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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4177 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 7079/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7079/2022, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, c.f. rapp.to e difeso dagli avv.ti Margaret Parte_1 C.F._1
AT (c.f. ) e AN EN (c.f. C.F._2
), in virtù di procura alle liti allegata in atti, elett.te dom.ta C.F._3 presso il loro studio, Pec: Email_1
Email_2
Opponente
E
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, procuratrice di società unipersonale con sede legale in Controparte_2
Conegliano (TV), via V. Alfieri, 1, codice fiscale, partita I.V.A. P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro BA del Foro di Messina, C.F.
[...]
pec: congiuntamente e C.F._4 Email_3 disgiuntamente all'avv. Mario Anzà C.F. , pec: C.F._5 giusta procura generale alle liti, elettivamente Email_4 domiciliata in SA (CE - 81022) Via Aldo Moro, n. 70, presso e nello studio dell'avv. Alessandra Caiazza (c.f. ) – C.F._6 Email_5
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato da quale cessionaria del credito CP_1 risultante dalla Sentenza n. 12411/2017 del Tribunale di Napoli, con la quale veniva rigettata l'opposizione a D.I. n. 1273/2013, emesso dal Tribunale di Napoli in favore di
(cedente) verso i sigg.ri , Controparte_3 Parte_1
e (debitori ceduti). Controparte_4 Controparte_5
Gli opponenti eccepivano la carenza di legittimazione attiva della , nonché CP_1
l'illegittimità degli interessi calcolati nell'atto di precetto.
Chiedevano, pertanto, dichiararsi la nullità ed inammissibilità dell'atto di precetto, nonché la sospensione della esecutorietà in via cautelare del titolo Esecutivo e del precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in data 12/04/2024 l'opposta CP_6
la quale preliminarmente chiedeva dichiarassi l'improcedibilità dell'opposizione,
[...] per un vizio di notifica dell'atto di citazione, notificato all'indirizzo pec del procuratore presso cui era stato eletto domicilio nell'atto di precetto, e non all'indirizzo pec dei procuratori muniti di mandato.
Nel merito prendeva posizione sui fatti di causa e sulle eccezioni dedotte nel libello introduttivo, depositando documentazione a suffragio del diritto di credito, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese diritti ed onorari.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata da parte opposta, relativamente l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto di opposizione, eseguito all'indirizzo pec
Pag. 2 di 6 del procuratore domiciliatario Avv. Carmen Rosita TI, anziché presso gli indirizzi pec dei procuratori costituiti.
Nell'atto di precetto la per il tramite dei procuratori Avv. Alessandro CP_1
BA ed Avv. Mario Anzà, eleggeva domicilio in Durazzano (BN - 82015) Via San
Pietro, n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmen Rosita TI (c.f.
), Pec: domicilio C.F._7 Email_6 digitale quest'ultimo presso il quale è stata effettuata la notifica dell'atto di citazione in opposizione.
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 31130/2023, ha statuito che: “ai sensi dell'art. 170 c.p.c., le comunicazioni e le notificazioni si fanno “al” procuratore costituito solo dopo la costituzione in giudizio della parte. L'atto di precetto è un atto stragiudiziale e, in caso di opposizione cd. “preventiva” ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., che si propone con ordinario atto di citazione, la parte opposta non è ancora costituita in giudizio nel momento in cui l'opponente le notifica l'atto di opposizione. Di conseguenza, la notificazione dell'atto introduttivo dell'opposizione non va effettuata
“al” procuratore, ma alla parte, nel domicilio eletto nell'atto di precetto».
Nel caso di specie, l'atto di citazione in opposizione a precetto preventiva, di cui all'art
615 c.p.c., comma 1, veniva notificato presso il domicilio digitale indicato nell'atto di precetto, al procuratore indicato per l'elezione di domicilio, Avv. Carmen Rosita
TI (c.f. ), Pec: C.F._7 Email_7
Inoltre, la Corte di Cassazione, con Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21292, ha stabilito che: “La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica, sanabile ex art 156 cpc per raggiungimento dello scopo.
Va, altresì, rigettata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione della . CP_1
L'opponente contestava il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata, per carenza di legittimazione attiva.
Pag. 3 di 6 Nel caso in esame, l'opponente ha prodotto il Titolo Esecutivo, rappresentato dalla
Sentenza n. 12411/2017, notificata in uno all'atto di Precetto dalla a CP_1 dimostrazione della detenzione del Titolo da parte di quest'ultima, e dell'avvenuta cessione del credito.
“A rafforzare la prova della titolarità in capo alla stessa del credito precettato, il fatto che la dichiarazione del cedente notiziato dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio e la disponibilità del titolo esecutivo sono elementi documentali rilevanti, potenzialmente decisivi” (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.) ai fini della prova della legittimazione (Cass. Civ. 10200/2021).
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5617/2020, pur affermando che l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel suo contenuto minimo non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario dei crediti in blocco, ha precisato che la norma dell'art. 58, co. 2, TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta
(in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito, richiamando quanto già affermato con la precedente pronuncia n.
15884/2019;
Nel caso di specie il credito azionato risponde a tutti i criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella G.U del 28.12.2020.
In ultimo, la detenzione del Titolo Esecutivo da parte della ., rappresentato CP_1 dalla Sentenza n. 12411/2917 del Tribunale di Napoli, notificata in uno all'atto di precetto, rappresenta prova incontrovertibile dell'avvenuta cessione del credito e della titolarità dal lato attivo.
Pag. 4 di 6 L'opposizione va pertanto rigettata in relazione all'eccepita carenza di legittimazione della , con conseguente validità del precetto. CP_1
Va accolta l'eccezione relativa alla ingiustificata applicazione degli interessi al tasso del
6.50%, indicati nell'atto di precetto.
Invero, la sentenza n. 12411/2017 del Tribunale di Napoli, di rigetto dell'opposizione e conferma del D.I. n. D.I. n. 1273/2013, emesso dal Tribunale di Napoli, nulla ha statuito in merito al tasso o alla tipologia di interessi da applicare.
Né l'opposta ha depositato il D.I. n. 12411/2017, o il contratto di Fidejussione, da cui poteva evincersi l'eventuale contrattazione specifica sul punto.
Pertanto, in assenza di specifiche pattuizioni, gli interessi da applicarsi sono al tasso legale.
Relativamente alle somme precettate e non dovute, è ormai orientamento costante della giurisprudenza, che non determina la nullità dell'atto, ma dà luogo ad una riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, comportando una inefficacia parziale della somma eccedente.
In tal senso: “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Corte di Cassazione con ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014).
L'opponente ha depositato il conteggio degli interessi dovuti al tasso legale, riferiti al periodo indicato nel precetto opposto, dal 22.10.2012 al 12.04.2022, per un totale complessivo di € 2.451,67.
Le spese vengono compensate interamente tra le parti, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto annulla l'atto di precetto notificato all'opponente nella parte in cui vengono richiesti gli interessi al tasso del 6.50%, poiché illegittimi e non giustificati, riducendo gli stessi al tasso legale, calcolati nella complessiva somma di e 2.451,67, confermando per il restante l'atto di precetto;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Aversa, 27.11.2025
Il GOP
Dott. Ferdinando Bisogni
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 7079/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7079/2022, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, c.f. rapp.to e difeso dagli avv.ti Margaret Parte_1 C.F._1
AT (c.f. ) e AN EN (c.f. C.F._2
), in virtù di procura alle liti allegata in atti, elett.te dom.ta C.F._3 presso il loro studio, Pec: Email_1
Email_2
Opponente
E
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, procuratrice di società unipersonale con sede legale in Controparte_2
Conegliano (TV), via V. Alfieri, 1, codice fiscale, partita I.V.A. P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro BA del Foro di Messina, C.F.
[...]
pec: congiuntamente e C.F._4 Email_3 disgiuntamente all'avv. Mario Anzà C.F. , pec: C.F._5 giusta procura generale alle liti, elettivamente Email_4 domiciliata in SA (CE - 81022) Via Aldo Moro, n. 70, presso e nello studio dell'avv. Alessandra Caiazza (c.f. ) – C.F._6 Email_5
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato da quale cessionaria del credito CP_1 risultante dalla Sentenza n. 12411/2017 del Tribunale di Napoli, con la quale veniva rigettata l'opposizione a D.I. n. 1273/2013, emesso dal Tribunale di Napoli in favore di
(cedente) verso i sigg.ri , Controparte_3 Parte_1
e (debitori ceduti). Controparte_4 Controparte_5
Gli opponenti eccepivano la carenza di legittimazione attiva della , nonché CP_1
l'illegittimità degli interessi calcolati nell'atto di precetto.
Chiedevano, pertanto, dichiararsi la nullità ed inammissibilità dell'atto di precetto, nonché la sospensione della esecutorietà in via cautelare del titolo Esecutivo e del precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in data 12/04/2024 l'opposta CP_6
la quale preliminarmente chiedeva dichiarassi l'improcedibilità dell'opposizione,
[...] per un vizio di notifica dell'atto di citazione, notificato all'indirizzo pec del procuratore presso cui era stato eletto domicilio nell'atto di precetto, e non all'indirizzo pec dei procuratori muniti di mandato.
Nel merito prendeva posizione sui fatti di causa e sulle eccezioni dedotte nel libello introduttivo, depositando documentazione a suffragio del diritto di credito, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese diritti ed onorari.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata da parte opposta, relativamente l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto di opposizione, eseguito all'indirizzo pec
Pag. 2 di 6 del procuratore domiciliatario Avv. Carmen Rosita TI, anziché presso gli indirizzi pec dei procuratori costituiti.
Nell'atto di precetto la per il tramite dei procuratori Avv. Alessandro CP_1
BA ed Avv. Mario Anzà, eleggeva domicilio in Durazzano (BN - 82015) Via San
Pietro, n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmen Rosita TI (c.f.
), Pec: domicilio C.F._7 Email_6 digitale quest'ultimo presso il quale è stata effettuata la notifica dell'atto di citazione in opposizione.
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 31130/2023, ha statuito che: “ai sensi dell'art. 170 c.p.c., le comunicazioni e le notificazioni si fanno “al” procuratore costituito solo dopo la costituzione in giudizio della parte. L'atto di precetto è un atto stragiudiziale e, in caso di opposizione cd. “preventiva” ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., che si propone con ordinario atto di citazione, la parte opposta non è ancora costituita in giudizio nel momento in cui l'opponente le notifica l'atto di opposizione. Di conseguenza, la notificazione dell'atto introduttivo dell'opposizione non va effettuata
“al” procuratore, ma alla parte, nel domicilio eletto nell'atto di precetto».
Nel caso di specie, l'atto di citazione in opposizione a precetto preventiva, di cui all'art
615 c.p.c., comma 1, veniva notificato presso il domicilio digitale indicato nell'atto di precetto, al procuratore indicato per l'elezione di domicilio, Avv. Carmen Rosita
TI (c.f. ), Pec: C.F._7 Email_7
Inoltre, la Corte di Cassazione, con Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21292, ha stabilito che: “La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica, sanabile ex art 156 cpc per raggiungimento dello scopo.
Va, altresì, rigettata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione della . CP_1
L'opponente contestava il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata, per carenza di legittimazione attiva.
Pag. 3 di 6 Nel caso in esame, l'opponente ha prodotto il Titolo Esecutivo, rappresentato dalla
Sentenza n. 12411/2017, notificata in uno all'atto di Precetto dalla a CP_1 dimostrazione della detenzione del Titolo da parte di quest'ultima, e dell'avvenuta cessione del credito.
“A rafforzare la prova della titolarità in capo alla stessa del credito precettato, il fatto che la dichiarazione del cedente notiziato dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio e la disponibilità del titolo esecutivo sono elementi documentali rilevanti, potenzialmente decisivi” (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.) ai fini della prova della legittimazione (Cass. Civ. 10200/2021).
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5617/2020, pur affermando che l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel suo contenuto minimo non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario dei crediti in blocco, ha precisato che la norma dell'art. 58, co. 2, TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta
(in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito, richiamando quanto già affermato con la precedente pronuncia n.
15884/2019;
Nel caso di specie il credito azionato risponde a tutti i criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella G.U del 28.12.2020.
In ultimo, la detenzione del Titolo Esecutivo da parte della ., rappresentato CP_1 dalla Sentenza n. 12411/2917 del Tribunale di Napoli, notificata in uno all'atto di precetto, rappresenta prova incontrovertibile dell'avvenuta cessione del credito e della titolarità dal lato attivo.
Pag. 4 di 6 L'opposizione va pertanto rigettata in relazione all'eccepita carenza di legittimazione della , con conseguente validità del precetto. CP_1
Va accolta l'eccezione relativa alla ingiustificata applicazione degli interessi al tasso del
6.50%, indicati nell'atto di precetto.
Invero, la sentenza n. 12411/2017 del Tribunale di Napoli, di rigetto dell'opposizione e conferma del D.I. n. D.I. n. 1273/2013, emesso dal Tribunale di Napoli, nulla ha statuito in merito al tasso o alla tipologia di interessi da applicare.
Né l'opposta ha depositato il D.I. n. 12411/2017, o il contratto di Fidejussione, da cui poteva evincersi l'eventuale contrattazione specifica sul punto.
Pertanto, in assenza di specifiche pattuizioni, gli interessi da applicarsi sono al tasso legale.
Relativamente alle somme precettate e non dovute, è ormai orientamento costante della giurisprudenza, che non determina la nullità dell'atto, ma dà luogo ad una riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, comportando una inefficacia parziale della somma eccedente.
In tal senso: “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Corte di Cassazione con ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014).
L'opponente ha depositato il conteggio degli interessi dovuti al tasso legale, riferiti al periodo indicato nel precetto opposto, dal 22.10.2012 al 12.04.2022, per un totale complessivo di € 2.451,67.
Le spese vengono compensate interamente tra le parti, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto annulla l'atto di precetto notificato all'opponente nella parte in cui vengono richiesti gli interessi al tasso del 6.50%, poiché illegittimi e non giustificati, riducendo gli stessi al tasso legale, calcolati nella complessiva somma di e 2.451,67, confermando per il restante l'atto di precetto;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Aversa, 27.11.2025
Il GOP
Dott. Ferdinando Bisogni
Pag. 6 di 6