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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 4611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4611 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2264/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2264/2024
tra
Parte_1
OPPONENTE
e
CP_1
OPPOSTO
Oggi 23 settembre 2025 ad ore 10.23 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1 ZUCCARELLO LUCIANO Per l'avv. D'ALESSANDRO NICOLÒ oggi sostituito dall'avv. PIETRO CP_1 ITALIANO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2264/2024 promossa da:
Parte_2
(cf. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in
[...] P.IVA_1
Viale Vittorio Veneto 161/A Catania, rappr. e dif. dall'Avv. ZUCCARELLO LUCIANO
(cf. ) giusta procura in atti C.F._1
OPPONENTE
Contro
(cf. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CP_1 P.IVA_2
PIAZZA LANZA 18 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.D'ALESSANDRO NICOLÒ
(cf. ) giusta procura in atti C.F._2
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.03.2024, la società proponeva opposizione avverso il Controparte_2
Decreto Ingiuntivo n. 237/2024 del 25/01/2024, emesso dal Tribunale di Catania, notificato il pagina 2 di 6 25/01/2024, con cui è stato ingiunto alla il pagamento, in favore Controparte_3 della dell'importo di € 60.228,22 oltre interessi e spese legali, come liquidate in detto CP_1 decreto ingiuntivo. Rappresentava che, con contratto di affitto di ramo aziendale del 12/12/2019, reg.to a Milano il 24/12/2019 al n. 67103 serie 1T, la ha concesso in affitto alla CP_1 [...] il ramo d'azienda, facente parte del Parco Commerciale sito in Catania, via Gelso Parte_3
Bianco, avente ad oggetto esercizio al dettaglio, non in esclusiva di abbigliamento, calzature e accessori donna, individuato al n. 109- bis, al piano terra, di circa 184 mq, per l'attività da svolgersi sotto l'insegna dell'affittuario “Low Design”, per il periodo dal 01/01/2020 sino al 31/12/2021, per il corrispettivo pari alla percentuale del 10% del volume d'affari della durata contrattuale, con un minimo di € 50.000,00; che, in considerazione del termine di scadenza contrattualmente previsto, il detto rapporto contrattuale di affitto di ramo d'azienda intercorso tra le parti è definitivamente scaduto e cessato in data 31/12/2021. Deduceva che l'occupazione protrattasi oltre la data di cessazione del contratto era da imputarsi alla condotta colpevole della opposta essendovi in corso trattative di bonario componimento, la quale non ha risposto alle innumerevoli pec inviate a tal riguardo e non avendo intimato formalmente l'opponente a rilasciare l'immobile come contrattualmente previsto, avvenuto solo con PEC del 20/09/2022. Sicchè, la avrebbe potuto, per l'annualità 2022, tutt'al CP_1 più, pretendere il pagamento di indennità di occupazione solo e soltanto in riferimento al periodo successivo al termine di giorni 5 previsto nella diffida del 20/09/2022, la quale indennità, tuttavia, avrebbe dovuto essere calcolata in misura corretta e congrua rispetto al valore commerciale del ramo d'azienda, senza conteggiare l'I.V.A. erroneamente calcolata. Inoltre, eccepiva che la ritardata consegna dell'immobile, fissata dall'Ufficiale Giudiziario per il 02 marzo 2023, alla data del 27 marzo
2023 era da addebitarsi unicamente alla opposta che non si è presentata alla prima convocazione.
Eccepiva, altresì, l'insussistenza, anche, del presunto credito della per oneri accessori di CP_1 gestione e/o spese e/o per presunti contributi Marketing a decorrere dall'1/01/2022, in quanto non dovuti ed indeterminati. Infine, eccepiva, in subordine, la mancata decurtazione dal complessivo importo eventualmente accertato quale effettivo credito della dell'importo di € CP_1
12.500,00 versato a titolo di deposito cauzionale. Chiedeva, pertanto: ritenere e dichiarare
l'insussistenza del presunto credito di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e degli interessi moratori e, in ogni caso, revocare e annullare il decreto ingiuntivo opposto, null'altro essendo dovuto alla dalla in considerazione di quanto gradatamente CP_1 Controparte_3 eccepito ed esposto in premessa. In subordine, rideterminare l'effettivo credito della CP_1 nei confronti della per indennità di occupazione, spese, contributi e oneri Controparte_3 accessori afferenti al periodo agosto 2022 – marzo 20023, quantificando l'eventuale indennità di pagina 3 di 6 occupazione in via equitativa o, comunque, in misura corrispondente all'effettivo valore di mercato del ramo d'azienda come risultante da espletanda CTU, che espressamente si richiede, scomputando dall'eventuale complessivo dovuto la somma di € 12.500,00, relativa a deposito cauzione costituito presso la dalla , ad oggi non restituito, e CP_1 Controparte_3 rideterminando, anche all'esito della disponenda CTU tecnica – contabile, la quota parte delle effettive complessive spese, contributi e oneri accessori, documentate e risultanti da rendicontazione gestionale analitica di spettanza della in applicazione di quanto previsto in Controparte_3 contratto.
Si costituiva la la quale, contestava le domande avanzate e ne chiedeva il rigetto e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 23.10.2024, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma pari ad € 40.391,19, ed assegnato il termine di giorni quindici a parte opposta per la presentazione della domanda di mediazione ex art.5 e 6 del D.Lgs.
28/201015.11.2017, il cui procedimento aveva esito negativo per mancata presentazione dell'opponente. La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 23.09.2025, viene posta in decisione a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art.429 c.p.c.
Ciò posto l'opposizione avanzata merita parziale accoglimento per le considerazioni che seguono.
E' indubbio e pacifico tra le parti che il contratto di affitto di ramo d'azienda in oggetto è scaduto in data 31.12.2021, a nulla rilevando che vi erano in corso delle trattative di bonario componimento da cui non è possibile desumere una modifica concordata di tale previsione contrattuale. Né è stato provato che parte opposta è stata ritualmente posta in mora con riguardo alla riconsegna del compendio aziendale alla data di scadenza, né, parimenti, rileva che parte opposta non abbia proceduto alla relativa diffida come disposto ai sensi dell'art.7 del relativo contratto, che ribadisce la data di cessazione del contratto e specifica esclusivamente le modalità di rilascio, senza che dall'inerzia della società opposta possa desumersi una mera tolleranza all'occupazione del bene o ancor di più un concorso colposo del creditore circa il mancato rilascio, quale precipuo obbligo dell'affittuario.
Ciò posto, l'art. 19 del Capitolato allegato al contratto in oggetto prevede che: “in caso di mancato rilascio del Ramo d'azienda al venir meno, per qualunque, causa del Contratto, l'Affittuario dovrà corrispondere, in sostituzione del Corrispettivo, una indennità per la detenzione senza titolo del Ramo di Azienda e dell'esercizio commerciale pari all'importo dell'ultimo Corrispettivo mensile maggiorato del 50%”. In punto di diritto, è appena il caso di rilevare che, il conduttore in ritardo nella riconsegna dell'immobile è tenuto a norma dell'art. 1591 cod. civ. dalla data di cessazione legale del contratto, oltre al pagamento del corrispettivo convenuto, anche al risarcimento del maggior danno subito dal locatore, pagina 4 di 6 a titolo di responsabilità contrattuale per il ritardato adempimento - e pertanto, qualora questo danno sia stato determinato con apposita clausola penale, è obbligato a corrispondere l'ammontare di detta penale
(si veda, Cass. 9698 del 1998; Cass. Civ., n.24910/15). Nella specie, le parti avevano concordato una penale nel caso di mancato rilascio dell'immobile che concerne la predeterminazione del danno a titolo di responsabilità contrattuale per il ritardo nell'adempimento all'obbligo di riconsegna del compendio aziendale. Sicchè, deve rigettarsi la prospettazione attorea che si basa su una giurisprudenza non concernente la fattispecie in esame, in cui le parti hanno predeterminato l'eventuale risarcimento del danno in caso di ritardato rilascio dell'azienda. Né parimenti appaiono conferenti le ulteriori eccezioni relative al deposito cauzionale che è già stato compensato con l'importo ingiunto, a parziale pagamento del debito relativo al periodo 1.1.2022 – 30.6.2022. Sicchè, in buona sostanza, l'opponente deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro 38.925,00 (pari ad euro 4.325,00 x 9 mesi di occupazione senza titolo), con esclusione dell'I.V.A. e di ogni altro aumento non provato, nemmeno con riferimento all'ISTAT, di cui deve essere provata la specifica richiesta, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Diversamente, per come già rilevato con ordinanza del 23.10.2024, seppur le spese e gli oneri accessori risultano indicati nel contratto in oggetto, tuttavia, nella specie non risultano concretamente provati in relazione all'effettivo uso e specificati in relazione ai parametri contrattualmente indicati. Sicchè, deve ritenersi non provato l'importo di € 19.837,03, per spese ed oneri accessori di gestione del Parco
Commerciale, il cui onere probatorio ricade in capo all'opposto, in caso di specifica contestazione dell'opponente.
Ne deriva, pertanto, che in parziale accoglimento dell'opposizione avanzata, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e parte opponente deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro € 38.925,00 a titolo di indennità di occupazione abusiva da luglio 2022 a marzo 2023, a nulla rilevando, che il rilascio, avvenuto in data 27 marzo 2023, anziché il 02.03.2023, sia da addebitarsi alla opposta, peraltro, nemmeno provata, in quanto circostanza documentale, la cui prova era nella disponibilità dell'opponente, senza che ciò giustifichi l'ordine ex art.210 c.p.c.
Stante la parziale soccombenza, l'opponente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute da parte opposta nella misura di metà, e liquidate come in dispositivo, alla luce del DM
55/2014, tabella n.2, IV scaglione, tenendo conto del valore della causa e con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
pagina 5 di 6 - Accoglie parzialmente l'opposizione avanzata e revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta della complessiva somma di euro 38.925,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in complessivi € 2.905,00 per compensi, oltre IVA , CPA e spese generali (15%), come per legge.
Così deciso in Catania, il 23.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Cosentino
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2264/2024
tra
Parte_1
OPPONENTE
e
CP_1
OPPOSTO
Oggi 23 settembre 2025 ad ore 10.23 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1 ZUCCARELLO LUCIANO Per l'avv. D'ALESSANDRO NICOLÒ oggi sostituito dall'avv. PIETRO CP_1 ITALIANO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2264/2024 promossa da:
Parte_2
(cf. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in
[...] P.IVA_1
Viale Vittorio Veneto 161/A Catania, rappr. e dif. dall'Avv. ZUCCARELLO LUCIANO
(cf. ) giusta procura in atti C.F._1
OPPONENTE
Contro
(cf. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CP_1 P.IVA_2
PIAZZA LANZA 18 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.D'ALESSANDRO NICOLÒ
(cf. ) giusta procura in atti C.F._2
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.03.2024, la società proponeva opposizione avverso il Controparte_2
Decreto Ingiuntivo n. 237/2024 del 25/01/2024, emesso dal Tribunale di Catania, notificato il pagina 2 di 6 25/01/2024, con cui è stato ingiunto alla il pagamento, in favore Controparte_3 della dell'importo di € 60.228,22 oltre interessi e spese legali, come liquidate in detto CP_1 decreto ingiuntivo. Rappresentava che, con contratto di affitto di ramo aziendale del 12/12/2019, reg.to a Milano il 24/12/2019 al n. 67103 serie 1T, la ha concesso in affitto alla CP_1 [...] il ramo d'azienda, facente parte del Parco Commerciale sito in Catania, via Gelso Parte_3
Bianco, avente ad oggetto esercizio al dettaglio, non in esclusiva di abbigliamento, calzature e accessori donna, individuato al n. 109- bis, al piano terra, di circa 184 mq, per l'attività da svolgersi sotto l'insegna dell'affittuario “Low Design”, per il periodo dal 01/01/2020 sino al 31/12/2021, per il corrispettivo pari alla percentuale del 10% del volume d'affari della durata contrattuale, con un minimo di € 50.000,00; che, in considerazione del termine di scadenza contrattualmente previsto, il detto rapporto contrattuale di affitto di ramo d'azienda intercorso tra le parti è definitivamente scaduto e cessato in data 31/12/2021. Deduceva che l'occupazione protrattasi oltre la data di cessazione del contratto era da imputarsi alla condotta colpevole della opposta essendovi in corso trattative di bonario componimento, la quale non ha risposto alle innumerevoli pec inviate a tal riguardo e non avendo intimato formalmente l'opponente a rilasciare l'immobile come contrattualmente previsto, avvenuto solo con PEC del 20/09/2022. Sicchè, la avrebbe potuto, per l'annualità 2022, tutt'al CP_1 più, pretendere il pagamento di indennità di occupazione solo e soltanto in riferimento al periodo successivo al termine di giorni 5 previsto nella diffida del 20/09/2022, la quale indennità, tuttavia, avrebbe dovuto essere calcolata in misura corretta e congrua rispetto al valore commerciale del ramo d'azienda, senza conteggiare l'I.V.A. erroneamente calcolata. Inoltre, eccepiva che la ritardata consegna dell'immobile, fissata dall'Ufficiale Giudiziario per il 02 marzo 2023, alla data del 27 marzo
2023 era da addebitarsi unicamente alla opposta che non si è presentata alla prima convocazione.
Eccepiva, altresì, l'insussistenza, anche, del presunto credito della per oneri accessori di CP_1 gestione e/o spese e/o per presunti contributi Marketing a decorrere dall'1/01/2022, in quanto non dovuti ed indeterminati. Infine, eccepiva, in subordine, la mancata decurtazione dal complessivo importo eventualmente accertato quale effettivo credito della dell'importo di € CP_1
12.500,00 versato a titolo di deposito cauzionale. Chiedeva, pertanto: ritenere e dichiarare
l'insussistenza del presunto credito di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e degli interessi moratori e, in ogni caso, revocare e annullare il decreto ingiuntivo opposto, null'altro essendo dovuto alla dalla in considerazione di quanto gradatamente CP_1 Controparte_3 eccepito ed esposto in premessa. In subordine, rideterminare l'effettivo credito della CP_1 nei confronti della per indennità di occupazione, spese, contributi e oneri Controparte_3 accessori afferenti al periodo agosto 2022 – marzo 20023, quantificando l'eventuale indennità di pagina 3 di 6 occupazione in via equitativa o, comunque, in misura corrispondente all'effettivo valore di mercato del ramo d'azienda come risultante da espletanda CTU, che espressamente si richiede, scomputando dall'eventuale complessivo dovuto la somma di € 12.500,00, relativa a deposito cauzione costituito presso la dalla , ad oggi non restituito, e CP_1 Controparte_3 rideterminando, anche all'esito della disponenda CTU tecnica – contabile, la quota parte delle effettive complessive spese, contributi e oneri accessori, documentate e risultanti da rendicontazione gestionale analitica di spettanza della in applicazione di quanto previsto in Controparte_3 contratto.
Si costituiva la la quale, contestava le domande avanzate e ne chiedeva il rigetto e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 23.10.2024, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma pari ad € 40.391,19, ed assegnato il termine di giorni quindici a parte opposta per la presentazione della domanda di mediazione ex art.5 e 6 del D.Lgs.
28/201015.11.2017, il cui procedimento aveva esito negativo per mancata presentazione dell'opponente. La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 23.09.2025, viene posta in decisione a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art.429 c.p.c.
Ciò posto l'opposizione avanzata merita parziale accoglimento per le considerazioni che seguono.
E' indubbio e pacifico tra le parti che il contratto di affitto di ramo d'azienda in oggetto è scaduto in data 31.12.2021, a nulla rilevando che vi erano in corso delle trattative di bonario componimento da cui non è possibile desumere una modifica concordata di tale previsione contrattuale. Né è stato provato che parte opposta è stata ritualmente posta in mora con riguardo alla riconsegna del compendio aziendale alla data di scadenza, né, parimenti, rileva che parte opposta non abbia proceduto alla relativa diffida come disposto ai sensi dell'art.7 del relativo contratto, che ribadisce la data di cessazione del contratto e specifica esclusivamente le modalità di rilascio, senza che dall'inerzia della società opposta possa desumersi una mera tolleranza all'occupazione del bene o ancor di più un concorso colposo del creditore circa il mancato rilascio, quale precipuo obbligo dell'affittuario.
Ciò posto, l'art. 19 del Capitolato allegato al contratto in oggetto prevede che: “in caso di mancato rilascio del Ramo d'azienda al venir meno, per qualunque, causa del Contratto, l'Affittuario dovrà corrispondere, in sostituzione del Corrispettivo, una indennità per la detenzione senza titolo del Ramo di Azienda e dell'esercizio commerciale pari all'importo dell'ultimo Corrispettivo mensile maggiorato del 50%”. In punto di diritto, è appena il caso di rilevare che, il conduttore in ritardo nella riconsegna dell'immobile è tenuto a norma dell'art. 1591 cod. civ. dalla data di cessazione legale del contratto, oltre al pagamento del corrispettivo convenuto, anche al risarcimento del maggior danno subito dal locatore, pagina 4 di 6 a titolo di responsabilità contrattuale per il ritardato adempimento - e pertanto, qualora questo danno sia stato determinato con apposita clausola penale, è obbligato a corrispondere l'ammontare di detta penale
(si veda, Cass. 9698 del 1998; Cass. Civ., n.24910/15). Nella specie, le parti avevano concordato una penale nel caso di mancato rilascio dell'immobile che concerne la predeterminazione del danno a titolo di responsabilità contrattuale per il ritardo nell'adempimento all'obbligo di riconsegna del compendio aziendale. Sicchè, deve rigettarsi la prospettazione attorea che si basa su una giurisprudenza non concernente la fattispecie in esame, in cui le parti hanno predeterminato l'eventuale risarcimento del danno in caso di ritardato rilascio dell'azienda. Né parimenti appaiono conferenti le ulteriori eccezioni relative al deposito cauzionale che è già stato compensato con l'importo ingiunto, a parziale pagamento del debito relativo al periodo 1.1.2022 – 30.6.2022. Sicchè, in buona sostanza, l'opponente deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro 38.925,00 (pari ad euro 4.325,00 x 9 mesi di occupazione senza titolo), con esclusione dell'I.V.A. e di ogni altro aumento non provato, nemmeno con riferimento all'ISTAT, di cui deve essere provata la specifica richiesta, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Diversamente, per come già rilevato con ordinanza del 23.10.2024, seppur le spese e gli oneri accessori risultano indicati nel contratto in oggetto, tuttavia, nella specie non risultano concretamente provati in relazione all'effettivo uso e specificati in relazione ai parametri contrattualmente indicati. Sicchè, deve ritenersi non provato l'importo di € 19.837,03, per spese ed oneri accessori di gestione del Parco
Commerciale, il cui onere probatorio ricade in capo all'opposto, in caso di specifica contestazione dell'opponente.
Ne deriva, pertanto, che in parziale accoglimento dell'opposizione avanzata, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e parte opponente deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro € 38.925,00 a titolo di indennità di occupazione abusiva da luglio 2022 a marzo 2023, a nulla rilevando, che il rilascio, avvenuto in data 27 marzo 2023, anziché il 02.03.2023, sia da addebitarsi alla opposta, peraltro, nemmeno provata, in quanto circostanza documentale, la cui prova era nella disponibilità dell'opponente, senza che ciò giustifichi l'ordine ex art.210 c.p.c.
Stante la parziale soccombenza, l'opponente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute da parte opposta nella misura di metà, e liquidate come in dispositivo, alla luce del DM
55/2014, tabella n.2, IV scaglione, tenendo conto del valore della causa e con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
pagina 5 di 6 - Accoglie parzialmente l'opposizione avanzata e revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta della complessiva somma di euro 38.925,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in complessivi € 2.905,00 per compensi, oltre IVA , CPA e spese generali (15%), come per legge.
Così deciso in Catania, il 23.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Cosentino
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