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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente rel. est. dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1745/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ETTORE NOTTI, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Raffaele Cardamone n. 20, presso il predetto difensore, APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 21 (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. RUGGERO TUMBIOLO, elettivamente domiciliato in Milano, via Conservatorio n. 17, presso il predetto difensore,
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
- disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, in riforma dell'impugnata Sentenza n. 509/2024 del Tribunale di Como II sez. Civ. pubbl. il 2.5.2024 - RG n. 3044/2020
– non notificata ed in accoglimento del presente appello accogliere, altresì, le conclusioni di primo grado: accertare e dichiarare il diritto dell'impresa in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento delle domande di cui alle riserve sopra riportate, nonché delle risultanze della perizia di cui al procedimento per accertamento tecnico preventivo, la somma complessiva di euro 427.780,94 (294.936,64 € per le opere riconosciute dal Ctu + 132.844,30 € per le riserve n. 13 e n. 15 del contratto complementare), oltre IVA e, per l'effetto, condannare il , Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., a corrispondere in favore dell'attrice la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge con vittoria di diritti, competenze ed onorari. contraris reiectis, in via preliminare per tutti i motivi contenuti negli atti e verbali di causa e nel presente atto, Voglia dichiarare utilizzabili la CT resa nel giudizio di ATP e la CT esperita nel giudizio di I grado e, pertanto, ove confermasse la necessità di rinnovare tale mezzo istruttorio, Voglia disporre la sua completa e totale rinnovazione con diverso consulente tecnico. Nel merito, in accoglimento del presente appello si chiede che in riforma della Sentenza n. 509/2024 del Tribunale di Como II sez. Civ. pubbl. il 2.5.2024 - RG n. 3044/2020 – non notificata venga accolta la domanda di I grado per tutti i motivi esposti qui da intendersi richiamati. Confermi per il resto l'impugnata sentenza. In via subordinata, si chiede sempre in accoglimento del presente gravame, la condanna dell'ENTE per ingiustificato arricchimento della somma che si riterrà dovuta anche eventualmente con rimessione della causa sul ruolo per affidare consulenza tecnica d'ufficio al pagina 2 di 21 fine di accertare tale somma dovuta da calcolare, se del caso, anche sulla media dei consumi nazionali per famiglia rapportato al numero di immobili facenti parte dell'utenza oggetto di giudizio. Confermi per il resto l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. In via istruttoria per tutti i motivi contenuti negli atti e verbali di causa e nel presente atto, Voglia la Corte di Appello per tutti i motivi contenuti negli atti e verbali di causa e nel presente atto, Voglia dichiarare utilizzabili la CT resa nel giudizio di ATP e la CT esperita nel giudizio di I grado ovvero, in subordine, ove confermasse la necessità di assumere tale mezzo istruttorio, Voglia disporre la sua completa e totale rinnovazione con diverso consulente tecnico. Sempre in via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo di ufficio e di parte di primo grado a cura della cancelleria. Per Controparte_1
Previe le declaratorie di legge e del caso, nel merito: rigettarsi l'appello proposto dall'impresa e tutte le Parte_1 domande proposte nei confronti del siccome inammissibili e Controparte_1 improcedibili, oltre che infondate in fatto e in diritto;
per l'effetto, confermarsi integralmente, nella parte in cui rigetta le domane dell'impresa la sentenza del Parte_1
Tribunale ordinario di Como, Giudice dott.ssa Arianna Toppan, n. 509/2024 del 7 maggio 2024, non notificata;
in via di appello incidentale: in riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Como, Giudice dott.ssa Arianna Toppan, n. 509/2024 del 7 maggio 2024, non notificata, accertarsi e dichiararsi che l'impresa è decaduta da qualsivoglia Parte_1 domanda nei confronti del ex art. 2968 c.c. e, in ogni caso, non è Controparte_1 creditrice di alcuna somma nei confronti del in relazione al contratto Controparte_1
d'appalto per i lavori di “Recupero e riqualificazione delle ville dette “La Mainona” e “
[...]
” in località Tremezzo con destinazione ad eco-museo del territorio – 2° Lotto Per_1
Funzionale: realizzazione parcheggio interrato” rep. n. 1180 in data 14 febbraio 2011 e al contratto d'appalto di lavori per le “Opere complementari di completamento” stipulato con rep. n. 20 il 25 maggio 2015; in ogni caso: condannarsi controparte a rifondere all'Ente convenuto/appellato spese e onorari, oltre accessori fiscali e previdenziali, di entrambi i gradi di giudizio.
***
pagina 3 di 21 Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato l'impresa Parte_1 conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 427.780,94, oltre IVA, interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria, da riconoscere eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c. in relazione ai contratti di appalto stipulati con il in data CP_1
14/02/2011 e in data 25/05/2015. Deduceva al riguardo che: in data 14/02/2011 aveva stipulato con il Comune un contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori di realizzazione di un'autorimessa interrata - 2° lotto funzionale, per il recupero e riqualificazione delle ville dette
“La Mainona” e “La Bolivianina”, per un importo contrattuale di € 874.848,00, oltre Iva, da ultimarsi nel termine di 300 giorni;
nel corso dell'appalto i lavori venivano sospesi per ben n. 4 volte, per motivi non imputabili all'appaltatore, e si verificava un imprevisto geologico che costringeva la Stazione appaltante ad approvare una variante e a disporre la proroga del termine di ultimazione dei lavori;
in data 15.5.2015 veniva redatto lo stato finale dei lavori sul quale l'appaltatore iscriveva n. 12 riserve di importo complessivo pari ad € 319.853,33; tali riserve venivano accolte dal DL limitatamente all'importo di € 185.198,38 e dal collaudatore nel maggior importo di € 219.332,37, al netto dell'importo concernente le migliorie proposte dall'appaltatore in sede di gara ma non eseguite (pari a € 18.260,00); il con determina n. 541-235 del CP_1
11.12.2015 liquidava in favore dell'appaltatore l'importo di € 204.628,90, oltre IVA, a saldo delle riserve iscritte sul conto finale e si riservava di valutare l'ulteriore richiesta dell'impresa di € 35.000,71, richiesta che veniva respinta con deliberazione n. 332/2017 in quanto priva di riscontro nella documentazione progettuale e contabile dell'appalto; in data 25.5.2015 veniva sottoscritto tra le stesse parti un ulteriore contratto di appalto “per opere complementari e di completamento”, dell'importo di € 149.993,43, oltre IVA, da eseguire nel termine di 90 giorni;
il primo stato di avanzamento dei lavori del contratto aggiuntivo veniva redatto in data 21.7.2015 e sottoscritto con riserva dall'appaltatore che successivamente esplicitava n. 7 riserve per un totale di € 66.637,20; in data 15.6.2016 veniva redatto il certificato di ultimazione dei lavori di cui al contratto aggiuntivo attestante la fine dei lavori alla data del 31.7.2015; anche tale documento veniva sottoscritto con riserva dall'appaltatore al pari dello stato finale dei lavori del 4.8.2016; le riserve venivano successivamente esplicitate pagina 4 di 21 dall'appaltatore che, oltre a confermare le domande già formulate in relazione al SAL 1, iscriveva ulteriori riserve concernenti il riconoscimento dell'importo di € 35.000,00 per lavori sistemazione esterna dell'area di cantiere (già in precedenza richiesto al e rispetto al quale l'ente si era riservato di valutarne la CP_1 debenza), le somme corrispondenti ai lavori aggiuntivi eseguiti dal 31.7.2015 al 18.12.2015 nonché i danni risentiti per l'andamento anomalo dell'appalto relativo ai lavori complementari e di completamento, per un totale complessivo (comprensivo delle riserve iscritte al SAL 1) di € 314.464,36; in data 21.12.2017 il RUP trasmetteva all'impresa il certificato di regolare esecuzione dei Pt_1 lavori, che non veniva sottoscritto dall'appaltatore poiché si pronunciava solo parzialmente sulle riserve e addebitava asseriti danni all'esecutore; in data 16.1.2018 l'appaltatore depositava un ricorso per ATP nel corso del quale veniva disposta una consulenza tecnica per l'accertamento della “consistenza delle opere eseguite con riguardo alla correttezza dell'esecuzione e alla tempistica in base ai contratti in essere tra le parti”; all'esito dell'ATP il CT nominato, ing. concludeva Per_2 che le lavorazioni previste dai due contratti risultavano quasi totalmente eseguite, ad eccezione del rivestimento delle scale in lastre di serizzo (di cui al contratto delle opere complementari) e che erano state altresì eseguite lavorazioni ulteriori, meglio descritte al punto 3.3 della perizia, di cui le più significative attinenti al contratto delle opere complementari, realizzate dopo la data dichiarata di ultimazione dei lavori;
nonostante gli esiti dell'ATP il CP_1 si rifiutava di corrispondere gli importi di cui alle riserve iscritte dall'appaltatore che, pertanto, si vedeva costretto ad agire giudizialmente per il riconoscimento dell'importo di € 294.936,64, oltre IVA, per i maggiori lavori eseguiti con riferimento ad entrambi i contratti, e di € 132.844,30 (di cui alle riserve nn. 13 e 15) per i danni derivati dall'anomalo andamento dei lavori relativi al secondo contratto, per un totale complessivo di € 427.780,30. All'udienza del 16.12.2020 veniva dichiarata la contumacia del CP_1
non costituito, e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6,
[...]
c.p.c. Alla successiva udienza del 13.4.2021, il giudice disponeva la CT richiesta dall'attrice formulando il seguente quesito: “Dica il CT, letti gli atti e documenti di causa, sentite le parti, assunta ogni opportuna informazione anche presso terzi e pubblici uffici ed ispezionati i luoghi di causa, quale sia lo stato attuale degli stessi, specificando il giusto corrispettivo di tutti i lavori eseguiti dall'impresa e non contabilizzati né pagati dal Pt_1
pagina 5 di 21 , come esplicitati nelle riserve nn.13 e 15, verificando se le stesse siano Controparte_1 conformi alle previsioni negoziali”. In data 28.6.2021 si costituiva tardivamente il Controparte_1 deducendo che: l'attrice non aveva depositato alcun documento della contabilità dell'appalto, né lo stato finale dei lavori, né il documento n. 24 riferito alla valutazione delle opere accertate in sede di ATP, sicché non aveva dimostrato in alcun modo la fondatezza delle proprie pretese;
l'attrice era decaduta, ex art. 33, c. 1, D.M. 145/2000, dal diritto ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento delle proprie pretese non oggetto di accordo bonario, non avendo agito entro il termine di 60 giorni dalla conoscenza della determinazioni del Comune trasmesse in data 10.7.2017 con riferimento al primo contratto ed entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del certificato di regolare esecuzione dei lavori quanto al secondo contratto;
le riserve relative ad entrambi i contratti erano inefficaci non avendo l'appaltatrice dimostrato il rispetto degli artt. 190 e 201 DPR 207/2010 e, in particolare, non avendo provato la corretta iscrizione delle riserve nel registro di contabilità e loro conferma nel conto finale;
l'attrice aveva, peraltro, accettato il collaudo del primo appalto senza formulare alcuna contestazione, sicché ogni pretesa riferita a tale contratto era infondata, come anche ogni pretesa relativa al secondo contratto visto che il certificato di regolare esecuzione dei lavori non era stato sottoscritto dall'impresa Pt_1 con conseguente accettazione delle relative risultanze;
in ogni caso, le domande dell'attrice in relazione alle riserve di cui al primo contratto erano infondate per i motivi già illustrati nella relazione riservata del collaudatore del 29.6.2015 ed in considerazione del fatto che l'ATP non aveva accertato l'esecuzione di lavori maggiori o diversi da quelli riconosciuti in sede di collaudo e già pagati;
inoltre, nulla era dovuto all'appaltatrice per le opere aggiuntive eseguite in relazione al secondo contratto dopo la fine dei lavori poiché l'appaltatore ai sensi dell'art. 161, c. 1, DPR 207/2010 non può introdurre alcuna variazione al progetto se non previamente autorizzata e nel caso di specie il non aveva CP_1 approvato alcuna variante;
oltretutto, le pretese dell'impresa con riguardo al secondo contratto violavano il limite di cui all'art. 240 bis, c. 1, D.lgs. n. 163/2000 e, comunque, erano infondate per i motivi illustrati nella relazione riservata del DL. Il Comune concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice e, in subordine, la compensazione dell'eventuale credito liquidato in favore pagina 6 di 21 dell'impresa con il controcredito dell'ente, accertato dal certificato di Pt_1 regolare esecuzione dei lavori nell'importo di € 25.685,14. In data 19.4.2023 veniva depositato l'elaborato peritale che, in relazione alle riserve iscritte dall'appaltatore con riferimento al secondo contratto, riconosceva all'impresa l'importo complessivo di € 144.035,83, di cui € 50.781,38 per Pt_1 lavori eseguiti oltre il termine di fine lavori, e respingeva le riserve nn. 13 e 15. All'esito della esperita consulenza tecnica il Tribunale con sentenza n. 509/2024, respingeva tutte le eccezioni formulate dal in quanto CP_1 tardive, accoglieva le domande dell'attrice limitatamente all'importo di € 29.638,36; condannava il al pagamento delle spese di lite e poneva a CP_1 carico dell'impresa le spese di CT in quanto dalla stessa sollecitata e Pt_1 rivelatasi superflua per la decisione. Motivava la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
- le eccezioni di decadenza dell'attrice dal diritto di far valere le riserve iscritte sui documenti contabili dei due appalti, sollevate dal con la comparsa CP_1 di risposta, rappresentavano eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio ex art. 2969 c.c. ma soggette all'onere di tempestiva rilevazione da parte dell'ente, come già affermato dalla Cassazione. Pertanto, tutte le eccezioni, comprese quelle fondate sull'art. 33 DM 45/2999 e quelle declinate nell'espressione di
“inammissibilità” delle riserve, erano inammissibili in quanto sollevate dal solo con la comparsa di costituzione tardivamente depositata;
CP_1
- quanto alle domande formulate dall'attrice premetteva che la giurisprudenza formatasi sotto il vigore dell'art. 342 della L. 2248/1865 allegato F (che vietava all'appaltatore di introdurre varianti non autorizzate e prevedeva che in assenza di autorizzazione l'appaltatore non potesse richiedere alcun compenso o indennità per i lavori aggiuntivi) ha sempre sostenuto che i lavori addizionali effettuati extra-contratto e non previamente autorizzati potessero eccezionalmente dar luogo a compenso solo qualora: avessero formato oggetto di tempestiva riserva, fossero qualificati come indispensabili in sede di collaudo, fossero riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e avessero comportato un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientrasse entro i limiti delle spese approvate. Tali principi erano applicabili anche alla fattispecie in esame, regolata dalle disposizioni normative che avevano sostituito l'art. 342 della L. 2248/1865;
- nel merito, gli importi (€ 101.724,43 per “opere in più” e € 13.500,00 per i danni da alluvione) richiesti dall'appaltatore con riferimento alle riserve iscritte pagina 7 di 21 sul primo contratto e non accolte dal o accolte parzialmente non erano CP_1 dovuti poiché: a) la riserva n. 1, attinente ai maggiori costi sostenuti per la formazione della “cartella” lungo il perimetro dell'autorimessa, era stata respinta dal poiché tali lavori derivavano da una proposta migliorativa CP_1 formulata dall'appaltatore in sede di gara, come ribadito dall'ente nella comparsa di costituzione. Sul punto l'impresa non aveva eccepito alcunché e, Pt_1 comunque, qualora tale lavorazione non fosse stata proposta dall'appaltatore in sede di gara, allora rappresentava un'opera extracontrattuale per la quale nulla era dovuto, nemmeno ai sensi dell'art. 2041 c.c., perché l'appaltatore non aveva dimostrato l'esistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza per la relativa liquidazione;
b) le riserve nn. 2 e 3, concernenti gli importi non contabilizzati per il maggior quantitativo di ferro d'armatura e per i connettori in acciaio, erano state accolte dall'amministrazione ad eccezione dei costi associati ai quantitativi di ferro e connettori utilizzati per la realizzazione della cartella di cui alla riserva n. 1 che era stata respinta, sicché anche tali riserve non potevano che essere respinte;
c) le riserve nn. 4,6,7,8,9 e 11 erano state accolte dall'amministrazione che ne aveva solo ricalcolato l'importo alla luce della documentazione contrattuale e contabile. A fronte di ciò l'attrice non aveva prodotto in giudizio la documentazione comprovante la correttezza dei propri calcoli e, quindi, non aveva diritto ad alcun compenso aggiuntivo, non avendo dimostrato di aver diritto al riconoscimento di somme ulteriori;
d) le riserve nn. 5 e 10 erano state integralmente accolte dal e) la riserva n. 12, avente CP_1 ad oggetto i danni subiti a fronte dell'alluvione del novembre 2014 (pari a € 13.500,00) non poteva essere accolta poiché l'art. 166, co. 1, DPR 207/2010, invocato dall'appaltatore a sostegno della domanda, si riferiva al riconoscimento dei danni da forza maggiore arrecati alle opere eseguite dall'appaltatore e non anche a quelli subiti dalle attrezzature e dai beni dell'esecutore;
- in relazione al secondo contratto del 25/05/2015 l'appaltatore aveva iscritto n. 15 riserve. Di tali riserve: a) le prime sette iscritte sul SAL 1, concernenti i lavori eseguiti alla data del 10/07/2015 per un totale di € 66.637,20, non potevano essere accolte poiché l'appaltatore non aveva prodotto in giudizio la documentazione necessaria per valutare la fondatezza delle pretese e la CT espletata in corso di causa, che ne aveva quantificato il valore, era nulla - come rilevato tempestivamente dal - sia perché aveva esorbitato dal quesito CP_1 formulato (che riguardava solo i lavori eseguiti dopo il 10.7.2015 per i quali l'appaltatore aveva chiesto il riconoscimento dei danni per andamento anomalo pagina 8 di 21 e improduttività con le riserve nn. 13 e 15), sia perché si era basata su documentazione (i.e. allegati alle riserve) non prodotta in giudizio e non acquisibile autonomamente dal CT, essendo diretta alla prova dei fatti principali posti a fondamento delle domande attoree;
b) le riserve dalla n. 8 alla n. 12 riguardavano lavori eseguiti successivamente al 10.7.2015, rispetto ai quali il aveva rilevato l'assenza di una preventiva autorizzazione, in CP_1 violazione dell'art. 161, co. 1, DPR 207/2010. Rispetto a tali lavori l'impresa non aveva dimostrato né l'approvazione da parte della stazione Pt_1 appaltante, né il riconoscimento della indispensabilità da parte del Comune, sicché tali riserve potevano essere accolte limitatamente agli importi riconosciuti dal DL nella relazione riservata e nel certificato di regolare esecuzione dei lavori per complessivi € 29.638,36; c) le ulteriori riserve (nn. 13 e 15), volte ad ottenere il risarcimento del danno “per improduttività” e per i costi connessi al mantenimento del cantiere oltre il termine previsto dal secondo contratto (opere complementari di completamento) erano infondate perché l'appaltatore non aveva provato né quando erano state ultimate le opere addizionali eseguite dopo il 31.7.2015, né l'esistenza e l'ammontare del danno lamentato;
- l'eccezione di compensazione sollevata dal non poteva essere CP_1 esaminata in quanto tardivamente proposta. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'impresa Pt_1 chiedendone l'integrale riforma. Si è costituito in giudizio il che, a sua volta, ha proposto Controparte_1 appello incidentale e ha chiesto il rigetto dell'appello principale in quanto inammissibile e, comunque, infondato nel merito. All'udienza del 25 settembre 2025, di discussione dinanzi al Collegio, sono comparsi i difensori delle parti e la causa è stata assunta in decisione. Motivi della decisione L'appello principale L'appello è affidato ai motivi di seguito sintetizzati:
1. La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui il Tribunale in violazione dell'art. 115 cpc. ha omesso di dare rilievo alla circostanza che l'Ente, pur regolarmente citato, si è costituito tardivamente e da qui la non contestazione dell'allegato 23 alla citazione, cioè la CT resa in sede di ATP;
inoltre avrebbe esaminato e rigettato quasi tutte le riserve iscritte sulla documentazione contabile dei due appalti disattendendo le risultanze di detta CT e quelle della pagina 9 di 21 CT espletata nel corso del giudizio, sostituendosi altresì al CT e rivalutando nel merito le singole riserve senza specificare le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni;
inoltre che l'assenza di allegati al fascicolo di ATP non risponde al vero poiché i documenti sui quali l'ATP è stato eseguito nel contraddittorio delle parti “sono indicati quali allegati alla relazione e pertanto l'onere di allegazione è stato correttamente adempiuto”; ed anche considerando che era stato demandato al tecnico designato di attingere le necessarie informazioni per l'indagine tecnica “anche presso terzi e pubblici uffici”. Afferma altresì che il CT non avrebbe esorbitato dal quesito che gli era stato sottoposto poiché la valutazione delle riserve nn. 13 e 15, oggetto precipuo della consulenza tecnica, non poteva aver luogo senza prima valutare la fondatezza delle riserve presupposte, sicché la consulenza tecnica predisposta nel giudizio di primo grado non poteva essere dichiarata nulla.
2. La decisione gravata sarebbe altresì erronea nella parte in cui non ha considerato che l'art. 161 del DPR 207/2010 consente l'introduzione di variazioni o addizioni al progetto approvato, ove disposte dal direttore lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, e che nel caso di specie le varianti erano state ordinate dall'ente ed erano imprescindibili per la realizzazione dell'opera come accertato sia dalla CT redatta in sede di ATP, che da quella predisposta nel corso del giudizio di primo grado. Inoltre, il giudice non avrebbe considerato che l'art. 57, c. 5, del Dlgs 163/2006, applicabile ratione temporis, prevede la possibilità per la stazione appaltante di introdurre varianti fino al 10%, aumenti o diminuzioni dei lavori nei limiti del quinto e l'esecuzione di lavorazioni maggiori da imporre con un atto aggiuntivo. Pertanto, anche fronte di tali previsioni, il giudice avrebbe dovuto accogliere tutte le riserve dell'appaltatore poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale sulla base di una eccezione del tardivamente proposta, i CP_1 lavori aggiuntivi eseguiti dall'impresa erano stati ordinati dal o, Pt_1 CP_1 comunque, erano indispensabili per la corretta esecuzione dell'opera, come accertato dalle consulenze tecniche;
in sostanza le richieste dell'impresa sono quantificazioni di opere ordinate e richieste dalla DL e dal RUP nel corso dei lavori (ivi compresa cartella, casseri, connettori, solaio con calcestruzzo pieno, tutte attinenti al contratto principale), le opere non sono in variante ma sono in aggiunta al contratto per rendere il contratto funzionale (senza queste opere non si poteva rendere utilizzabile la struttura)
pagina 10 di 21 3. L'appellante chiede l'applicazione degli interessi di cui al Dlgs 231/2002 sulle somme che saranno riconosciute come dovute all'esito del gravame;
4. la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui ha respinto la domanda di riconoscimento degli importi recati dalle riserve ai sensi dell'art. 2041 c.c. per l'assenza di un titolo che potesse legittimare tale domanda senza considerare che la Cassazione ha riconosciuto l'obbligo di un indennizzo a carico di chi ha lucrato la prestazione nonostante l'inoperatività del vincolo contrattuale. L'appaltatore chiede, pertanto, la condanna del al pagamento CP_1 dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, da liquidare in misura pari al vantaggio ottenuto e, quindi, al valore delle opere quale accertato dalle CT, anche in ragione del fatto che il non avrebbe mai contestato l'avvenuta CP_1 esecuzione delle opere aggiuntive, da sé stesso ordinate e successivamente prese in consegna, ma solo di non averle “contrattualizzate”;
5. con l'ultimo motivo si contesta la sentenza nella parte in cui ha condannato l'appaltatore al pagamento delle spese di CT in quanto sollecitata dall' Pt_2
e rivelatasi superflua all'esito del giudizio. Sul punto l'appellante sostiene
[...] che la CT è stata disposta dal giudice il quale avrebbe dovuto negare l'ammissione del mezzo istruttorio ove ritenuto superfluo ab initio e che, comunque, a fronte della soccombenza del Controparte_1 quest'ultimo avrebbe dovuto essere condannato al pagamento non solo delle spese di lite ma anche a quelle di CT.
*** L'appello incidentale Con l'appello incidentale il ha dedotto quanto segue: CP_1
1. la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità di tutte le eccezioni di decadenza sollevate dalla stazione appaltante in relazione alle riserve iscritte dall'impresa con riguardo ad Pt_1 entrambi i contratti di appalto in quanto formulate nella comparsa di risposta tardivamente depositata. Il ribadisce che tutte le riserve formulate CP_1 dall'appaltatore sono inesistenti, inefficaci e irrilevanti poiché non sono state iscritte nel registro di contabilità e non è stata fornita la prova circa la loro conferma nel conto finale, come imposto dagli artt. 190 e 201, co. 2, DPR 207/2010. Conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la decadenza dell'appaltatore dal diritto di far valere i diritti di credito di cui alle citate riserve ai sensi dell'art. 2968 c.c. poiché - come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 8014/1997 e da alcuni lodi arbitrali - nella materia de qua la pagina 11 di 21 posizione dell'ente pubblico tenuto al pagamento non sarebbe disponibile dato che l'ente è soggetto alle norme sulla contabilità pubblica e, pertanto, non potrebbe rinunziare alla decadenza disposta dalla legge in ordine alla regolarità della procedura stabilita per l'iscrizione delle riserve nei registri di contabilità;
2. la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui ha riconosciuto all'appaltatore l'importo di € 29.638,36 - relativo alle “opere complementari di completamento” - sul presupposto che fosse dovuto all'impresa alla luce delle risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 20/12/2017. Tale statuizione non terrebbe conto di quanto evidenziato dal nella CP_1 comparsa conclusionale del 18/03/2024, ovvero che il certificato di regolare esecuzione non era stato sottoscritto dall'appaltatore e che tale circostanza, al pari di quanto previsto per il certificato di collaudo dall'art. 233 DPR 207/2010, aveva comportato l'accettazione delle relative risultanze. Pertanto, l'appaltatore non poteva vantare alcun credito nei confronti del in relazione ai lavori CP_1 complementari di completamento dato che il predetto certificato, pur avendo accolto parzialmente le riserve dell'appaltatore (limitatamente all'importo di € 29.638,86), si chiudeva con un credito a favore dell'ente di € 20.388,34, mai contestato dall'impresa dovuto alle detrazioni operate dal Direttore dei Pt_1
Lavori per i lavori eseguiti in danno dell'appaltatore e per i vizi e difetti dell'opera.
***
4. OSSERVAZIONI DELLA CORTE Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dal (in ragione del fatto che i motivi di appello non CP_1 indicherebbero in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte sulla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge denunciate) è infondata. Nell'atto introduttivo del presente giudizio parte appellante ha dichiarato di
“impugnare i capi della sentenza nella parte in cui rigetta la domanda avente ad oggetto l'accoglimento delle domande di cui alle riserve, nonché delle risultanze della perizia di cui al procedimento per accertamento tecnico preventivo e della CT eseguita in corso di causa, la somma complessiva di euro 427.780,94 (294.936,64 € per le opere riconosciute dal Ctu 132.844,30 € per le riserve n. 13 e n. 15 del contratto complementare), non ritiene valida la CT né la CT resa in sede di ATP e rigetta la domanda di arricchimento senza causa”, con ciò consentendo di individuare i capi della sentenza che ha inteso impugnare. Inoltre, l'impugnazione è articolata in modo tale da consentire di pagina 12 di 21 individuare i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione, con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo.
^^^ Tanto premesso, per ragioni di priorità logico-giuridica deve essere esaminato per primo l'appello incidentale con cui il ha riproposto Controparte_1
l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di pretendere la corresponsione di maggiori compensi per mancata iscrizione delle riserve in conformità agli artt. 190, 200 e 201 del DPR 207/2010, dato che l'eventuale accoglimento di tale eccezione determinerebbe l'automatico rigetto dell'appello principale. Al riguardo si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal la CP_1 decadenza dell'appaltatore dal diritto di chiedere maggiori compensi a causa della mancata formalizzazione delle riserve nei modi e nei tempi stabiliti dagli artt. 190, 200, e 201, non è rilevabile d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt. 2968 e 2969 c.c., trattandosi di un'eccezione in senso stretto rilevabile solo su istanza di parte entro i termini concessi al convenuto per la costituzione in giudizio, come previsto dal combinato disposto degli artt. 166 e 167, co. 2, c.p.c. Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che “in relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Il primo compete, invero, esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte medesima sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte (cfr. Cass., Sez. un., 1099/1998; Cass. 6450/2004; Cass. 123535/2010). Non può revocarsi in dubbio, pertanto, atteso che in tal senso si esprime la stessa norma dell'art. 2697, comma 2, c.c., che la parte convenuta debba sempre sia allegare che comprovare i fatti modificativi ed estintivi della pretesa fatta valere dall'attore e, qualora ci si trovi in presenza di eccezioni in senso stretto, che sono condizionate dalla legge alla manifestazione di volontà espressa della parte di volersene avvalere, deve essere acquisita alla causa la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento” e che non “può dubitarsi del fatto che l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve, negli appalti di opere pubbliche, costituisca pagina 13 di 21 un'eccezione in senso stretto, poiché in disponibilità esclusiva della stazione appaltante, talché la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevare detta decadenza d'ufficio (cfr. Cass. 1697/1987; 3824/2003; 1637/2006; 17630/2007; 11310/2011)” (Cass. 281/2017). Tale principio è stato reiteratamente ribadito dalla Cassazione che in più occasioni ha evidenziato che, sebbene sia onere dell'appaltatore procedere alla tempestiva iscrizione delle riserve, ove ciò non sia avvenuto la tardività dell'iscrizione - al pari della irrituale iscrizione delle riserve e della loro mancata conferma nel conto finale - deve essere contestata dalla Amministrazione appaltante in quanto, “trattandosi di diritto patrimoniale disponibile della P.A., è configurabile il tacito riconoscimento dell'altrui pretesa” (cfr. da ultimo Cass. 7805/2018; Cass. 38188/2021). Quindi, l'irrituale o intempestiva iscrizione delle riserve nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa di settore, al pari della mancata conferma delle medesime riserve nel conto finale, ne comporta la decadenza a condizione che l'Amministrazione abbia regolarmente rilevato e contestato dette circostanze ed abbia tempestivamente eccepito nel processo l'avvenuta decadenza, trattandosi di un diritto patrimoniale disponibile della P.A.. Nel caso che ci occupa è pacifico che l'eccezione di decadenza delle riserve iscritte dall'appaltatore è stata sollevata dal con la comparsa di CP_1 costituzione depositata in data 28.6.2021, ovvero ben oltre il termine di 20 giorni previsto dall'allora vigente art. 166 c.p.c. per la costituzione in giudizio del convenuto, sicché non è censurabile la sentenza gravata per aver dichiarato l'inammissibilità di tale eccezione in quanto tardivamente proposta. Quanto al secondo motivo di appello incidentale, si evidenzia in primo luogo che l'impossibilità per l'appaltatore di far valere le riserve iscritte con riferimento all'appalto sui lavori complementari per accettazione delle risultanze del certificato di regolare esecuzione del 20.12.2017, che ha accolto solo in parte tali riserve accertando un credito residuo in favore della Stazione Appaltante, è stata eccepita dal con la comparsa di risposta (cfr. comparsa di costituzione CP_1 par. II.3, pagg. 33-34) e non già in sede di comparsa conclusionale. Inoltre, siccome l'intervenuta accettazione delle risultanze del certificato di regolare esecuzione, avrebbe comportato, ove fondata, un ulteriore profilo di decadenza delle riserve precedentemente iscritte dall'appaltatore, il primo giudice ha considerato tale eccezione ma l'ha respinta in quanto tardivamente proposta. pagina 14 di 21 Si legge, infatti, nella sentenza gravata che “sono inammissibili, in quanto formulate solo nella comparsa di risposta tardivamente depositata, tutte le eccezioni di decadenza sollevate dal in relazione ad entrambi i contratti per cui è causa, comprese quelle fondate sul CP_1 disposto dell'art. 33 D.M. 145/2000 e quelle declinate nell'espressione di “inammissibilità” delle riserve, per non essere state svolte nei termini di legge”. Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcuna omissione, poiché, a fronte di una eccezione inammissibile, non aveva alcun onere di entrare nel merito della deduzione che, peraltro, è palesemente infondata ove si consideri che le previsioni contenute nell'art. 237 del DPR 207/2010 non pongono a carico dell'appaltatore l'onere di sottoscrivere il certificato di regolare esecuzione. Il citato articolo si limita, infatti, a stabilire che il certificato è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. Quanto alla disciplina applicabile a tale istituto l'art. 237, co. 4, del DPR 207/2010 richiama solo le disposizioni di cui agli artt. 229, co. 3, 234, co. 2, 3 e 4, e 235 del medesimo decreto presidenziale e non anche l'art. 233 che, con esclusivo riferimento al certificato di collaudo, stabilisce che tale documento deve essere trasmesso “per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo”. In definitiva, il certificato di regolare esecuzione non richiede la firma dall'esecutore dei lavori, sicché la mancata sottoscrizione di tale documento da parte dell'impresa non ha comportato alcuna accettazione delle relative Pt_1 risultanze contabili, né alcuna decadenza e/o rinuncia tacita alle riserve precedente iscritte nel registro di contabilità e confermate sul conto finale. A tutto voler concedere, la mancata iscrizione di riserve (e non già la mancata sottoscrizione del certificato) sul certificato de quo (espressamente prevista dall'art. 234, co. 2, del DPR 207/2010) ha comportato l'accettazione da parte dell'impresa delle operazioni di collaudo eseguite dal DL, ivi inclusi Pt_1
l'accertamento dei vizi e difetti delle opere realizzate e le conseguenti detrazioni operate sul conto finale, che avrebbe potuto comportare la compensazione delle pretese creditorie avanzate dall'appaltatore con il credito vantato dal CP_1 per i citati vizi e difetti. Sta di fatto che anche l'eccezione di compensazione è stata tardivamente proposta dalla stazione appaltante, sicché le risultanze del certificato di regolare esecuzione sono del tutto irrilevanti nel presente giudizio. pagina 15 di 21 Per motivi sin qui esposti l'appello incidentale è, dunque, infondato e non può che essere respinto.
^^^ Passando all'esame dell'appello principale occorre preliminarmente chiarire che, in tema di appalto pubblico, sono soggette all'onere di riserva tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché le contestazioni tecniche o giuridiche circa la loro quantità e qualità, nonché quelle relative a pregiudizi sofferti e costi aggiuntivi. Non pertinente è quindi il rilievo dell'appellante laddove afferma che il maggior corrispettivo gli spetterebbe, a prescindere dalle riserve, semplicemente contabilizzando le opere eseguite ed accertate dal CT. Quanto alle predette riserve, esse appaiono distinguersi sostanzialmente in due blocchi. Un primo blocco riguarda i “riconteggi” di riserve accolte dall'ente con riferimento alla contabilità del contratto principale;
l'appaltatore impresa Pt_1 ha apposto infatti 12 riserve per complessivi € 319.853,33; tali riserve venivano accolte dal DL ma limitatamente all'importo di € 185.198,38 e dal collaudatore nel maggior importo di € 219.332,37, al netto dell'importo concernente le migliorie proposte dall'appaltatore in sede di gara ma non eseguite (pari a € 18.260,00); il poi con determina n. 541-235 del 11.12.2015 ha liquidato CP_1 in favore dell'appaltatore l'importo di € 204.628,90, oltre IVA, a saldo delle riserve iscritte sul conto finale. In sostanza quindi l'impresa Bianche pretende la differenza tra quanto richiesto e quanto riconosciuto con l'accoglimento delle riserve. Un secondo blocco riguarda invece i lavori “aggiuntivi” rispetto al contratto complementare, nonché (riserve n. 13 e n. 15) le pretese risarcitorie “per improduttività” e per i costi connessi al mantenimento del cantiere oltre il termine previsto, sempre con riferimento al secondo contratto Orbene, quanto al primo blocco, non emerge che l'ATP o la successiva CT abbiano positivamente riscontrato l'errata contabilizzazione (in difetto), da parte del delle riserve accolte, né agli atti v'è documentazione utile a CP_1 comprovare il diverso assunto dell'appellante. In particolare, il Tribunale con riguardo alle riserve nn. 4, 6, 7, 8 e 9 e 11 (attinenti a maggiorazioni per la realizzazione di solaio in calcestruzzo pieno, additivazione dei calcestruzzi, esecuzione di drenaggi, realizzazione di giunti e di due pozzi di calcestruzzo auto compattante e oneri per aggottamento di acque presenti nello scavo), ha correttamente affermato che esse erano state pagina 16 di 21 riconosciute dalla stazione appaltante, la quale tuttavia aveva operato un “ricalcolo delle somme dovute sulla base della documentazione contrattuale e della contabilità di impresa (cfr., ancora doc. n. 14 attrice). A fronte di quanto sopra, l'attrice non ha prodotto in giudizio la documentazione comprovante la correttezza dei propri calcoli, esplicitati nelle riserve”; documentazione “nemmeno acquisibile autonomamente da parte del CT , trattandosi di documentazione diretta alla prova dei fatti principali”. Dunque, contrariamente all'assunto di parte appellante, il Tribunale ha chiarito le ragioni del rigetto e nessuna doglianza specifica, con riferimento ai “ricalcoli” delle riserve risulta esser stata mossa, se non che il primo giudice avrebbe dovuto far propri gli esiti della CT, che tuttavia, a prescindere dalla sua nullità
o meno, come detto, non ha riguardato tali conteggi. Quanto al secondo blocco, è ben vero che l'ATP prima (“consistenza delle opere eseguite con riguardo alla correttezza dell'esecuzione e alla tempistica in base ai contratti in essere tra le parti”) e la CT dopo, hanno accertato esser state eseguite lavorazioni ulteriori, come descritte in sintesi al punto 3.3 dell'ATP, di cui le più significative, in relazione al contratto delle opere complementari, eseguite dopo la data dichiarata di ultimazione dei lavori. Ora, sul punto, è anzitutto incongruo il richiamo dell'appellante all'art 115 c.p.c., con riferimento alle risultanze della CT, per essersi l'ente costituito in giudizio dopo l'avvio delle operazioni peritali, così a suo dire incorrendo nella decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni di parte: e ciò sia perché le valutazioni tecniche di cui trattasi, già in astratto, si pongono al di fuori del perimetro dei
“fatti non contestati” di cui al citato art.115 c.p.c.; sia perché le risultanze nel merito della CT, oltre ad esser soggette ex officio al vaglio del giudice, possono sempre esser oggetto di contestazione di parte senza vincoli di preclusione (ad eccezione dei rilievi di nullità) e l'amministrazione comunale sin dalla sua costituzione in giudizio ha sottolineato che tutte le richieste dell'appaltatore erano prive del benché minimo riscontro probatorio. Più precisamente, con la CT disposta in corso di causa, il Tribunale ha demandato al tecnico designato la verifica del “giusto corrispettivo di tutti i lavori eseguiti dall' e non contabilizzati né pagati dal , come Parte_2 Controparte_1 esplicitati nelle riserve nn. 13 e 15, verificando se le stesse siano conformi alle previsioni negoziali”; afferma il Tribunale che il CT avrebbe arbitrariamente esteso l'indagine alla verifica della fondatezza di tutte le riserve iscritte dall'appaltatore sulla contabilità del secondo contratto, basandosi oltretutto sugli allegati alle pagina 17 di 21 riserve acquisiti autonomamente dal perito e non prodotti in giudizio dall'odierna appellante. Ma, a ben vedere, non decisiva è la questione della utilizzabilità o meno di detta CT. Il punto infatti è un altro : anche ad ammettere la parziale nullità della CT, se quell'indagine era effettivamente necessaria per quantificare le opere aggiuntive, il primo giudice, errando nell'originario mandato, avrebbe dovuto conferirne un altro, più appropriato (e per emendare l'errore questa Corte dovrebbe ora, eventualmente, procedere in tal senso). Ma in realtà, già in radice, stante (come di vedrà) la incontestata assenza di perizie in variante e l'insussistenza dei presupposti per l'ottenimento di maggiori pretese economiche per lavori aggiuntivi, l'indagine si rivela inutile. E per tale ragione va respinto il secondo motivo di appello relativo alle pretese opere extra-contratto complementare. Anzitutto, a differenza di quanto affermato dall'appellante, la mancata approvazione di una variante ai sensi dell'art. 161 del Dlgs 163/2006, dedotta dal con la comparsa di costituzione, non rappresenta un'eccezione in CP_1 senso stretto, bensì una mera difesa (volta a contestare l'esistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa attorea), come tale non soggetta alla decadenza prevista dall'art. 167, co. 2, c.p.c., di cui il Tribunale doveva necessariamente tenere conto ai fini della delibazione della causa. Nel merito, l'art. 161, co. 1, del DPR 207/2010 (applicabile ratione temporis) stabiliva espressamente che: “Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice”; il comma 9 del citato articolo stabiliva poi che “Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;
negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto”, mentre il comma 10 disponeva che “ Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso
pagina 18 di 21 l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara”. Quindi, l'esecuzione di lavori in variante rispetto al progetto approvato richiede: l'esistenza dei presupposti di cui dell'art. 132 del Dlgs 163/2006 (i.e. sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
cause impreviste e imprevedibili;
presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione); la preventiva redazione e approvazione di una perizia di variante, come previsto dai commi successivi dell'art. 161, e l'ordine del direttore dei lavori di eseguire gli interventi di cui alla variante. Nel caso di specie, a prescindere dall'esistenza o meno dei presupposti di cui al citato art. 132, il Comune di non ha approvato alcuna perizia di CP_1 variante con riferimento ai lavori di cui alle riserve iscritte dall'appaltatore per entrambi i contratti;
pertanto, il primo giudice non poteva in alcun modo accogliere le richieste dell'appaltatore ai sensi del richiamato art. 161 del DPR 207/2010, anche perché le riserve iscritte sul secondo contratto superano abbondantemente il 5% dell'importo contrattuale. L'unica ipotesi in cui il Dlgs 163/2006 consente al direttore dei lavori di ordinare l'esecuzione di interventi non previsti dalla documentazione contrattuale è contemplata dall'art. 132, co. 3, in base al quale “Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera”. Nel caso che ci occupa è pacifico che i lavori aggiuntivi eseguiti dall'appaltatore integrano delle vere e proprie varianti poiché hanno comportato un aumento degli importi contrattuali - € 144.035,83 oltre IVA in base alla CT quindi praticamente quasi raddoppiando il corrispettivo previsto “per opere complementari e di completamento” dell'importo di € 149.993,43 oltre IVA - sicché la relativa esecuzione non poteva essere disposta dal DL ma richiedeva la previa approvazione di una perizia di variante che di fatto non sussiste. pagina 19 di 21 Alla luce delle considerazioni che precedono anche il motivo in esame è destituito di ogni fondamento. L'appellante, nelle conclusioni, ha anche chiesto riformarsi la sentenza impugnata riconoscendo come dovuta la somma di € 132.844,30 per le riserve n. 13 e n. 15 del contratto complementare, relative ai pretesi danni subiti per il protrarsi dell'appalto dopo la fine dei lavori. Ma, a fronte dell'affermazione del primo giudice secondo cui “parte attrice non ha provato in alcun modo né quando le opere addizionali autorizzate dalla stazione appaltante sarebbero state in effetti completate, né, comunque, ha rigorosamente provato l'esistenza e l'ammontare del danno subito, essendo rimasti privi di riscontro probatorio alcuno i dati (di fatturato, utile e costi, cfr., pp. 59 e 6 citazione) utilizzati dall'impresa per il calcolo del danno”, l'appellante non ha confutato siffatte argomentazioni, limitandosi a chiedere il riconoscimento dell'importo indicato. Il mancato accoglimento di primi due motivi di appello comporta l'assorbimento del terzo motivo con cui l'appellante ha chiesto il riconoscimento degli interessi moratori di cui al Dlgs 231/2012 sugli importi oggetto delle riserve non accolte dal Tribunale.
^^^ Quanto al motivo relativo alla domanda di riconoscimento degli importi recati dalle riserve ai sensi dell'art. 2041 c.c. lo stesso non può essere accolto per carenza del presupposto della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. E ciò sia perché l'appellante ha esperito l'azione tipica per il riconoscimento dei lavori extra-contrattuali che è stata respinta per carenza dei relativi presupposti (sicché non c'è spazio per il riconoscimento ad alcun titolo dell'indennizzo invocato dall'impresa ; sia perché, in ogni caso, l'azione di indebito Pt_1 arricchimento non può essere esperita nei confronti del laddove, come CP_1 nel caso di specie, i lavori aggiuntivi non siano stati debitamente autorizzati dall'ente ma deve essere eventualmente esercitata nei confronti del funzionario o dell'organo che ha ordinato la spesa in violazione delle regole contabili imposte dal Dlgs 267/2000, come espressamente previsto dall'art. 191, co. 4, del precitato decreto legislativo (cfr. Cass. ord. n. 19958/2020; Cass. ord. n. 17197/2024). Infine, quanto all'addebito all'appellante in ordine alle spese di CT, si evidenzia che la Cassazione ha chiarito che tali spese rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass. ord. 16074/2023). pagina 20 di 21 Ebbene, l'art. 92, co. 1, c.p.c. prevede espressamente che il giudice può discrezionalmente escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue. Nel caso di specie è pacifico che l'incombente non sia stato in alcun modo funzionale all'esame della pretesa di parte attrice che, oltretutto, è stata accolta in minima parte e solo perché alcune riserve relative al secondo contratto erano state riconosciute dal sicché non è censurabile la decisione del primo CP_1 giudice per aver posto a carico dell'attrice le spese in questione che si sono rivelate del tutto ingiustificate.
* A fronte del rigetto tanto dell'appello principale, quanto dell'appello incidentale, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1 proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Como Controparte_1
n. 509/2024, pubblicata il 7 maggio 2024, così dispone:
1. respinge tanto l'appello principale, quanto l'appello incidentale, e conferma la sentenza gravata;
2. compensa le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. a fronte della soccombenza reciproca;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni, da porre a carico di entrambe le parti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Francesco Distefano
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente rel. est. dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1745/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ETTORE NOTTI, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Raffaele Cardamone n. 20, presso il predetto difensore, APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 21 (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. RUGGERO TUMBIOLO, elettivamente domiciliato in Milano, via Conservatorio n. 17, presso il predetto difensore,
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
- disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, in riforma dell'impugnata Sentenza n. 509/2024 del Tribunale di Como II sez. Civ. pubbl. il 2.5.2024 - RG n. 3044/2020
– non notificata ed in accoglimento del presente appello accogliere, altresì, le conclusioni di primo grado: accertare e dichiarare il diritto dell'impresa in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento delle domande di cui alle riserve sopra riportate, nonché delle risultanze della perizia di cui al procedimento per accertamento tecnico preventivo, la somma complessiva di euro 427.780,94 (294.936,64 € per le opere riconosciute dal Ctu + 132.844,30 € per le riserve n. 13 e n. 15 del contratto complementare), oltre IVA e, per l'effetto, condannare il , Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., a corrispondere in favore dell'attrice la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge con vittoria di diritti, competenze ed onorari. contraris reiectis, in via preliminare per tutti i motivi contenuti negli atti e verbali di causa e nel presente atto, Voglia dichiarare utilizzabili la CT resa nel giudizio di ATP e la CT esperita nel giudizio di I grado e, pertanto, ove confermasse la necessità di rinnovare tale mezzo istruttorio, Voglia disporre la sua completa e totale rinnovazione con diverso consulente tecnico. Nel merito, in accoglimento del presente appello si chiede che in riforma della Sentenza n. 509/2024 del Tribunale di Como II sez. Civ. pubbl. il 2.5.2024 - RG n. 3044/2020 – non notificata venga accolta la domanda di I grado per tutti i motivi esposti qui da intendersi richiamati. Confermi per il resto l'impugnata sentenza. In via subordinata, si chiede sempre in accoglimento del presente gravame, la condanna dell'ENTE per ingiustificato arricchimento della somma che si riterrà dovuta anche eventualmente con rimessione della causa sul ruolo per affidare consulenza tecnica d'ufficio al pagina 2 di 21 fine di accertare tale somma dovuta da calcolare, se del caso, anche sulla media dei consumi nazionali per famiglia rapportato al numero di immobili facenti parte dell'utenza oggetto di giudizio. Confermi per il resto l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. In via istruttoria per tutti i motivi contenuti negli atti e verbali di causa e nel presente atto, Voglia la Corte di Appello per tutti i motivi contenuti negli atti e verbali di causa e nel presente atto, Voglia dichiarare utilizzabili la CT resa nel giudizio di ATP e la CT esperita nel giudizio di I grado ovvero, in subordine, ove confermasse la necessità di assumere tale mezzo istruttorio, Voglia disporre la sua completa e totale rinnovazione con diverso consulente tecnico. Sempre in via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo di ufficio e di parte di primo grado a cura della cancelleria. Per Controparte_1
Previe le declaratorie di legge e del caso, nel merito: rigettarsi l'appello proposto dall'impresa e tutte le Parte_1 domande proposte nei confronti del siccome inammissibili e Controparte_1 improcedibili, oltre che infondate in fatto e in diritto;
per l'effetto, confermarsi integralmente, nella parte in cui rigetta le domane dell'impresa la sentenza del Parte_1
Tribunale ordinario di Como, Giudice dott.ssa Arianna Toppan, n. 509/2024 del 7 maggio 2024, non notificata;
in via di appello incidentale: in riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Como, Giudice dott.ssa Arianna Toppan, n. 509/2024 del 7 maggio 2024, non notificata, accertarsi e dichiararsi che l'impresa è decaduta da qualsivoglia Parte_1 domanda nei confronti del ex art. 2968 c.c. e, in ogni caso, non è Controparte_1 creditrice di alcuna somma nei confronti del in relazione al contratto Controparte_1
d'appalto per i lavori di “Recupero e riqualificazione delle ville dette “La Mainona” e “
[...]
” in località Tremezzo con destinazione ad eco-museo del territorio – 2° Lotto Per_1
Funzionale: realizzazione parcheggio interrato” rep. n. 1180 in data 14 febbraio 2011 e al contratto d'appalto di lavori per le “Opere complementari di completamento” stipulato con rep. n. 20 il 25 maggio 2015; in ogni caso: condannarsi controparte a rifondere all'Ente convenuto/appellato spese e onorari, oltre accessori fiscali e previdenziali, di entrambi i gradi di giudizio.
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pagina 3 di 21 Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato l'impresa Parte_1 conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 427.780,94, oltre IVA, interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria, da riconoscere eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c. in relazione ai contratti di appalto stipulati con il in data CP_1
14/02/2011 e in data 25/05/2015. Deduceva al riguardo che: in data 14/02/2011 aveva stipulato con il Comune un contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori di realizzazione di un'autorimessa interrata - 2° lotto funzionale, per il recupero e riqualificazione delle ville dette
“La Mainona” e “La Bolivianina”, per un importo contrattuale di € 874.848,00, oltre Iva, da ultimarsi nel termine di 300 giorni;
nel corso dell'appalto i lavori venivano sospesi per ben n. 4 volte, per motivi non imputabili all'appaltatore, e si verificava un imprevisto geologico che costringeva la Stazione appaltante ad approvare una variante e a disporre la proroga del termine di ultimazione dei lavori;
in data 15.5.2015 veniva redatto lo stato finale dei lavori sul quale l'appaltatore iscriveva n. 12 riserve di importo complessivo pari ad € 319.853,33; tali riserve venivano accolte dal DL limitatamente all'importo di € 185.198,38 e dal collaudatore nel maggior importo di € 219.332,37, al netto dell'importo concernente le migliorie proposte dall'appaltatore in sede di gara ma non eseguite (pari a € 18.260,00); il con determina n. 541-235 del CP_1
11.12.2015 liquidava in favore dell'appaltatore l'importo di € 204.628,90, oltre IVA, a saldo delle riserve iscritte sul conto finale e si riservava di valutare l'ulteriore richiesta dell'impresa di € 35.000,71, richiesta che veniva respinta con deliberazione n. 332/2017 in quanto priva di riscontro nella documentazione progettuale e contabile dell'appalto; in data 25.5.2015 veniva sottoscritto tra le stesse parti un ulteriore contratto di appalto “per opere complementari e di completamento”, dell'importo di € 149.993,43, oltre IVA, da eseguire nel termine di 90 giorni;
il primo stato di avanzamento dei lavori del contratto aggiuntivo veniva redatto in data 21.7.2015 e sottoscritto con riserva dall'appaltatore che successivamente esplicitava n. 7 riserve per un totale di € 66.637,20; in data 15.6.2016 veniva redatto il certificato di ultimazione dei lavori di cui al contratto aggiuntivo attestante la fine dei lavori alla data del 31.7.2015; anche tale documento veniva sottoscritto con riserva dall'appaltatore al pari dello stato finale dei lavori del 4.8.2016; le riserve venivano successivamente esplicitate pagina 4 di 21 dall'appaltatore che, oltre a confermare le domande già formulate in relazione al SAL 1, iscriveva ulteriori riserve concernenti il riconoscimento dell'importo di € 35.000,00 per lavori sistemazione esterna dell'area di cantiere (già in precedenza richiesto al e rispetto al quale l'ente si era riservato di valutarne la CP_1 debenza), le somme corrispondenti ai lavori aggiuntivi eseguiti dal 31.7.2015 al 18.12.2015 nonché i danni risentiti per l'andamento anomalo dell'appalto relativo ai lavori complementari e di completamento, per un totale complessivo (comprensivo delle riserve iscritte al SAL 1) di € 314.464,36; in data 21.12.2017 il RUP trasmetteva all'impresa il certificato di regolare esecuzione dei Pt_1 lavori, che non veniva sottoscritto dall'appaltatore poiché si pronunciava solo parzialmente sulle riserve e addebitava asseriti danni all'esecutore; in data 16.1.2018 l'appaltatore depositava un ricorso per ATP nel corso del quale veniva disposta una consulenza tecnica per l'accertamento della “consistenza delle opere eseguite con riguardo alla correttezza dell'esecuzione e alla tempistica in base ai contratti in essere tra le parti”; all'esito dell'ATP il CT nominato, ing. concludeva Per_2 che le lavorazioni previste dai due contratti risultavano quasi totalmente eseguite, ad eccezione del rivestimento delle scale in lastre di serizzo (di cui al contratto delle opere complementari) e che erano state altresì eseguite lavorazioni ulteriori, meglio descritte al punto 3.3 della perizia, di cui le più significative attinenti al contratto delle opere complementari, realizzate dopo la data dichiarata di ultimazione dei lavori;
nonostante gli esiti dell'ATP il CP_1 si rifiutava di corrispondere gli importi di cui alle riserve iscritte dall'appaltatore che, pertanto, si vedeva costretto ad agire giudizialmente per il riconoscimento dell'importo di € 294.936,64, oltre IVA, per i maggiori lavori eseguiti con riferimento ad entrambi i contratti, e di € 132.844,30 (di cui alle riserve nn. 13 e 15) per i danni derivati dall'anomalo andamento dei lavori relativi al secondo contratto, per un totale complessivo di € 427.780,30. All'udienza del 16.12.2020 veniva dichiarata la contumacia del CP_1
non costituito, e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6,
[...]
c.p.c. Alla successiva udienza del 13.4.2021, il giudice disponeva la CT richiesta dall'attrice formulando il seguente quesito: “Dica il CT, letti gli atti e documenti di causa, sentite le parti, assunta ogni opportuna informazione anche presso terzi e pubblici uffici ed ispezionati i luoghi di causa, quale sia lo stato attuale degli stessi, specificando il giusto corrispettivo di tutti i lavori eseguiti dall'impresa e non contabilizzati né pagati dal Pt_1
pagina 5 di 21 , come esplicitati nelle riserve nn.13 e 15, verificando se le stesse siano Controparte_1 conformi alle previsioni negoziali”. In data 28.6.2021 si costituiva tardivamente il Controparte_1 deducendo che: l'attrice non aveva depositato alcun documento della contabilità dell'appalto, né lo stato finale dei lavori, né il documento n. 24 riferito alla valutazione delle opere accertate in sede di ATP, sicché non aveva dimostrato in alcun modo la fondatezza delle proprie pretese;
l'attrice era decaduta, ex art. 33, c. 1, D.M. 145/2000, dal diritto ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento delle proprie pretese non oggetto di accordo bonario, non avendo agito entro il termine di 60 giorni dalla conoscenza della determinazioni del Comune trasmesse in data 10.7.2017 con riferimento al primo contratto ed entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del certificato di regolare esecuzione dei lavori quanto al secondo contratto;
le riserve relative ad entrambi i contratti erano inefficaci non avendo l'appaltatrice dimostrato il rispetto degli artt. 190 e 201 DPR 207/2010 e, in particolare, non avendo provato la corretta iscrizione delle riserve nel registro di contabilità e loro conferma nel conto finale;
l'attrice aveva, peraltro, accettato il collaudo del primo appalto senza formulare alcuna contestazione, sicché ogni pretesa riferita a tale contratto era infondata, come anche ogni pretesa relativa al secondo contratto visto che il certificato di regolare esecuzione dei lavori non era stato sottoscritto dall'impresa Pt_1 con conseguente accettazione delle relative risultanze;
in ogni caso, le domande dell'attrice in relazione alle riserve di cui al primo contratto erano infondate per i motivi già illustrati nella relazione riservata del collaudatore del 29.6.2015 ed in considerazione del fatto che l'ATP non aveva accertato l'esecuzione di lavori maggiori o diversi da quelli riconosciuti in sede di collaudo e già pagati;
inoltre, nulla era dovuto all'appaltatrice per le opere aggiuntive eseguite in relazione al secondo contratto dopo la fine dei lavori poiché l'appaltatore ai sensi dell'art. 161, c. 1, DPR 207/2010 non può introdurre alcuna variazione al progetto se non previamente autorizzata e nel caso di specie il non aveva CP_1 approvato alcuna variante;
oltretutto, le pretese dell'impresa con riguardo al secondo contratto violavano il limite di cui all'art. 240 bis, c. 1, D.lgs. n. 163/2000 e, comunque, erano infondate per i motivi illustrati nella relazione riservata del DL. Il Comune concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice e, in subordine, la compensazione dell'eventuale credito liquidato in favore pagina 6 di 21 dell'impresa con il controcredito dell'ente, accertato dal certificato di Pt_1 regolare esecuzione dei lavori nell'importo di € 25.685,14. In data 19.4.2023 veniva depositato l'elaborato peritale che, in relazione alle riserve iscritte dall'appaltatore con riferimento al secondo contratto, riconosceva all'impresa l'importo complessivo di € 144.035,83, di cui € 50.781,38 per Pt_1 lavori eseguiti oltre il termine di fine lavori, e respingeva le riserve nn. 13 e 15. All'esito della esperita consulenza tecnica il Tribunale con sentenza n. 509/2024, respingeva tutte le eccezioni formulate dal in quanto CP_1 tardive, accoglieva le domande dell'attrice limitatamente all'importo di € 29.638,36; condannava il al pagamento delle spese di lite e poneva a CP_1 carico dell'impresa le spese di CT in quanto dalla stessa sollecitata e Pt_1 rivelatasi superflua per la decisione. Motivava la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
- le eccezioni di decadenza dell'attrice dal diritto di far valere le riserve iscritte sui documenti contabili dei due appalti, sollevate dal con la comparsa CP_1 di risposta, rappresentavano eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio ex art. 2969 c.c. ma soggette all'onere di tempestiva rilevazione da parte dell'ente, come già affermato dalla Cassazione. Pertanto, tutte le eccezioni, comprese quelle fondate sull'art. 33 DM 45/2999 e quelle declinate nell'espressione di
“inammissibilità” delle riserve, erano inammissibili in quanto sollevate dal solo con la comparsa di costituzione tardivamente depositata;
CP_1
- quanto alle domande formulate dall'attrice premetteva che la giurisprudenza formatasi sotto il vigore dell'art. 342 della L. 2248/1865 allegato F (che vietava all'appaltatore di introdurre varianti non autorizzate e prevedeva che in assenza di autorizzazione l'appaltatore non potesse richiedere alcun compenso o indennità per i lavori aggiuntivi) ha sempre sostenuto che i lavori addizionali effettuati extra-contratto e non previamente autorizzati potessero eccezionalmente dar luogo a compenso solo qualora: avessero formato oggetto di tempestiva riserva, fossero qualificati come indispensabili in sede di collaudo, fossero riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e avessero comportato un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientrasse entro i limiti delle spese approvate. Tali principi erano applicabili anche alla fattispecie in esame, regolata dalle disposizioni normative che avevano sostituito l'art. 342 della L. 2248/1865;
- nel merito, gli importi (€ 101.724,43 per “opere in più” e € 13.500,00 per i danni da alluvione) richiesti dall'appaltatore con riferimento alle riserve iscritte pagina 7 di 21 sul primo contratto e non accolte dal o accolte parzialmente non erano CP_1 dovuti poiché: a) la riserva n. 1, attinente ai maggiori costi sostenuti per la formazione della “cartella” lungo il perimetro dell'autorimessa, era stata respinta dal poiché tali lavori derivavano da una proposta migliorativa CP_1 formulata dall'appaltatore in sede di gara, come ribadito dall'ente nella comparsa di costituzione. Sul punto l'impresa non aveva eccepito alcunché e, Pt_1 comunque, qualora tale lavorazione non fosse stata proposta dall'appaltatore in sede di gara, allora rappresentava un'opera extracontrattuale per la quale nulla era dovuto, nemmeno ai sensi dell'art. 2041 c.c., perché l'appaltatore non aveva dimostrato l'esistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza per la relativa liquidazione;
b) le riserve nn. 2 e 3, concernenti gli importi non contabilizzati per il maggior quantitativo di ferro d'armatura e per i connettori in acciaio, erano state accolte dall'amministrazione ad eccezione dei costi associati ai quantitativi di ferro e connettori utilizzati per la realizzazione della cartella di cui alla riserva n. 1 che era stata respinta, sicché anche tali riserve non potevano che essere respinte;
c) le riserve nn. 4,6,7,8,9 e 11 erano state accolte dall'amministrazione che ne aveva solo ricalcolato l'importo alla luce della documentazione contrattuale e contabile. A fronte di ciò l'attrice non aveva prodotto in giudizio la documentazione comprovante la correttezza dei propri calcoli e, quindi, non aveva diritto ad alcun compenso aggiuntivo, non avendo dimostrato di aver diritto al riconoscimento di somme ulteriori;
d) le riserve nn. 5 e 10 erano state integralmente accolte dal e) la riserva n. 12, avente CP_1 ad oggetto i danni subiti a fronte dell'alluvione del novembre 2014 (pari a € 13.500,00) non poteva essere accolta poiché l'art. 166, co. 1, DPR 207/2010, invocato dall'appaltatore a sostegno della domanda, si riferiva al riconoscimento dei danni da forza maggiore arrecati alle opere eseguite dall'appaltatore e non anche a quelli subiti dalle attrezzature e dai beni dell'esecutore;
- in relazione al secondo contratto del 25/05/2015 l'appaltatore aveva iscritto n. 15 riserve. Di tali riserve: a) le prime sette iscritte sul SAL 1, concernenti i lavori eseguiti alla data del 10/07/2015 per un totale di € 66.637,20, non potevano essere accolte poiché l'appaltatore non aveva prodotto in giudizio la documentazione necessaria per valutare la fondatezza delle pretese e la CT espletata in corso di causa, che ne aveva quantificato il valore, era nulla - come rilevato tempestivamente dal - sia perché aveva esorbitato dal quesito CP_1 formulato (che riguardava solo i lavori eseguiti dopo il 10.7.2015 per i quali l'appaltatore aveva chiesto il riconoscimento dei danni per andamento anomalo pagina 8 di 21 e improduttività con le riserve nn. 13 e 15), sia perché si era basata su documentazione (i.e. allegati alle riserve) non prodotta in giudizio e non acquisibile autonomamente dal CT, essendo diretta alla prova dei fatti principali posti a fondamento delle domande attoree;
b) le riserve dalla n. 8 alla n. 12 riguardavano lavori eseguiti successivamente al 10.7.2015, rispetto ai quali il aveva rilevato l'assenza di una preventiva autorizzazione, in CP_1 violazione dell'art. 161, co. 1, DPR 207/2010. Rispetto a tali lavori l'impresa non aveva dimostrato né l'approvazione da parte della stazione Pt_1 appaltante, né il riconoscimento della indispensabilità da parte del Comune, sicché tali riserve potevano essere accolte limitatamente agli importi riconosciuti dal DL nella relazione riservata e nel certificato di regolare esecuzione dei lavori per complessivi € 29.638,36; c) le ulteriori riserve (nn. 13 e 15), volte ad ottenere il risarcimento del danno “per improduttività” e per i costi connessi al mantenimento del cantiere oltre il termine previsto dal secondo contratto (opere complementari di completamento) erano infondate perché l'appaltatore non aveva provato né quando erano state ultimate le opere addizionali eseguite dopo il 31.7.2015, né l'esistenza e l'ammontare del danno lamentato;
- l'eccezione di compensazione sollevata dal non poteva essere CP_1 esaminata in quanto tardivamente proposta. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'impresa Pt_1 chiedendone l'integrale riforma. Si è costituito in giudizio il che, a sua volta, ha proposto Controparte_1 appello incidentale e ha chiesto il rigetto dell'appello principale in quanto inammissibile e, comunque, infondato nel merito. All'udienza del 25 settembre 2025, di discussione dinanzi al Collegio, sono comparsi i difensori delle parti e la causa è stata assunta in decisione. Motivi della decisione L'appello principale L'appello è affidato ai motivi di seguito sintetizzati:
1. La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui il Tribunale in violazione dell'art. 115 cpc. ha omesso di dare rilievo alla circostanza che l'Ente, pur regolarmente citato, si è costituito tardivamente e da qui la non contestazione dell'allegato 23 alla citazione, cioè la CT resa in sede di ATP;
inoltre avrebbe esaminato e rigettato quasi tutte le riserve iscritte sulla documentazione contabile dei due appalti disattendendo le risultanze di detta CT e quelle della pagina 9 di 21 CT espletata nel corso del giudizio, sostituendosi altresì al CT e rivalutando nel merito le singole riserve senza specificare le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni;
inoltre che l'assenza di allegati al fascicolo di ATP non risponde al vero poiché i documenti sui quali l'ATP è stato eseguito nel contraddittorio delle parti “sono indicati quali allegati alla relazione e pertanto l'onere di allegazione è stato correttamente adempiuto”; ed anche considerando che era stato demandato al tecnico designato di attingere le necessarie informazioni per l'indagine tecnica “anche presso terzi e pubblici uffici”. Afferma altresì che il CT non avrebbe esorbitato dal quesito che gli era stato sottoposto poiché la valutazione delle riserve nn. 13 e 15, oggetto precipuo della consulenza tecnica, non poteva aver luogo senza prima valutare la fondatezza delle riserve presupposte, sicché la consulenza tecnica predisposta nel giudizio di primo grado non poteva essere dichiarata nulla.
2. La decisione gravata sarebbe altresì erronea nella parte in cui non ha considerato che l'art. 161 del DPR 207/2010 consente l'introduzione di variazioni o addizioni al progetto approvato, ove disposte dal direttore lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, e che nel caso di specie le varianti erano state ordinate dall'ente ed erano imprescindibili per la realizzazione dell'opera come accertato sia dalla CT redatta in sede di ATP, che da quella predisposta nel corso del giudizio di primo grado. Inoltre, il giudice non avrebbe considerato che l'art. 57, c. 5, del Dlgs 163/2006, applicabile ratione temporis, prevede la possibilità per la stazione appaltante di introdurre varianti fino al 10%, aumenti o diminuzioni dei lavori nei limiti del quinto e l'esecuzione di lavorazioni maggiori da imporre con un atto aggiuntivo. Pertanto, anche fronte di tali previsioni, il giudice avrebbe dovuto accogliere tutte le riserve dell'appaltatore poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale sulla base di una eccezione del tardivamente proposta, i CP_1 lavori aggiuntivi eseguiti dall'impresa erano stati ordinati dal o, Pt_1 CP_1 comunque, erano indispensabili per la corretta esecuzione dell'opera, come accertato dalle consulenze tecniche;
in sostanza le richieste dell'impresa sono quantificazioni di opere ordinate e richieste dalla DL e dal RUP nel corso dei lavori (ivi compresa cartella, casseri, connettori, solaio con calcestruzzo pieno, tutte attinenti al contratto principale), le opere non sono in variante ma sono in aggiunta al contratto per rendere il contratto funzionale (senza queste opere non si poteva rendere utilizzabile la struttura)
pagina 10 di 21 3. L'appellante chiede l'applicazione degli interessi di cui al Dlgs 231/2002 sulle somme che saranno riconosciute come dovute all'esito del gravame;
4. la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui ha respinto la domanda di riconoscimento degli importi recati dalle riserve ai sensi dell'art. 2041 c.c. per l'assenza di un titolo che potesse legittimare tale domanda senza considerare che la Cassazione ha riconosciuto l'obbligo di un indennizzo a carico di chi ha lucrato la prestazione nonostante l'inoperatività del vincolo contrattuale. L'appaltatore chiede, pertanto, la condanna del al pagamento CP_1 dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, da liquidare in misura pari al vantaggio ottenuto e, quindi, al valore delle opere quale accertato dalle CT, anche in ragione del fatto che il non avrebbe mai contestato l'avvenuta CP_1 esecuzione delle opere aggiuntive, da sé stesso ordinate e successivamente prese in consegna, ma solo di non averle “contrattualizzate”;
5. con l'ultimo motivo si contesta la sentenza nella parte in cui ha condannato l'appaltatore al pagamento delle spese di CT in quanto sollecitata dall' Pt_2
e rivelatasi superflua all'esito del giudizio. Sul punto l'appellante sostiene
[...] che la CT è stata disposta dal giudice il quale avrebbe dovuto negare l'ammissione del mezzo istruttorio ove ritenuto superfluo ab initio e che, comunque, a fronte della soccombenza del Controparte_1 quest'ultimo avrebbe dovuto essere condannato al pagamento non solo delle spese di lite ma anche a quelle di CT.
*** L'appello incidentale Con l'appello incidentale il ha dedotto quanto segue: CP_1
1. la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità di tutte le eccezioni di decadenza sollevate dalla stazione appaltante in relazione alle riserve iscritte dall'impresa con riguardo ad Pt_1 entrambi i contratti di appalto in quanto formulate nella comparsa di risposta tardivamente depositata. Il ribadisce che tutte le riserve formulate CP_1 dall'appaltatore sono inesistenti, inefficaci e irrilevanti poiché non sono state iscritte nel registro di contabilità e non è stata fornita la prova circa la loro conferma nel conto finale, come imposto dagli artt. 190 e 201, co. 2, DPR 207/2010. Conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la decadenza dell'appaltatore dal diritto di far valere i diritti di credito di cui alle citate riserve ai sensi dell'art. 2968 c.c. poiché - come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 8014/1997 e da alcuni lodi arbitrali - nella materia de qua la pagina 11 di 21 posizione dell'ente pubblico tenuto al pagamento non sarebbe disponibile dato che l'ente è soggetto alle norme sulla contabilità pubblica e, pertanto, non potrebbe rinunziare alla decadenza disposta dalla legge in ordine alla regolarità della procedura stabilita per l'iscrizione delle riserve nei registri di contabilità;
2. la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui ha riconosciuto all'appaltatore l'importo di € 29.638,36 - relativo alle “opere complementari di completamento” - sul presupposto che fosse dovuto all'impresa alla luce delle risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 20/12/2017. Tale statuizione non terrebbe conto di quanto evidenziato dal nella CP_1 comparsa conclusionale del 18/03/2024, ovvero che il certificato di regolare esecuzione non era stato sottoscritto dall'appaltatore e che tale circostanza, al pari di quanto previsto per il certificato di collaudo dall'art. 233 DPR 207/2010, aveva comportato l'accettazione delle relative risultanze. Pertanto, l'appaltatore non poteva vantare alcun credito nei confronti del in relazione ai lavori CP_1 complementari di completamento dato che il predetto certificato, pur avendo accolto parzialmente le riserve dell'appaltatore (limitatamente all'importo di € 29.638,86), si chiudeva con un credito a favore dell'ente di € 20.388,34, mai contestato dall'impresa dovuto alle detrazioni operate dal Direttore dei Pt_1
Lavori per i lavori eseguiti in danno dell'appaltatore e per i vizi e difetti dell'opera.
***
4. OSSERVAZIONI DELLA CORTE Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dal (in ragione del fatto che i motivi di appello non CP_1 indicherebbero in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte sulla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge denunciate) è infondata. Nell'atto introduttivo del presente giudizio parte appellante ha dichiarato di
“impugnare i capi della sentenza nella parte in cui rigetta la domanda avente ad oggetto l'accoglimento delle domande di cui alle riserve, nonché delle risultanze della perizia di cui al procedimento per accertamento tecnico preventivo e della CT eseguita in corso di causa, la somma complessiva di euro 427.780,94 (294.936,64 € per le opere riconosciute dal Ctu 132.844,30 € per le riserve n. 13 e n. 15 del contratto complementare), non ritiene valida la CT né la CT resa in sede di ATP e rigetta la domanda di arricchimento senza causa”, con ciò consentendo di individuare i capi della sentenza che ha inteso impugnare. Inoltre, l'impugnazione è articolata in modo tale da consentire di pagina 12 di 21 individuare i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione, con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo.
^^^ Tanto premesso, per ragioni di priorità logico-giuridica deve essere esaminato per primo l'appello incidentale con cui il ha riproposto Controparte_1
l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di pretendere la corresponsione di maggiori compensi per mancata iscrizione delle riserve in conformità agli artt. 190, 200 e 201 del DPR 207/2010, dato che l'eventuale accoglimento di tale eccezione determinerebbe l'automatico rigetto dell'appello principale. Al riguardo si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal la CP_1 decadenza dell'appaltatore dal diritto di chiedere maggiori compensi a causa della mancata formalizzazione delle riserve nei modi e nei tempi stabiliti dagli artt. 190, 200, e 201, non è rilevabile d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt. 2968 e 2969 c.c., trattandosi di un'eccezione in senso stretto rilevabile solo su istanza di parte entro i termini concessi al convenuto per la costituzione in giudizio, come previsto dal combinato disposto degli artt. 166 e 167, co. 2, c.p.c. Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che “in relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Il primo compete, invero, esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte medesima sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte (cfr. Cass., Sez. un., 1099/1998; Cass. 6450/2004; Cass. 123535/2010). Non può revocarsi in dubbio, pertanto, atteso che in tal senso si esprime la stessa norma dell'art. 2697, comma 2, c.c., che la parte convenuta debba sempre sia allegare che comprovare i fatti modificativi ed estintivi della pretesa fatta valere dall'attore e, qualora ci si trovi in presenza di eccezioni in senso stretto, che sono condizionate dalla legge alla manifestazione di volontà espressa della parte di volersene avvalere, deve essere acquisita alla causa la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento” e che non “può dubitarsi del fatto che l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve, negli appalti di opere pubbliche, costituisca pagina 13 di 21 un'eccezione in senso stretto, poiché in disponibilità esclusiva della stazione appaltante, talché la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevare detta decadenza d'ufficio (cfr. Cass. 1697/1987; 3824/2003; 1637/2006; 17630/2007; 11310/2011)” (Cass. 281/2017). Tale principio è stato reiteratamente ribadito dalla Cassazione che in più occasioni ha evidenziato che, sebbene sia onere dell'appaltatore procedere alla tempestiva iscrizione delle riserve, ove ciò non sia avvenuto la tardività dell'iscrizione - al pari della irrituale iscrizione delle riserve e della loro mancata conferma nel conto finale - deve essere contestata dalla Amministrazione appaltante in quanto, “trattandosi di diritto patrimoniale disponibile della P.A., è configurabile il tacito riconoscimento dell'altrui pretesa” (cfr. da ultimo Cass. 7805/2018; Cass. 38188/2021). Quindi, l'irrituale o intempestiva iscrizione delle riserve nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa di settore, al pari della mancata conferma delle medesime riserve nel conto finale, ne comporta la decadenza a condizione che l'Amministrazione abbia regolarmente rilevato e contestato dette circostanze ed abbia tempestivamente eccepito nel processo l'avvenuta decadenza, trattandosi di un diritto patrimoniale disponibile della P.A.. Nel caso che ci occupa è pacifico che l'eccezione di decadenza delle riserve iscritte dall'appaltatore è stata sollevata dal con la comparsa di CP_1 costituzione depositata in data 28.6.2021, ovvero ben oltre il termine di 20 giorni previsto dall'allora vigente art. 166 c.p.c. per la costituzione in giudizio del convenuto, sicché non è censurabile la sentenza gravata per aver dichiarato l'inammissibilità di tale eccezione in quanto tardivamente proposta. Quanto al secondo motivo di appello incidentale, si evidenzia in primo luogo che l'impossibilità per l'appaltatore di far valere le riserve iscritte con riferimento all'appalto sui lavori complementari per accettazione delle risultanze del certificato di regolare esecuzione del 20.12.2017, che ha accolto solo in parte tali riserve accertando un credito residuo in favore della Stazione Appaltante, è stata eccepita dal con la comparsa di risposta (cfr. comparsa di costituzione CP_1 par. II.3, pagg. 33-34) e non già in sede di comparsa conclusionale. Inoltre, siccome l'intervenuta accettazione delle risultanze del certificato di regolare esecuzione, avrebbe comportato, ove fondata, un ulteriore profilo di decadenza delle riserve precedentemente iscritte dall'appaltatore, il primo giudice ha considerato tale eccezione ma l'ha respinta in quanto tardivamente proposta. pagina 14 di 21 Si legge, infatti, nella sentenza gravata che “sono inammissibili, in quanto formulate solo nella comparsa di risposta tardivamente depositata, tutte le eccezioni di decadenza sollevate dal in relazione ad entrambi i contratti per cui è causa, comprese quelle fondate sul CP_1 disposto dell'art. 33 D.M. 145/2000 e quelle declinate nell'espressione di “inammissibilità” delle riserve, per non essere state svolte nei termini di legge”. Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcuna omissione, poiché, a fronte di una eccezione inammissibile, non aveva alcun onere di entrare nel merito della deduzione che, peraltro, è palesemente infondata ove si consideri che le previsioni contenute nell'art. 237 del DPR 207/2010 non pongono a carico dell'appaltatore l'onere di sottoscrivere il certificato di regolare esecuzione. Il citato articolo si limita, infatti, a stabilire che il certificato è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. Quanto alla disciplina applicabile a tale istituto l'art. 237, co. 4, del DPR 207/2010 richiama solo le disposizioni di cui agli artt. 229, co. 3, 234, co. 2, 3 e 4, e 235 del medesimo decreto presidenziale e non anche l'art. 233 che, con esclusivo riferimento al certificato di collaudo, stabilisce che tale documento deve essere trasmesso “per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo”. In definitiva, il certificato di regolare esecuzione non richiede la firma dall'esecutore dei lavori, sicché la mancata sottoscrizione di tale documento da parte dell'impresa non ha comportato alcuna accettazione delle relative Pt_1 risultanze contabili, né alcuna decadenza e/o rinuncia tacita alle riserve precedente iscritte nel registro di contabilità e confermate sul conto finale. A tutto voler concedere, la mancata iscrizione di riserve (e non già la mancata sottoscrizione del certificato) sul certificato de quo (espressamente prevista dall'art. 234, co. 2, del DPR 207/2010) ha comportato l'accettazione da parte dell'impresa delle operazioni di collaudo eseguite dal DL, ivi inclusi Pt_1
l'accertamento dei vizi e difetti delle opere realizzate e le conseguenti detrazioni operate sul conto finale, che avrebbe potuto comportare la compensazione delle pretese creditorie avanzate dall'appaltatore con il credito vantato dal CP_1 per i citati vizi e difetti. Sta di fatto che anche l'eccezione di compensazione è stata tardivamente proposta dalla stazione appaltante, sicché le risultanze del certificato di regolare esecuzione sono del tutto irrilevanti nel presente giudizio. pagina 15 di 21 Per motivi sin qui esposti l'appello incidentale è, dunque, infondato e non può che essere respinto.
^^^ Passando all'esame dell'appello principale occorre preliminarmente chiarire che, in tema di appalto pubblico, sono soggette all'onere di riserva tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché le contestazioni tecniche o giuridiche circa la loro quantità e qualità, nonché quelle relative a pregiudizi sofferti e costi aggiuntivi. Non pertinente è quindi il rilievo dell'appellante laddove afferma che il maggior corrispettivo gli spetterebbe, a prescindere dalle riserve, semplicemente contabilizzando le opere eseguite ed accertate dal CT. Quanto alle predette riserve, esse appaiono distinguersi sostanzialmente in due blocchi. Un primo blocco riguarda i “riconteggi” di riserve accolte dall'ente con riferimento alla contabilità del contratto principale;
l'appaltatore impresa Pt_1 ha apposto infatti 12 riserve per complessivi € 319.853,33; tali riserve venivano accolte dal DL ma limitatamente all'importo di € 185.198,38 e dal collaudatore nel maggior importo di € 219.332,37, al netto dell'importo concernente le migliorie proposte dall'appaltatore in sede di gara ma non eseguite (pari a € 18.260,00); il poi con determina n. 541-235 del 11.12.2015 ha liquidato CP_1 in favore dell'appaltatore l'importo di € 204.628,90, oltre IVA, a saldo delle riserve iscritte sul conto finale. In sostanza quindi l'impresa Bianche pretende la differenza tra quanto richiesto e quanto riconosciuto con l'accoglimento delle riserve. Un secondo blocco riguarda invece i lavori “aggiuntivi” rispetto al contratto complementare, nonché (riserve n. 13 e n. 15) le pretese risarcitorie “per improduttività” e per i costi connessi al mantenimento del cantiere oltre il termine previsto, sempre con riferimento al secondo contratto Orbene, quanto al primo blocco, non emerge che l'ATP o la successiva CT abbiano positivamente riscontrato l'errata contabilizzazione (in difetto), da parte del delle riserve accolte, né agli atti v'è documentazione utile a CP_1 comprovare il diverso assunto dell'appellante. In particolare, il Tribunale con riguardo alle riserve nn. 4, 6, 7, 8 e 9 e 11 (attinenti a maggiorazioni per la realizzazione di solaio in calcestruzzo pieno, additivazione dei calcestruzzi, esecuzione di drenaggi, realizzazione di giunti e di due pozzi di calcestruzzo auto compattante e oneri per aggottamento di acque presenti nello scavo), ha correttamente affermato che esse erano state pagina 16 di 21 riconosciute dalla stazione appaltante, la quale tuttavia aveva operato un “ricalcolo delle somme dovute sulla base della documentazione contrattuale e della contabilità di impresa (cfr., ancora doc. n. 14 attrice). A fronte di quanto sopra, l'attrice non ha prodotto in giudizio la documentazione comprovante la correttezza dei propri calcoli, esplicitati nelle riserve”; documentazione “nemmeno acquisibile autonomamente da parte del CT , trattandosi di documentazione diretta alla prova dei fatti principali”. Dunque, contrariamente all'assunto di parte appellante, il Tribunale ha chiarito le ragioni del rigetto e nessuna doglianza specifica, con riferimento ai “ricalcoli” delle riserve risulta esser stata mossa, se non che il primo giudice avrebbe dovuto far propri gli esiti della CT, che tuttavia, a prescindere dalla sua nullità
o meno, come detto, non ha riguardato tali conteggi. Quanto al secondo blocco, è ben vero che l'ATP prima (“consistenza delle opere eseguite con riguardo alla correttezza dell'esecuzione e alla tempistica in base ai contratti in essere tra le parti”) e la CT dopo, hanno accertato esser state eseguite lavorazioni ulteriori, come descritte in sintesi al punto 3.3 dell'ATP, di cui le più significative, in relazione al contratto delle opere complementari, eseguite dopo la data dichiarata di ultimazione dei lavori. Ora, sul punto, è anzitutto incongruo il richiamo dell'appellante all'art 115 c.p.c., con riferimento alle risultanze della CT, per essersi l'ente costituito in giudizio dopo l'avvio delle operazioni peritali, così a suo dire incorrendo nella decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni di parte: e ciò sia perché le valutazioni tecniche di cui trattasi, già in astratto, si pongono al di fuori del perimetro dei
“fatti non contestati” di cui al citato art.115 c.p.c.; sia perché le risultanze nel merito della CT, oltre ad esser soggette ex officio al vaglio del giudice, possono sempre esser oggetto di contestazione di parte senza vincoli di preclusione (ad eccezione dei rilievi di nullità) e l'amministrazione comunale sin dalla sua costituzione in giudizio ha sottolineato che tutte le richieste dell'appaltatore erano prive del benché minimo riscontro probatorio. Più precisamente, con la CT disposta in corso di causa, il Tribunale ha demandato al tecnico designato la verifica del “giusto corrispettivo di tutti i lavori eseguiti dall' e non contabilizzati né pagati dal , come Parte_2 Controparte_1 esplicitati nelle riserve nn. 13 e 15, verificando se le stesse siano conformi alle previsioni negoziali”; afferma il Tribunale che il CT avrebbe arbitrariamente esteso l'indagine alla verifica della fondatezza di tutte le riserve iscritte dall'appaltatore sulla contabilità del secondo contratto, basandosi oltretutto sugli allegati alle pagina 17 di 21 riserve acquisiti autonomamente dal perito e non prodotti in giudizio dall'odierna appellante. Ma, a ben vedere, non decisiva è la questione della utilizzabilità o meno di detta CT. Il punto infatti è un altro : anche ad ammettere la parziale nullità della CT, se quell'indagine era effettivamente necessaria per quantificare le opere aggiuntive, il primo giudice, errando nell'originario mandato, avrebbe dovuto conferirne un altro, più appropriato (e per emendare l'errore questa Corte dovrebbe ora, eventualmente, procedere in tal senso). Ma in realtà, già in radice, stante (come di vedrà) la incontestata assenza di perizie in variante e l'insussistenza dei presupposti per l'ottenimento di maggiori pretese economiche per lavori aggiuntivi, l'indagine si rivela inutile. E per tale ragione va respinto il secondo motivo di appello relativo alle pretese opere extra-contratto complementare. Anzitutto, a differenza di quanto affermato dall'appellante, la mancata approvazione di una variante ai sensi dell'art. 161 del Dlgs 163/2006, dedotta dal con la comparsa di costituzione, non rappresenta un'eccezione in CP_1 senso stretto, bensì una mera difesa (volta a contestare l'esistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa attorea), come tale non soggetta alla decadenza prevista dall'art. 167, co. 2, c.p.c., di cui il Tribunale doveva necessariamente tenere conto ai fini della delibazione della causa. Nel merito, l'art. 161, co. 1, del DPR 207/2010 (applicabile ratione temporis) stabiliva espressamente che: “Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice”; il comma 9 del citato articolo stabiliva poi che “Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;
negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto”, mentre il comma 10 disponeva che “ Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso
pagina 18 di 21 l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara”. Quindi, l'esecuzione di lavori in variante rispetto al progetto approvato richiede: l'esistenza dei presupposti di cui dell'art. 132 del Dlgs 163/2006 (i.e. sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
cause impreviste e imprevedibili;
presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione); la preventiva redazione e approvazione di una perizia di variante, come previsto dai commi successivi dell'art. 161, e l'ordine del direttore dei lavori di eseguire gli interventi di cui alla variante. Nel caso di specie, a prescindere dall'esistenza o meno dei presupposti di cui al citato art. 132, il Comune di non ha approvato alcuna perizia di CP_1 variante con riferimento ai lavori di cui alle riserve iscritte dall'appaltatore per entrambi i contratti;
pertanto, il primo giudice non poteva in alcun modo accogliere le richieste dell'appaltatore ai sensi del richiamato art. 161 del DPR 207/2010, anche perché le riserve iscritte sul secondo contratto superano abbondantemente il 5% dell'importo contrattuale. L'unica ipotesi in cui il Dlgs 163/2006 consente al direttore dei lavori di ordinare l'esecuzione di interventi non previsti dalla documentazione contrattuale è contemplata dall'art. 132, co. 3, in base al quale “Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera”. Nel caso che ci occupa è pacifico che i lavori aggiuntivi eseguiti dall'appaltatore integrano delle vere e proprie varianti poiché hanno comportato un aumento degli importi contrattuali - € 144.035,83 oltre IVA in base alla CT quindi praticamente quasi raddoppiando il corrispettivo previsto “per opere complementari e di completamento” dell'importo di € 149.993,43 oltre IVA - sicché la relativa esecuzione non poteva essere disposta dal DL ma richiedeva la previa approvazione di una perizia di variante che di fatto non sussiste. pagina 19 di 21 Alla luce delle considerazioni che precedono anche il motivo in esame è destituito di ogni fondamento. L'appellante, nelle conclusioni, ha anche chiesto riformarsi la sentenza impugnata riconoscendo come dovuta la somma di € 132.844,30 per le riserve n. 13 e n. 15 del contratto complementare, relative ai pretesi danni subiti per il protrarsi dell'appalto dopo la fine dei lavori. Ma, a fronte dell'affermazione del primo giudice secondo cui “parte attrice non ha provato in alcun modo né quando le opere addizionali autorizzate dalla stazione appaltante sarebbero state in effetti completate, né, comunque, ha rigorosamente provato l'esistenza e l'ammontare del danno subito, essendo rimasti privi di riscontro probatorio alcuno i dati (di fatturato, utile e costi, cfr., pp. 59 e 6 citazione) utilizzati dall'impresa per il calcolo del danno”, l'appellante non ha confutato siffatte argomentazioni, limitandosi a chiedere il riconoscimento dell'importo indicato. Il mancato accoglimento di primi due motivi di appello comporta l'assorbimento del terzo motivo con cui l'appellante ha chiesto il riconoscimento degli interessi moratori di cui al Dlgs 231/2012 sugli importi oggetto delle riserve non accolte dal Tribunale.
^^^ Quanto al motivo relativo alla domanda di riconoscimento degli importi recati dalle riserve ai sensi dell'art. 2041 c.c. lo stesso non può essere accolto per carenza del presupposto della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. E ciò sia perché l'appellante ha esperito l'azione tipica per il riconoscimento dei lavori extra-contrattuali che è stata respinta per carenza dei relativi presupposti (sicché non c'è spazio per il riconoscimento ad alcun titolo dell'indennizzo invocato dall'impresa ; sia perché, in ogni caso, l'azione di indebito Pt_1 arricchimento non può essere esperita nei confronti del laddove, come CP_1 nel caso di specie, i lavori aggiuntivi non siano stati debitamente autorizzati dall'ente ma deve essere eventualmente esercitata nei confronti del funzionario o dell'organo che ha ordinato la spesa in violazione delle regole contabili imposte dal Dlgs 267/2000, come espressamente previsto dall'art. 191, co. 4, del precitato decreto legislativo (cfr. Cass. ord. n. 19958/2020; Cass. ord. n. 17197/2024). Infine, quanto all'addebito all'appellante in ordine alle spese di CT, si evidenzia che la Cassazione ha chiarito che tali spese rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass. ord. 16074/2023). pagina 20 di 21 Ebbene, l'art. 92, co. 1, c.p.c. prevede espressamente che il giudice può discrezionalmente escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue. Nel caso di specie è pacifico che l'incombente non sia stato in alcun modo funzionale all'esame della pretesa di parte attrice che, oltretutto, è stata accolta in minima parte e solo perché alcune riserve relative al secondo contratto erano state riconosciute dal sicché non è censurabile la decisione del primo CP_1 giudice per aver posto a carico dell'attrice le spese in questione che si sono rivelate del tutto ingiustificate.
* A fronte del rigetto tanto dell'appello principale, quanto dell'appello incidentale, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1 proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Como Controparte_1
n. 509/2024, pubblicata il 7 maggio 2024, così dispone:
1. respinge tanto l'appello principale, quanto l'appello incidentale, e conferma la sentenza gravata;
2. compensa le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. a fronte della soccombenza reciproca;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni, da porre a carico di entrambe le parti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Francesco Distefano
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