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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 9218/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Gaviraghi e dell'Avv. Alice Pucci, elettivamente domiciliato in Via San Francesco di Paola n.15,
Firenze, presso lo studio professionale dei difensori, come da mandato llegato in atti
Opponente contro
(CF con il patrocinio dell'avv. Paolo Leone, elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Via Dante n.7, Prato, presso lo studio professionale del difensore come da procura speciale in atti
Opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 6
Per come da comparsa conclusionale depositata in data 16 aprile 2025 e, Parte_1
pertanto:
1) Accertare e dichiarare nel merito la inefficacia e/o infondatezza dell'intervento ex art. 511 c.p.c. del sig. del 3 ottobre 2023, e per l'effetto accertare e dichiarare l'inefficacia della CP_1 sostituzione del Rag. quale creditore per gli importi precisati nell'intervento del Parte_1
sig. 2) Confermare la sospensione (già disposta in sede cautelare) della sostituzione CP_1
di cui sopra con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. 3) Dare corso – ove già non fatto in sede esecutiva - alla distribuzione senza tenere conto della pretesa sostituzione e riconoscere al ricorrente il grado di preferenza che gli compete quale unico creditore ipotecari Parte_1 rimasto dopo il saldo del creditore di primo grado . 4) Con vittoria di spese e CP_2
competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per come da memoria conclusionale depositata in data 16 aprile 2025 e, pertanto: CP_1
Si conclude pertanto per il rigetto di tutte le domande formulate dall' opponente, con condanna dello stesso alla rifusione delle spese legali del presente giudizio e della fase cautelare, da disporsi a favore del sottoscritto difensore antistatario.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha introdotto il giudizio di merito ex art. Parte_1
618, comma 2 cpc, relativo all'opposizione ex art. 617 cpc, da lui proposta in data 23.10.2024, nel corso della procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 491\2015 Rge, avverso l'atto d' intervento spiegato in detta procedura dal debitore esecutato ex art. 511 cpc. CP_1 ha concluso chiedendo che sia accertata e dichiarata, nel merito, l'inefficacia e/o infondatezza Pt_1 dell'intervento ex art. 511 c.p.c. del e, per l'effetto, che sia accertata e dichiarata l'inefficacia CP_1 della sostituzione di esso quale creditore per gli importi precisati nell'intervento del con Pt_1 CP_1
conferma della sospensione, già disposta nella sede cautelare del giudizio di opposizione, della suddetta sostituzione, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge.
pagina 2 di 6 Ha chiesto, ancora, di procedersi, ove già non avvenuto in sede esecutiva, alla distribuzione, senza tenersi conto della pretesa sostituzione, riconoscendosi ad esso il grado di preferenza spettante, Pt_1 quale unico creditore ipotecario rimasto dopo il saldo del creditore di primo grado . CP_2
Costituitosi, ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dall'opponente, con CP_1
condanna dello stesso alla rifusione delle spese della fase cautelare e del giudizio di merito.
Quindi la causa è stata rinviata all'udienza del 7 maggio 2025, ex art. 281 sexiex cpc, ed, a tale udienza,
è stata trattenuta in decisione senza termini.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Va premesso che la procedura esecutiva n. 491/2015 RGE è stata intrapresa da nei confronti di Pt_1
in forza della sentenza n.1899/2015, pronunciata nel giudizio sub 131450/2009 RG, non CP_1
opposta e pertanto divenuta definitiva, con la quale il Tribunale di Firenze ha dichiarato la nullità della compravendita in data 15.5.2006 dell'immobile, poi oggetto dell'esecuzione, intercorsa tra il venditore e l'acquirente condannando il primo a restituire la parte del prezzo versato dal secondo, CP_1 Pt_1
pari ad euro 370.000,00. ha, pertanto, notificato a RO atto di precetto, per l'importo di euro di 335.419,00, previa Pt_1
compensazione tra la somma portata dalla sentenza, e la somma di euro 34.581,00, dovuta al per CP_1
spese legali (euro 370.000,00 – 34.581,00 = 335.419,00).
Nella procedura è intervenuta la banca (in seguito, per Controparte_3 brevità, , creditrice vantante ipoteca di primo grado sull'immobile, alla quale, una volta CP_3
effettuata la vendita del compendio staggito, è stata disposta la corresponsione della somma di euro
96.511,00, a titolo di versamento ex art. 41 TUB.
In conseguenza di detta corresponsione, ha quindi formulato istanza ex art. 511 cpc, con la CP_1
quale ha dedotto di volersi sostituire al creditore procedente in ragione del proprio diritto di Pt_1
regresso, sul presupposto secondo cui il pagamento effettuato dalla procedura ex art.41 TUB a favore del creditore ipotecario di primo grado avrebbe estinto le obbligazioni pecuniarie assunte dal CP_3
con il contratto di mutuo sottoscritto con il suddetto istituto di credito. Pt_1
In particolare, il debitore ha dichiarato di agire ex art.1203, comma 5 c.c., ed in forza dell'art.2871 c.c., evidenziando come l'art. 511 cpc consenta ad esso creditor creditoris, di sostituirsi al in CP_1 Pt_1
sede di distribuzione, limitatamente alla somma di € 96.511,00 o quella diversa attribuita in via definitiva a , da collocarsi nella stessa sede privilegiata ipotecaria di primo grado, senza CP_3
necessità di alcuna annotazione, richiamando la pronuncia della Suprema Corte n. 6082 del 26.3.2015.
Ciò premesso, va osservato che la fase cautelare del giudizio di opposizione si è conclusa con l'ordinanza del GE del 28.6.2024, di accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dal Pt_1
pagina 3 di 6 Ritiene il Giudicante di concordare con quanto ritenuto dal GE in detta ordinanza, circa il fatto che, rispetto agli importi che il è destinato a ricevere in sede di distribuzione (decurtato il ricavato del Pt_1 credito di euro 96.511,00 vantato da nei confronti del medesimo), il è estraneo, non CP_3 Pt_1 CP_1
avendo maturato alcun diritto alla corresponsione di euro 96.100,00, dal ricavato della vendita nei confronti del Pt_1
Invero il una volta decurtata dal credito del la somma di euro 96.511,00, corrisposta CP_1 Pt_1
nella procedura ex art. 41 TUB a favore di resta pur sempre debitore di della CP_3 Pt_1 rimanente somma di cui al titolo esecutivo azionato ed all'atto di precetto, mai contestati dal debitore, per un importo pari ad euro 238.908,00 (335.419,00 – 96.511,00).
E', inoltre, condivisibile quanto ritenuto dal GE nella fase cautelare circa il fatto che, semmai, in sede distributiva, vista la sostituzione di a per euro 96.100,00, dovrà darsi atto che il ricavato CP_3 Pt_1
dalla vendita, inferiore al credito vantato da nei confronti di verrà imputato a tale maggiore Pt_1 CP_1 credito, non solo per quanto effettivamente percepirà, ma anche per l'importo di euro 96.100,00 che Pt_1
avrebbe ricevuto, ma è stato invece destinato a soddisfare il creditor creditoris e che Pt_1 CP_3
“…Già quindi per l'operare della istanza di sostituzione ex art.511 cpc proposta da nei confronti CP_3 del proprio debitore quest'ultimo è destinato a ricevere, in sede di distribuzione, importi inferiori Pt_1 al ricavato della vendita, essendo decurtato il ricavato del credito ( euro 96.511,00) vantato da CP_3 nei confronti di . Pt_1
Il Delegato, infine, ha dato atto che , creditore intervenuto in via Controparte_4
chirografaria, vanta nei confronti del debitore esecutato un credito di euro 61.610,78, che, CP_5
tuttavia, rimarrà insoddisfatto, posto che il residuo importo da distribuire, pari ad euro 88.196,79, dovrà essere assegnato al creditore ipotecario di secondo grado Pt_1
Va, inoltre, evidenziato che il ha dichiarato di agire ex art. 1203, comma 5 c.c., ed in forza CP_1 dell'art.2871 c.c.
Ma, nel caso in esame, è escluso che ricorra la fattispecie di cui all'art. 2871 c.c., non essendo il CP_1 terzo datore d'ipoteca, che ha pagato i creditori iscritti, poiché l'ipoteca è stata concessa dal Pt_1 all'epoca proprietario del bene, poi retrocesso al CP_1
Nemmeno, poi, può ritenersi ricorrente, nel caso di specie, alcuna delle fattispecie previste e disciplinate dall'art. 1203 c.c., ed, in particolare, non quella di cui al n. 1) di detto articolo, posto che il dedotto credito di nei confronti del non è preesistente, ma deriverebbe dal pagamento di CP_5 Pt_1
in sede di procedura esecutiva;
non quella di cui al n. 2 dell'articolo, non essendo il CP_3 CP_1 acquirente dell'immobile, quanto, piuttosto, venditore dello stesso, per effetto di contratto poi pagina 4 di 6 annullato;
non quella di cui al n. 3), non essendo il tenuto al pagamento del debito nei confronti CP_1 dell'istituto di credito, solo avendo subito l'espropriazione per il debito di in conseguenza Pt_1 dell'ipoteca trascritta sull'immobile; né quella di cui al n. 4), riguardante la fattispecie dell'erede con beneficio d'inventario, esclusa nel caso di specie;
né, infine, essendo dedotta, né provata, la sussistenza di alcuna fattispecie riconducibile all'art. 5) della previsione normativa.
Deve, dunque, ritenersi che sia estraneo rispetto agli importi che il è destinato a ricevere in CP_1 Pt_1
sede di distribuzione, id est non abbia maturato alcun diritto alla corresponsione di euro 96.100,00 dal ricavato della vendita nei confronti di Pt_1
E' appena il caso, infine, di osservare che, secondo quella che è, anche, sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte, quando il debitore esecutato – nella fattispecie - vanti a propria volta un CP_1
credito nei confronti del creditore procedente – nel caso in esame, - non può chiedere di Pt_1
sostituirsi a questi nella distribuzione della somma ricavata, ma può soltanto opporsi all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e far valere in quella sede l'eventuale compensazione (Cass. 15932/2012).
L'opposizione va, dunque, accolta.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Pertanto, operata la compensazione di cui sopra e decurtata ulteriormente anche la somma di euro
96.511,00, pagata dalla procedura in favore di residua comunque un credito in favore di CP_3
e contro pari ad euro 238.908,00, come da progetto di distribuzione. Pt_1 CP_1
Da ciò discende che la domanda ex art.511 cpc, formulata da è infondata ed il medesimo non ha CP_1 maturato alcun diritto sulle eventuali somme che risulteranno all'esito dell'approvazione del piano di distribuzione.
Le relative questioni sono di competenza del GE e devono essere trattate all'interno della procedura esecutiva n.491/2015 RGE.
Le spese di lite, liquidante come da dispositivo, secondo il D.M. 147/2022, al valore medio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'intervento di in CP_1
data 3.10.2024, nella procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 491\2015 Rge;
2) Condanna alla refusione, a favore di delle spese di lite, liquidate CP_6 Parte_1
in euro 14.103,00, per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione, ex art.93 cpc, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
pagina 5 di 6 Così deciso in Firenze, il 19.5.2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Patrizia Pompei
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 9218/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Gaviraghi e dell'Avv. Alice Pucci, elettivamente domiciliato in Via San Francesco di Paola n.15,
Firenze, presso lo studio professionale dei difensori, come da mandato llegato in atti
Opponente contro
(CF con il patrocinio dell'avv. Paolo Leone, elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Via Dante n.7, Prato, presso lo studio professionale del difensore come da procura speciale in atti
Opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 6
Per come da comparsa conclusionale depositata in data 16 aprile 2025 e, Parte_1
pertanto:
1) Accertare e dichiarare nel merito la inefficacia e/o infondatezza dell'intervento ex art. 511 c.p.c. del sig. del 3 ottobre 2023, e per l'effetto accertare e dichiarare l'inefficacia della CP_1 sostituzione del Rag. quale creditore per gli importi precisati nell'intervento del Parte_1
sig. 2) Confermare la sospensione (già disposta in sede cautelare) della sostituzione CP_1
di cui sopra con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. 3) Dare corso – ove già non fatto in sede esecutiva - alla distribuzione senza tenere conto della pretesa sostituzione e riconoscere al ricorrente il grado di preferenza che gli compete quale unico creditore ipotecari Parte_1 rimasto dopo il saldo del creditore di primo grado . 4) Con vittoria di spese e CP_2
competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per come da memoria conclusionale depositata in data 16 aprile 2025 e, pertanto: CP_1
Si conclude pertanto per il rigetto di tutte le domande formulate dall' opponente, con condanna dello stesso alla rifusione delle spese legali del presente giudizio e della fase cautelare, da disporsi a favore del sottoscritto difensore antistatario.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha introdotto il giudizio di merito ex art. Parte_1
618, comma 2 cpc, relativo all'opposizione ex art. 617 cpc, da lui proposta in data 23.10.2024, nel corso della procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 491\2015 Rge, avverso l'atto d' intervento spiegato in detta procedura dal debitore esecutato ex art. 511 cpc. CP_1 ha concluso chiedendo che sia accertata e dichiarata, nel merito, l'inefficacia e/o infondatezza Pt_1 dell'intervento ex art. 511 c.p.c. del e, per l'effetto, che sia accertata e dichiarata l'inefficacia CP_1 della sostituzione di esso quale creditore per gli importi precisati nell'intervento del con Pt_1 CP_1
conferma della sospensione, già disposta nella sede cautelare del giudizio di opposizione, della suddetta sostituzione, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge.
pagina 2 di 6 Ha chiesto, ancora, di procedersi, ove già non avvenuto in sede esecutiva, alla distribuzione, senza tenersi conto della pretesa sostituzione, riconoscendosi ad esso il grado di preferenza spettante, Pt_1 quale unico creditore ipotecario rimasto dopo il saldo del creditore di primo grado . CP_2
Costituitosi, ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dall'opponente, con CP_1
condanna dello stesso alla rifusione delle spese della fase cautelare e del giudizio di merito.
Quindi la causa è stata rinviata all'udienza del 7 maggio 2025, ex art. 281 sexiex cpc, ed, a tale udienza,
è stata trattenuta in decisione senza termini.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Va premesso che la procedura esecutiva n. 491/2015 RGE è stata intrapresa da nei confronti di Pt_1
in forza della sentenza n.1899/2015, pronunciata nel giudizio sub 131450/2009 RG, non CP_1
opposta e pertanto divenuta definitiva, con la quale il Tribunale di Firenze ha dichiarato la nullità della compravendita in data 15.5.2006 dell'immobile, poi oggetto dell'esecuzione, intercorsa tra il venditore e l'acquirente condannando il primo a restituire la parte del prezzo versato dal secondo, CP_1 Pt_1
pari ad euro 370.000,00. ha, pertanto, notificato a RO atto di precetto, per l'importo di euro di 335.419,00, previa Pt_1
compensazione tra la somma portata dalla sentenza, e la somma di euro 34.581,00, dovuta al per CP_1
spese legali (euro 370.000,00 – 34.581,00 = 335.419,00).
Nella procedura è intervenuta la banca (in seguito, per Controparte_3 brevità, , creditrice vantante ipoteca di primo grado sull'immobile, alla quale, una volta CP_3
effettuata la vendita del compendio staggito, è stata disposta la corresponsione della somma di euro
96.511,00, a titolo di versamento ex art. 41 TUB.
In conseguenza di detta corresponsione, ha quindi formulato istanza ex art. 511 cpc, con la CP_1
quale ha dedotto di volersi sostituire al creditore procedente in ragione del proprio diritto di Pt_1
regresso, sul presupposto secondo cui il pagamento effettuato dalla procedura ex art.41 TUB a favore del creditore ipotecario di primo grado avrebbe estinto le obbligazioni pecuniarie assunte dal CP_3
con il contratto di mutuo sottoscritto con il suddetto istituto di credito. Pt_1
In particolare, il debitore ha dichiarato di agire ex art.1203, comma 5 c.c., ed in forza dell'art.2871 c.c., evidenziando come l'art. 511 cpc consenta ad esso creditor creditoris, di sostituirsi al in CP_1 Pt_1
sede di distribuzione, limitatamente alla somma di € 96.511,00 o quella diversa attribuita in via definitiva a , da collocarsi nella stessa sede privilegiata ipotecaria di primo grado, senza CP_3
necessità di alcuna annotazione, richiamando la pronuncia della Suprema Corte n. 6082 del 26.3.2015.
Ciò premesso, va osservato che la fase cautelare del giudizio di opposizione si è conclusa con l'ordinanza del GE del 28.6.2024, di accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dal Pt_1
pagina 3 di 6 Ritiene il Giudicante di concordare con quanto ritenuto dal GE in detta ordinanza, circa il fatto che, rispetto agli importi che il è destinato a ricevere in sede di distribuzione (decurtato il ricavato del Pt_1 credito di euro 96.511,00 vantato da nei confronti del medesimo), il è estraneo, non CP_3 Pt_1 CP_1
avendo maturato alcun diritto alla corresponsione di euro 96.100,00, dal ricavato della vendita nei confronti del Pt_1
Invero il una volta decurtata dal credito del la somma di euro 96.511,00, corrisposta CP_1 Pt_1
nella procedura ex art. 41 TUB a favore di resta pur sempre debitore di della CP_3 Pt_1 rimanente somma di cui al titolo esecutivo azionato ed all'atto di precetto, mai contestati dal debitore, per un importo pari ad euro 238.908,00 (335.419,00 – 96.511,00).
E', inoltre, condivisibile quanto ritenuto dal GE nella fase cautelare circa il fatto che, semmai, in sede distributiva, vista la sostituzione di a per euro 96.100,00, dovrà darsi atto che il ricavato CP_3 Pt_1
dalla vendita, inferiore al credito vantato da nei confronti di verrà imputato a tale maggiore Pt_1 CP_1 credito, non solo per quanto effettivamente percepirà, ma anche per l'importo di euro 96.100,00 che Pt_1
avrebbe ricevuto, ma è stato invece destinato a soddisfare il creditor creditoris e che Pt_1 CP_3
“…Già quindi per l'operare della istanza di sostituzione ex art.511 cpc proposta da nei confronti CP_3 del proprio debitore quest'ultimo è destinato a ricevere, in sede di distribuzione, importi inferiori Pt_1 al ricavato della vendita, essendo decurtato il ricavato del credito ( euro 96.511,00) vantato da CP_3 nei confronti di . Pt_1
Il Delegato, infine, ha dato atto che , creditore intervenuto in via Controparte_4
chirografaria, vanta nei confronti del debitore esecutato un credito di euro 61.610,78, che, CP_5
tuttavia, rimarrà insoddisfatto, posto che il residuo importo da distribuire, pari ad euro 88.196,79, dovrà essere assegnato al creditore ipotecario di secondo grado Pt_1
Va, inoltre, evidenziato che il ha dichiarato di agire ex art. 1203, comma 5 c.c., ed in forza CP_1 dell'art.2871 c.c.
Ma, nel caso in esame, è escluso che ricorra la fattispecie di cui all'art. 2871 c.c., non essendo il CP_1 terzo datore d'ipoteca, che ha pagato i creditori iscritti, poiché l'ipoteca è stata concessa dal Pt_1 all'epoca proprietario del bene, poi retrocesso al CP_1
Nemmeno, poi, può ritenersi ricorrente, nel caso di specie, alcuna delle fattispecie previste e disciplinate dall'art. 1203 c.c., ed, in particolare, non quella di cui al n. 1) di detto articolo, posto che il dedotto credito di nei confronti del non è preesistente, ma deriverebbe dal pagamento di CP_5 Pt_1
in sede di procedura esecutiva;
non quella di cui al n. 2 dell'articolo, non essendo il CP_3 CP_1 acquirente dell'immobile, quanto, piuttosto, venditore dello stesso, per effetto di contratto poi pagina 4 di 6 annullato;
non quella di cui al n. 3), non essendo il tenuto al pagamento del debito nei confronti CP_1 dell'istituto di credito, solo avendo subito l'espropriazione per il debito di in conseguenza Pt_1 dell'ipoteca trascritta sull'immobile; né quella di cui al n. 4), riguardante la fattispecie dell'erede con beneficio d'inventario, esclusa nel caso di specie;
né, infine, essendo dedotta, né provata, la sussistenza di alcuna fattispecie riconducibile all'art. 5) della previsione normativa.
Deve, dunque, ritenersi che sia estraneo rispetto agli importi che il è destinato a ricevere in CP_1 Pt_1
sede di distribuzione, id est non abbia maturato alcun diritto alla corresponsione di euro 96.100,00 dal ricavato della vendita nei confronti di Pt_1
E' appena il caso, infine, di osservare che, secondo quella che è, anche, sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte, quando il debitore esecutato – nella fattispecie - vanti a propria volta un CP_1
credito nei confronti del creditore procedente – nel caso in esame, - non può chiedere di Pt_1
sostituirsi a questi nella distribuzione della somma ricavata, ma può soltanto opporsi all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e far valere in quella sede l'eventuale compensazione (Cass. 15932/2012).
L'opposizione va, dunque, accolta.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Pertanto, operata la compensazione di cui sopra e decurtata ulteriormente anche la somma di euro
96.511,00, pagata dalla procedura in favore di residua comunque un credito in favore di CP_3
e contro pari ad euro 238.908,00, come da progetto di distribuzione. Pt_1 CP_1
Da ciò discende che la domanda ex art.511 cpc, formulata da è infondata ed il medesimo non ha CP_1 maturato alcun diritto sulle eventuali somme che risulteranno all'esito dell'approvazione del piano di distribuzione.
Le relative questioni sono di competenza del GE e devono essere trattate all'interno della procedura esecutiva n.491/2015 RGE.
Le spese di lite, liquidante come da dispositivo, secondo il D.M. 147/2022, al valore medio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'intervento di in CP_1
data 3.10.2024, nella procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 491\2015 Rge;
2) Condanna alla refusione, a favore di delle spese di lite, liquidate CP_6 Parte_1
in euro 14.103,00, per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione, ex art.93 cpc, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
pagina 5 di 6 Così deciso in Firenze, il 19.5.2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Patrizia Pompei
pagina 6 di 6