Articolo 1 della Legge 16 marzo 1987, n. 118
Articolo 2
Versione
12 aprile 1987
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Versione
5 marzo 1992
Art. 1. 1. La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373 , e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico.
2. La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale di studio in Atene; e' sottoposta alla vigilanza del (( Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica )) e del Ministero per i beni culturali e ambientali, ferme restando le competenze dell'ambasciata d'Italia in Atene, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
Entrata in vigore il 5 marzo 1992