Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11657/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario di pace dott.ssa Roberta Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g 11657/2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Todisco nello studio del quale in Avellino antonio. è elettivamente domiciliata come da procura alle Email_1
liti agli atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Contro
(cod. fisc. ) in persona Controparte_1 CodiceFiscale_1 dell'Amministratore unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Erik Riztu nello studio del quale in Firenze Corso dei Tintori n. 6 è elettivamente domiciliata come da procura alle liti agli atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni rese con le note ex art. 189 co.1, n.1, c.p.c..
Per parte attrice opponente: -accertare e dichiarare l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Milano;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione
- accogliere Parte_1 la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo il decreto opposto con revoca dello stesso e conseguente condanna alle spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzione al procuratore antistatario
Per parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis:
nel merito,- in tesi, respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 2999/2023 emesso dal
Tribunale di Firenze (R.G. n. 9248/2023) in data 30 agosto 2023;- in ipotesi, nella denegata eventualità di mancata conferma del decreto opposto, respingere tutte le domande ed eccezioni svolte con l'atto di citazione di Parte_1 condannandola al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
14.035,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale, oltre interessi da calcolarsi secondo quanto previsto dal d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla data di scadenza delle singole fatture a quella dell'effettivo saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio. In via istruttoria, per l'ammissione, ove necessario, delle domande di prova di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e di quelle a controprova di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha promosso Parte_1
opposizione al D.I. n 2999/2023 emesso dal Tribunale di Firenze il 31/8/2023 con il quale le è stato ordinato di pagare a la somma di € 14.035,00 oltre Controparte_1
interessi legali moratori e spese di procedura per i servizi di soggiorno alberghiero e ristorazione forniti alle proprie maestranze in trasferta per conto del datore di lavoro.
A fondamento dell'opposizione l'attrice ha eccepito:
il mancato avveramento della condizione di procedibilità di cui allla L. 162/2014
l'incompetenza del Tribunale di Firenze, essendo competenze il Tribunale di Milano in ragione del criterio del Foro del convenuto ex art. 18 c.p.c.
Pag. 2 di 7 La carenza di legittimazione passiva di perché il contratto sarebbe Parte_1 intervenuto direttamente tra l' e i lavoratori in trasferta a Firenze e non Controparte_1
con la società . Parte_1
si è costituita in giudizio deducendo Controparte_1
L'esclusione della condizione di procedibilità per le cause di opposizione da decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 162/2014;
La competenza del Tribunale di Firenze, quale Foro dove è sorta l'obbligazione oltre che dove deve essere adempiuta ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
La conclusione del contratto con l'Amministratore Unico della che Parte_1
aveva richiesto i servizi alberghieri per le proprie maestranze anche per precedenti periodi, come documentato dalle mail intercorse tra le parti e dalle fatture già pagate.
Sulla base di quanto sopra la convenuta ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione.
Con decreto del 23/12/2023 è stata delegata la trattazione e decisione della causa ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.116/2017 e del D.P. 21/2023 alla scrivente Giudice onoraria di pace. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con ordinanza del
20/9/2024, la causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 23/1/2025.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
1. L'eccezione di improcedibilità per mancato svolgimento del procedimento di negoziazione assistita è infondata, in quanto l'art. 3 co.3 della L. 162/2014 esclude la condizione di procedibilità per “a) i procedimenti i ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Pertanto, non vi era alcun onere per la convenuta opposta di introdurre il relativo procedimento a pena di improcedibilità della domanda.
2. L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Firenze tempestivamente sollevata dall'attore nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, è infondata. Com'è noto, per le controversie in materia di obbligazione in cui è convenuta una persona
Pag. 3 di 7 giuridica la competenza del Giudice deve ritenersi correttamente radicata in uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c. potendo essere instaurata davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la persona giuridica ovvero in quella in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione (c.d. forum contractus e forum destinatae solutionis). Nel caso in esame, deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Firenze sia in base al criterio del luogo dov'è sorta l'obbligazione, come riconosciuto dallo stesso attore, da individuarsi presso l' in Reggello, sia in relazione al forum destinatae Controparte_1 solutionis, ai sensi dell'art. 1182 c.c.. Infatti l'obbligazione dedotta in giudizio ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, determinata e determinabile nel suo ammontare sulla base delle tariffe giornaliere concordate tra le parti, comunicate a
[...]
( doc. 3 comparsa di costituzione), da eseguirsi al domicilio del creditore ai sensi Pt_1 dell'art. 1182 c.c..
3. Nel merito, occorre richiamare il principio di portata fondamentale secondo cui la proposizione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo non si esaurisce nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, ma dà vita ad un ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento del rapporto creditorio inter partes, nell'ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal creditore opposto, laddove, invece, il debitore opponente svolgerà il ruolo di convenuto
(Cass. n. 24815/05).
Di detta inversione deve tenersi conto al fine del riparto degli oneri di allegazione e prova pacificamente gravanti sulle parti nei giudizi in materia contrattuale, rispetto ai quali è consolidato nella giurisprudenza della SC l'orientamento per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (art. 1218 c.c.; cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007,
n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
Pag. 4 di 7 Nel caso in esame la parte opposta ha assolto all'onere probatorio a proprio carico, costituendo circostanze non contestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. oltre che documentate:
- la fruizione, nel periodo 26/10/2022-21/12/2022, dei servizi alberghieri da parte delle maestranze della in trasferta presso un'azienda di Figline e Incisa Parte_1
Valdarno, alle condizioni di cui alla mail del 24/10/2022 con la quale, in risposta alla richiesta della opponente, la convenuta ha indicato le tariffe giornaliere applicate “per i vostri ospiti” ( doc. 3 atto di costituzione);
- le prenotazioni del servizio da parte di (doc. 6,7, 8) per le proprie Parte_1
maestranze;
- il pagamento da parte di delle fatture n.1130 del 30.11.2022, e Parte_1
1237 del 22/12/2022 relative al periodo 26 ottobre-16 novembre 2022 ( doc. 24,25,26,
27,28,29) ed il mancato pagamento di quelle relative al periodo successivo, per un importo totale di € 14.035,00.
L'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il vincolo contrattuale sarebbe sorto direttamente tra la convenuta e le proprie maestranze.
L'eccezione di legittimazione passiva sollevata dall'attore opponente, da riqualificarsi come difetto di titolarità del credito ( cfr. Cass. SU n. 2951/2016), è, tuttavia, sfornita di specificità sotto il profilo assertivo e probatorio. Invero l' opponente si è limitata ad eccepire che “alcun rapporto è mai esistito tra le parti” senza offrire una ricostruzione dei fatti diversa da quella allegata dalla convenuta sulla base della documentazione prodotta in giudizio che la stessa opponente non ha disconosciuto, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all'avvenuto pagamento di una parte delle fatture riferite ai medesimi servizi ed emesse dall' nei suoi confronti nella stessa Controparte_1
modalità di quelle non pagate, con l'indicazione dei nominativi del personale e dei giorni di fruizione del servizio alberghiero.
E' emerso inoltre che, una volta ricevute le fatture sulle quali si fonda la pretesa creditoria ed i solleciti di pagamento, l'opponente non ha mosso alcuna contestazione,
Pag. 5 di 7 come invece avvenuto in precedenti occasioni (doc. 22) né ha fornito alcuna giustificazione del mancato pagamento ed, eventualmente, della non corretta intestazione delle fatture stesse.
Tale comportamento è incompatibile con l'opposizione promossa;
inoltre, la genericità della contestazione rende del tutto superflua la prova per testi richiesta, del resto anche questa vertente su circostanze generiche, oltre che, in parte, irrilevanti ai fini del decidere laddove volta a provare la mancata sottoscrizione di “accordi e/o contratti”, considerato che il contratto in esame è a forma libera e poteva essere concluso anche in assenza della “sottoscrizione” di un accordo.
Sulla base di quanto sopra detto, la domanda deve essere rigettata e deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 2999/2023 del Tribunale di Firenze.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte attrice con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n.147/2022 avuto
Co riguardo allo scaglione sulla base del e ai valori minimi per fase di istruttoria/trattazione in relazione alla natura esclusivamente documentale della causa, valori medi per tutte le altre fasi del giudizio.
PQM
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta così provvede:
A) RIGETTA l'opposizione promossa e, per l'effetto Parte_1
DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 2999/2023 emesso dal tribunale di Firenze il 31/8/2023
B) CONDANNA alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 4237,00 per compensi di
[...]
Avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 3 aprile 2025
Pag. 6 di 7 Il Giudice onorario di pace dott.ssa Roberta Giordano
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