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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 234. Ulteriori provvedimenti amministrativi
(artt. 204 e 209, d.P.R. n. 554/1999) 1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:
a) i verbali di visita;
b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
c) il certificato di collaudo;
d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.
L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma.
2. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita' dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita' del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.
3. Finche' non e' intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facolta' di procedere ad un nuovo collaudo.
4. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalita' delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresi' i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.
5. Le relazioni riservate di cui all'articolo 200, comma 2, lettera f), all'articolo 202, comma 2, e al presente articolo, comma 1, lettera d), sono sottratte all'accesso.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(artt. 204 e 209, d.P.R. n. 554/1999) 1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:
a) i verbali di visita;
b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
c) il certificato di collaudo;
d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.
L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma.
2. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita' dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita' del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.
3. Finche' non e' intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facolta' di procedere ad un nuovo collaudo.
4. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalita' delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresi' i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.
5. Le relazioni riservate di cui all'articolo 200, comma 2, lettera f), all'articolo 202, comma 2, e al presente articolo, comma 1, lettera d), sono sottratte all'accesso.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Commentari • 3
- 1. Parere funzione consultiva numero 26 del 6 luglio 2022Autorità nazionale anticorruzione · 6 luglio 2022 · 90.44478
[…] Pertanto, l'eventuale modifica alle condizioni di esecuzione di un appalto pubblico, inclusa l'eventuale revisione dei prezzi, deve essere ricondotta nelle disposizioni dell'art. 106 del Codice, il quale contempla (tra l'altro), al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara "in clausole chiare, precise e inequivocabili". […] In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1-septies, il MIMS ha adottato appositi decreti per
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Giurisprudenza • 19
- 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 16/01/2015, n. 119Provvedimento: […] La doglianza è fondata alla luce della recente condivisa decisione della V sezione del Consiglio di Stato n. 3666 del 14 luglio 2014 (camera consiglio 8 luglio), la quale, nell'interpretare l'art. 263 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti ha testualmente affermato che: “La disposizione da ultimo riportata, come risulta all'esito di una interpretazione letterale e teleologica, contiene due diversi precetti. […] la pubblica amministrazione che, in qualità di committente pubblico, offre garanzie di certificazione anche in mancanza della concreta attuazione del progetto; dall'altra parte, […]Leggi di più...
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