto della conseguente segnalazione.
14.1. In sostanza, non risulta dagli atti causa alcuna attività istruttoria preliminare condotta con riguardo agli altri immobili del quartiere Tessera, diversi dal Condominio di via Gobetti 3, da cui possa emergere la sussistenza dei presupposti richiesti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente.
14.2 Nel caso che occupa, pertanto, non è stata accertata sotto alcun profilo l’effettiva presenza delle medesime condizioni di pericolo invece rilevate, all’esito degli opportuni accertamenti in loco, con riferimento al Condominio di via Gobetti 3 e che hanno sorretto l’emanazione dell’ordinanza impugnata con riferimento a tale stabile, per cui risulta fondata, per questa parte, la censura di difetto di istruttoria sollevata dalla ricorrente.
15. Peraltro, non sfugge che il vizio dedotto da LE risulta ancora più rilevante alla luce della particolare natura del provvedimento adottato, che risulta legittimo quale strumento extra ordinem solo a fronte di un pericolo grave alla pubblica incolumità derivante da situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, non fronteggiabile adeguatamente con i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e “ unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 11.07.2020, n. 4474; TAR Campania, Salerno, Sez. III, 30.01.2025, n.206; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 4.11.2024, n. 5906; TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 18.01.2019, n.52).
15.1 Tale accertamento, tuttavia, è mancato nel caso di specie. La stessa nota del Comune di Cesano Boscone dell’11.12.2024, con cui è stata riscontrata negativamente la richiesta di LE di revocare l’ordinanza impugnata, lascia invero emergere l’insussistenza di una situazione certa – cioè verificata dall’amministrazione – di pericolo grave e imminente all’incolumità pubblica con riferimento agli altri edifici del quartiere Tessera, subordinando la possibile cessazione degli effetti del provvedimento impugnato agli esiti delle verifiche imposte ad LE, a mezzo delle quali “ acquisire contezza e certezza dello stato in cui versano le canne fumarie degli edifici del quartiere ”. Del resto, come evidenziato nella memoria difensiva del Comune, il provvedimento impugnato è sostenuto più che dall’esigenza di contrastare rischi effettivi per l’incolumità pubblica, da ragioni sostanzialmente “istruttorie”, essendo volto a verificare la regolarità e il corretto utilizzo “ dei condotti di espulsione dei fumi collettivi che permetta di acquisire informazioni comprovanti l’assenza di pericoli per i residenti negli altri edifici (costruiti con le stesse canne fumarie collettive) ” e dunque, sotto questo profilo, a escludere che “ non vi siano altre, concrete ancorché non conosciute, situazioni fuori norma, fonte di pericolo effettivo, concreto, per la incolumità dei residenti ” (cfr. memoria dell’amministrazione del 30.12.2024, pagg. 2 e 3).
16. L'ordinanza sub iudice , pertanto, non è funzionale all'eliminazione di un pericolo concreto e attuale – presupposto indefettibile per l’emanazione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2001 – ma è piuttosto finalizzata ad un'attività di verifica di regolarità degli impianti collocati all'interno di tutti gli immobili del quartiere Tessera, siccome accomunati dalle medesime caratteristiche costruttive. Si tratta, tuttavia di un risultato che il Comune resistente non può perseguire attraverso lo strumento in concreto adottato, che, per la sua natura extra ordinem , non si presta allo svolgimento di un'attività ordinaria ispettiva e di controllo in assenza di elementi istruttori che indichino la sussistenza di situazioni di pericolo concreto, tale da richiedere da richiedere un intervento immediato al di fuori delle ordinarie procedure a disposizione dell'amministrazione.
17. A fronte delle più volte manifestata preoccupazione che analoghe situazioni di rischio si possano presentare anche negli altri immobili del quartiere Tessera, il Comune di Cesano Boscone potrà quindi fare ricorso a tutti gli strumenti tipici di controllo e verifica riconosciuti dall’ordinamento, al fine di adottare, sulla base di dati certi, i conseguenti provvedimenti che si dovessero rendere necessari a tutela dell’incolumità pubblica e dei cittadini residenti all’interno di detti immobili.
18. In conclusione, il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei termini illustrati ai paragrafi che precedono – ovvero con riferimento agli interventi richiesti ed eseguiti sugli stabili siti in via Gobetti ai numeri civici da 1 a 7 – mentre per il resto, limitatamente agli interventi richiesti sugli altri immobili del quartiere Tessera, è fondato e va accolto.
19. Gli altri argomenti di doglianza non espressamente esaminati possono essere assorbiti, a fronte dell’effetto pienamente satisfattivo che deriva alla ricorrente dall’accoglimento delle censure sopra scrutinate.
20. Le spese di giudizio sonno compensate tra le parti considerata la peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte lo accoglie, nei termini e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IL nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO