Art. 1.
L' art. 198 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
Art. 198. - "Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la dichiarazione di impugnazione e' ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
La parte e i difensori possono proporre la impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.
Le parti private ed i difensori possono fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato".
L' art. 198 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
Art. 198. - "Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la dichiarazione di impugnazione e' ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
La parte e i difensori possono proporre la impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.
Le parti private ed i difensori possono fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato".