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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°8580 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata a [...] – Brasile, il 31.01.1952; Parte_1 [...]
, nata a [...], Colombia, il 28.10.1984; Parte_2 CP_1
nato a [...], Colombia, il 30.04.1983; in proprio e nella
[...]
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
[...]
nata a [...] - Brasile il 23.03.2010, e Persona_1 [...]
nata a [...] – Brasile il 30.04.2012; 01230; Persona_2
rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Zanobini, unitamente e separatamente all'advogado stabilito ed elettivamente domiciliati presso lo CP_2
studio del primo in CORSO MATTEOTTI, 91, CECINA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/07/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , Persona_3
nato in data [...], in [...], figlio di e Persona_4
(doc. 1 fascicolo ricorrenti). Persona_5
sposava la Sig.ra e dalla loro Persona_3 Persona_6
unione nasceva in Brasile, ove lo era nel frattempo emigrato, Per_3 [...]
, in data 09.07.1903 (doc. 2) e poi deceduto il 27.07.1989 (doc 3). Per_7
è deceduto in Brasile il 12.03.1961 (doc. 4) Persona_3
senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza essersi mai naturalizzato brasiliano (doc. 5).
, in data 25.10.1924, sposava la Sig.ra Persona_7 Persona_8
(doc. 6) e dalla loro unione nasceva , il 06.07.1927 (doc. 7) Persona_9
poi deceduto il 15.11.2015 (doc 8).
, in data 15.12.1948, si sposava con (doc. Persona_9 Persona_10
9) e dalla loro unione nasceva la figlia , il 31.01.1952 Parte_1
(doc 10).
in data 11.04.1978, si è sposata con Per_3 Parte_1 [...]
(doc. 11) e dalla loro unione sono nati Persona_11 Controparte_1
, in data 30.04.1983 (doc 12) e il
[...] Parte_2
28.10.1984 (doc 13). ha avuto una relazione sentimentale con Controparte_1 [...]
con la quale ha generato due figlie: Persona_12 [...]
nata il [...] (doc 14) e nata il Persona_1 Persona_2
30.04.2012 (doc 15).
si è sposata con il Sig. (doc 16). Parte_2 Persona_13
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_3
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 4.06.2025, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era Persona_3
mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva, a sua volta, trasmessa ai suoi discendenti.
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana del 1948, alla luce della quale, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza italiana anche per via materna
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3 Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 5.07.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°8580 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata a [...] – Brasile, il 31.01.1952; Parte_1 [...]
, nata a [...], Colombia, il 28.10.1984; Parte_2 CP_1
nato a [...], Colombia, il 30.04.1983; in proprio e nella
[...]
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
[...]
nata a [...] - Brasile il 23.03.2010, e Persona_1 [...]
nata a [...] – Brasile il 30.04.2012; 01230; Persona_2
rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Zanobini, unitamente e separatamente all'advogado stabilito ed elettivamente domiciliati presso lo CP_2
studio del primo in CORSO MATTEOTTI, 91, CECINA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/07/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , Persona_3
nato in data [...], in [...], figlio di e Persona_4
(doc. 1 fascicolo ricorrenti). Persona_5
sposava la Sig.ra e dalla loro Persona_3 Persona_6
unione nasceva in Brasile, ove lo era nel frattempo emigrato, Per_3 [...]
, in data 09.07.1903 (doc. 2) e poi deceduto il 27.07.1989 (doc 3). Per_7
è deceduto in Brasile il 12.03.1961 (doc. 4) Persona_3
senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza essersi mai naturalizzato brasiliano (doc. 5).
, in data 25.10.1924, sposava la Sig.ra Persona_7 Persona_8
(doc. 6) e dalla loro unione nasceva , il 06.07.1927 (doc. 7) Persona_9
poi deceduto il 15.11.2015 (doc 8).
, in data 15.12.1948, si sposava con (doc. Persona_9 Persona_10
9) e dalla loro unione nasceva la figlia , il 31.01.1952 Parte_1
(doc 10).
in data 11.04.1978, si è sposata con Per_3 Parte_1 [...]
(doc. 11) e dalla loro unione sono nati Persona_11 Controparte_1
, in data 30.04.1983 (doc 12) e il
[...] Parte_2
28.10.1984 (doc 13). ha avuto una relazione sentimentale con Controparte_1 [...]
con la quale ha generato due figlie: Persona_12 [...]
nata il [...] (doc 14) e nata il Persona_1 Persona_2
30.04.2012 (doc 15).
si è sposata con il Sig. (doc 16). Parte_2 Persona_13
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_3
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 4.06.2025, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era Persona_3
mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva, a sua volta, trasmessa ai suoi discendenti.
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana del 1948, alla luce della quale, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza italiana anche per via materna
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3 Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 5.07.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.